Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 27/04/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 108 /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell’art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, all’odierna udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 32533 del registro di Segreteria promosso da:
C. G. omissis, procuratore di sè stesso, elettivamente domiciliato all’indirizzo di cui sopra e che, ai fini delle comunicazioni di cancelleria, indica il proprio indirizzo (PEC:
gomissisforensiclab@legpec.it)
Ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Piazza del Viminale, n.1 –
PREFETTURA DI AD in persona del Prefetto pro tempore Resistenti
PER l’annullamento della nota ministeriale Pos. n. 7358/A di Prot. 46629 del 26.05.2025, della @pec della Prefettura di Padova n. 58429 del 28.05.2025 - e di ogni altro atto che possa considerarsi presupposto, collegato, connesso o conseguente all’atto impugnato - con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente datata 05 febbraio 2024 volta ad ottenere la rideterminazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) e della misura del TFS per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.4/2024 e per il riconoscimento del trattamento di pensione privilegiata ordinaria e PER il riconoscimento e la rideterminazione della Retribuzione Individuale di Anzianità
(R.I.A.) oltre che della misura del trattamento di fine servizio (T.F.S.), ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.4/2024, con richiesta di ricalcolo del trattamento pensionistico e della misura del TFS con corresponsione degli arretrati di diritto, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo VISTO l’atto introduttivo del giudizio;
VISTA la memoria di costituzione in giudizio di parte resistente;
VISTE le memorie non autorizzate depositate dal ricorrente in data 13 febbraio e 19 aprile 2026 e dalla Prefettura resistente in data 3 aprile 2026;
ESAMINATI tutti gli atti e i documenti di causa.
UDITO all’odierna udienza, tenutasi con l’assistenza della funzionaria Nicoletta Niero il ricorrente C. G.;
Premesso in
TT
1. Con ricorso del 14 luglio 2025, il ricorrente - dopo aver premesso di essere Commissario capo a riposo della Polizia di Stato collocato in pensione per raggiunti limiti di età a far data dall’1.1.2024 e che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.4/2024 aveva inutilmente richiesto alla propria Amministrazione la maggiorazione del raddoppio della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) prevista dall’art.9, c.4 e 5 del D.P.R.44/90, maturatasi nell’arco della vigenza contrattuale 1988/1990 - chiedeva alla Corte dei Conti per il Veneto, di:
1. Accertare e dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti del Ministero dell'Interno Pos. n. 7358/A di Prot. 46629 del 26.05.2025 e della Prefettura di Padova n. 58429 del 28.05.2025, nella parte in cui, per violazione e falsa applicazione della normativa richiamata, nonché per difetto di motivazione e violazione dei principi di uguaglianza e proporzionalità, non mi riconoscono il diritto alla rideterminazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) (Doc. 02 e 03);
2. annullare e riformare i suddetti provvedimenti, ordinando alla Prefettura di Padova di ricalcolare il mio trattamento pensionistico includendo sia la rideterminazione raddoppiata della R.I.A. che del T.F.S., con interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
3. condannare il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Padova alla corresponsione degli arretrati maturati, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data di collocamento a riposo 01.01.2024 fino al soddisfo.
2. Esponeva nel dettaglio il ricorrente che la ridetta sentenza n.4/2024 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge 3 dicembre 2000, n. 388 nella parte in cui escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina del rapporto di lavoro per il triennio 1988- 1990, ai fini della maturazione delle anzianità di servizio (5, 10 e 20 anni) necessarie per il riconoscimento della R.I.A. -
avrebbe implicato il proprio diritto a vedere riconosciuta la maggiorazione del raddoppio della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) prevista dall’art.9, c.4 e 5 del D.P.R.44/90, maturatasi nell’arco della vigenza contrattuale 1988/1990, prorogato al 31 dicembre 1993, ai sensi del quale “Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde: A)- prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000; B- quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000; C)- settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000. c.5. - Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, raddoppiate e quadruplicate con le stesse decorrenze stabilite nei confronti del personale che, nell’arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.
A tal fine, con pec del 5.2.2024, aveva richiesto alla Prefettura di Padova, quale Ente deputato a trasmettere all’INPS il decreto di pensione dei dipendenti della polizia di Stato con i relativi conteggi amministrativo-contabili e di servizio, la corresponsione del doppio della RIA (fascia dei 10 anni). previo riassorbimento della precedente maggiorazione già percepita per la fascia dei primi 5 anni.
Tale istanza (che allegata in atti, era stata indirizzata anche direttamente all’INPS), veniva riscontrata dall’Istituto con pec dell’11.3.2024 con la quale veniva risposto che la sentenza della Corte costituzionale non poteva produrre effetti immediati sui trattamenti pensionistici e previdenziali in assenza dell’intermediazione dell’amministrazione di appartenenza/datore di lavoro, che doveva certificare ed inviare all’Istituto le nuove voci retributive e il ricalcolo dell’anzianità per effetto della citata decisione.
Successivamente, con pec n. 58429 del 28.05.2025 la Prefettura di Padova comunicava il diniego del riconoscimento dei benefici, richiamando la nota del Ministero dell’Interno Pos.
n. 7358/A di Prot. 46629, datata 26.05.2025 che escludeva l’applicabilità della RIA al personale della polizia di Stato.
3. Considerato che la Corte dei conti doveva ritenersi il Giudice competente per le controversie relative alla RIA quale elemento retributivo con riflessi sul trattamento pensionistico, il ricorrente, con tre articolati motivi adduceva l’illegittimità del diniego per carenza di motivazione e comunque per erroneità del suo contenuto in ordine alla riportata esclusione dell’applicazione della normativa di riferimento al personale della Polizia di Stato, come affermata dalla Prefettura di Padova.
In data 11 dicembre 2025 il ricorrente allegava in giudizio, a supporto della domanda, copia della sentenza n.461 del 21.2.2025 del Tribunale del Lavoro di Napoli.
3. Con memoria del 29 dicembre 2025 si costituiva in giudizio la Prefettura di Padova, a mezzo del Viceprefetto Vicario Luigi Vietti, la quale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice contabile e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.
4. All’udienza del 14 gennaio 2026 nessuna delle parti compariva e con ordinanza n.1/2026 in pari data, il Giudice fissava l’udienza odierna per la trattazione della causa, con espressa avvertenza che, in caso di mancata comparizione delle parti, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e il processo dichiarato estinto;
5. Il ricorrente, in data 13 febbraio 2026 depositava memorie di replica non autorizzate, con le quali riformulava le proprie conclusioni come segue:
1. Dichiarare illegittimi e annullare: nota ministeriale n. 7358/A del 26.05.2025;
memoria/pec Prefettura n. 58429/2025 con firma del 29.12.2025.
2. Accertare il diritto del ricorrente alla maggiorazione RIA (fascia 10 anni) ex art. 9, co.
4-5, d.P.R. 44/1990, con efficacia prorogata al 31.12.1993 ex art. 7 d.l. 384/1992 e sentenza C. Cost. n. 4/2024. 3.Ordinare alle Amministrazioni intimate la rideterminazione della pensione, TFS e base pensionabile, con pagamento degli arretrati dovuti dal momento della maturazione del diritto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
4. Porsi a base per il ricalcolo misto retributivo/contributivo e previdenziale complessivo.
5. A tali memorie replicava ulteriormente la Prefettura resistente, depositando note non autorizzate con le quali sinteticamente confermava le precedenti deduzioni.
6. In data 19 aprile 2026 il ricorrente depositava ulteriore memoria non autorizzata dal Giudice, con la quale, modificandole, precisava per la terza volta le proprie conclusioni come segue:
a) dichiarare inammissibile la nota della Prefettura di Padova prot. N. 2022-003452 S.C.G.F. del 2 aprile 2026 per tardività del deposito, che essa venga espunta dal fascicolo o che, comunque, non se ne tenga conto ai fini della decisione;
b) in subordine, rigettarne integralmente i contenuti in quanto inconferenti e privi di fondamento giuridico;
c) accogliere il ricorso del ricorrente accertando il diritto alla maggiorazione RIA (fascia 10 anni) ex art. 9, co. 4-5, d.P.R. 44/1990, con efficacia prorogata al 31.12.1993 ex art. 7 d.l. 384/1992 e sentenza C. Cost. n. 4/2024;
d) ordinare alle Amministrazioni intimate la rideterminazione della pensione, TFS e base pensionabile, con pagamento degli arretrati dovuti dal momento della maturazione del diritto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
e) porsi l'emolumento RIA a base per il ricalcolo misto retributivo/contributivo e previdenziale complessivo.
7. All’odierna udienza il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Considerato in
TT
8. Rilevata, in limine litis, l’inammissibilità di tutte le memorie non autorizzate depositate liberamente dalle parti nel corso del giudizio in spregio delle regole del processo - il quale prevede termini precisi e l’autorizzazione del Giudice per il deposito, ove ritenuto necessario, di deduzioni integrative o di replica - il ricorso è da ritenersi in parte inammissibile, mentre per altra parte dev’essere pronunciato il difetto di giurisdizione della Corte adita.
Nel dettaglio:
a) In riferimento alle domande di accertamento e dichiarazione di illegittimità, e di riforma dei provvedimenti del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Padova oggi impugnati, trova conferma il consolidato indirizzo (ex multis, Corte dei conti sezione Veneto n.19/2025)
secondo il quale il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori (dal momento che si instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto l’Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente ovvero si sia formato il silenzio - rifiuto su un’istanza proposta dall’interessato ai sensi dell’art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento/silenzio contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè ha ad oggetto la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto.
L’attività del Giudice contabile, quindi, non è preordinata all’annullamento degli atti viziati adottati dall’Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio né a valutarne la legittimità o l’illegittimità o, tanto meno, a predeterminarne il futuro contenuto, ma è incentrata esclusivamente sull’accertamento di un diritto nell’ambito di un rapporto giuridico controverso, sostanziandosi in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito la Corte di conti è munita di giurisdizione esclusiva, estesa, in quanto tale, a tutte le questioni inerenti l’an e il quantum della pensione.
Può dunque costituire oggetto di accertamento da parte di questo Giudice soltanto l’esistenza o meno del diritto del ricorrente a ottenere, da parte dell’INPS, il ricalcolo del trattamento pensionistico per le ragioni dedotte in giudizio.
Il ricorso è conseguentemente inammissibile in parte quo.
b) Proprio alla luce di quanto sopra considerato, il ricorso risulta tuttavia inammissibile anche in riferimento alle domande relative al riconteggio del trattamento pensionistico -
pure in astratto conoscibili da parte di questo Giudice – in diversa forma proposte dal ricorrente e variamente ed ecletticamente precisate nel ricorso introduttivo e nelle due memorie integrative non autorizzate che ha depositato in atti nel corso del giudizio.
Tutte le domande inerenti al trattamento pensionistico, infatti, sono state proposte nei soli confronti della Prefettura di Padova e del Ministero dell’Interno, mentre dovevano necessariamente essere introdotte, oltre che nei confronti del soggetto datoriale, anche nei confronti dell’INPS, soggetto titolare del rapporto pensionistico - cui non a caso il ricorrente si era già rivolto in sede amministrativa - ma che tuttavia non è stato evocato in giudizio e al quale il ricorso introduttivo non è stato nemmeno notificato.
Quanto sopra ha impedito la corretta instaurazione del contraddittorio e neppure consente, stante l’inesistenza della notifica, di disporne l’effettuazione e/o il rinnovo (sul punto, da ultimo, Corte dei conti, Sezione Basilicata, n.31/2025).
c) In ultimo deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice ordinario, in merito alle domande di riconoscimento del diritto alla rideterminazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.), di riconteggio del TFS e di condanna del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Padova alla corresponsione degli arretrati maturati, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, secondo il costante indirizzo di questa Corte, che viene qui richiamato anche ai fini di cui all’art.17, comma 1, dell’allegato 2 al d.lgs.176/2016.
Al riguardo è stato infatti efficacemente affermato che: “Ed invero, va evidenziato che la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica ha carattere esclusivo, ed abbraccia tutte le questioni relative al sorgere ed al modificarsi del diritto al trattamento di quiescenza ed alla quantificazione di esso, estendendosi altresì alle problematiche connesse (quali ad esempio il recupero di somme indebitamente erogate dalle p.a.) (si veda per una ricostruzione del perimetro della giurisdizione pensionistica, Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili – sentenza del 13 maggio 2021 nr. 12903).
Resta dunque escluso ogni altro ambito non funzionale al trattamento pensionistico, compreso il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR, attratto alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (Cass. a Sezioni Unite, sent. n. 11849 del 9.6.2016) (in tali termini Corte dei conti Sez. Puglia n.196/2022; nello stesso senso, da ultimo, Corte dei conti Sez.
Lazio n.169/2025, Sez. Emilia-Romagna n.97/2024 e giurisprudenza ivi citata).
9. In ultimo, non sussistono i presupposti per effettuare pronuncia sulle spese, stante la difesa non tecnica delle Amministrazioni convenute, la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico e la natura meramente processuale della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando:
- Dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l’inammissibilità delle domande accertamento e dichiarazione di illegittimità, e di riforma dei provvedimenti del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Padova impugnati.
- Dichiara l’inammissibilità della domanda di condanna della Amministrazioni intimate a provvedere al ricalcolo del trattamento pensionistico.
- Dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, in ordine alle domande di riconoscimento del diritto alla rideterminazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.), di riconteggio del TFS e di condanna del Ministero dell’Interno e la Prefettura di Padova alla corresponsione degli arretrati maturati, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data di collocamento a riposo fino al soddisfo.
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 aprile 2026.
IL IC ON
(f.to digitalmente)
Consigliere Roberto Angioni Depositata in Segreteria il 27/04/2026 Il Funzionario preposto
(f.to digitalmente)