Articolo 2 della Legge 18 dicembre 1970, n. 1137
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 gennaio 1971
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Versione
31 dicembre 1971
Art. 2.
E' devoluta alla competenza delle prefetture l'adozione dei seguenti provvedimenti riguardanti il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:
a) collocamento in aspettativa per infermita' temporanea proveniente o non da causa di servizio da disporsi entro 30 giorni dalla data degli accertamenti sanitari effettuati dalle competenti commissioni mediche ospedaliere;
b) cessazione dal servizio per termine di ferma o rafferma, per limiti di eta', per permanente inidoneita' fisica; nonche' a domanda dal servizio permanente o continuativo;
c) riscatto dei servizi utili ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza;
d) liquidazione delle pensioni ordinarie dirette ed indirette, escluse quelle privilegiate, nonche' delle indennita' una volta tanto nei casi di cessazione dal servizio di cui alla lettera b) e di decesso;
e) attribuzione e liquidazione degli speciali trattamenti economici cumulabili o non con quello di quiescenza previsti dalle leggi di stato di detto personale o da altre disposizioni legislative in relazione alle specifiche cause di cessazione dal servizio permanente, dal servizio continuativo e dalla ferma volontaria o rafferma.
((La nomina ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' devoluta alla competenza del prefetto, sentito il medico provinciale. Il compenso spettante ai medici incaricati sara' pure stabilito dal prefetto entro i limiti fissati dal Ministro per l'interno sulla base della forza dei reparti e delle condizioni locali, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la sanita'))
Entrata in vigore il 31 dicembre 1971
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