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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n.498/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Antonella Gialdino Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “rapporto di lavoro subordinato_ differenze retributive”,
tra
n persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dagll'avv. Tommaso Savito Appellanti contro rappr. e dif. da avv. Mario De Giorgio e Giuseppe Dell'Osso Controparte_1
Appellata ed appellante incidentale
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 17.12.2020 la Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. e impugnavano la sentenza resa in data 25 Parte_2 novembre 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui condannava la al Parte_1 pagamento della somma di € 130.164,17 a titolo di differenze retributive oltre accessori di legge;
rigettava la domanda della nei confronti di;
condannava la CP_1 Parte_2 [...] al pagamento delle spese di lite in favore della condannava la Parte_1 CP_1 CP_1 al pagamento delle spese di lite in relazione al rapporto processuale fra gli stessi intercorso. Si è costituita, spiegando anche appello incidentale, l'appellata . Controparte_1 La causa, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
La complessa vicenda, che attiene a rapporti di lavoro fra la e CP_1 Parte_1
e , richiederebbe riportarsi integralmente la sentenza di primo grado, operazione Parte_2 chiaramente defatigatoria ed inutile, atteso che la stessa e le sue statuizioni sono ben conosciute dalle Parti.
Va ricordato che, in sede di ricorso di primo grado, assumeva di aver lavorato Parte_3 alle dipendenze di (ubicata in Martina Franca, Piazza Plebiscito) e Parte_1
(ubicata in via Puccini sempre in Martina Franca) dal 18.4.2009 all'8.8.2017, tutti i Parte_2 giorni con la sola esclusione del 25 dicembre, per il numero di ore indicato nei prospetti allegati, con inquadramento nel V° livello CCNL Industria alimentare, percependo somme inferiori a quelle figuranti nei prospetti-paga aziendali, venendo pagata in danaro contante sino al 2010 e successivamente dovendo restituire in contanti, mese per mese, una parte di quanto versatole dai datori di lavoro;
senza fruire di riposi e ferie dal 2009 al 2011e fruendo di 20 giorni di ferie nel 2012, percependo soltanto la 13^ mensilità a far data dall'anno 2013, e percependo a titolo di TFR la sola somma di € 4.000,00; chiedeva al Giudice del Lavoro di Taranto la condanna di
[...]
e al pagamento di € 246.713,44 a titolo di retribuzione, Parte_1 Parte_2 indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità per lavoro straordinario e festivo, 13^ e 14^ mensilità, indennità di cassa e TFR oltre accessori, nonché a riconoscerle la posizione previdenziale corrispondente alle effettive caratteristiche del suddetto rapporto di lavoro e condannare i convenuti al versamento solidale nei confronti dell' dei relativi contributi CP_2 previdenziali omessi. Ciò che importa in sintesi estrema qui ricordare è che il Giudice di prime cure ha individuato correttamente la sussistenza di un doppio rapporto di lavoro (asserendo la di aver prestato CP_1 attività lavorativa dal 18 aprile 2009 al 8 agosto 2017), l'uno alle dipendenze della
[...]
l'altro alle dipendenze di : in relazione a quest'ultimo, tuttavia, Parte_1 Parte_2 sulla base degli apporti testimoniali ((si tratta del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta individuale , con sede in via Puccini), rapporto assertivamente protrattosi secondo le Parte_2 allegazioni datoriali dal gennaio 2012 all'ottobre 2013 in relazione all'osservanza dell'orario di lavoro part time risultante dal contratto individuale di lavoro ed all'erogazione delle corrispondenti retribuzioni riportate nei cedolini paga riportati in atti, i detti apporti testimoniali hanno riguardato pressochè esclusivamente l'attività lavorativa della presso la CP_1 Parte_1 nel punto vendita di piazza Plebiscito, e si sono limitati a riferire della presenza di quest'ultima nel punto vendita del in via Puccini in via del tutto episodica, senza che alcun elemento Pt_2 contrastante potesse rinvenirsi dalla testimonianza di , dipendente del il quale Testimone_1 Pt_2 riferiva che la si era recata nel negozio di via Puccini dalle 7.30 alle 10,30 …si recava (poi) CP_1 da loro dalle 19,30 sino alle ore 21, orario di chiusura del negozio, in quanto affatto contrastanti con le plurime dichiarazioni dei testi che hanno indicato l'apertura del punto vendita di via Plebiscito alle ore 9,30; conseguentemente, non essendo stata fornita (gravante sulla ricorrente, oggi appellata) prova dello svolgimento di attività lavorativa in misura eccedente le previsioni contrattuali, rigettava la domanda proposta dalla nei confronti del . CP_1 Parte_2
Sulla base delle testimonianze (teste il Giudice di primo grado riteneva provato che la Tes_2 avesse prestato attività lavorativa per la tutti i giorni tranne il CP_1 Parte_1 martedì (come dichiarato dal teste , che ha indicato in quel giorno la giornata di Testimone_3 riposo settimanale) da gennaio a maggio e da giugno a settembre per ciascun anno dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 23.00; con esclusione del periodo dal febbraio 2012 al settembre 2013 quanto a prestazioni rese in termini di lavoro straordinario, sulla base delle affermazioni rese dalla in CP_1 interrogatorio formale, secondo cui si alternava nei due negozi secondo gli ordini datoriali, e dunque nello stesso periodo prestando attività lavorativa per la e Parte_1
. Parte_2
Disposta CTU tecnico-contabile onde precisare le differenze retributive (sulla base dei bonifici bancari ed assegni riepilogati nella memoria di costituzione) e TFR, il CTU perveniva alla differenza in favore della odierna appellata di € 147.871,99 di cui € 126.154,00 a titolo di differenze retributive ed € 21.712,45 a titolo di differenze sul TFR. (Il quesito posto, in ogni senso completo a giudizio della Corte, era il seguente: ““Dica il CTU quali sono le differenze di retribuzione e di t.f.r. eventualmente spettanti alla ricorrente in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa riconducibile al 5° livello professionale del CCNL applicato al rapporto di lavoro in lite ipotizzando che la abbia lavorato dal 18/04/2009 all'08/08/2017, CP_1 con le seguenti modalità temporali:
- per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre i ciascun anno, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 per sei giorni a settimana (con esclusione del martedì);
- per i mesi da giugno a settembre di ciascun anno, dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 23.00 per sei giorni a settimana (con esclusione del martedì);considerando anche i periodi di formale ammissione della lavoratrice alla cassa integrazione guadagni ma escludendo i periodi di malattia contabilizzati in busta paga”).
