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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 692/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023 1T 003154 000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:Dichiarare la nullità dell'atto di liquidazione ed irrogazione di sanzioni. la condanna alle spese ex art. 15 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed art. 92 del codice di procedura civile per lite temeraria, con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario.. Resistente: In via principale, nel merito rigettare il ricorso e dichiarare l'integrale legittimità e fondatezza dell'atto impugnato;
- in ogni caso, condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notarile rogato in data 29 marzo 2023 e registrato il 4 aprile 2023, Ricorrente_1 cedeva alla società "Soc. Coop. a.r.l. Società_1 in Bonora Scarl" l'azienda individuale esercente commercio al minuto di generi alimentari sita in Erula (SS). Il corrispettivo della cessione veniva dichiarato in complessivi euro 25.000,00, così ripartiti: euro 14.527,93 per avviamento, euro 2.510,00 per attrezzature ed euro 7.962,07 per merci.
L'Agenzia delle Entrate, ritenendo incongruo il valore dichiarato, avviava la procedura di rettifica ai sensi degli artt. 43 e 51 del D.P.R. 131/1986. Dopo aver instaurato il contraddittorio preventivo ed esaminato le osservazioni della parte, l'Ufficio notificava l'Avviso di rettifica e liquidazione n. 2023 1T 003154, del
29.10.2024 accertando un maggior valore venale complessivo dell'azienda pari a euro 68.718,47. Tale valore scaturiva dalla media tra il metodo tributario di cui all'art. 2, comma 4, D.P.R. 460/1996, criticato dalla ricorrente, e il metodo di capitalizzazione del reddito medio normalizzato (CAPM), oltre alla rideterminazione del valore delle attrezzature sulla base dei dati IS (euro 23.441,00). Veniva pertanto richiesta la maggiore imposta di registro, pari a euro 1.311,54, oltre interessi decorrenti dalla data di registrazione dell'atto, e applicazione della sanzione prevista all'art. 71 del T.U.R. per insufficiente dichiarazione di valore.
La contribuente impugnava tempestivamente l'atto, eccependo:
-La nullità dell'avviso per carenza di motivazione e illogicità manifesta, non avendo l'Ufficio considerato le specifiche condizioni di mercato e la realtà micro-imprenditoriale di Erula.
-L'illegittimità del metodo di stima dell'avviamento, basato su automatismi astratti e su normativa abrogata, privi di riscontro con il reale valore di mercato.
-L'erronea valutazione delle attrezzature, basata acriticamente sul valore contabile/fiscale (IS) e non sul valore venale di beni usati.
L'Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato, sostenendo la validità indiziaria dei metodi utilizzati e l'onere della prova contraria a carico del contribuente.
All'odierna seduta la causa è stata tratenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La rettifica operata dall'Ufficio si fonda su una mediazione tra il metodo tributario di cui all'art. 2 D.P.R.
460/1996 e il metodo finanziario della capitalizzazione del reddito. Sebbene la giurisprudenza di legittimità riconosca al metodo "tributario" una valenza indiziaria, l'applicazione di tali criteri non può prescindere da un concreto esame della realtà economica in cui opera l'azienda. Nel caso di specie, l'Ufficio ha elaborato un valore di avviamento (parte della stima complessiva di euro 68.718,47) che appare manifestamente sproporzionato rispetto al prezzo di cessione pattuito tra parti indipendenti (euro 25.000,00). L'applicazione di formule matematiche astratte ha condotto a una valutazione che ignora le peculiarità di un piccolo esercizio di vicinato situato in un comune di ridotte dimensioni ( circa 800 abiatnti ), caratterizzato da un bacino d'utenza limitato. La motivazione dell'atto impositivo risulta pertanto "apparente", in quanto l'Amministrazione non ha fornito elementi concreti (quali comparabili di zona o indagini di mercato specifiche) atti a dimostrare che il valore di mercato fosse quasi triplo rispetto a quello dichiarato, limitandosi a elaborazioni teoriche che non soddisfano il requisito di concretezza richiesto per la determinazione del "valore venale in comune commercio" ex art. 51 D.P.R. 131/1986.
Parimenti illegittima risulta la rettifica del valore dei beni strumentali, elevato dall'Ufficio a euro 23.441,00 sulla base dei dati indicati nel modello IS.
Questa Corte osserva che il valore riportato nei modelli IS risponde a logiche di affidabilità fiscale e contabile
(spesso legato al costo storico non ancora ammortizzato o a valori di libro), che non coincidono necessariamente con il valore di mercato di beni usati al momento della cessione. In assenza di una perizia di stima o di un inventario fisico che attesti l'effettivo stato d'uso e la commerciabilità dei beni, non è possibile equiparare automaticamente il dato dichiarativo IS al valore venale. La valutazione di euro 2.510,00 dichiarata dalla parte appare maggiormente coerente con il deprezzamento commerciale tipico delle attrezzature di un piccolo minimarket in fase di dismissione.
