Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente
dott. Efisia Gaviano Consigliere
Consigliere rel. dott. Silvana Sica
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 4222/2023 avente ad oggetto: "Separazione giudiziale"
TRA
INFERIORE (SA) il 28/01/1977, Parte 1 nata a [...]
rappresentata e difesa dall'avv. PERRONE COSIMA C.F. 1 ),
), studio in VIA DANTE ALIGHIERI 10 SCAFATI, come da procura in atti;
C.F. 2
appellante
E nato a POMPEI (NA) il 01/04/1974 C.F. 3 ), Controparte_1
,
rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Donnarumma, come da mandato in atti;
appellato
Con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello e l'accoglimento di quello incidentale.
P.G.: Ha concluso per l'aumento dell'assegno di mantenimento e per la modifica del regime di visite come da verbale.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1Il 13 maggio 2021 ricorse al Tribunale di Torre Annunziata per ottenere la pronuncia della separazione personale dal coniuge Controparte_1 Il ricorrente:
Premise: a) che dal matrimonio, celebrato l'8 giugno 2009, in Caserta, erano nate le figlie _1 e
ER
,rispettivamente il 20 gennaio 2011 e il 28 marzo 2014; b) che l'infelicità dell'unione coniugale era
c) che, in considerazione dell'intollerabilità della convivenza, il CP 1 aveva deciso di allontanarsi dall'abitazione familiare alla via Fucci 73, in Pompei;
e) che, il coniuge, sin dall'evento pandemico, era stato collocato in cassa integrazione guadagni.
Concluse chiedendo l'affidamento condiviso dei figli, residenti in via prevalente presso la madre, con la previsione di un articolato calendario di incontri con il CP_1 e l'imposizione a carico di questi di un assegno per il mantenimento della prole pari a € 800,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Si costituì con comparsa il CP 1 e non si oppose alla pronuncia della separazione, ma chiese che venisse addebitata alla moglie. Quanto agli aspetti economici, il resistente dedusse che sino al periodo pandemico aveva percepito la retribuzione mensile di € 1.900,00, mentre allo stato € 1.100,00, che era, quindi, in grado di contribuire in favore delle figlie nella misura di € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di comparizione, il presidente del Tribunale, autorizzati i coniugi a vivere separati, affidò i figli alle parti in maniera condivisa con residenza privilegiata presso l'abitazione materna, regolamentò gli incontri dei minori con il padre e impose al CP 1 l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di € 500,00 per il mantenimento della prole, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Precisate le conclusioni, la causa fu decisa con sentenza del 18 aprile 2024.
Il Tribunale così provvide: a) pronunciò la separazione dei coniugi;
b) affidò i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione della Parte 1 alla quale assegnò la casa coniugale;
d) regolamentò gli incontri dei figli con il padre;
e) pose a carico del CP_1 un assegno di contribuzione al mantenimento della prole di € 500,00 mensili, da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie, come individuate nel protocollo di intesa stipulato dal tribunale di Torre Annunziata ed il locale COA;
f) compensò le spese processuali.
Nel motivare la sua decisione, per quanto concerne la presente impugnazione, il Tribunale ha ritenuto quanto segue:
a)le parti avevano concordato le condizioni della separazione che potevano essere recepite dal collegio in quanto non contrarie a norma imperative.
b)le spese processuali potevano essere interamente compensate tra le parti.
Avverso la sentenza ha proposto appello La Parte 1 con ricorso depositato il 2 ottobre 2023 e, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia:
a) dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza;
b) dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.; c) affidare le figlie ad entrambe i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
d) disporre che le minori trascorrano con il padre due giorni a settimana dall'uscita di scuola fino alle 20.30, durante il periodo scolastico, mentre negli altri periodi due giorni a settimana dalle 9.00 fino alle 20.30; a settimane alterne dalle 21.00 del venerdì fino alle 20.00 della domenica;
per quindici giorni continuativi nel periodo estivo;
ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni la domenica di Pasqua e il Lunedi in albis;
e) porre a carico del CP 1 il contributo mensile di € 800,00 per il mantenimento delle figlie, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
f) condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Controparte_1 costituitosi in giudizio con comparsa del 18 gennaio 2024, ha resistito nel merito, ed
,
ha chiesto, in via incidentale, che la separazione venisse addebitata alla moglie e modificato il regime di incontri con le figlie, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio ed attribuzione al difensore anticipatario.
Disposta l'audizione della minore ER 1 la Corte ha riservato la decisione all'udienza del 26 marzo
2025.
Con l'articolato motivo di appello, la Parte 1 deduce che i primi giudici hanno erroneamente ritenuto che le parti avessero raggiunto un accordo in ordine alle statuizioni inerenti il regime di incontri tra il padre e le minori nonché al loro mantenimento, in quanto la relativa proposta da loro congiuntamente depositata agli atti era stata, poi, revocata da entrambi.
