Articolo 22 della Legge 22 novembre 1954, n. 1136
Articolo 21Articolo 23
Versione
14 dicembre 1954
Art. 22.
Al finanziamento delle gestioni di malattia previste dalla presente legge, si provvede:
a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1500, per ciascun coltivatore diretto familiare, assistibile ai sensi della presente legge;
b) con un contributo a carico delle aziende condotte da coltivatori diretti soggetti alla assicurazione obbligatoria da determinarsi di anno in anno in conformita' del regio decreto-legge 28 novembre 1938, numero 2138 , e successive modificazioni,
c) con un contributo capitario annuo per ciascun coltivatore diretto e familiare soggetti alla assicurazione obbligatoria nella misura occorrente a conseguire un gettito complessivo pari al carico del contributo previsto alla precedente lettera b);
d) con una eventuale quota integrativa, da stabilirsi dalla Cassa mutua comunale per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nelle forme facoltative tranne che il maggior costo dipenda da epidemie o altri eventi straordinari.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1954