L'avviso di rettifica deve essere integralmente annullato in quanto basato su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, incapaci di superare la veridicità del corrispettivo dichiarato in atto pubblico. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Non si ravvisano tuttavia i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., attesa la natura tecnica delle questioni valutative trattate
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica , accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Avviso di rettifica e liquidazione n. 2023 1T 003154 del 29.10.2024. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 692/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023 1T 003154 000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:Dichiarare la nullità dell'atto di liquidazione ed irrogazione di sanzioni. la condanna alle spese ex art. 15 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed art. 92 del codice di procedura civile per lite temeraria, con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario.. Resistente: In via principale, nel merito rigettare il ricorso e dichiarare l'integrale legittimità e fondatezza dell'atto impugnato;
- in ogni caso, condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notarile rogato in data 29 marzo 2023 e registrato il 4 aprile 2023, Ricorrente_1 cedeva alla società "Soc. Coop. a.r.l. Società_1 in Bonora Scarl" l'azienda individuale esercente commercio al minuto di generi alimentari sita in Erula (SS). Il corrispettivo della cessione veniva dichiarato in complessivi euro 25.000,00, così ripartiti: euro 14.527,93 per avviamento, euro 2.510,00 per attrezzature ed euro 7.962,07 per merci.
L'Agenzia delle Entrate, ritenendo incongruo il valore dichiarato, avviava la procedura di rettifica ai sensi degli artt. 43 e 51 del D.P.R. 131/1986. Dopo aver instaurato il contraddittorio preventivo ed esaminato le osservazioni della parte, l'Ufficio notificava l'Avviso di rettifica e liquidazione n. 2023 1T 003154, del
29.10.2024 accertando un maggior valore venale complessivo dell'azienda pari a euro 68.718,47. Tale valore scaturiva dalla media tra il metodo tributario di cui all'art. 2, comma 4, D.P.R. 460/1996, criticato dalla ricorrente, e il metodo di capitalizzazione del reddito medio normalizzato (CAPM), oltre alla rideterminazione del valore delle attrezzature sulla base dei dati IS (euro 23.441,00). Veniva pertanto richiesta la maggiore imposta di registro, pari a euro 1.311,54, oltre interessi decorrenti dalla data di registrazione dell'atto, e applicazione della sanzione prevista all'art. 71 del T.U.R. per insufficiente dichiarazione di valore.
La contribuente impugnava tempestivamente l'atto, eccependo:
-La nullità dell'avviso per carenza di motivazione e illogicità manifesta, non avendo l'Ufficio considerato le specifiche condizioni di mercato e la realtà micro-imprenditoriale di Erula.
-L'illegittimità del metodo di stima dell'avviamento, basato su automatismi astratti e su normativa abrogata, privi di riscontro con il reale valore di mercato.
-L'erronea valutazione delle attrezzature, basata acriticamente sul valore contabile/fiscale (IS) e non sul valore venale di beni usati.
L'Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato, sostenendo la validità indiziaria dei metodi utilizzati e l'onere della prova contraria a carico del contribuente.
All'odierna seduta la causa è stata tratenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La rettifica operata dall'Ufficio si fonda su una mediazione tra il metodo tributario di cui all'art. 2 D.P.R.
460/1996 e il metodo finanziario della capitalizzazione del reddito. Sebbene la giurisprudenza di legittimità riconosca al metodo "tributario" una valenza indiziaria, l'applicazione di tali criteri non può prescindere da un concreto esame della realtà economica in cui opera l'azienda. Nel caso di specie, l'Ufficio ha elaborato un valore di avviamento (parte della stima complessiva di euro 68.718,47) che appare manifestamente sproporzionato rispetto al prezzo di cessione pattuito tra parti indipendenti (euro 25.000,00). L'applicazione di formule matematiche astratte ha condotto a una valutazione che ignora le peculiarità di un piccolo esercizio di vicinato situato in un comune di ridotte dimensioni ( circa 800 abiatnti ), caratterizzato da un bacino d'utenza limitato. La motivazione dell'atto impositivo risulta pertanto "apparente", in quanto l'Amministrazione non ha fornito elementi concreti (quali comparabili di zona o indagini di mercato specifiche) atti a dimostrare che il valore di mercato fosse quasi triplo rispetto a quello dichiarato, limitandosi a elaborazioni teoriche che non soddisfano il requisito di concretezza richiesto per la determinazione del "valore venale in comune commercio" ex art. 51 D.P.R. 131/1986.
Parimenti illegittima risulta la rettifica del valore dei beni strumentali, elevato dall'Ufficio a euro 23.441,00 sulla base dei dati indicati nel modello IS.
Questa Corte osserva che il valore riportato nei modelli IS risponde a logiche di affidabilità fiscale e contabile
(spesso legato al costo storico non ancora ammortizzato o a valori di libro), che non coincidono necessariamente con il valore di mercato di beni usati al momento della cessione. In assenza di una perizia di stima o di un inventario fisico che attesti l'effettivo stato d'uso e la commerciabilità dei beni, non è possibile equiparare automaticamente il dato dichiarativo IS al valore venale. La valutazione di euro 2.510,00 dichiarata dalla parte appare maggiormente coerente con il deprezzamento commerciale tipico delle attrezzature di un piccolo minimarket in fase di dismissione.
L'avviso di rettifica deve essere integralmente annullato in quanto basato su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, incapaci di superare la veridicità del corrispettivo dichiarato in atto pubblico. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Non si ravvisano tuttavia i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., attesa la natura tecnica delle questioni valutative trattate
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica , accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Avviso di rettifica e liquidazione n. 2023 1T 003154 del 29.10.2024. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.