Invero, quanto alle modalità di visita del CP 1 questi non condivideva la gestione delle figlie, tanto che ella doveva ricorrere all'ausilio di una persona dietro corrispettivo di un compenso in quanto, a titolo esemplificativo, il padre non prelevava le minori all'uscita della scuola, come stabilito in sede di separazione. ER Con riferimento, poi, al contributo al mantenimento di ER 1 e rilevava che, dopo il periodo di interruzione dell'attività lavorativa causato dall'emergenza pandemica, il marito aveva ricominciato a svolgere l'originaria occupazione nel settore del turismo, per cui l'importo in favore delle figlie come determinato in sede di udienza presidenziale doveva essere aumentato.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che di seguito si indicheranno.
Giova premettere che le esigenze e finalità pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole sono sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti, per cui è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, sia in relazione alle modalità di affidamento ed al regime di incontri, sia quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario (Cass. 21178/2018).
Ne discende che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo. Non può, quindi, ritenersi invalida l'impugnata sentenza, che ha dapprima valutato le statuizioni e le ha, poi, recepite reputandole conformi all'interesse della prole.
Tanto premesso, deve rilevarsi che all'udienza di comparizione delle parti innanzi alla Corte il CP 1 ha rinunciato all'appello incidentale, con il quale aveva richiesto addebitarsi la separazione al coniuge.
Orbene, in tale sede l'appellato ha anche manifestato la disponibilità a tenere le figlie con sé dal venerdì sera al lunedì mattina, nonché il martedì, dall'uscita della scuola sino alle 20,30. D'altro canto, sentita
ER dalla Corte, la minore ER 1 ha riferito del forte legame che unisce lei e la germana al padre, sempre presente ed attento alle loro esigenze.
Osserva, pertanto, la Corte che, valutate le esigenze delle minori nonché del lavoro svolto da entrambe i genitori, e, in particolare del padre, impegnato quotidianamente dalle ore 9,00 alle ore 18,30 in Napoli, in località, quindi, distante dal luogo di residenza delle minori, Pompei, appare opportuno modificare parzialmente le statuizioni dell'impugnata sentenza prevedendo che le figlie stiano con lui il martedì, dall'orario di uscita della scuola sino alle 20,30, nonché, a settimane alterne, dalle ore 20,00 del venerdì al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola, ferme restando le ulteriori modalità inerenti i periodi festivi ed estivi.
Deve considerarsi al riguardo che da un lato sussiste il rapporto tra genitori e figlio e, dall'altro, quello tra genitori obbligati.
Invero, l'art. 337 ter cod. civ., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. art. 337 bis cod. civ., pone, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori.
ER i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143, comma tre, cod. civ., che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno, i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
È evidente che gli elementi di giudizio appena elencati costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, ove le esigenze del figlio e il tenore tenuto durante la convivenza dei genitori indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi (ex plurimis Cass. 4145/2023). Ora, il CP 1 dipendente della società Naar Tour Operator s.p.a., ha dichiarato: a) anno di imposta 2022 - lordi € 42.319,55- ritenute IRPEF € 10.971,41 addizionale regionale € 1.102,53 - addizionale comunale € 288,41= netti € 29.956,965, pari a un reddito di € 2.496,00 per ciascuno dei dodici mesi dell'anno (così dichiarazione redditi 2023; b) anno 2023 lordi € 46.164,62 - ritenute IRPEF €
-
12.724,71 addizionale regionale 1.225,57 - addizionale comunale 267,76 = netti € 31.946,58, pari a dodici mensilità, ciascuna di € 2.662,00 (dichiarazione redditi 2024), e dimora presso la propria madre in attesa di reperire un'autonoma abitazione.
Invece, l'appellante, la quale non ha prodotto la più recente documentazione fiscale, ha dichiarato: a) anno di imposta 2019 - lordi € 25.097,22- ritenute IRPEF € 4.334,16 - addizionale regionale € 509,47
- addizionale comunale 143,95 netti € 20.109,64, pari a un reddito di € 1675,00 per ciascuno dei dodici mesi dell'anno (così dichiarazione redditi 2020) e vive in una casa di sua proprietà.
Ritiene, quindi, la Corte che, avuto riguardo alla capacità lavorativa ed al reddito delle parti, come innanzi precisato e tenuto conto del prevedibile aumento della retribuzione della Parte 1 rispetto alla data della documentazione fiscale agli atti, alle esigenze di vita delle due figli, di quattordici e undici anni, dei tempi di permanenza con il padre, certamente non esigui, il contributo posto a carico del [...]
CP 1 deve essere aumentato ad € 650,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
L'esito complessivo della lite evidenzia una parziale soccombenza reciproca, per cui le spese processuali del doppio grado del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 18 aprile 2024, così Controparte_1 provvede: 1. In parziale accoglimento dell'impugnazione, dispone che le figlie incontrino il padre il martedì, dall'orario di uscita della scuola sino alle 20,30, nonché, a settimane alterne, dalle ore 20,00 del venerdì al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola, ferme restando le ulteriori modalità relative ai periodi festivi ed estivi già previste in sentenza;
2. Pone a carico del CP 1 a titolo di contributo al mantenimento delle minori, l'importo mensile di € 650,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del
50% delle spese straordinarie;
3. Dichiara compensate lespese del doppio grado del giudizio
Napoli, 26 marzo 2025
Il presidente Il consigliere est.