Da questa somma, condivisa dal Giudice di prime cure in virtù della assenza di vizi logico-giuridici della consulenza, il medesimo Giudicante detraeva, per le ragioni sopra indicate, le somme imputate a “retribuzione indiretta” (cioè lavoro straordinario) relative ai periodi febbraio/dicembre 2012 e gennaio/settembre 2013, così pervenendo alla somma finale di € 130,164,17, di cui € 109,667,50 per differenze retributive ed € 20,496,67 a titolo di differenze di TFR, somma alla corresponsione della quale la eniva condannata. Parte_1
---§§ooo§§--- Così necessariamente ed in sintesi estrema riportata, va affrontata dapprima l'eccezione di prescrizione, sollevata nel presente gravame e già in primo grado e rigettata dal Giudice: tanto, sul presupposto che, configurandosi un doppio rapporto di lavoro, nessuna delle due aziende
[...]
e hanno mai avuto più di 15 dipendenti nel momento in cui Parte_1 Parte_2 hanno intrattenuto separatamente il rapporto di lavoro con la e, dalla documentazione CP_1 versata in atti, emerge che il rapporto di lavoro dedotto in lite sia definitivamente cessato nel corso del 2017. L'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante ttiene al periodo Parte_1 dall'8 aprile 2009 al 23 marzo 2011. Correttamente parte appellante precisa che la detta eccezione fu sollevata solo nell'ipotesi in cui si fosse prestata fede all'affermazione della ricorrente /appellata, che ebbe a sostenere l'unicità dei rapporti di lavoro, ritenuti solo formalmente distinti, ma asseritamente prestati in contemporanea dall'inizio alla fine. Lamenta tuttavia che il Giudice di prime cure non ha valutato l'eccezione sotto il secondo profilo prospettato, e cioè che documentalmente risulta che in data 24 marzo 2011 la sig.ra veniva CP_1 assunta alle dipendenze del in data 24 marzo 2011; e la Controparte_3 circostanza che la durato il rapporto con il per pochi CP_1 Controparte_3 giorni,, chiedendo di poter riprendere l'attività lavorativa alle dipendenze della
[...] non sposta la questione, in quanto in data 24 marzo 2011, data di firma del Parte_1 contratto con il , non può che comportare l'interruzione del rapporto lavorativo con la CP_3
Parte_1 A giudizio della Corte l'eccezione è infondata. Ammesso che in quei giorni la appellata non abbia prestato anche attività lavorativa per la il sostanziale quasi immediato Parte_1 rientro presso quest'ultima azienda ed il prosieguo del rapporto di lavoro con essa non qualifica un fatto idoneo a determinare variazioni in ordine a fatti prescrittivi, né tantomeno la circostanza che la sig.ra abbia reclamato per la prima volta le differenze retributive e straordinario è stata CP_1 inviata alla e ratificata dal proprio avvocato in data 31 luglio 2017, Parte_1 cioè 5 anni ed oltre 4 mesi dal 24 marzo 2011.
Ritiene la Corte che anche questa seconda prospettazione non muti la statuizione del Giudice di primo grado: il rapporto di lavoro della sig.ra con la è CP_1 Parte_1 rapporto unico, e la circostanza che quest'ultima non impiegasse più di 15 dipendenti comporta che nessuna prescrizione è ravvisabile.
---§§ooo§§---
Venendo al merito, sulla base delle valutazioni del Giudice di 1° grado, parte appellata le contesta, procedendo nei seguenti termini alla disamina articolata delle Controparte_1 dichiarazioni dei testi escussi, e segnatamente di quanto alle dichiarazioni di (che Testimone_4 lavorando nella gioielleria di famiglia ubicata in piazza Plebiscito avrebbe visto la nel CP_1 negozio della al mattino dalle 9,30 e nel pomeriggio allorquando vi si Parte_1 recava dalle 16,30 alle 20,30, ma ciò rileva la Corte è incompatibile con la presenza fisica dell'appellata nel negozio di via Puccini), di , che assertivamente abitando sopra il Testimone_5 negozio avrebbe visto la tutti i giorni alle 9,30 quando andava a scuola, ed alle 13/13,30 CP_1 quando faceva ritorno a casa, anche nel periodo da Pasqua e a settembre dopo la mezzanotte precisando anche il sabato e la domenica in agosto, nonché nel pomeriggio ed alla sera “sino alle nove”.
Ha aggiunto che d'estate il negozio della in piazza Plebiscito “non Parte_1 aveva orari” come molti negozi del centro antico, tanto che vedeva lavorare la anche CP_1
“dopo la mezzanotte”. Tanto anche il sabato e la domenica.
D'inverno, invece, il negozio – come ha riferito anche tale teste – chiudeva “intorno alle h. 21:00”, compreso il “periodo natalizio; di , che ha dichiarato di aver visto la Testimone_6 CP_1 lavorare quantomeno dal 2010 (e non dal 2009), deposizione che secondo l'appellata non non sarebbe affidabile in quanto il teste abita non in piazza Plebiscito ma in piazza Maria Immacolata n.
3, e dunque non avrebbe avuto la materiale possibilità di vedere la al lavoro;
prospettazione CP_1 questa non condivisibile, attesa la vicinanza estrema (pochi metri) fra piazza Plebiscito e piazza Immacolata, inoltre, contesta l'affidabilità del teste in quanto dal 2010 avrebbe spostato la propria residenza in via dei Cedri, dall'altra parte della città; ma, come sopra già detto, lo spostamento di residenza non comporta necessariamente lo spostamento del domicilio, che sino a prova contraria potè l mantenere in piazza Maria Immacolata, che dista pochi metri da piazza Plebiscito. Tes_2
---°°°---°°°--- L'appellante lamenta in questa sede di gravame che il Giudice di prime Parte_1 cure, nella disamina dei testi tutti addotti, ne ha volutamente ignorato l'intero quadro probatorio. Ma ciò non corrisponde a verità.
