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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 4474/2025 R.G..L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. TODARO Parte_1
FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. , elettivamente domiciliato Parte_2
presso l'Avvocatura dell'Istituto in Palermo Via Laurana 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' per indebiti pagamenti Parte_1 CP_1
in relazione al reddito di cittadinanza prot. n. Controparte_2
corrispostile nel periodo dal 1.01.2021 al 30.09.2021, come da nota del CP_1 con nota del 17.04.2024, con cui l'Istituto comunicava un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 7.365,33; dichiara illegittima la revoca operata dall' della predetta prestazione e condanna l' a CP_1 CP_1
corrispondere alla ricorrente quanto eventualmente trattenuto a tale titolo, oltre interessi legali dalla eventuale trattenuta al saldo effettivo.
Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1
di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/03/2025 parte ricorrente chiedeva dichiarare illegittima la revoca del reddito di cittadinanza a lei concesso e dichiarare che non era da lei dovuta la restituzione dell'indebito di cui alla nota datata 17.04.2024, contenente la contestazione di indebiti CP_1
pagamenti in relazione al suo reddito di cittadinanza prot. n.
[...]
, corrispostile nel periodo dal 1.01.2021 al 30.09.2021, come CP_3
per un importo complessivo di € 7.365,33 per la seguente motivazione:
“Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”. Chiedeva la condanna dell'Istituto alla restituzione in favore della ricorrente di quanto eventualmente trattenuto alla stessa a tale titolo.
Dedusse che il proprio coniuge abbandonava la residenza familiare già nel
1997 e si rendeva irreperibile, come dalla ricorrente dichiarato al Comune di
Villabate ove risiedeva all'epoca (vedi autodichiarazione in atti), solo successivamente venendo registrato presso il Comune di Como dal
15.09.2017 presso un indirizzo noto e dal 4.02.2019 presso la Casa
Comunale, in quanto soggetto senza fissa dimora.
Il coniuge, quindi, essendosi reso irreperibile sin dal 1997, non faceva più parte del nucleo familiare, né la ricorrente poteva sapere dove egli si trovasse nel 2020, quando presentò la domanda di RDC. Del resto, la prestazione era dovuta e nella medesima misura erogata;
anzi, sulla scorta della scala di equivalenza la dichiarazione del coniuge nel proprio nucleo familiare avrebbe comportato un aumento dell'importo dovuto, atteso l'aumento corrispondente della scala di equivalenza e l'assenza di redditi del predetto coniuge.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l contestando CP_1
la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, deducendo che la dichiarazione della ricorrente – che non indicava il coniuge nel nucleo familiare – era falsa, con la conseguenza automatica della revoca della prestazione. L'Istituto non contestava le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente, né produceva alcun documento, neppure quello relativo alla revoca e alla sua comunicazione alla ricorrente.
La causa, senza istruzione, viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
In punto di diritto, va premesso che l'art. 7 del D.L. n. 4/2019, in tema di sanzioni per dichiarazioni false o mendaci al fine di ottenere il reddito di cittadinanza così disponeva, all'epoca della presentazione della domanda da parte della ricorrente: “Art. 7 Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni
o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall ai sensi del CP_1
comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo
20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma
3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera
b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;
h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso….”.
La previsione normativa della revoca della prestazione, quindi, anche nell'ipotesi in cui l'accertamento della falsità della dichiarazione venga effettuato dall in via amministrativa, è ricollegata a una condotta CP_1
volontaria del soggetto, che renda consapevolmente dichiarazioni false allo scopo di conseguire una prestazione non dovuta.
In tal senso, del resto, è stata interpretata la fattispecie penale dalle Sezioni
Unite della Cassazione penale, intervenute in sede di nomofilachia, con la sentenza 13 luglio 2023 (dep. 13 dicembre 2023), n. 49686, con la quale la
Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: «Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 dl, 28 gennaio 2014 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge».
Deve, quindi, ritenersi che la revoca della prestazione da parte dell a CP_1
seguito di accertamento amministrativo possa essere emessa solo nelle medesime ipotesi sopra riportate – costituenti reato a norma dell'art. 7 cit. – quelle in cui, cioè, il richiedente abbia reso dichiarazioni false al fine di ottenere l'erogazione del reddito di cittadinanza che non gli sarebbe spettato o gli sarebbe spettato in misura inferiore sulla scorta della situazione reale.
Orbene, nella specie, anzitutto, la dichiarazione resa dalla ricorrente non
è soggettivamente falsa, atteso che il coniuge si era reso irreperibile nel lontano 1997 ed ella aveva dichiarato la situazione al Comune di residenza
(vedi dichiarazione in atti), con la conseguenza che egli non faceva più parte del suo nucleo familiare, ciò che ella dichiarava nella DSU, senza poter sapere che – come successivamente appurava - nel 2017, dopo 20 anni, il coniuge si era dichiarato come residente presso il Comune di Como (peraltro dal 2019 senza fissa dimora).
In secondo luogo, l'Istituto non ha fornito alcuna prova o elemento indiziario, invero neppure allegandolo, del fatto che la dichiarazione del coniuge nella DSU della ricorrente avrebbe comportato che la prestazione non le sarebbe spettata o che le sarebbe spettata in misura inferiore a quella percepita.
Invero, il fatto che la prestazione non sarebbe stata dovuta o lo sarebbe stata in misura inferiore non risulta né allegato né provato dall' con la CP_1
conseguenza che non potrebbe provvedersi sul punto neppure a un accertamento integrativo ex art. 421 c.p.c..
Atteso, quindi, che non si è verificata un'ipotesi in cui siano state rese dalla ricorrente false dichiarazioni da parte della ricorrente, finalizzate all'erogazione di una prestazione in tutto o in parte non spettante, la revoca operata dall'Istituto è illegittima.
In assenza di alcuna prova, poi, che la ricorrente abbia percepito una prestazione superiore a quella dovuta o una prestazione non dovuta,
l'indebito contestato dall'Istituto va dichiarato del tutto insussistente, oltre che irripetibile stante la buona fede della percipiente.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 25.07.2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 4474/2025 R.G..L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. TODARO Parte_1
FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. , elettivamente domiciliato Parte_2
presso l'Avvocatura dell'Istituto in Palermo Via Laurana 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' per indebiti pagamenti Parte_1 CP_1
in relazione al reddito di cittadinanza prot. n. Controparte_2
corrispostile nel periodo dal 1.01.2021 al 30.09.2021, come da nota del CP_1 con nota del 17.04.2024, con cui l'Istituto comunicava un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 7.365,33; dichiara illegittima la revoca operata dall' della predetta prestazione e condanna l' a CP_1 CP_1
corrispondere alla ricorrente quanto eventualmente trattenuto a tale titolo, oltre interessi legali dalla eventuale trattenuta al saldo effettivo.
Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1
di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/03/2025 parte ricorrente chiedeva dichiarare illegittima la revoca del reddito di cittadinanza a lei concesso e dichiarare che non era da lei dovuta la restituzione dell'indebito di cui alla nota datata 17.04.2024, contenente la contestazione di indebiti CP_1
pagamenti in relazione al suo reddito di cittadinanza prot. n.
[...]
, corrispostile nel periodo dal 1.01.2021 al 30.09.2021, come CP_3
per un importo complessivo di € 7.365,33 per la seguente motivazione:
“Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”. Chiedeva la condanna dell'Istituto alla restituzione in favore della ricorrente di quanto eventualmente trattenuto alla stessa a tale titolo.
Dedusse che il proprio coniuge abbandonava la residenza familiare già nel
1997 e si rendeva irreperibile, come dalla ricorrente dichiarato al Comune di
Villabate ove risiedeva all'epoca (vedi autodichiarazione in atti), solo successivamente venendo registrato presso il Comune di Como dal
15.09.2017 presso un indirizzo noto e dal 4.02.2019 presso la Casa
Comunale, in quanto soggetto senza fissa dimora.
Il coniuge, quindi, essendosi reso irreperibile sin dal 1997, non faceva più parte del nucleo familiare, né la ricorrente poteva sapere dove egli si trovasse nel 2020, quando presentò la domanda di RDC. Del resto, la prestazione era dovuta e nella medesima misura erogata;
anzi, sulla scorta della scala di equivalenza la dichiarazione del coniuge nel proprio nucleo familiare avrebbe comportato un aumento dell'importo dovuto, atteso l'aumento corrispondente della scala di equivalenza e l'assenza di redditi del predetto coniuge.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l contestando CP_1
la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, deducendo che la dichiarazione della ricorrente – che non indicava il coniuge nel nucleo familiare – era falsa, con la conseguenza automatica della revoca della prestazione. L'Istituto non contestava le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente, né produceva alcun documento, neppure quello relativo alla revoca e alla sua comunicazione alla ricorrente.
La causa, senza istruzione, viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
In punto di diritto, va premesso che l'art. 7 del D.L. n. 4/2019, in tema di sanzioni per dichiarazioni false o mendaci al fine di ottenere il reddito di cittadinanza così disponeva, all'epoca della presentazione della domanda da parte della ricorrente: “Art. 7 Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni
o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall ai sensi del CP_1
comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo
20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma
3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera
b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;
h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso….”.
La previsione normativa della revoca della prestazione, quindi, anche nell'ipotesi in cui l'accertamento della falsità della dichiarazione venga effettuato dall in via amministrativa, è ricollegata a una condotta CP_1
volontaria del soggetto, che renda consapevolmente dichiarazioni false allo scopo di conseguire una prestazione non dovuta.
In tal senso, del resto, è stata interpretata la fattispecie penale dalle Sezioni
Unite della Cassazione penale, intervenute in sede di nomofilachia, con la sentenza 13 luglio 2023 (dep. 13 dicembre 2023), n. 49686, con la quale la
Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: «Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 dl, 28 gennaio 2014 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge».
Deve, quindi, ritenersi che la revoca della prestazione da parte dell a CP_1
seguito di accertamento amministrativo possa essere emessa solo nelle medesime ipotesi sopra riportate – costituenti reato a norma dell'art. 7 cit. – quelle in cui, cioè, il richiedente abbia reso dichiarazioni false al fine di ottenere l'erogazione del reddito di cittadinanza che non gli sarebbe spettato o gli sarebbe spettato in misura inferiore sulla scorta della situazione reale.
Orbene, nella specie, anzitutto, la dichiarazione resa dalla ricorrente non
è soggettivamente falsa, atteso che il coniuge si era reso irreperibile nel lontano 1997 ed ella aveva dichiarato la situazione al Comune di residenza
(vedi dichiarazione in atti), con la conseguenza che egli non faceva più parte del suo nucleo familiare, ciò che ella dichiarava nella DSU, senza poter sapere che – come successivamente appurava - nel 2017, dopo 20 anni, il coniuge si era dichiarato come residente presso il Comune di Como (peraltro dal 2019 senza fissa dimora).
In secondo luogo, l'Istituto non ha fornito alcuna prova o elemento indiziario, invero neppure allegandolo, del fatto che la dichiarazione del coniuge nella DSU della ricorrente avrebbe comportato che la prestazione non le sarebbe spettata o che le sarebbe spettata in misura inferiore a quella percepita.
Invero, il fatto che la prestazione non sarebbe stata dovuta o lo sarebbe stata in misura inferiore non risulta né allegato né provato dall' con la CP_1
conseguenza che non potrebbe provvedersi sul punto neppure a un accertamento integrativo ex art. 421 c.p.c..
Atteso, quindi, che non si è verificata un'ipotesi in cui siano state rese dalla ricorrente false dichiarazioni da parte della ricorrente, finalizzate all'erogazione di una prestazione in tutto o in parte non spettante, la revoca operata dall'Istituto è illegittima.
In assenza di alcuna prova, poi, che la ricorrente abbia percepito una prestazione superiore a quella dovuta o una prestazione non dovuta,
l'indebito contestato dall'Istituto va dichiarato del tutto insussistente, oltre che irripetibile stante la buona fede della percipiente.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 25.07.2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino