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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 5926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5926 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria
Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2229/2024 R.G. promossa rappresentato e difeso dagli avv.ti da: Parte_1 enico Buono;
Dom
contro in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e CP_1
agli avv.ti Armando Gambino e Gianluca Tellone;
nonché
contro
:
Controparte_2 ore,
[...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Armando Gambino e Gianluca
Tellone;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.1.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva preliminarmente sospendersi l'esecutorietà dell'avviso di addebito n. 37120230009646539000, notificato dall' CP_2 in data
29.12.2023, dell'importo complessivo di € 2.25 nonché annullarsi, revocarsi e dichiararsi nullo e/o inefficace il medesimo avviso.
Esponeva che a partire dal 26.4.2022 aveva ricoperto assieme al socio la carica di socio amministratore- Persona_1 rappresentante dell'impresa pro tempore, della società [...] Controparte_3 con sede legale in Napoli alla via Delle Repubbliche Marinare n.
7. Evidenziaval che in data 26.06.2023, tale società veniva trasformata da società in nome collettivo a società in accomandita semplice, e che la nuova ragione sociale era la seguente: ENERGY SERVICE S.a.s. DI
ANTONIO PAPARO. Dichiarava che la suddetta società, operante nel settore dei prodotti petroliferi e delle attività in campo energetico ed ecologico, svolgeva in via esclusiva una attività di intermediazione di prodotti petroliferi e nel campo energetico, e gestisce la fornitura di servizi connessi alla loro distribuzione. Asseriva di non aver mai svolto presso tale società alcuna attività lavorativa con carattere di prevalenza, continuità ed abitualità, poiché si occupava esclusivamente di amministrare e di controllare l'impresa, senza percepire alcun compenso. Allegava che in data 29.12.2023, la sede CP_2 di Napoli gli aveva notificato l'avviso di addebito n. 371202 6539000, con cui gli intimava il pagamento dell'importo di € 2.250,84, comprensivo di sanzioni e spese di notifica, ad oggetto il mancato pagamento dei contributi
I.V.S. gestione commercianti, correlati al periodo intercorrente dall' aprile/dicembre 2022. Dichiarava che l'amministrazione gli aveva notificato tale intimazione senza verificare in concreto la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la stessa, non avendo mai lui svolto attività lavorativa per la società evidenziata ma ricoprendone esclusivamente il ruolo di amministratore. CP_2In data 15.10.2024, l' CP_2 e la ritualmente costituitesi, contestavano la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il ricorso è fondato e pertanto la domanda deve trovare integrale accoglimento.
Occorre, a tal proposito, richiamare, seppure brevemente, la disciplina prevista in materia di iscrizione alla gestione assicurativa commercianti.
In particolare, l'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n.
662, prevede che "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, ove tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Dunque, tale disposizione prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti quando ricorrono i presupposti evidenziati, ovvero la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità dell'impresa ed i rischi di gestione;
la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio di determinate attività , di licenze e autorizzazioni, e l'iscrizione negli albi o nei registri previsti dalla normativa di riferimento.
In particolare, per la Corte di Cassazione "affinché sorga l'obbligo dell'iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c), cioè è necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
(Ordinanza, Corte Cassaz. 12 luglio 2019, n. 18814)
Dunque, ciò che rileva per la Suprema Corte tra i requisiti necessari Parte_2 non rileva per l'iscrizione alla Gestione qualsiasi, di esclusivamente lo svolgimento natura individuale o societaria, ma è necessaria la presenza congiunta dei due requisiti di abitualità e prevalenza.
Inoltre, si precisa che l'onere della prova dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione grava sull' CP_2, dovendo l'ente provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti: "La verifica della sussistenza di requisiti di legge deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex multis Cass. 20 aprile 2002, n.5763; Cass. 6 novembre 2009, 23600) venga compiutamente assolto." (Cass. Sez. lav. 9 febbraio 2016 n. 2568).
Nel caso di specie, l' CP_2 avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza dell'obbligo di contribuzione del ricorrente, dimostrando l'abitualità e la prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale dello stesso, tuttavia tale onere probatorio non è stato assolto dall'ente opposto, essendosi lo stesso limitato esclusivamente ad allegare che i dipendenti della società evidenziata, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di "procacciatore d'affari", non possono agire in autonomia, ma devono attenersi alle direttive impartite dal ricorrente in qualità di amministratore e coordinatore.
Da tale assunto, tuttavia, non emerge che lo stesso ricorrente abbia partecipato in modo personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità, ma che lo stesso abbia svolto esclusivamente le funzioni di amministratore.
L CP2 infatti, come previsto dalla giurisprudenza dominante avrebbe dovuto fornire elementi in merito allo "svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità" (Cass., sez. lav., ord. n. 3145/2013).
Non avendo l' CP_2 fornito alcun elemento idoneo a provare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti necessari per il pagamento dei contribuiti I.V.S. gestione commercianti, oggetto del censurato avviso di addebito, il ricorso deve trovare integrale accoglimento.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute dal ricorrente le somme di cui all'avviso n. 37120230009646539000, notificato dall CP 2 in data 29.12.2023,
- Condanna l' CP_2 al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 1300,00 oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 18/07/2025.
il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria
Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2229/2024 R.G. promossa rappresentato e difeso dagli avv.ti da: Parte_1 enico Buono;
Dom
contro in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e CP_1
agli avv.ti Armando Gambino e Gianluca Tellone;
nonché
contro
:
Controparte_2 ore,
[...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Armando Gambino e Gianluca
Tellone;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.1.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva preliminarmente sospendersi l'esecutorietà dell'avviso di addebito n. 37120230009646539000, notificato dall' CP_2 in data
29.12.2023, dell'importo complessivo di € 2.25 nonché annullarsi, revocarsi e dichiararsi nullo e/o inefficace il medesimo avviso.
Esponeva che a partire dal 26.4.2022 aveva ricoperto assieme al socio la carica di socio amministratore- Persona_1 rappresentante dell'impresa pro tempore, della società [...] Controparte_3 con sede legale in Napoli alla via Delle Repubbliche Marinare n.
7. Evidenziaval che in data 26.06.2023, tale società veniva trasformata da società in nome collettivo a società in accomandita semplice, e che la nuova ragione sociale era la seguente: ENERGY SERVICE S.a.s. DI
ANTONIO PAPARO. Dichiarava che la suddetta società, operante nel settore dei prodotti petroliferi e delle attività in campo energetico ed ecologico, svolgeva in via esclusiva una attività di intermediazione di prodotti petroliferi e nel campo energetico, e gestisce la fornitura di servizi connessi alla loro distribuzione. Asseriva di non aver mai svolto presso tale società alcuna attività lavorativa con carattere di prevalenza, continuità ed abitualità, poiché si occupava esclusivamente di amministrare e di controllare l'impresa, senza percepire alcun compenso. Allegava che in data 29.12.2023, la sede CP_2 di Napoli gli aveva notificato l'avviso di addebito n. 371202 6539000, con cui gli intimava il pagamento dell'importo di € 2.250,84, comprensivo di sanzioni e spese di notifica, ad oggetto il mancato pagamento dei contributi
I.V.S. gestione commercianti, correlati al periodo intercorrente dall' aprile/dicembre 2022. Dichiarava che l'amministrazione gli aveva notificato tale intimazione senza verificare in concreto la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la stessa, non avendo mai lui svolto attività lavorativa per la società evidenziata ma ricoprendone esclusivamente il ruolo di amministratore. CP_2In data 15.10.2024, l' CP_2 e la ritualmente costituitesi, contestavano la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il ricorso è fondato e pertanto la domanda deve trovare integrale accoglimento.
Occorre, a tal proposito, richiamare, seppure brevemente, la disciplina prevista in materia di iscrizione alla gestione assicurativa commercianti.
In particolare, l'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n.
662, prevede che "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, ove tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Dunque, tale disposizione prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti quando ricorrono i presupposti evidenziati, ovvero la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità dell'impresa ed i rischi di gestione;
la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio di determinate attività , di licenze e autorizzazioni, e l'iscrizione negli albi o nei registri previsti dalla normativa di riferimento.
In particolare, per la Corte di Cassazione "affinché sorga l'obbligo dell'iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c), cioè è necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
(Ordinanza, Corte Cassaz. 12 luglio 2019, n. 18814)
Dunque, ciò che rileva per la Suprema Corte tra i requisiti necessari Parte_2 non rileva per l'iscrizione alla Gestione qualsiasi, di esclusivamente lo svolgimento natura individuale o societaria, ma è necessaria la presenza congiunta dei due requisiti di abitualità e prevalenza.
Inoltre, si precisa che l'onere della prova dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione grava sull' CP_2, dovendo l'ente provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti: "La verifica della sussistenza di requisiti di legge deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex multis Cass. 20 aprile 2002, n.5763; Cass. 6 novembre 2009, 23600) venga compiutamente assolto." (Cass. Sez. lav. 9 febbraio 2016 n. 2568).
Nel caso di specie, l' CP_2 avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza dell'obbligo di contribuzione del ricorrente, dimostrando l'abitualità e la prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale dello stesso, tuttavia tale onere probatorio non è stato assolto dall'ente opposto, essendosi lo stesso limitato esclusivamente ad allegare che i dipendenti della società evidenziata, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di "procacciatore d'affari", non possono agire in autonomia, ma devono attenersi alle direttive impartite dal ricorrente in qualità di amministratore e coordinatore.
Da tale assunto, tuttavia, non emerge che lo stesso ricorrente abbia partecipato in modo personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità, ma che lo stesso abbia svolto esclusivamente le funzioni di amministratore.
L CP2 infatti, come previsto dalla giurisprudenza dominante avrebbe dovuto fornire elementi in merito allo "svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità" (Cass., sez. lav., ord. n. 3145/2013).
Non avendo l' CP_2 fornito alcun elemento idoneo a provare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti necessari per il pagamento dei contribuiti I.V.S. gestione commercianti, oggetto del censurato avviso di addebito, il ricorso deve trovare integrale accoglimento.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute dal ricorrente le somme di cui all'avviso n. 37120230009646539000, notificato dall CP 2 in data 29.12.2023,
- Condanna l' CP_2 al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 1300,00 oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 18/07/2025.
il Giudice
Dott. Maria Lucantonio