Come agevolmente si apprende dalla sentenza oggi impugnata, quel Giudicante ha preso in considerazione le dichiarazioni di (moglie di , Testimone_7 Parte_2 amministratore della , (amica della , Parte_1 Persona_1 Tes_7
e (figli di ) con dubbio di terzietà ed affidabilità Testimone_8 Controparte_4 Parte_2 considerati i rapporti di parentela e/o di stretta amicizia con la convenuta. Passando a esaminarle per dovere motivazionale, l'elemento comune che emerge è che la CP_1 avrebbe prestato attività lavorativa solo nelle ore antimeridiane, con slittamento iniziale dalle ore
9,30 alle 10,00, mai nel pomeriggio/sera; quando invece la si incontrava nel negozio (testi Tes_9
, ) ciò avveniva per chiacchierare e non per ragioni di lavoro.
[...] _10
Né è condivisibile la prospettazione di inattendibilità della teste (la quale si ricorderà che Tes_5 ebbe a dichiarare di vedere al mattino la alle 9,30 in negozio quando andava a scuola, ma Per_1 non quando andava alle 10); ma ciò, in assenza di altri elementi di segno contrario e considerate le altre deposizioni sopra esaminate, non può significare alcunchè, considerando il già detto possibile slittamento dell'inizio dell'orario lavorativo della dalle 9,30 alle 10, ed ai possibili pochi CP_1 minuti di ritardo quando vi si recava alle 10.
Si duole ancora parte appellante, quanto alle somme riconosciute, della adesione del Giudice alla consulenza tecnico-contabile che ha soltanto detratto la retribuzione percepita dalla per il CP_1 rapporto prestato alle dipendenze della ditta e non tutto lo straordinario pomeridiano, Parte_2 incompatibile con l'attività svolta dalla tutte le sere. CP_1
Ma, come si è visto e si vedrà, testi qualificati ed indifferenti hanno riferito dell'attività prestata dalla sig.ra tutti i pomeriggi e sere, sia pure con differenze di orario fra inverno e CP_1 primavera/estate. Né può francamente assurgere a livello di elemento certamente provato la dichiarazione della teste la quale ha dichiarato che nell'intero corso del rapporto di lavoro la si recò a Tes_7 CP_1
Cuba, probabilmente per una quindicina di giorni, in quanto si tratta di assunto non confermato da altre fonti. E di poco rilievo è la circostanza, sempre promanante dalla teste secondo cui sovente la Tes_7 si assentava in quanto veniva chiamata quale guida per gite turistiche: l'affermazione è CP_1 priva aliunde di conforto, e pur volendone ammettere la veridicità non sono stati indicati elementi temporali di tali incarichi/ assenze dal lavoro.
Infine, parte appellante confessoriamente dichiara che la Difesa della ha detratto il relativo CP_1 importo di TFR nella stesura del precetto alla cessazione del rapporto di lavoro, e sono state corrisposte alla sig.ra tutte le indennità di fine rapporto sulla base degli emolumenti erogati CP_1 sino a tale data, pari a € 10,521,10; tale importo, ovviamente in via subordinata in relazione alla richiesta riforma della sentenza impugnata, dovrebbe essere detratto da qualsiasi somma dovesse riconoscersi a tale titolo (T.F.R.) alla e, a fronte di quanto riconosciuto pari a € 20.496,67, CP_1 la somma effettiva non potrebbe che ammontare ad € 9.975,57.
---§§ooo§§---
Parte appellata spiega in questa sede appello incidentale, insistendo sulla Controparte_1 unicità del rapporto di lavoro fra essa appellante e e la ditta Parte_1 Pt_2
, conviene con la decisione del Giudice di primo grado sulla inaffidabilità di alcuni testi di
[...] parte avversa sopra citati, contestando la giornata di riposo al martedì (dunque avvalorando la tesi che ella non godesse di alcun giorno di riposo), riportando a conforto della unicità del rapporto di lavoro con la e la ditta una pluralità di testimonianze Parte_1 Parte_2 rese in primo grado ( , , , , _11 Persona_1 Testimone_9 Testimone_12
, , , ) per evidenziarne il Testimone_6 Controparte_4 Testimone_7 Testimone_8 mendacio, relativamente a , , per i motivi Controparte_4 Testimone_7 Testimone_8 già esposti supra nella trattazione delle testimonianze di parte appellante (alla luce della ripetitiva affermazione che la sig.ra lavorava solo al mattino ( (moglie di CP_1 Testimone_7
, amministratore della , (amica della Parte_2 Parte_1 Persona_1
, e (figli di ), e ciò obiettivamente in Tes_7 Testimone_8 Controparte_4 Parte_2 chiaro contrasto con le altre dichiarazioni testimoniali di segno contrario di seguito indicate, un qualche dubbio di affidabilità o in termini di non certa terzietà è più che legittimo.
Valorizza invece a conforto della unicità del rapporto di lavoro le testimonianze di 1) _1
, che ha dichiarato di aver visto la al lavoro in piazza Plebiscito tutti i giorni, e
[...] CP_1 quando terminava si portava nel negozio di via Puccini ove continuava a lavorare;
2) ES
, che riferisce di aver visto la nelle rare occasioni in cui si recava presso il negozio
[...] CP_1 di via Puccini, trasportare dell'olio da questo negozio a quello di via Plebiscito: evidentemente, dalle ore 7,30 alle 21 e, nel periodo a giudizio di questa Corte, detta testimonianza è ininfluente, in quanto la sporadicità del trasporto riferito non può certo condurre a ritenere configurabile un rapporto di lavoro unico con la laddove lo stesso teste, quanto al negozio Parte_1 della in relazione al negozio di via Plebiscito, dichiarato che “ nel Controparte_5 periodo invernale il negozio chiudeva intorno alle ore 19,30, massimo ore 20,00… nel periodo primaverile/estivo il negozio era aperto anche la sera con orari che si dilatavano sino alle 23,00/24,00; 3 ) , che dichiara di essere cliente abituale “dei negozi Controparte_6 Pt_2 ove si recava ad acquistare la pasta, e di essere sempre stata servita dalla ma, osserva CP_1 questa Corte, ove anche si voglia indicare con la formula “i negozi quelli di via Plebiscito e Pt_2 di via Puccini, vi è vistosa incompatibilità ove si consideri i sicuri orari lavorativi mattutini in piazza Plebiscito e, per bocca dell'appellante, che ella si alternava fra i due negozi, quindi non è possibile che sia di mattina che di pomeriggio (e la teste nulla ha specificato sul punto) “sempre” veniva servita dalla appellante in entrambi i negozi;
4) che dal 2012 al 2017 Testimone_13 riferisce di “essere passata” dinanzi all'esercizio di Piazza Plebiscito e di via Puccini, e di aver visto lavorare la appellante anche a tarda sera, anche mezzanotte: tali dichiarazioni che coincidono con quelle della che ha affermato di aver prestato ininterrottamente la propria attività CP_1 lavorativa alle dipendenze della ubicata in piazza Plebiscito tutti i Parte_1 giorni dalle 7,30 alle 21 e nel periodo estivo dalle 9,30 alle 24 .
---°°°---°°°--- Non v'è da negare la complessità della vicenda oggetto del presente giudizio. Opina tuttavia questa Corte, esaminato l'intero compendio probatorio, e le allegazioni di parte appellante e di parte appellata, che le testimonianze appena sopra citate non consentono non soltanto, per le ragioni in principio indicate, la sussistenza di un rapporto unico di lavoro alle dipendenze di entrambi gli appellanti: nulla in tal senso, come sopra evidenziato dalle testimonianze appena esaminate, depone inequivocabilmente per tale configurazione.
Ritiene questa Corte, in piena condivisione con quanto asseverato dal Giudice di prime cure, che:
- le risultanze istruttorie indicano come orario di apertura del negozio di piazza Plebiscito le ore 9,30;
- non è emerso che altre persone si siano alternate nel lavoro presso la
[...]
Parte_1
- quanto all'orario di chiusura, il più chiaro è il teste , (come anche in parte Testimone_6 qaunto all'orario finale le dichiarazioni di il quale si ricorderà ebbe a Testimone_13 dichiarare che “nel periodo invernale il negozio chiudeva alla ore 19,30 massimo 20,00,nel periodo primaverile/estivo il negozio era aperto anche la sera con orari che si dilatavano alle ore 23,00/24,00”: che il teste risieda a pochi metri da piazza Plebiscito e mostra quindi maggiore affidabilità è stato contestato dall'appellante, che rappresenta che l' dal Tes_2
2010 ha trasferito la propria residenza in Viale dei Cedri, dall'altra parte della città e non nel centro storico in cui erano ubicati i negozi, ma ciò a giudizio della Corte non è dirimente, in quanto lo spostamento della residenza non esclude il mantenimento del domicilio in piazza Maria Iammacolata;
- negativo è l'accertamento del lavoro straordinario nel periodo compreso fra il febbraio 2012 e il settembre 2013; correttamente il Giudice di primo grado rileva un “irresolubile contrasto” con il fatto, evincibile dalle precisazioni della nell'interrogatorio formale, CP_1 secondo cui ella si alternava nei due negozi secondo gli ordini datoriali, e che ella avesse in quel periodo contemporaneamente lavorato alle dipendenze di ed avesse Parte_2 ricevuto, secondo i prospetti di cui all'allegato 16 bis della memoria di costituzione le retribuzioni in allegato alla memoria difensiva in primo grado, non contestate;
- dalle deposizioni tutte sopra esaminate può ritenersi provato che l'appellante abbia CP_1 disimpegnato attività lavorativa alle dipendenze della nei termini Parte_1 indicati dal teste (ore 9,30/15 e ore di chiusura 19,00 e in estate sino alle Tes_2
23,00/24,00), la cui precisione supera la episodicità de fatti indicati dagli altri testimoni.
Sulla base di tali elementi il Giudice di primo grado ha disposto CTU (vedasi in principio le conclusioni cui ha aderito, attesa la chiarezza e la esaustività della relazione) pervenendo, anche mediante la detrazione sopra spiegata, alla somma totale spettante alla sig. ra in € CP_1 130,164,17, di cui € 109,667,50 per differenze retributive ed € 20.496,67 a titolo di differenze di TFR, somma alla corresponsione della quale la eniva condannata. Parte_1
Alla luce di tutto quanto esaminato ritiene la Corte di condividere appieno la sentenza di primo grado, rilevando tuttavia sul punto che, per espressa ammissione dell'appellante confermata dalla Difesa dell'appellata, il TFR è stato corrisposto alla nella misura di € 10.521,10, importo CP_1 che (in via gradata in relazione alla richiesta riforma della sentenza) andrebbe detratta da qualsiasi somma dovesse riconoscersi all'appellata per tal titolo. In conclusione estrema, e questa Corte condivide appieno l'impianto della sentenza di primo grado, che va però parzialmente riformata con riferimento alle differenze di TFR e dunque alla complessiva somma dovuta dalla in favore dell'appellata per le Parte_1 ragioni tutte sopra enucleate. Non ritiene pertanto ammissibile la richiesta di rinnovo della CTU avanzata dall'appellante ponendo al nominando consulente gli opportuni quesiti, previa specificazione delle ore di straordinario che si riterranno di individuare dalla espletata istruttoria e dalla documentazione in atti, apprezzando il tutto complessivamente e, quindi, senza esclusione preventiva dei testi addotti anche dall'odierna appellante;
invero ritiene questa che la complessa istruttoria espletata ha CP_7 dato, sulla base degli atti, risposte esaustive che non abbisognano di ulteriori accertamenti.
La sentenza impugnata va quindi parzialmente riformata nella quantificazione della somma ancora dovuta a titolo di TFR: in sostanza, dalla somma globale di € 130,164,17 vanno detratti € 10.521,10, così pervenendosi alla somma finale di € 119.643,07. Quanto all'appello incidentale dell'appellata, vòlto ad ottenere la declaratoria e l'accertamento della unicità del rapporto, nonché il riconoscimento del lavoro prestato anche nella giornata del martedì, si è sopra analiticamente motivata la mancanza di prova di entrambi i fatti;
esso va pertanto rigettato.
Quanto alle spese di lite, la reciproca parziale soccombenza ne giustifica la compensazione.
p.q.m.
In parziale accoglimento dell'appello, quantifica la somma dovuta da in Parte_1 favore dell'appellata in € 119.643,07, oltre accessori di legge. Controparte_1 Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Rigetta l'appello incidentale dell'appellata Controparte_1
Compensa integralmente fra le Parti le spese di questo grado di giudizio.
Taranto, 26 febbraio 2025.
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Antonella Gialdino Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “rapporto di lavoro subordinato_ differenze retributive”,
tra
n persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dagll'avv. Tommaso Savito Appellanti contro rappr. e dif. da avv. Mario De Giorgio e Giuseppe Dell'Osso Controparte_1
Appellata ed appellante incidentale
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 17.12.2020 la Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. e impugnavano la sentenza resa in data 25 Parte_2 novembre 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui condannava la al Parte_1 pagamento della somma di € 130.164,17 a titolo di differenze retributive oltre accessori di legge;
rigettava la domanda della nei confronti di;
condannava la CP_1 Parte_2 [...] al pagamento delle spese di lite in favore della condannava la Parte_1 CP_1 CP_1 al pagamento delle spese di lite in relazione al rapporto processuale fra gli stessi intercorso. Si è costituita, spiegando anche appello incidentale, l'appellata . Controparte_1 La causa, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
La complessa vicenda, che attiene a rapporti di lavoro fra la e CP_1 Parte_1
e , richiederebbe riportarsi integralmente la sentenza di primo grado, operazione Parte_2 chiaramente defatigatoria ed inutile, atteso che la stessa e le sue statuizioni sono ben conosciute dalle Parti.
Va ricordato che, in sede di ricorso di primo grado, assumeva di aver lavorato Parte_3 alle dipendenze di (ubicata in Martina Franca, Piazza Plebiscito) e Parte_1
(ubicata in via Puccini sempre in Martina Franca) dal 18.4.2009 all'8.8.2017, tutti i Parte_2 giorni con la sola esclusione del 25 dicembre, per il numero di ore indicato nei prospetti allegati, con inquadramento nel V° livello CCNL Industria alimentare, percependo somme inferiori a quelle figuranti nei prospetti-paga aziendali, venendo pagata in danaro contante sino al 2010 e successivamente dovendo restituire in contanti, mese per mese, una parte di quanto versatole dai datori di lavoro;
senza fruire di riposi e ferie dal 2009 al 2011e fruendo di 20 giorni di ferie nel 2012, percependo soltanto la 13^ mensilità a far data dall'anno 2013, e percependo a titolo di TFR la sola somma di € 4.000,00; chiedeva al Giudice del Lavoro di Taranto la condanna di
[...]
e al pagamento di € 246.713,44 a titolo di retribuzione, Parte_1 Parte_2 indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità per lavoro straordinario e festivo, 13^ e 14^ mensilità, indennità di cassa e TFR oltre accessori, nonché a riconoscerle la posizione previdenziale corrispondente alle effettive caratteristiche del suddetto rapporto di lavoro e condannare i convenuti al versamento solidale nei confronti dell' dei relativi contributi CP_2 previdenziali omessi. Ciò che importa in sintesi estrema qui ricordare è che il Giudice di prime cure ha individuato correttamente la sussistenza di un doppio rapporto di lavoro (asserendo la di aver prestato CP_1 attività lavorativa dal 18 aprile 2009 al 8 agosto 2017), l'uno alle dipendenze della
[...]
l'altro alle dipendenze di : in relazione a quest'ultimo, tuttavia, Parte_1 Parte_2 sulla base degli apporti testimoniali ((si tratta del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta individuale , con sede in via Puccini), rapporto assertivamente protrattosi secondo le Parte_2 allegazioni datoriali dal gennaio 2012 all'ottobre 2013 in relazione all'osservanza dell'orario di lavoro part time risultante dal contratto individuale di lavoro ed all'erogazione delle corrispondenti retribuzioni riportate nei cedolini paga riportati in atti, i detti apporti testimoniali hanno riguardato pressochè esclusivamente l'attività lavorativa della presso la CP_1 Parte_1 nel punto vendita di piazza Plebiscito, e si sono limitati a riferire della presenza di quest'ultima nel punto vendita del in via Puccini in via del tutto episodica, senza che alcun elemento Pt_2 contrastante potesse rinvenirsi dalla testimonianza di , dipendente del il quale Testimone_1 Pt_2 riferiva che la si era recata nel negozio di via Puccini dalle 7.30 alle 10,30 …si recava (poi) CP_1 da loro dalle 19,30 sino alle ore 21, orario di chiusura del negozio, in quanto affatto contrastanti con le plurime dichiarazioni dei testi che hanno indicato l'apertura del punto vendita di via Plebiscito alle ore 9,30; conseguentemente, non essendo stata fornita (gravante sulla ricorrente, oggi appellata) prova dello svolgimento di attività lavorativa in misura eccedente le previsioni contrattuali, rigettava la domanda proposta dalla nei confronti del . CP_1 Parte_2
Sulla base delle testimonianze (teste il Giudice di primo grado riteneva provato che la Tes_2 avesse prestato attività lavorativa per la tutti i giorni tranne il CP_1 Parte_1 martedì (come dichiarato dal teste , che ha indicato in quel giorno la giornata di Testimone_3 riposo settimanale) da gennaio a maggio e da giugno a settembre per ciascun anno dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 23.00; con esclusione del periodo dal febbraio 2012 al settembre 2013 quanto a prestazioni rese in termini di lavoro straordinario, sulla base delle affermazioni rese dalla in CP_1 interrogatorio formale, secondo cui si alternava nei due negozi secondo gli ordini datoriali, e dunque nello stesso periodo prestando attività lavorativa per la e Parte_1
. Parte_2
Disposta CTU tecnico-contabile onde precisare le differenze retributive (sulla base dei bonifici bancari ed assegni riepilogati nella memoria di costituzione) e TFR, il CTU perveniva alla differenza in favore della odierna appellata di € 147.871,99 di cui € 126.154,00 a titolo di differenze retributive ed € 21.712,45 a titolo di differenze sul TFR. (Il quesito posto, in ogni senso completo a giudizio della Corte, era il seguente: ““Dica il CTU quali sono le differenze di retribuzione e di t.f.r. eventualmente spettanti alla ricorrente in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa riconducibile al 5° livello professionale del CCNL applicato al rapporto di lavoro in lite ipotizzando che la abbia lavorato dal 18/04/2009 all'08/08/2017, CP_1 con le seguenti modalità temporali:
- per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre i ciascun anno, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 per sei giorni a settimana (con esclusione del martedì);
- per i mesi da giugno a settembre di ciascun anno, dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 23.00 per sei giorni a settimana (con esclusione del martedì);considerando anche i periodi di formale ammissione della lavoratrice alla cassa integrazione guadagni ma escludendo i periodi di malattia contabilizzati in busta paga”).
Da questa somma, condivisa dal Giudice di prime cure in virtù della assenza di vizi logico-giuridici della consulenza, il medesimo Giudicante detraeva, per le ragioni sopra indicate, le somme imputate a “retribuzione indiretta” (cioè lavoro straordinario) relative ai periodi febbraio/dicembre 2012 e gennaio/settembre 2013, così pervenendo alla somma finale di € 130,164,17, di cui € 109,667,50 per differenze retributive ed € 20,496,67 a titolo di differenze di TFR, somma alla corresponsione della quale la eniva condannata. Parte_1
---§§ooo§§--- Così necessariamente ed in sintesi estrema riportata, va affrontata dapprima l'eccezione di prescrizione, sollevata nel presente gravame e già in primo grado e rigettata dal Giudice: tanto, sul presupposto che, configurandosi un doppio rapporto di lavoro, nessuna delle due aziende
[...]
e hanno mai avuto più di 15 dipendenti nel momento in cui Parte_1 Parte_2 hanno intrattenuto separatamente il rapporto di lavoro con la e, dalla documentazione CP_1 versata in atti, emerge che il rapporto di lavoro dedotto in lite sia definitivamente cessato nel corso del 2017. L'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante ttiene al periodo Parte_1 dall'8 aprile 2009 al 23 marzo 2011. Correttamente parte appellante precisa che la detta eccezione fu sollevata solo nell'ipotesi in cui si fosse prestata fede all'affermazione della ricorrente /appellata, che ebbe a sostenere l'unicità dei rapporti di lavoro, ritenuti solo formalmente distinti, ma asseritamente prestati in contemporanea dall'inizio alla fine. Lamenta tuttavia che il Giudice di prime cure non ha valutato l'eccezione sotto il secondo profilo prospettato, e cioè che documentalmente risulta che in data 24 marzo 2011 la sig.ra veniva CP_1 assunta alle dipendenze del in data 24 marzo 2011; e la Controparte_3 circostanza che la durato il rapporto con il per pochi CP_1 Controparte_3 giorni,, chiedendo di poter riprendere l'attività lavorativa alle dipendenze della
[...] non sposta la questione, in quanto in data 24 marzo 2011, data di firma del Parte_1 contratto con il , non può che comportare l'interruzione del rapporto lavorativo con la CP_3
Parte_1 A giudizio della Corte l'eccezione è infondata. Ammesso che in quei giorni la appellata non abbia prestato anche attività lavorativa per la il sostanziale quasi immediato Parte_1 rientro presso quest'ultima azienda ed il prosieguo del rapporto di lavoro con essa non qualifica un fatto idoneo a determinare variazioni in ordine a fatti prescrittivi, né tantomeno la circostanza che la sig.ra abbia reclamato per la prima volta le differenze retributive e straordinario è stata CP_1 inviata alla e ratificata dal proprio avvocato in data 31 luglio 2017, Parte_1 cioè 5 anni ed oltre 4 mesi dal 24 marzo 2011.
Ritiene la Corte che anche questa seconda prospettazione non muti la statuizione del Giudice di primo grado: il rapporto di lavoro della sig.ra con la è CP_1 Parte_1 rapporto unico, e la circostanza che quest'ultima non impiegasse più di 15 dipendenti comporta che nessuna prescrizione è ravvisabile.
---§§ooo§§---
Venendo al merito, sulla base delle valutazioni del Giudice di 1° grado, parte appellata le contesta, procedendo nei seguenti termini alla disamina articolata delle Controparte_1 dichiarazioni dei testi escussi, e segnatamente di quanto alle dichiarazioni di (che Testimone_4 lavorando nella gioielleria di famiglia ubicata in piazza Plebiscito avrebbe visto la nel CP_1 negozio della al mattino dalle 9,30 e nel pomeriggio allorquando vi si Parte_1 recava dalle 16,30 alle 20,30, ma ciò rileva la Corte è incompatibile con la presenza fisica dell'appellata nel negozio di via Puccini), di , che assertivamente abitando sopra il Testimone_5 negozio avrebbe visto la tutti i giorni alle 9,30 quando andava a scuola, ed alle 13/13,30 CP_1 quando faceva ritorno a casa, anche nel periodo da Pasqua e a settembre dopo la mezzanotte precisando anche il sabato e la domenica in agosto, nonché nel pomeriggio ed alla sera “sino alle nove”.
Ha aggiunto che d'estate il negozio della in piazza Plebiscito “non Parte_1 aveva orari” come molti negozi del centro antico, tanto che vedeva lavorare la anche CP_1
“dopo la mezzanotte”. Tanto anche il sabato e la domenica.
D'inverno, invece, il negozio – come ha riferito anche tale teste – chiudeva “intorno alle h. 21:00”, compreso il “periodo natalizio; di , che ha dichiarato di aver visto la Testimone_6 CP_1 lavorare quantomeno dal 2010 (e non dal 2009), deposizione che secondo l'appellata non non sarebbe affidabile in quanto il teste abita non in piazza Plebiscito ma in piazza Maria Immacolata n.
3, e dunque non avrebbe avuto la materiale possibilità di vedere la al lavoro;
prospettazione CP_1 questa non condivisibile, attesa la vicinanza estrema (pochi metri) fra piazza Plebiscito e piazza Immacolata, inoltre, contesta l'affidabilità del teste in quanto dal 2010 avrebbe spostato la propria residenza in via dei Cedri, dall'altra parte della città; ma, come sopra già detto, lo spostamento di residenza non comporta necessariamente lo spostamento del domicilio, che sino a prova contraria potè l mantenere in piazza Maria Immacolata, che dista pochi metri da piazza Plebiscito. Tes_2
---°°°---°°°--- L'appellante lamenta in questa sede di gravame che il Giudice di prime Parte_1 cure, nella disamina dei testi tutti addotti, ne ha volutamente ignorato l'intero quadro probatorio. Ma ciò non corrisponde a verità.
Come agevolmente si apprende dalla sentenza oggi impugnata, quel Giudicante ha preso in considerazione le dichiarazioni di (moglie di , Testimone_7 Parte_2 amministratore della , (amica della , Parte_1 Persona_1 Tes_7
e (figli di ) con dubbio di terzietà ed affidabilità Testimone_8 Controparte_4 Parte_2 considerati i rapporti di parentela e/o di stretta amicizia con la convenuta. Passando a esaminarle per dovere motivazionale, l'elemento comune che emerge è che la CP_1 avrebbe prestato attività lavorativa solo nelle ore antimeridiane, con slittamento iniziale dalle ore
9,30 alle 10,00, mai nel pomeriggio/sera; quando invece la si incontrava nel negozio (testi Tes_9
, ) ciò avveniva per chiacchierare e non per ragioni di lavoro.
[...] _10
Né è condivisibile la prospettazione di inattendibilità della teste (la quale si ricorderà che Tes_5 ebbe a dichiarare di vedere al mattino la alle 9,30 in negozio quando andava a scuola, ma Per_1 non quando andava alle 10); ma ciò, in assenza di altri elementi di segno contrario e considerate le altre deposizioni sopra esaminate, non può significare alcunchè, considerando il già detto possibile slittamento dell'inizio dell'orario lavorativo della dalle 9,30 alle 10, ed ai possibili pochi CP_1 minuti di ritardo quando vi si recava alle 10.
Si duole ancora parte appellante, quanto alle somme riconosciute, della adesione del Giudice alla consulenza tecnico-contabile che ha soltanto detratto la retribuzione percepita dalla per il CP_1 rapporto prestato alle dipendenze della ditta e non tutto lo straordinario pomeridiano, Parte_2 incompatibile con l'attività svolta dalla tutte le sere. CP_1
Ma, come si è visto e si vedrà, testi qualificati ed indifferenti hanno riferito dell'attività prestata dalla sig.ra tutti i pomeriggi e sere, sia pure con differenze di orario fra inverno e CP_1 primavera/estate. Né può francamente assurgere a livello di elemento certamente provato la dichiarazione della teste la quale ha dichiarato che nell'intero corso del rapporto di lavoro la si recò a Tes_7 CP_1
Cuba, probabilmente per una quindicina di giorni, in quanto si tratta di assunto non confermato da altre fonti. E di poco rilievo è la circostanza, sempre promanante dalla teste secondo cui sovente la Tes_7 si assentava in quanto veniva chiamata quale guida per gite turistiche: l'affermazione è CP_1 priva aliunde di conforto, e pur volendone ammettere la veridicità non sono stati indicati elementi temporali di tali incarichi/ assenze dal lavoro.
Infine, parte appellante confessoriamente dichiara che la Difesa della ha detratto il relativo CP_1 importo di TFR nella stesura del precetto alla cessazione del rapporto di lavoro, e sono state corrisposte alla sig.ra tutte le indennità di fine rapporto sulla base degli emolumenti erogati CP_1 sino a tale data, pari a € 10,521,10; tale importo, ovviamente in via subordinata in relazione alla richiesta riforma della sentenza impugnata, dovrebbe essere detratto da qualsiasi somma dovesse riconoscersi a tale titolo (T.F.R.) alla e, a fronte di quanto riconosciuto pari a € 20.496,67, CP_1 la somma effettiva non potrebbe che ammontare ad € 9.975,57.
---§§ooo§§---
Parte appellata spiega in questa sede appello incidentale, insistendo sulla Controparte_1 unicità del rapporto di lavoro fra essa appellante e e la ditta Parte_1 Pt_2
, conviene con la decisione del Giudice di primo grado sulla inaffidabilità di alcuni testi di
[...] parte avversa sopra citati, contestando la giornata di riposo al martedì (dunque avvalorando la tesi che ella non godesse di alcun giorno di riposo), riportando a conforto della unicità del rapporto di lavoro con la e la ditta una pluralità di testimonianze Parte_1 Parte_2 rese in primo grado ( , , , , _11 Persona_1 Testimone_9 Testimone_12
, , , ) per evidenziarne il Testimone_6 Controparte_4 Testimone_7 Testimone_8 mendacio, relativamente a , , per i motivi Controparte_4 Testimone_7 Testimone_8 già esposti supra nella trattazione delle testimonianze di parte appellante (alla luce della ripetitiva affermazione che la sig.ra lavorava solo al mattino ( (moglie di CP_1 Testimone_7
, amministratore della , (amica della Parte_2 Parte_1 Persona_1
, e (figli di ), e ciò obiettivamente in Tes_7 Testimone_8 Controparte_4 Parte_2 chiaro contrasto con le altre dichiarazioni testimoniali di segno contrario di seguito indicate, un qualche dubbio di affidabilità o in termini di non certa terzietà è più che legittimo.
Valorizza invece a conforto della unicità del rapporto di lavoro le testimonianze di 1) _1
, che ha dichiarato di aver visto la al lavoro in piazza Plebiscito tutti i giorni, e
[...] CP_1 quando terminava si portava nel negozio di via Puccini ove continuava a lavorare;
2) ES
, che riferisce di aver visto la nelle rare occasioni in cui si recava presso il negozio
[...] CP_1 di via Puccini, trasportare dell'olio da questo negozio a quello di via Plebiscito: evidentemente, dalle ore 7,30 alle 21 e, nel periodo a giudizio di questa Corte, detta testimonianza è ininfluente, in quanto la sporadicità del trasporto riferito non può certo condurre a ritenere configurabile un rapporto di lavoro unico con la laddove lo stesso teste, quanto al negozio Parte_1 della in relazione al negozio di via Plebiscito, dichiarato che “ nel Controparte_5 periodo invernale il negozio chiudeva intorno alle ore 19,30, massimo ore 20,00… nel periodo primaverile/estivo il negozio era aperto anche la sera con orari che si dilatavano sino alle 23,00/24,00; 3 ) , che dichiara di essere cliente abituale “dei negozi Controparte_6 Pt_2 ove si recava ad acquistare la pasta, e di essere sempre stata servita dalla ma, osserva CP_1 questa Corte, ove anche si voglia indicare con la formula “i negozi quelli di via Plebiscito e Pt_2 di via Puccini, vi è vistosa incompatibilità ove si consideri i sicuri orari lavorativi mattutini in piazza Plebiscito e, per bocca dell'appellante, che ella si alternava fra i due negozi, quindi non è possibile che sia di mattina che di pomeriggio (e la teste nulla ha specificato sul punto) “sempre” veniva servita dalla appellante in entrambi i negozi;
4) che dal 2012 al 2017 Testimone_13 riferisce di “essere passata” dinanzi all'esercizio di Piazza Plebiscito e di via Puccini, e di aver visto lavorare la appellante anche a tarda sera, anche mezzanotte: tali dichiarazioni che coincidono con quelle della che ha affermato di aver prestato ininterrottamente la propria attività CP_1 lavorativa alle dipendenze della ubicata in piazza Plebiscito tutti i Parte_1 giorni dalle 7,30 alle 21 e nel periodo estivo dalle 9,30 alle 24 .
