Versione
30 gennaio 1971
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31 dicembre 1971
31 dicembre 1971
Art. 2.
E' devoluta alla competenza delle prefetture l'adozione dei seguenti provvedimenti riguardanti il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:
a) collocamento in aspettativa per infermita' temporanea proveniente o non da causa di servizio da disporsi entro 30 giorni dalla data degli accertamenti sanitari effettuati dalle competenti commissioni mediche ospedaliere;
b) cessazione dal servizio per termine di ferma o rafferma, per limiti di eta', per permanente inidoneita' fisica; nonche' a domanda dal servizio permanente o continuativo;
c) riscatto dei servizi utili ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza;
d) liquidazione delle pensioni ordinarie dirette ed indirette, escluse quelle privilegiate, nonche' delle indennita' una volta tanto nei casi di cessazione dal servizio di cui alla lettera b) e di decesso;
e) attribuzione e liquidazione degli speciali trattamenti economici cumulabili o non con quello di quiescenza previsti dalle leggi di stato di detto personale o da altre disposizioni legislative in relazione alle specifiche cause di cessazione dal servizio permanente, dal servizio continuativo e dalla ferma volontaria o rafferma.
((La nomina ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' devoluta alla competenza del prefetto, sentito il medico provinciale. Il compenso spettante ai medici incaricati sara' pure stabilito dal prefetto entro i limiti fissati dal Ministro per l'interno sulla base della forza dei reparti e delle condizioni locali, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la sanita'))
E' devoluta alla competenza delle prefetture l'adozione dei seguenti provvedimenti riguardanti il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:
a) collocamento in aspettativa per infermita' temporanea proveniente o non da causa di servizio da disporsi entro 30 giorni dalla data degli accertamenti sanitari effettuati dalle competenti commissioni mediche ospedaliere;
b) cessazione dal servizio per termine di ferma o rafferma, per limiti di eta', per permanente inidoneita' fisica; nonche' a domanda dal servizio permanente o continuativo;
c) riscatto dei servizi utili ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza;
d) liquidazione delle pensioni ordinarie dirette ed indirette, escluse quelle privilegiate, nonche' delle indennita' una volta tanto nei casi di cessazione dal servizio di cui alla lettera b) e di decesso;
e) attribuzione e liquidazione degli speciali trattamenti economici cumulabili o non con quello di quiescenza previsti dalle leggi di stato di detto personale o da altre disposizioni legislative in relazione alle specifiche cause di cessazione dal servizio permanente, dal servizio continuativo e dalla ferma volontaria o rafferma.
((La nomina ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' devoluta alla competenza del prefetto, sentito il medico provinciale. Il compenso spettante ai medici incaricati sara' pure stabilito dal prefetto entro i limiti fissati dal Ministro per l'interno sulla base della forza dei reparti e delle condizioni locali, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la sanita'))
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 30/04/2021, n. 405Provvedimento: […] - Violazione e falsa applicazione dell'art. 52, d.p.r. n. 335/1982, dell'art. 16, d.p.r. n. 395/1995, dell'art. 12, d.p.r. n. 170/2007, dell'art. 16, d.p.r. n. 51/2009, delle circolari ministeriali n. 333-a/9807.b.7 del 26.05.2008 e n. 33-a/9807.b.7/10079-2009 del 31.12.2009, degli artt. 2 e 4, legge n. 1137/1970, in combinato disposto con gli artt. 68, 70, 71 e 129, d.p.r. n. 3/1957 – incompetenza – eccesso di potere – difetto di istruttoria – omessa ed insufficiente motivazione – contraddittorietà – travisamento dei fatti – sviamento – illogicità manifesta – malgoverno.Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- violazione del principio di legittimo affidamento·
- sospensione del trattamento economico·
- compensazione delle spese di lite·
- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- tutela della privacy·
- legittimità della retroattività·
- dispensa dal servizio·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- tutela dei diritti soggettivi·
- periodi di comporto