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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/09/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 348/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Lepore ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ciccomascolo ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio;
– appellato –
Oggetto: appello in materia di divisione ereditaria.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 16.09.2025.
Fatto.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1
FO la germana , al fine di ottenere lo scioglimento della comunione Parte_1 ereditaria insistente sui beni immobili meglio specificati in citazione, con condanna della Parte_1
al pagamento di una somma di denaro (pari ad € 400,00 mensili, con decorrenza
[...] dall'aprile 2015 sino al soddisfo), per aver utilizzato in via esclusiva i beni costituenti l'asse ereditario.
A fondamento delle domande, il ricorrente deduceva:
- che era comproprietario, in seguito alla apertura della successione del genitore Persona_1
(deceduto in CE il 29.03.2015), unitamente alla sorella , dei seguenti beni immobili: Parte_1
pagina 1 di 7 1) appartamento sito in CE (FG) distinto al catasto dei fabbricati al foglio 29, p.lla 4022, sub.
26, Via Federico II n. 63, piano IV;
2) box auto sito in CE (FG), distinto al catasto al foglio 29, p.lla 4022, sub. 35, Via dei
Saraceni n. 5;
- che i predetti immobili erano, in origine, nella comproprietà (al 50%) tra i genitori Persona_1
e Controparte_2
- che, a seguito del decesso della madre ( , i predetti immobili erano caduti in Controparte_2 comunione ereditaria tra esso ricorrente (per 1/6), il padre (per 4/6) e Persona_1 Parte_1
(per 1/6);
[...]
- che, pertanto, a seguito del decesso di , i detti immobili risultavano in Persona_1 comproprietà, nella misura del 50% ciascuno, tra esso istante e la sorella;
Parte_1
- che, dopo il decesso del padre, la sorella aveva utilizzato l'appartamento in via esclusiva, come propria abitazione, nonché per svolgere l'attività di scuola di inglese;
- che, sebbene avesse avanzato la richiesta di ottenere la somma di € 400,00 mensili, a titolo di indennità di occupazione, nessun riscontro era stato dato dalla sorella;
Parte_1
- che vani si erano rivelati i tentativi esperiti in via stragiudiziale per lo scioglimento della comunione riguardanti i beni immobili descritti.
Si costituiva , la quale - pur non opponendosi allo scioglimento della comunione Parte_1 ereditaria - chiedeva che fosse applicato l'istituto della collazione su tutti i beni mobili, somme di denaro, nonché sull'immobile di proprietà del fratello sito in CE, alla Piazza Lecce n. 38, in quanto oggetto di donazione da parte del genitore paterno.
A tal fine, formulava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria di simulazione del contratto di vendita del predetto immobile, in quanto dissimulante una vera e propria donazione indiretta.
A sostegno delle proprie pretese, deduceva: Parte_1
- che il de cuius aveva effettuato numerose donazioni in denaro in favore del figlio Persona_1
; CP_1
- che aveva altresì donato al figlio l'immobile in CE alla Piazza Lecce n. 38, Persona_1 accollandosi di pagare il relativo mutuo;
- che gli immobili caduti in successione erano stati utilizzati anche da CP_1
Mutato il rito, da sommario in ordinario, e concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza del 22.10.2018, l'istruttore dell'epoca rilevava l'assenza agli atti di causa dei “titoli di provenienza e la documentazione prescritta per i giudizi petitori”.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e, con successiva ordinanza
(dell'11.02.2022), l'istruttore dell'epoca sollevava ulteriore questione, ex art. 101 c.p.c., rilevando la tardività della produzione in giudizio della documentazione necessaria per lo scioglimento della comunione ereditaria riguardante beni immobili, ovvero il titolo di provenienza pagina 2 di 7 dei beni in favore del de cuius e l'attestazione, da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari, delle iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius stesso, dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione.
All'esito, il Tribunale di FO rigettava la domanda, esponendo che la domanda di divisione ereditaria, avente ad oggetto l'appartamento sito in CE (distinto al catasto dei fabbricati al foglio 29, p.lla 4022, sub. 26, Via Federico II n. 63, piano IV) e il box auto sito in CE (distinto al catasto al foglio 29, p.lla 4022, sub. 35, Via dei Saraceni n. 5), aveva natura di “giudizio petitorio” e tanto importava - come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo - l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione, per cui era necessaria la produzione in giudizio sia del titolo di provenienza dei beni in favore del de cuius, sia la precisa attestazione, da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari, delle iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius stesso dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione (ovvero certificazione notarile sostitutiva); detta documentazione risultava, peraltro, necessaria anche ai fini dell'accertamento dell'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari ex art. 1113 c.c. e 784 c.p.c. e la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius, nonché dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari (ovvero, in alternativa alle visure ipocatastali, la c.d. relazione notarile ventennale), doveva avvenire necessariamente entro i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., spirati i quali non era più ammessa alcuna produzione documentale.
Il Tribunale esponeva che il rigetto della domanda di divisione ereditaria comportava l'assorbimento di tutte le ulteriori richieste, a quest'ultima presupposte o consequenziali, ovvero la domanda di collazione e la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta volta ad ottenere la declaratoria di simulazione del contratto di compravendita dell'immobile di CP_1
sito alla Piazza Lecce n. 38, in quanto direttamente collegata allo scioglimento della
[...] comunione ereditaria.
Quanto alla domanda di parte attrice, relativa alla corresponsione di un indennizzo per il godimento esclusivo dei beni immobili da parte della convenuta essa andava Parte_1 rigettata, in quanto infondata.
Avverso la sentenza n. 84/2024, pubblicata in data 12.1.2024, interponeva appello Parte_1
, la quale evidenziava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 567 c.p.c. e 784 e
[...]
1113 c.c., esponendo che il primo istruttore aveva interloquito con le parti circa l'omessa produzione ipo-catastale ed acquisito la CTU n. 421/2008 del Tribunale di CE, sicchè era stata superata la quesitone della omessa produzione dei titoli, dimostrati tramite la CTU in atti.
Tanto premesso, chiedeva che venisse accolto l'appello e, per l'effetto, che venisse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria come richiesta dal germano;
inoltre, chiedeva che venissero accolte le domande formulate nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di pagina 3 di 7 primo grado ed ammesse le istanze istruttorie formulate e ritenute assorbite, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Si costituiva , che evidenziava: CP_1
-) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
-) l'improcedibilità dell'impugnazione per il fatto che i beni, di cui si domandava la divisione, erano già oggetto di un provvedimento che ne disponeva la vendita, iscritto al nr. 9/2019 e pendente presso la medesima Corte di Appello, che prevedeva la partecipazione anche del de cuius ed avente ad oggetto la successione materna di Persona_1 Controparte_2
-) che era inammissibile la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la domanda di collazione nonché la pregiudiziale domanda di simulazione della compravendita perché dissimulante una
(presunta) donazione afferente l'immobile sito alla Piazza Lecce in CE, stante la mancata specifica proposizione ed argomentazione in sede di gravame;
-) l'infondatezza, nel merito, di tali domande.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.9.2025, dove è stata decisa nei modi di legge.
Diritto.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, occorre muovere dalla premessa che l'art. 342 cod. proc. civ., come pure il successivo art. 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che “…. l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice", fermo restando, però, come a tal fine non "occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199, Rv. 645991-01; conforme: Cass. Sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018, n
13535, Rv. 648722-01; Cass. Sez Un., ord. 13 dicembre 2012, n. 36481, Rv. 666375-01).
Ed invero, "[..] il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile
a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio", giacché quanto "viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e
pagina 4 di 7 indicando il perché queste siano censurabili" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 27199 del 2017, cit.).
Ora, una chiara indicazione delle parti della sentenza di primo grado oggetto di gravame, nonché delle ragioni di critica della stessa, risulta enucleabile - nella specie - dai motivi di appello come sopra illustrati;
l'atto di impugnazione contiene una sintesi delle statuizioni impugnate che consente di individuare, tramite un ordinario sforzo interpretativo, le parti del provvedimento sottoposte a critica nonché le modifiche decisorie richieste al giudice del grado superiore.
Venendo adesso al primo motivo di appello, reputa la Corte che esso sia fondato.
E' noto che la Suprema Corte, pur condividendo l'esigenza, nel giudizio di divisione ereditaria, di offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius - o più genericamente - la prova della comproprietà (cfr. Cass. n. 1965-2022), ha precisato che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nell'azione di rivendicazione o in quella di mero accertamento della proprietà, "poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi" (v. Cass. n. 1309-1966).
Sul punto, ha chiarito la Corte di legittimità che non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito od implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi (v. Cass. n. 40041-2021), rilevando che - in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa - non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico (cfr. Cass. n.
21716-2020), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (v. Cass. n. 1065-2022).
Peraltro, le verifiche condotte dal consulente d'ufficio ridondano a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d'ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. n. 40041-2021).
E' stato ancora precisato che, sulla perdurante validità di questi principi, non ha avuto alcuna incidenza l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, nel riconoscere che gli atti di scioglimento della comunione sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dal D.P.R. n.
380 del 2001, art. 46, comma 1, e dalla l. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, (Cass., S.U., n.
25021-2019), hanno chiarito che la divisione va annoverata fra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa.
La Suprema Corte ha invero disatteso le argomentazioni proposte dalla giurisprudenza di merito, laddove questa ha ritenuto di poter trovare appiglio, al fine di imporre anche nel giudizio divisorio la produzione della documentazione richiesta dall'art. 567, comma 2, c.p.c., nella esigenza del litisconsorzio imposto nei giudizi divisori dagli art. 784 e 1113 c.c. (Cass. n. 10067-2020).
pagina 5 di 7 E' indubbio che se risulta l'esistenza di trascrizioni ed iscrizioni prese contro i singoli compartecipi, il giudice sia tenuto, ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., ad ordinare la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa;
tuttavia, è ingiustificato far derivare dagli artt. 784 e 1113 cit. la implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di un onere di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda di divisione giudiziale, come ha dedotto il primo Giudice, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli.
Un tale onere, infatti, non è previsto da quelle norme, nè si giustifica in relazione alle esigenze che stanno alla base dell'intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione, che si spiega, piuttosto, avuto riguardo agli effetti riflessi che può avere la divisione sulle garanzie patrimoniali dei loro diritti e sulla realizzazione effettiva del loro acquisto, in relazione al carattere retroattivo che la legge le attribuisce;
infatti, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, comma 1, c.c., creditori e aventi causa del compartecipe non sono parti nel giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale.
Ne deriva che, non essendo la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere un adempimento previsto a pena di inammissibilità e improcedibilità della domanda, stante la produzione della CTU di un precedente giudizio (avente nr. 421/08), contenente la documentazione ipo-catastale attestante la proprietà in capo alle odierne parti,
l'assenza di contestazioni sulla comune proprietà in capo alla dante causa e le risultanze del CTU, non v'è ragione per ritenere la domanda di divisione inammissibile.
Ne deriva che il primo motivo è fondato.
Venendo adesso al merito dello scioglimento, parte appellata ha dedotto che i beni di cui si domanda la divisione costituiscono già oggetto di un altro e separato giudizio, pendente dinanzi alla Corte di Appello, di cui si è già disposta la vendita e rispetto alla quale, formulata domanda di assegnazione ex art. 720 c.c. da , il notaio delegato ha disposto il trasferimento in Controparte_3 suo favore;
ha pertanto richiesto la cessazione della materia del contendere.
Sul punto, l'appellante si è opposta, deducendo che ha interesse a che vengano delibate le ulteriori domande proposte (collazione e simulazione contratto di compravendita siccome dissimulante una donazione), per le quali aveva formulato richieste istruttorie in primo grado, riproposte in questa sede.
Ora, non pare superfluo verificare se l'altro giudizio pendente tra le parti (afferente la successione materna) abbia effettivamente disposto sull'attribuzione dei beni da dividere e se sia stato definito
(mancando al riguardo qualsivoglia documentazione sul punto), onde poter statuire – nel presente giudizio – sull'oggetto della massa da dividere, oltre che sulla domanda di collazione e di simulazione spiegata dall'appellante.
pagina 6 di 7 Per tale motivo, la causa va rimessa sul ruolo per tale verifica, impregiudicate le richieste di prova formulate dall'appellante in primo grado (e riproposte in questa sede), onde verificare altresì se sussistono i presupposti per una definizione transattiva della presente controversia.
Le spese del presente giudizio vanno rimesse al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di nel giudizio avente nr. Rg. 349/24 così provvede: CP_1
- accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, dichiara ammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria spiegata da;
Parte_1
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- rimette al definitivo le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 16 settembre 2025.
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 348/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Lepore ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ciccomascolo ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio;
– appellato –
Oggetto: appello in materia di divisione ereditaria.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 16.09.2025.
Fatto.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1
FO la germana , al fine di ottenere lo scioglimento della comunione Parte_1 ereditaria insistente sui beni immobili meglio specificati in citazione, con condanna della Parte_1
al pagamento di una somma di denaro (pari ad € 400,00 mensili, con decorrenza
[...] dall'aprile 2015 sino al soddisfo), per aver utilizzato in via esclusiva i beni costituenti l'asse ereditario.
A fondamento delle domande, il ricorrente deduceva:
- che era comproprietario, in seguito alla apertura della successione del genitore Persona_1
(deceduto in CE il 29.03.2015), unitamente alla sorella , dei seguenti beni immobili: Parte_1
pagina 1 di 7 1) appartamento sito in CE (FG) distinto al catasto dei fabbricati al foglio 29, p.lla 4022, sub.
26, Via Federico II n. 63, piano IV;
2) box auto sito in CE (FG), distinto al catasto al foglio 29, p.lla 4022, sub. 35, Via dei
Saraceni n. 5;
- che i predetti immobili erano, in origine, nella comproprietà (al 50%) tra i genitori Persona_1
e Controparte_2
- che, a seguito del decesso della madre ( , i predetti immobili erano caduti in Controparte_2 comunione ereditaria tra esso ricorrente (per 1/6), il padre (per 4/6) e Persona_1 Parte_1
(per 1/6);
[...]
- che, pertanto, a seguito del decesso di , i detti immobili risultavano in Persona_1 comproprietà, nella misura del 50% ciascuno, tra esso istante e la sorella;
Parte_1
- che, dopo il decesso del padre, la sorella aveva utilizzato l'appartamento in via esclusiva, come propria abitazione, nonché per svolgere l'attività di scuola di inglese;
- che, sebbene avesse avanzato la richiesta di ottenere la somma di € 400,00 mensili, a titolo di indennità di occupazione, nessun riscontro era stato dato dalla sorella;
Parte_1
- che vani si erano rivelati i tentativi esperiti in via stragiudiziale per lo scioglimento della comunione riguardanti i beni immobili descritti.
Si costituiva , la quale - pur non opponendosi allo scioglimento della comunione Parte_1 ereditaria - chiedeva che fosse applicato l'istituto della collazione su tutti i beni mobili, somme di denaro, nonché sull'immobile di proprietà del fratello sito in CE, alla Piazza Lecce n. 38, in quanto oggetto di donazione da parte del genitore paterno.
A tal fine, formulava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria di simulazione del contratto di vendita del predetto immobile, in quanto dissimulante una vera e propria donazione indiretta.
A sostegno delle proprie pretese, deduceva: Parte_1
- che il de cuius aveva effettuato numerose donazioni in denaro in favore del figlio Persona_1
; CP_1
- che aveva altresì donato al figlio l'immobile in CE alla Piazza Lecce n. 38, Persona_1 accollandosi di pagare il relativo mutuo;
- che gli immobili caduti in successione erano stati utilizzati anche da CP_1
Mutato il rito, da sommario in ordinario, e concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza del 22.10.2018, l'istruttore dell'epoca rilevava l'assenza agli atti di causa dei “titoli di provenienza e la documentazione prescritta per i giudizi petitori”.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e, con successiva ordinanza
(dell'11.02.2022), l'istruttore dell'epoca sollevava ulteriore questione, ex art. 101 c.p.c., rilevando la tardività della produzione in giudizio della documentazione necessaria per lo scioglimento della comunione ereditaria riguardante beni immobili, ovvero il titolo di provenienza pagina 2 di 7 dei beni in favore del de cuius e l'attestazione, da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari, delle iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius stesso, dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione.
All'esito, il Tribunale di FO rigettava la domanda, esponendo che la domanda di divisione ereditaria, avente ad oggetto l'appartamento sito in CE (distinto al catasto dei fabbricati al foglio 29, p.lla 4022, sub. 26, Via Federico II n. 63, piano IV) e il box auto sito in CE (distinto al catasto al foglio 29, p.lla 4022, sub. 35, Via dei Saraceni n. 5), aveva natura di “giudizio petitorio” e tanto importava - come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo - l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione, per cui era necessaria la produzione in giudizio sia del titolo di provenienza dei beni in favore del de cuius, sia la precisa attestazione, da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari, delle iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius stesso dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione (ovvero certificazione notarile sostitutiva); detta documentazione risultava, peraltro, necessaria anche ai fini dell'accertamento dell'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari ex art. 1113 c.c. e 784 c.p.c. e la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius, nonché dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari (ovvero, in alternativa alle visure ipocatastali, la c.d. relazione notarile ventennale), doveva avvenire necessariamente entro i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., spirati i quali non era più ammessa alcuna produzione documentale.
Il Tribunale esponeva che il rigetto della domanda di divisione ereditaria comportava l'assorbimento di tutte le ulteriori richieste, a quest'ultima presupposte o consequenziali, ovvero la domanda di collazione e la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta volta ad ottenere la declaratoria di simulazione del contratto di compravendita dell'immobile di CP_1
sito alla Piazza Lecce n. 38, in quanto direttamente collegata allo scioglimento della
[...] comunione ereditaria.
Quanto alla domanda di parte attrice, relativa alla corresponsione di un indennizzo per il godimento esclusivo dei beni immobili da parte della convenuta essa andava Parte_1 rigettata, in quanto infondata.
Avverso la sentenza n. 84/2024, pubblicata in data 12.1.2024, interponeva appello Parte_1
, la quale evidenziava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 567 c.p.c. e 784 e
[...]
1113 c.c., esponendo che il primo istruttore aveva interloquito con le parti circa l'omessa produzione ipo-catastale ed acquisito la CTU n. 421/2008 del Tribunale di CE, sicchè era stata superata la quesitone della omessa produzione dei titoli, dimostrati tramite la CTU in atti.
Tanto premesso, chiedeva che venisse accolto l'appello e, per l'effetto, che venisse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria come richiesta dal germano;
inoltre, chiedeva che venissero accolte le domande formulate nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di pagina 3 di 7 primo grado ed ammesse le istanze istruttorie formulate e ritenute assorbite, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Si costituiva , che evidenziava: CP_1
-) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
-) l'improcedibilità dell'impugnazione per il fatto che i beni, di cui si domandava la divisione, erano già oggetto di un provvedimento che ne disponeva la vendita, iscritto al nr. 9/2019 e pendente presso la medesima Corte di Appello, che prevedeva la partecipazione anche del de cuius ed avente ad oggetto la successione materna di Persona_1 Controparte_2
-) che era inammissibile la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la domanda di collazione nonché la pregiudiziale domanda di simulazione della compravendita perché dissimulante una
(presunta) donazione afferente l'immobile sito alla Piazza Lecce in CE, stante la mancata specifica proposizione ed argomentazione in sede di gravame;
-) l'infondatezza, nel merito, di tali domande.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.9.2025, dove è stata decisa nei modi di legge.
Diritto.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, occorre muovere dalla premessa che l'art. 342 cod. proc. civ., come pure il successivo art. 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che “…. l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice", fermo restando, però, come a tal fine non "occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199, Rv. 645991-01; conforme: Cass. Sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018, n
13535, Rv. 648722-01; Cass. Sez Un., ord. 13 dicembre 2012, n. 36481, Rv. 666375-01).
Ed invero, "[..] il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile
a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio", giacché quanto "viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e
pagina 4 di 7 indicando il perché queste siano censurabili" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 27199 del 2017, cit.).
Ora, una chiara indicazione delle parti della sentenza di primo grado oggetto di gravame, nonché delle ragioni di critica della stessa, risulta enucleabile - nella specie - dai motivi di appello come sopra illustrati;
l'atto di impugnazione contiene una sintesi delle statuizioni impugnate che consente di individuare, tramite un ordinario sforzo interpretativo, le parti del provvedimento sottoposte a critica nonché le modifiche decisorie richieste al giudice del grado superiore.
Venendo adesso al primo motivo di appello, reputa la Corte che esso sia fondato.
E' noto che la Suprema Corte, pur condividendo l'esigenza, nel giudizio di divisione ereditaria, di offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius - o più genericamente - la prova della comproprietà (cfr. Cass. n. 1965-2022), ha precisato che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nell'azione di rivendicazione o in quella di mero accertamento della proprietà, "poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi" (v. Cass. n. 1309-1966).
Sul punto, ha chiarito la Corte di legittimità che non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito od implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi (v. Cass. n. 40041-2021), rilevando che - in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa - non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico (cfr. Cass. n.
21716-2020), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (v. Cass. n. 1065-2022).
Peraltro, le verifiche condotte dal consulente d'ufficio ridondano a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d'ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. n. 40041-2021).
E' stato ancora precisato che, sulla perdurante validità di questi principi, non ha avuto alcuna incidenza l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, nel riconoscere che gli atti di scioglimento della comunione sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dal D.P.R. n.
380 del 2001, art. 46, comma 1, e dalla l. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, (Cass., S.U., n.
25021-2019), hanno chiarito che la divisione va annoverata fra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa.
La Suprema Corte ha invero disatteso le argomentazioni proposte dalla giurisprudenza di merito, laddove questa ha ritenuto di poter trovare appiglio, al fine di imporre anche nel giudizio divisorio la produzione della documentazione richiesta dall'art. 567, comma 2, c.p.c., nella esigenza del litisconsorzio imposto nei giudizi divisori dagli art. 784 e 1113 c.c. (Cass. n. 10067-2020).
pagina 5 di 7 E' indubbio che se risulta l'esistenza di trascrizioni ed iscrizioni prese contro i singoli compartecipi, il giudice sia tenuto, ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., ad ordinare la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa;
tuttavia, è ingiustificato far derivare dagli artt. 784 e 1113 cit. la implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di un onere di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda di divisione giudiziale, come ha dedotto il primo Giudice, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli.
Un tale onere, infatti, non è previsto da quelle norme, nè si giustifica in relazione alle esigenze che stanno alla base dell'intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione, che si spiega, piuttosto, avuto riguardo agli effetti riflessi che può avere la divisione sulle garanzie patrimoniali dei loro diritti e sulla realizzazione effettiva del loro acquisto, in relazione al carattere retroattivo che la legge le attribuisce;
infatti, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, comma 1, c.c., creditori e aventi causa del compartecipe non sono parti nel giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale.
Ne deriva che, non essendo la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere un adempimento previsto a pena di inammissibilità e improcedibilità della domanda, stante la produzione della CTU di un precedente giudizio (avente nr. 421/08), contenente la documentazione ipo-catastale attestante la proprietà in capo alle odierne parti,
l'assenza di contestazioni sulla comune proprietà in capo alla dante causa e le risultanze del CTU, non v'è ragione per ritenere la domanda di divisione inammissibile.
Ne deriva che il primo motivo è fondato.
Venendo adesso al merito dello scioglimento, parte appellata ha dedotto che i beni di cui si domanda la divisione costituiscono già oggetto di un altro e separato giudizio, pendente dinanzi alla Corte di Appello, di cui si è già disposta la vendita e rispetto alla quale, formulata domanda di assegnazione ex art. 720 c.c. da , il notaio delegato ha disposto il trasferimento in Controparte_3 suo favore;
ha pertanto richiesto la cessazione della materia del contendere.
Sul punto, l'appellante si è opposta, deducendo che ha interesse a che vengano delibate le ulteriori domande proposte (collazione e simulazione contratto di compravendita siccome dissimulante una donazione), per le quali aveva formulato richieste istruttorie in primo grado, riproposte in questa sede.
Ora, non pare superfluo verificare se l'altro giudizio pendente tra le parti (afferente la successione materna) abbia effettivamente disposto sull'attribuzione dei beni da dividere e se sia stato definito
(mancando al riguardo qualsivoglia documentazione sul punto), onde poter statuire – nel presente giudizio – sull'oggetto della massa da dividere, oltre che sulla domanda di collazione e di simulazione spiegata dall'appellante.
pagina 6 di 7 Per tale motivo, la causa va rimessa sul ruolo per tale verifica, impregiudicate le richieste di prova formulate dall'appellante in primo grado (e riproposte in questa sede), onde verificare altresì se sussistono i presupposti per una definizione transattiva della presente controversia.
Le spese del presente giudizio vanno rimesse al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di nel giudizio avente nr. Rg. 349/24 così provvede: CP_1
- accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, dichiara ammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria spiegata da;
Parte_1
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- rimette al definitivo le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 16 settembre 2025.
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
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