Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 13/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00533/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00251/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2025, proposto da
HA AJ, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Gianfranco Groppali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cremona e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Questore e del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Cremona, notificato in data 3.12.2024, di archiviazione dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale ex art. 24 d.lgs. 286/1998 presentata dal ricorrente;
nonché per il risarcimento in forma specifica del danno ingiustamente patito dal ricorrente per effetto delle illegittime condotte questorie;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato che:
- a seguito dell’ordinanza di remand n. 85 del 13.3.2025, il ricorrente ha presentato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, come se fosse stato rilasciato ora per allora, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- l’Amministrazione ha accertato la sussistenza dei presupposti per la conversione e ha riferito che il permesso richiesto è in corso di stampa;
- sia l’Amministrazione, con nota di deposito del 9.6.2025, sia il ricorrente, all’udienza camerale dell’11.6.2025, hanno pertanto chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, richiesta che va accolta;
- le spese di lite, liquidate nel dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione, virtualmente soccombente per le ragioni succintamente esposte nell’ordinanza di remand ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fede | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO