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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GROHMANN DARIO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Esatto S.p.a. - 01051150322
elettivamente domiciliato presso esattospa@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173555566/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle proprie richieste.
Parte resistente si oppone. Il Giudice monocratico trattiene il ricorso in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20.3.2025 Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 173555566 dell'imposta municipale propria
(IMU) per l'anno d'imposta 2019 emesso, nei suoi confronti da Esatto S.p.A. concessionaria per il Comune di Trieste con il quale si richiede la somma complessiva di €840,00 oltre interessi e sanzioni per omesso versamento.
La società ricorrente precisa che la tassazione si riferisce allo specchio acqueo appartenente al Demanio dello Stato e dato in concessione all'associazione ed è conseguenza dell'accertamento catastale eseguito dall'Agenzia delle entrate con provvedimento notificato il 16.1.2023.
Contesta l'accertamento ritendo l'infondatezza dello stesso non avendo riconosciuto all'associazione l'esenzione prevista per gli enti non commerciali. Eccepisce, poi, che non è stato considerato il comportamento della società privo di coscienza e volontà di commettere violazioni nonché il legittimo affidamento che dovrebbero portare all'esclusione della punibilità e quindi inapplicabilità delle sanzioni.
Infine, contesta il quantum della sanzione irrogata.
Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento nonché l'annullamento delle sanzioni ovvero una loro riduzione, con vittoria di spese.
Esatto non si è costituito.
Con memoria di data 25.11.2025 la società ricorrente ribadisce le proprie ragioni e fa presente che l'art. 6/ bis del D.L. 84/2025 introdotto in sede di conversione nella legge 108/2025 ha disposto che l'IMU non si applichi alle società non commerciali come Ricorrente_1. e che per l'applicazione di tale esimente è sufficiente l'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'art. 4 del D.Lgs. 39/21.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
Preliminarmente va rilevato che questa Corte si è già occupata della medesima questione riguardante la società ricorrente per gli anni d'imposta 2017 e 2018 con sentenza 239/2024, dalla quale non intende discostarsi.
Nella precedente decisione si è stabilito che:” Come noto, l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili
(i.c.i.) prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504 (applicabile anche all'IMU in forza del rinvio operato dall'art. 9, comma 8, D. Lgs. 23/2011 e regolate poi dall'art. 13, comma 13 del D.L. n.
201/2011 istitutivo dell'IMU) è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (Cassazione civile, sez.trib., 08/07/2015, n. 14226).
In particolare, l'art. 7, comma 1, lettera i), D. Lgs. n. 504/1992 (come modificato dal comma 1 dell'art. 91- bis del decreto-legge n. 1 del 2012, quale convertito dalla legge n. 27 del 2012), riconosce l'esenzione dall'ICI agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della l. 20 maggio 1985, n. 222. Occorre, inoltre, precisare che, a norma dell'art. 7, comma 2 l'esenzione “spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte”. Ciò premesso, occorre innanzitutto sottolineare che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, la Corte di cassazione, in varie sentenze, ha affermato che non rileva l'attività indicata nello statuto dell'ente, anche se rientrante tra quelle agevolate, ma l'attività effettivamente svolta negli immobili.
Infatti, la lettera della norma implica che l'esenzione può essere riconosciuta solo se correlata all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate nella norma agevolativa. La norma di esenzione, infatti, è di stretta interpretazione, per cui, secondo la Suprema Corte, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative in essa indicate.
Infine, la Corte di cassazione ha pure statuito che, in base ai principi generali, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza del requisito che deve essere accertato, non sulla base di riscontri documentali che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, ma verificando concretamente se l'attività cui l'immobile è destinato, se pure rientrante fra quelle esenti, non sia svolta in concreto secondo le modalità di un'attività commerciale, stante la prevalenza della situazione di fatto (Cfr. Cassazione n. 20776/2005, n.
19072/2019, n. 7980/2022).
Nel caso di specie non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'IMU.
Quanto all'esistenza del requisito soggettivo la Corte riconosce la fondatezza della eccezione sollevata da parte resistente ritenendo che la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per ritenere che fluiscano degli ormeggi esclusivamente le imbarcazioni sociali destinati all'attività sportiva o se vi siano anche altre imbarcazioni da diporto private. Di ciò era gravata parte ricorrente trattandosi di esenzioni in materia tributaria che costituiscono eccezioni alla regola generale di applicazione del tributo che non solo devono essere oggetto di interpretazione letterale, con esclusione di quella analogica, ma comportano che sia il contribuente a dover dare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti per l'esclusione dall'assoggettamento al pagamento. E neppure risulta che gli ormeggi vengano affidati esclusivamente a soci che esercitano l'attività sportiva e che l'ormeggio stesso venga revocato qualora non si rilevi che viene svolta effettivamente l'attività sportiva. Si rigetta il motivo.
Gli effetti dell'accatastamento stessi non possono che decorrere successivamente all'attribuzione della rendita catastale anche per le annualità così dette “sospese”. Sul punto della decorrenza degli effetti dell'accatastamento va richiamata l'ordinanza n. 14402 del 09.06.2017 della Corte di Cassazione che si è così espressa: “l'inciso “solo a decorrere dalla loro notificazione” indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata, ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per le annualità di imposta per così dire “sospese”, ovvero sia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”. Nel caso in esame le annualità 2016 e 2017 erano
“sospese” in attesa che venisse attribuita la rendita che una volta determinata è stata notificata alla parte con effetto correttamente determinato a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale , indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune”, nel nostro caso dal 2007. E' dunque corretta la applicazione della rendita, sia pure notificata successivamente, anche alle annualità sospese come quelle qui in discussione riferite al 2016 e 2017. Va infatti distinta quella che è l'efficacia della modifica, dalla sua applicabilità ai fini fiscali.
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 36160 del 23/12/2021 sancisce quanto segue: Tenuto conto dell'art. 3 Cost., l'espressione “sono efficaci solo da decorrere dalla loro notificazione”, in caso simile a quello di specie, va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell'aggettivo “efficaci”, invero, non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica, “ai soggetti intestatari della partita”, del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione “catastale” dell'immobile: il successivo inciso ” solo a decorrere dalla loro notificazione” indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata, ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire
“sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso” ; “L'efficacia della nuova rendita decorre dalla notifica degli atti attributivi o modificativi, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, stante la loro natura dichiarativa e non costitutiva (S.U. n. 3160 del 2011).
Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell'atto – con la sua “applicabilità” che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica, risultante dalla data della denuncia del contribuente (Cass. n. 10312 del 2020; Cass. n. 22653 del 2019; Cass. n. 4613 del 2018; nonché da
Cass. n. 13443 del 2012)” (Cass. n. 29898 del 2020). Si rigetta il motivo.
Quanto alla “cause di non punibilità che comportano la disapplicazione delle sanzioni”, visto che il Comune di Trieste già nel 2015 aveva notificato la richiesta di aggiornamento dei dati catastali, ai fini dell'imposizione di propria competenza, non sussistono le “cause di non punibilità che comportano la disapplicazione delle sanzioni”. In merito alla rideterminazione delle sanzioni si osserva che , in ossequio alla decisione della
Corte di Cassazione n. 11432/2022 e ordinanza n. 7710/2024, anche ai tributi locali si applica, per la determinazione delle sanzioni, il criterio del cumulo giuridico: in materia di Imu la Cassazione ha ritenuto che «in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata prevista dall'articolo 12, comma 5, del Dlgs n. 472/1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
Si accoglie, quindi, il motivo in ordine alle sanzioni applicate e si invita l'Ufficio ad applicare la sanzione cumulativa base aumentata della metà.
Per tutto quanto detto, il Giudice accoglie parzialmente il ricorso, in merito alla rideterminazione delle sanzioni applicate, rigetta per il resto il ricorso.”
Infine, a conclusione, in ordine all'eccezione formulata nella memoria del 25.11 si fa presente che la modifica legislativa che effettivamente consente alle società che svolgono attività non commerciali di essere esenti dall'IMU sulla scorta della sola iscrizione al registro nazionale in attesa che i Comuni redigano il documento, previsto dalla stessa norma, trova applicazione dall'entra in vigore della legge e cioè dal 18.06.2025.
Trattandosi di norma fiscale non può essere applicata retroattivamente e quindi, non può applicarsi all'annualità 2019 oggetto del presente ricorso.
Considerato l'accoglimento parziale del ricorso ricorrono giusti motivi per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione I, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda od eccezione rigettata, accoglie parzialmente il ricorso relativamente alle sanzioni applicate come in parte motiva e rigetta nel resto. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Trieste, il 16 dicembre 2025 IL Presidente relatore Dario GROHMANN
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GROHMANN DARIO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Esatto S.p.a. - 01051150322
elettivamente domiciliato presso esattospa@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173555566/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle proprie richieste.
Parte resistente si oppone. Il Giudice monocratico trattiene il ricorso in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20.3.2025 Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 173555566 dell'imposta municipale propria
(IMU) per l'anno d'imposta 2019 emesso, nei suoi confronti da Esatto S.p.A. concessionaria per il Comune di Trieste con il quale si richiede la somma complessiva di €840,00 oltre interessi e sanzioni per omesso versamento.
La società ricorrente precisa che la tassazione si riferisce allo specchio acqueo appartenente al Demanio dello Stato e dato in concessione all'associazione ed è conseguenza dell'accertamento catastale eseguito dall'Agenzia delle entrate con provvedimento notificato il 16.1.2023.
Contesta l'accertamento ritendo l'infondatezza dello stesso non avendo riconosciuto all'associazione l'esenzione prevista per gli enti non commerciali. Eccepisce, poi, che non è stato considerato il comportamento della società privo di coscienza e volontà di commettere violazioni nonché il legittimo affidamento che dovrebbero portare all'esclusione della punibilità e quindi inapplicabilità delle sanzioni.
Infine, contesta il quantum della sanzione irrogata.
Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento nonché l'annullamento delle sanzioni ovvero una loro riduzione, con vittoria di spese.
Esatto non si è costituito.
Con memoria di data 25.11.2025 la società ricorrente ribadisce le proprie ragioni e fa presente che l'art. 6/ bis del D.L. 84/2025 introdotto in sede di conversione nella legge 108/2025 ha disposto che l'IMU non si applichi alle società non commerciali come Ricorrente_1. e che per l'applicazione di tale esimente è sufficiente l'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'art. 4 del D.Lgs. 39/21.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
Preliminarmente va rilevato che questa Corte si è già occupata della medesima questione riguardante la società ricorrente per gli anni d'imposta 2017 e 2018 con sentenza 239/2024, dalla quale non intende discostarsi.
Nella precedente decisione si è stabilito che:” Come noto, l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili
(i.c.i.) prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504 (applicabile anche all'IMU in forza del rinvio operato dall'art. 9, comma 8, D. Lgs. 23/2011 e regolate poi dall'art. 13, comma 13 del D.L. n.
201/2011 istitutivo dell'IMU) è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (Cassazione civile, sez.trib., 08/07/2015, n. 14226).
In particolare, l'art. 7, comma 1, lettera i), D. Lgs. n. 504/1992 (come modificato dal comma 1 dell'art. 91- bis del decreto-legge n. 1 del 2012, quale convertito dalla legge n. 27 del 2012), riconosce l'esenzione dall'ICI agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della l. 20 maggio 1985, n. 222. Occorre, inoltre, precisare che, a norma dell'art. 7, comma 2 l'esenzione “spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte”. Ciò premesso, occorre innanzitutto sottolineare che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, la Corte di cassazione, in varie sentenze, ha affermato che non rileva l'attività indicata nello statuto dell'ente, anche se rientrante tra quelle agevolate, ma l'attività effettivamente svolta negli immobili.
Infatti, la lettera della norma implica che l'esenzione può essere riconosciuta solo se correlata all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate nella norma agevolativa. La norma di esenzione, infatti, è di stretta interpretazione, per cui, secondo la Suprema Corte, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative in essa indicate.
Infine, la Corte di cassazione ha pure statuito che, in base ai principi generali, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza del requisito che deve essere accertato, non sulla base di riscontri documentali che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, ma verificando concretamente se l'attività cui l'immobile è destinato, se pure rientrante fra quelle esenti, non sia svolta in concreto secondo le modalità di un'attività commerciale, stante la prevalenza della situazione di fatto (Cfr. Cassazione n. 20776/2005, n.
19072/2019, n. 7980/2022).
Nel caso di specie non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'IMU.
Quanto all'esistenza del requisito soggettivo la Corte riconosce la fondatezza della eccezione sollevata da parte resistente ritenendo che la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per ritenere che fluiscano degli ormeggi esclusivamente le imbarcazioni sociali destinati all'attività sportiva o se vi siano anche altre imbarcazioni da diporto private. Di ciò era gravata parte ricorrente trattandosi di esenzioni in materia tributaria che costituiscono eccezioni alla regola generale di applicazione del tributo che non solo devono essere oggetto di interpretazione letterale, con esclusione di quella analogica, ma comportano che sia il contribuente a dover dare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti per l'esclusione dall'assoggettamento al pagamento. E neppure risulta che gli ormeggi vengano affidati esclusivamente a soci che esercitano l'attività sportiva e che l'ormeggio stesso venga revocato qualora non si rilevi che viene svolta effettivamente l'attività sportiva. Si rigetta il motivo.
Gli effetti dell'accatastamento stessi non possono che decorrere successivamente all'attribuzione della rendita catastale anche per le annualità così dette “sospese”. Sul punto della decorrenza degli effetti dell'accatastamento va richiamata l'ordinanza n. 14402 del 09.06.2017 della Corte di Cassazione che si è così espressa: “l'inciso “solo a decorrere dalla loro notificazione” indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata, ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per le annualità di imposta per così dire “sospese”, ovvero sia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”. Nel caso in esame le annualità 2016 e 2017 erano
“sospese” in attesa che venisse attribuita la rendita che una volta determinata è stata notificata alla parte con effetto correttamente determinato a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale , indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune”, nel nostro caso dal 2007. E' dunque corretta la applicazione della rendita, sia pure notificata successivamente, anche alle annualità sospese come quelle qui in discussione riferite al 2016 e 2017. Va infatti distinta quella che è l'efficacia della modifica, dalla sua applicabilità ai fini fiscali.
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 36160 del 23/12/2021 sancisce quanto segue: Tenuto conto dell'art. 3 Cost., l'espressione “sono efficaci solo da decorrere dalla loro notificazione”, in caso simile a quello di specie, va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell'aggettivo “efficaci”, invero, non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica, “ai soggetti intestatari della partita”, del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione “catastale” dell'immobile: il successivo inciso ” solo a decorrere dalla loro notificazione” indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata, ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire
“sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso” ; “L'efficacia della nuova rendita decorre dalla notifica degli atti attributivi o modificativi, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, stante la loro natura dichiarativa e non costitutiva (S.U. n. 3160 del 2011).
Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell'atto – con la sua “applicabilità” che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica, risultante dalla data della denuncia del contribuente (Cass. n. 10312 del 2020; Cass. n. 22653 del 2019; Cass. n. 4613 del 2018; nonché da
Cass. n. 13443 del 2012)” (Cass. n. 29898 del 2020). Si rigetta il motivo.
Quanto alla “cause di non punibilità che comportano la disapplicazione delle sanzioni”, visto che il Comune di Trieste già nel 2015 aveva notificato la richiesta di aggiornamento dei dati catastali, ai fini dell'imposizione di propria competenza, non sussistono le “cause di non punibilità che comportano la disapplicazione delle sanzioni”. In merito alla rideterminazione delle sanzioni si osserva che , in ossequio alla decisione della
Corte di Cassazione n. 11432/2022 e ordinanza n. 7710/2024, anche ai tributi locali si applica, per la determinazione delle sanzioni, il criterio del cumulo giuridico: in materia di Imu la Cassazione ha ritenuto che «in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata prevista dall'articolo 12, comma 5, del Dlgs n. 472/1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
Si accoglie, quindi, il motivo in ordine alle sanzioni applicate e si invita l'Ufficio ad applicare la sanzione cumulativa base aumentata della metà.
Per tutto quanto detto, il Giudice accoglie parzialmente il ricorso, in merito alla rideterminazione delle sanzioni applicate, rigetta per il resto il ricorso.”
Infine, a conclusione, in ordine all'eccezione formulata nella memoria del 25.11 si fa presente che la modifica legislativa che effettivamente consente alle società che svolgono attività non commerciali di essere esenti dall'IMU sulla scorta della sola iscrizione al registro nazionale in attesa che i Comuni redigano il documento, previsto dalla stessa norma, trova applicazione dall'entra in vigore della legge e cioè dal 18.06.2025.
Trattandosi di norma fiscale non può essere applicata retroattivamente e quindi, non può applicarsi all'annualità 2019 oggetto del presente ricorso.
Considerato l'accoglimento parziale del ricorso ricorrono giusti motivi per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione I, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda od eccezione rigettata, accoglie parzialmente il ricorso relativamente alle sanzioni applicate come in parte motiva e rigetta nel resto. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Trieste, il 16 dicembre 2025 IL Presidente relatore Dario GROHMANN