---°°°---°°°--- Non v'è da negare la complessità della vicenda oggetto del presente giudizio. Opina tuttavia questa Corte, esaminato l'intero compendio probatorio, e le allegazioni di parte appellante e di parte appellata, che le testimonianze appena sopra citate non consentono non soltanto, per le ragioni in principio indicate, la sussistenza di un rapporto unico di lavoro alle dipendenze di entrambi gli appellanti: nulla in tal senso, come sopra evidenziato dalle testimonianze appena esaminate, depone inequivocabilmente per tale configurazione.
Ritiene questa Corte, in piena condivisione con quanto asseverato dal Giudice di prime cure, che:
- le risultanze istruttorie indicano come orario di apertura del negozio di piazza Plebiscito le ore 9,30;
- non è emerso che altre persone si siano alternate nel lavoro presso la
[...]
Parte_1
- quanto all'orario di chiusura, il più chiaro è il teste , (come anche in parte Testimone_6 qaunto all'orario finale le dichiarazioni di il quale si ricorderà ebbe a Testimone_13 dichiarare che “nel periodo invernale il negozio chiudeva alla ore 19,30 massimo 20,00,nel periodo primaverile/estivo il negozio era aperto anche la sera con orari che si dilatavano alle ore 23,00/24,00”: che il teste risieda a pochi metri da piazza Plebiscito e mostra quindi maggiore affidabilità è stato contestato dall'appellante, che rappresenta che l' dal Tes_2
2010 ha trasferito la propria residenza in Viale dei Cedri, dall'altra parte della città e non nel centro storico in cui erano ubicati i negozi, ma ciò a giudizio della Corte non è dirimente, in quanto lo spostamento della residenza non esclude il mantenimento del domicilio in piazza Maria Iammacolata;
- negativo è l'accertamento del lavoro straordinario nel periodo compreso fra il febbraio 2012 e il settembre 2013; correttamente il Giudice di primo grado rileva un “irresolubile contrasto” con il fatto, evincibile dalle precisazioni della nell'interrogatorio formale, CP_1 secondo cui ella si alternava nei due negozi secondo gli ordini datoriali, e che ella avesse in quel periodo contemporaneamente lavorato alle dipendenze di ed avesse Parte_2 ricevuto, secondo i prospetti di cui all'allegato 16 bis della memoria di costituzione le retribuzioni in allegato alla memoria difensiva in primo grado, non contestate;
- dalle deposizioni tutte sopra esaminate può ritenersi provato che l'appellante abbia CP_1 disimpegnato attività lavorativa alle dipendenze della nei termini Parte_1 indicati dal teste (ore 9,30/15 e ore di chiusura 19,00 e in estate sino alle Tes_2
23,00/24,00), la cui precisione supera la episodicità de fatti indicati dagli altri testimoni.
Sulla base di tali elementi il Giudice di primo grado ha disposto CTU (vedasi in principio le conclusioni cui ha aderito, attesa la chiarezza e la esaustività della relazione) pervenendo, anche mediante la detrazione sopra spiegata, alla somma totale spettante alla sig. ra in € CP_1 130,164,17, di cui € 109,667,50 per differenze retributive ed € 20.496,67 a titolo di differenze di TFR, somma alla corresponsione della quale la eniva condannata. Parte_1
Alla luce di tutto quanto esaminato ritiene la Corte di condividere appieno la sentenza di primo grado, rilevando tuttavia sul punto che, per espressa ammissione dell'appellante confermata dalla Difesa dell'appellata, il TFR è stato corrisposto alla nella misura di € 10.521,10, importo CP_1 che (in via gradata in relazione alla richiesta riforma della sentenza) andrebbe detratta da qualsiasi somma dovesse riconoscersi all'appellata per tal titolo. In conclusione estrema, e questa Corte condivide appieno l'impianto della sentenza di primo grado, che va però parzialmente riformata con riferimento alle differenze di TFR e dunque alla complessiva somma dovuta dalla in favore dell'appellata per le Parte_1 ragioni tutte sopra enucleate. Non ritiene pertanto ammissibile la richiesta di rinnovo della CTU avanzata dall'appellante ponendo al nominando consulente gli opportuni quesiti, previa specificazione delle ore di straordinario che si riterranno di individuare dalla espletata istruttoria e dalla documentazione in atti, apprezzando il tutto complessivamente e, quindi, senza esclusione preventiva dei testi addotti anche dall'odierna appellante;
invero ritiene questa che la complessa istruttoria espletata ha CP_7 dato, sulla base degli atti, risposte esaustive che non abbisognano di ulteriori accertamenti.
La sentenza impugnata va quindi parzialmente riformata nella quantificazione della somma ancora dovuta a titolo di TFR: in sostanza, dalla somma globale di € 130,164,17 vanno detratti € 10.521,10, così pervenendosi alla somma finale di € 119.643,07. Quanto all'appello incidentale dell'appellata, vòlto ad ottenere la declaratoria e l'accertamento della unicità del rapporto, nonché il riconoscimento del lavoro prestato anche nella giornata del martedì, si è sopra analiticamente motivata la mancanza di prova di entrambi i fatti;
esso va pertanto rigettato.
Quanto alle spese di lite, la reciproca parziale soccombenza ne giustifica la compensazione.
p.q.m.
In parziale accoglimento dell'appello, quantifica la somma dovuta da in Parte_1 favore dell'appellata in € 119.643,07, oltre accessori di legge. Controparte_1 Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Rigetta l'appello incidentale dell'appellata Controparte_1
Compensa integralmente fra le Parti le spese di questo grado di giudizio.
Taranto, 26 febbraio 2025.
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella