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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 26/07/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 425 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
nato ad [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cosenza alla Piazza F. e L. Gullo n. 88 presso lo studio dell'avv.
Valentina Gallucci, che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 10.04.2024, attore
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in NT (Cs) alla Via Dogana n. 258 presso lo studio dell'avv.
Siberia Politano, che la rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di costituzione depositata in data 31.05.2024; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, interventore ex lege
Oggetto: domanda di separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 10.04.2024, ha Parte_1 proposto domanda di separazione personale da , stante il matrimonio con lei Controparte_1 contratto in SE d'LL (Cs) il 13.09.1992 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo
Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 1992), in costanza del quale è nato un figlio di nome
1 , purtroppo deceduto in data 21.01.2014. A fondamento della domanda ha rilevato che, Per_1 da diverso tempo, stante l'assoluta incompatibilità caratteriale tra i coniugi, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad un'irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale e ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, al punto che, su espressa richiesta della moglie, ha lasciato la casa coniugale nel mese di settembre 2023; egli svolge la professione di elettricista, percependo una retribuzione annua di circa 10.000,00; è proprietario esclusivo della casa coniugale e titolare nella misura del 50%, in comproprietà con la moglie, di un altro immobile ereditato dal figlio deceduto;
svolge servizi socialmente utili alle dipendenze del di Controparte_1 CP_2
NT ed ha una retribuzione mensile di euro 750,00 circa, oltre ad altre entrate economiche derivanti da lavori occasionali. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., Pt_1 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati ove
[...] ritengano opportuno;
2) la casa coniugale sita in Campora S. Giovanni alla Via Europa n.120, di proprietà del Sig. , dove attualmente è rimasta la Sig.ra in via Pt_1 CP_1 temporanea, verrà restituita al ricorrente e la resistente avrà diritto di ritirare tutti i suoi effetti personali in un congruo termine che vorrà li Tribunale stabilire;
3) i coniugi non avranno diritto a reciproco mantenimento, essendo entrambi autosufficienti o comunque con redditi equivalenti;
4) nulla a disporre sulle altre questioni patrimoniali in quanto la divisione dell'unico bene immobile in comune verrà affrontata nelle sedi opportune”.
si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 437 bis.16 c.p.c. depositata il Controparte_1
31.05.2024. La stessa, pur aderendo alla domanda di separazione ex adverso proposta, ha, per il resto, contestato quanto dedotto dal marito. In particolare, ha asserito che la crisi coniugale è dipesa dal comportamento disaffezionato e fedifrago che ha cominciato a Parte_1 tenere dopo un tragico evento che ha profondamente segnato la vita familiare, ossia il suicidio del figlio , avvenuto a pochi mesi dal compimento da parte dello stesso della maggiore Per_1 età; infatti, a partire da tale devastante lutto, il rapporto tra i coniugi ha subito un progressivo deterioramento, imputabile al crescente disinteresse emotivo e affettivo mostrato dal marito nei suoi confronti, il quale, anziché offrirle il necessario sostegno morale, ha intrattenuto diverse relazioni extraconiugali con altre donne;
in particolare, la prima, risalente al 2017, è stata intrapresa con la collaboratrice domestica dell'anziano padre, mentre la seconda, tuttora in corso, è finanche culminata in una gravidanza della compagna (interrottasi per un aborto spontaneo asseritamente avvenuto nel maggio 2023); tale ultimo legame è stato, altresì, ostentato sui social network, con la pubblicazione di foto della coppia su un profilo Facebook comune, così da provocarle un'ulteriore mortificazione;
a fronte delle legittime richieste di spiegazioni rivolte al marito, lo stesso ha deciso di abbandonare definitivamente la casa coniugale all'inizio del mese di settembre 2023, trasferendosi con la nuova compagna nel casolare di campagna di sua esclusiva proprietà, così lasciandola priva di mezzi di
2 sostentamento;
ella ha prestato servizio come cuoca presso l'Istituto Papa Giovanni XXIII dal
2.11.1988 al 30.06.2009, data in cui detto Istituto è stato chiuso per fallimento;
successivamente, ha percepito l'indennità di mobilità in deroga fino al maggio 2014 e, dopo un lungo periodo di disoccupazione, dal luglio 2020 ha ripreso a lavorare presso il Comune di
NT, con incarichi precari di manutenzione del verde e sorveglianza dei minori, inquadrati come “tirocini a tempo determinato” suscettibili di proroga, retribuiti direttamente dall'INPS con un sussidio mensile di euro 700,00; ha incassato, nell'anno 2010, la somma di euro
14.433,03 a titolo di trattamento di fine rapporto, erogata dal datore di lavoro e versata su un proprio conto corrente;
invece, dal 1990 è titolare di una ditta individuale Parte_1 operante nel commercio al dettaglio di parti e accessori per autoveicoli, svolgendo l'attività sia di elettrauto, che di autolavaggio;
tali attività hanno sempre garantito alla famiglia un tenore di vita agiato, consentendo di far fronte alle spese familiari e di realizzare importanti investimenti, tra cui, nel periodo tra il 2005 e il 2014, l'acquisto di costosi beni strumentali e personali;
dopo l'allontanamento dalla casa familiare, ha sostenuto ulteriori rilevanti spese per Parte_1
l'arredamento del casolare in cui vive con la nuova compagna;
lo stesso, inoltre, trae redditi dall'affitto di un appartamento, sempre di sua proprietà, ubicato nel medesimo stabile in cui si trovano l'abitazione coniugale e l'officina, nonché dalla produzione di olio ricavato dagli uliveti coltivati sui propri fondi agricoli;
sussiste un'incongruenza tra i redditi dichiarati e le effettive disponibilità economiche del marito, il quale da sempre ha tenuto condotte elusive in danno dell'Erario. Dunque, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare il venir meno della comunione materiale e spirituale tra e Parte_1
e per l'effetto dichiarare la separazione personale dei coniugi con Controparte_1 addebito della stessa al sig. per essere questi venuto meno ai doveri derivanti Parte_1 dal matrimonio 2) Porre a carico del ricorrente quale contributo per il Parte_1 mantenimento della moglie, coniuge economicamente più debole, un assegno mensile dell'importo di almeno €. 500,00 e/o di quello diverso che il Tribunale riterrà più equo”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il visto in data 11.04.2024.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi in data 1.07.2024, il Giudice relatore, esperito il tentativo di conciliazione tra i coniugi (con esito negativo) e sentiti gli stessi, si è riservato per l'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., poi adottati con ordinanza dell'8.07.2024. In particolare, con tale ordinanza i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, nonché è stato disposto: “in via temporanea ed urgente ex art. 473 bis.22
c.p.c., che versi dal presente provvedimento a , entro il Parte_1 Controparte_1 giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante bonifico, vaglia postale o assegno), a titolo di mantenimento, la somma mensile di euro 180,00, rivalutabile secondo gli indici Istat”.
Espletata l'istruttoria (nel corso della quale sono stati escussi due testimoni di parte convenuta, è stato assunto l'interrogatorio formale deferito all'attore e sono state disposte indagini tributarie
3 in ordine alla situazione economico-patrimoniale dello stesso), la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la rimessione in decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c. all'udienza del
14.07.2025, con assegnazione alle parti dei termini previsti da tale norma. Sostituita detta udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, provvedendo a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi;
quindi, con ordinanza del 18.07.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, innanzitutto, va accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e . Parte_1 Controparte_1
Non è, invece, suscettibile di accoglimento la domanda di addebito della separazione proposta dalla convenuta nei confronti dell'attore.
Per pacifica giurisprudenza, in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito richiede, innanzitutto, l'accertamento della violazione degli obblighi coniugali;
in secondo luogo, occorre l'imputabilità della violazione non solo oggettiva (per essere fondata su fatti posti in essere dal coniuge, o con il suo concorso, ovvero su sue condotte omissive), ma anche soggettiva (nel senso della sua riferibilità alla sfera cognitiva e volitiva dello stesso coniuge); infine, è necessario che sussista il nesso di causalità fra la condotta implicante la violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. nn.
1744/2003, 9472/1999, 2648/1989). Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, nella separazione personale, “La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza” (cfr. Cass. civ. sez. I del 5.02.2008 n. 2740; nonché Cass. civ. sez. I dell'8.06.2009
n. 13185 e Cass. civ. sez. I del 28.08.2014 n. 18074, secondo cui “La pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza”; ed ancora, in modo conforme, ex multis, Cass. civ. sez. I del 15.7.2010 n. 16614 e
Cass. sez. I del 28.4.2006 n. 9877). Dunque, ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente
4 la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., essendo necessario che sia raggiunta la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi (o di entrambi), ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. IV del
14.07.2016 n. 14414, Cass. civ. sez. VI del 18.08.2016 n. 17317, Cass. civ. sez. I del 24.08.2006
n. 4203, Cass. civ. sez. I del 16.11.2015 n. 23071, Cass. civ. sez. I dell'8.05.2003 n. 6970).
Spetta, quindi, al giudice del merito verificare non solo l'avvenuta violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, ma anche che la stessa sia stata la causa, e non l'effetto, dell'irrimediabile frattura del vincolo coniugale;
così come, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare non solo la violazione da parte di quest'ultimo dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma anche l'efficacia causale di tale violazione, nel senso che essa ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. ord. n. 16691 del 5.08.2020; Cass. civ. ord. n. 3923 del 19.02.2018; Cass. civ. ord. n. 20866 del 21.07.2021, con cui è stato ribadito che grava “sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”). In particolare, con riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la stessa, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, una circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 16859/2015). Invero, per quanto concerne il riparto degli oneri probatori, “Grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (cfr. Cass. civ. sez. VI del 19.02.2018 n. 3923, nonché nello stesso senso, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 5.08.2020 n. 16691 e Cass. civ. sez. I del
14.02.2012 n. 2059). Così come, nel caso di richiesta di addebito della separazione per allontanamento dalla casa coniugale, occorre accertare se l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi ha trovato la sua origine in tale allontanamento, sicché il rapporto di causalità va escluso se l'allontanamento è stato la conseguenza di una situazione ormai degradata (cfr. in tal senso,
5 tra le altre, Cass. civ. n. 16614/2010, nonché, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. n.
20228/2022, con cui è stato ribadito che l'abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi non costituisce presupposto per l'addebito della separazione qualora la convivenza sia già divenuta intollerabile, non avendo lo stesso alcuna efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale).
Tanto premesso, esaminato il compendio probatorio in atti, la convenuta non ha offerto congrua prova dell'effettiva sussistenza delle violazioni dei doveri coniugali imputate al marito (attese le asserite condotte di disinteresse tenute nei suoi confronti, le relazioni extraconiugali intrattenute e l'ingiustificato abbandono della casa coniugale), oltre che dell'efficienza causale di tali presunte violazioni ai fini della dissoluzione del rapporto coniugale e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Invero, ribadito che, in virtù dei pacifici principi di diritto sopra richiamati, è necessario che la parte che deduca, quale causa di addebito della separazione, la violazione da parte del coniuge dei doveri di cui all'art. 143 c.c. fornisca la prova rigorosa non solo di tale violazione, ma anche del nesso causale tra essa e l'irrimediabile crisi coniugale, così da doversi escludere l'addebitabilità allorché l'intollerabilità della convivenza trovi la sua radice in una frattura già esistente o in circostanze antecedenti o concausali rispetto alla condotta censurata, le circostanze addotte dalla convenuta a fondamento della domanda di addebito proposta nei confronti dell'attore non hanno trovato un apprezzabile riscontro in sede istruttoria
(a fronte, tra l'altro, dell'inammissibilità della documentazione specificamente indicata nell'ordinanza emessa in data 8.07.2024). In particolare, con riguardo alle relazioni extraconiugali intrattenute da , nessuna congrua prova nei termini esplicitati è Parte_1 stata offerta dalla convenuta. Le deposizioni testimoniali assunte in corso di causa, infatti, si sono rivelate del tutto generiche, oltre che basate su considerazioni personali o circostanze apprese de relato dalla convenuta, da terze persone o da imprecisati “amici”, ovvero su fatti privi di riscontro in altre univoche risultanze probatorie acquisite al processo idonee a suffragarne la credibilità. Invero, nessuno dei due testi escussi all'udienza del 4.11.2024 ha dichiarato di aver assistito personalmente ad inequivoci episodi denotanti un'infedeltà coniugale dell'attore, né di aver avuto conoscenza diretta di un'effettiva relazione extraconiugale intrapresa dallo stesso in costanza di matrimonio e in un contesto caratterizzato da un rapporto coniugale sereno e privo di criticità (a fronte, peraltro, della volontà di separarsi manifestata dal medesimo attore alla moglie con una formale missiva del 4.09.2023, depositata in atti). Quanto, poi, alla doglianza concernente l'abbandono della casa familiare da parte dell'attore, posto che detto allontanamento è avvenuto dopo l'invio alla convenuta della missiva legale del 4.09.2023, deve ritenersi che esso si è inserito in un contesto relazionale tra i coniugi ormai compromesso
(cfr. al riguardo, di recente, Cass. civ. sez. I del 24.04.2024 n. 11032, secondo cui “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia
6 causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali”; in particolare, la Suprema
Corte ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi). Infatti, in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va, comunque, intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti. Ebbene, si evince dagli atti di causa un quadro familiare già compromesso all'epoca in cui l'attore si è allontanato dalla casa coniugale, peraltro, in un contesto già fortemente segnato e destabilizzato dal tragico lutto che nel gennaio 2014 ha colpito i coniugi
(ovvero il decesso dell'unico figlio, suicidatosi). Tanto, peraltro, non senza evidenziare che pur essendosi allontanato dalla casa coniugale, ha continuato in qualche Parte_1 modo ad assolvere al proprio dovere di assistenza nei confronti della moglie, lasciandole in uso la casa coniugale (di sua esclusiva proprietà) e pagandone le relative utenze (come da lui dedotto nei propri scritti difensivi e non contestato dalla convenuta). Alla luce, pertanto, di quanto evincibile dagli atti di causa e dal compendio istruttorio, la domanda di addebito della separazione proposta dalla convenuta nei confronti del marito non è suscettibile di accoglimento.
Quanto agli aspetti economici della vicenda, occorre pronunciarsi in ordine alla richiesta di mantenimento avanzata dalla convenuta.
Come noto, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
in particolare, restano sospesi gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, come il dovere di assistenza materiale. Quindi, il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione può ottenere la condanna dell'altro coniuge al versamento in suo favore di un assegno di mantenimento laddove risulti che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (da individuare con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche in termini di redditività, capacità di spesa e fondate aspettative per il futuro), nonché versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro coniuge, tenuto conto delle circostanze concrete, compresa, per esempio, la durata della convivenza (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.01.2018 n. 770, secondo cui “Il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia
7 di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato”). Dunque, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri (ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio) e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, sebbene non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 16.05.2017 n. 12196 e, in modo conforme, Cass. civ. sez. I del 12.01.2017 n. 605, secondo cui “In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza matrimoniale e poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare detto tenore di vita;
in caso di esito negativo di tale verifica, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, da effettuarsi attraverso la ricostruzione delle complessive situazioni economico-patrimoniali e reddituali degli stessi coniugi, senza che sia necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti da ciascun coniuge”).
Posto quanto sopra, risulta dagli atti di causa che svolge l'attività di Controparte_1 tirocinante a tempo determinato, prorogabile, presso il Comune di NT, a fronte di una somma mensile netta di euro 700,00; negli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 ha dichiarato redditi da lavoro dipendente o assimilati pari alle rispettive somme lorde di euro 4.500,00 e euro
8.400,00 (per le due ultime annualità); è comproprietaria, unitamente al marito, di un locale deposito, con annesse corti, nonché è intestataria di un conto corrente bancario, avente un saldo pari ad euro 14.000,00, avendovi versato quanto corrispostole a titolo di TFR. Di contro, anche alla luce di quanto indicato nella relazione depositata dalla Guardia di finanza in data
11.10.2024 e nella successiva nota integrativa trasmessa il 14.10.2024, svolge Parte_1
l'attività lavorativa di elettrauto, quale titolare dell'omonima ditta individuale;
è proprietario di plurime unità immobiliari, compresi terreni (alcune delle quali in via esclusiva, mentre altre pro quota o limitatamente alla nuda proprietà); negli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 ha dichiarato redditi complessivi lordi derivanti dalla conduzione della propria attività pari alle rispettive somme di euro 5.176,00, 4.289,00 e 6.495,00 (avendo, peraltro, dichiarato all'udienza di comparizione delle parti tenuta in data 1.07.2024, “percepisco un reddito netto mensile medio pari ad euro 700,00”, nonché “Sono proprietario esclusivo della casa coniugale e dell'officina
8 dove lavoro;
ho un monolocale, che concedo in locazione, se capita, il mese di agosto alla somma di euro 800,00/1.000,00; ho un terreno agricolo ereditato dai miei genitori;
inoltre, sono proprietario dell'appartamento sito in un casolare dove vivo, oltre l'annesso locale deposito in comproprietà con mia moglie;
ho un conto corrente bancario il cui saldo attuale ammonta ad euro 4.500,00”); ha intrattenuto un rapporto postale (cointestato con la moglie) e un conto corrente bancario (sul quale è confluito un precedente investimento) aventi rispettivamente, alle date del 21.08.2024 e 30.06.2024, saldi finali pari alle somme di euro 31,77
e 3.228,09. Ebbene, a fronte della disparità tra la condizione reddituale e (anche) patrimoniale dei coniugi e della mancata disponibilità da parte di di adeguati redditi Controparte_1 propri, si ritiene opportuno, valutate le circostanze del caso concreto (comprese le potenzialità economiche della convenuta, la tipologia dell'attività lavorativa da lei svolta, la durata ultratrentennale del matrimonio e la proprietà esclusiva in capo all'attore della casa coniugale, ove la moglie, al momento, sta continuando ad abitare), si ritiene opportuno confermare le disposizioni adottate con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessa in data 8.07.2024 (peraltro, non impugnata a fronte di un quadro istruttorio sostanzialmente rimasto invariato). Dunque, la domanda di mantenimento avanzata dalla convenuta è suscettibile di accoglimento nei limiti della somma mensile di euro 180,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante bonifico, vaglia postale o assegno).
In assenza di figli conviventi minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nulla può essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del 4.10.2018 n. 24254, secondo cui “In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti”).
La natura delle questioni trattate e il parziale accoglimento delle domande proposte dalle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 425/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante Parte_1 Controparte_1 il matrimonio tra loro contratto in SE d'LL in data 13.09.1992 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 1992);
9 - ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SE d'LL di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SE d'LL per quanto di competenza;
- rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei confronti Controparte_1 di;
Parte_1
- dispone che versi a (in contanti o mediante bonifico, Parte_1 Controparte_1 vaglia postale o assegno), entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di euro 180,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 21.07.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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