Art. 9.
Gli articoli 105 e 106 del Regio decreto-legge predetto sono sostituiti dal seguente:
«Il fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623 , ed al regolamento approvato con R. decreto 11 maggio 1911, n. 512 , e' costituito in Ente morale con la denominazione: «Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto» e sara' disciplinato da apposito statuto da approvarsi con decreto Reale.
«All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori e gli aiuto ricevitori del lotto, i quali, pertanto, non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali».
Gli articoli 105 e 106 del Regio decreto-legge predetto sono sostituiti dal seguente:
«Il fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623 , ed al regolamento approvato con R. decreto 11 maggio 1911, n. 512 , e' costituito in Ente morale con la denominazione: «Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto» e sara' disciplinato da apposito statuto da approvarsi con decreto Reale.
«All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori e gli aiuto ricevitori del lotto, i quali, pertanto, non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali».