Articolo 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 246
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1 febbraio 2013
Art. 23. Assegni corrisposti ai ministri di culto 1. Gli assegni corrisposti dall'UII e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. L'UII e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonche' al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2013