Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6788/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 6788/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 801/2017, pubblicata in data
28.04.2017
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fortunato Antonietta Parte_1
(C.F. ) e Del Ciampo Mariateresa (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
procuratore Fortunato sito in Morcone, Via Roma n 114/116
APPELLANTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Barbato Angelasofia (C.F.
) e (C.F. ) ed C.F._3 Controparte_2 C.F._4
pagina 1 di 6
Frattamaggiore, Via Don Minzoni n 6
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La di , con atto di citazione notificato in data CP_1 Controparte_1
19.07.2010, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Benevento al fine di ottenere l'annullamento del contratto con esso stipulato in data
15.04.2010 avente ad oggetto la cessione dell'attività di bar-pizzeria-ristorante.
Deduceva, in particolare, che la cessione di azienda era funzionalmente subordinata al fitto del locale commerciale sito alla Contrata Lombardara in Pontelandolfo, di proprietà di come il le aveva fatto credere inducendola in CP_3 Pt_1
errore e determinandola a concludere il contratto relativo alla cessione di azienda. Si costituiva il convenuto, il quale nell'opporsi all'avversa pretesa, spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della società attrice al pagamento dell'importo di €1.500,00, quale residuo del corrispettivo pattuito per la cessione di azienda pari a complessivi €11.500,00 (prezzo fittiziamente indicato nell'atto notarile in €1.000,00). Il Tribunale di Benevento, con sentenza n.801/217, pubblicata in data 28.04.2017, così provvedeva: “respinge la domanda di parte attrice;
respinge la domanda riconvenzionale del convenuto;
compensa le spese.” Parte_1
, con atto di citazione notificato in data 22.11.2017, proponeva appello
[...]
avverso la predetta sentenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Riformare il capo della impugnata sentenza relativo alla domanda riconvenzionale proposta in primo grado da;
b) confermare i restanti capi della Parte_1
pagina 2 di 6 impugnata sentenza ove viene rigettata la domanda proposta dal n.q. in CP_1
primo grado;
c) per l'effetto, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale del n.q. e condannarlo al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 1500,00 oltre interessi ed accessori, a titolo di residuo
[...]
del corrispettivo pattuito per la cessione di azienda;
- in ogni caso, condannare
l'appellato alla integrale refusione di tutte le spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
Nel giudizio così incardinato si costituiva la società convenuta, la quale nell'opporsi all'avversa pretesa, insisteva per la conferma dell'impugnata sentenza, chiedendo così provvedere: “Rigettare integralmente lo spiegato appello, siccome infondato in fatto ed in diritto, con conferma del capo impugnato della sentenza relativo alla domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellante. Con condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.”
La Corte, all'udienza del 5.12.2024 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte che l'appellante ha censurato la Parte_1
pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità sulla base di un unico motivo di gravame. In particolare, l'appellante si duole dell'impugnata sentenza nella parte in cui, il Tribunale di Benevento ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dallo stesso avente ad oggetto il pagamento dell'importo di Euro 1.500,00, quale residuo del corrispettivo pattuito per la cessione di azienda, non versato dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
Il motivo è fondato.
pagina 3 di 6 Va preliminarmente rilevato in fatto che risulta pacifico, oltre che provato nel corso dell'istruttoria di primo grado, che il corrispettivo pattuito dalle parti in causa per la cessione di azienda di proprietà del è pari a complessivi €11.500,00 (prezzo Pt_1
fittiziamente indicato nell'atto notarile in €1.000,00), e che la società convenuta, in data
12.04.2010, ha versato, a mani del la somma in contanti pari ad Euro Pt_1
10.000,00.
Ciò posto, la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure secondo cui “Il cedente con la sua condotta successiva alla stipula del contratto di cessione di azienda, non ha posto il cessionario nelle condizioni di esercitare l'attività dell'azienda ceduta, per cui essendo stata inadempiente non può pretendere dalla controparte il pagamento del saldo del corrispettivo” (cfr. sentenza di primo grado) non può essere condivisa.
Ed infatti dall'istruttoria svolta in primo grado è emerso che alcun inadempimento è imputabile al . Pt_1
Lo stesso Tribunale, infatti, nel motivare il rigetto della domanda avanzata dalla società istante, ha rilevato che “sin dalla fase delle trattative era Controparte_1
pienamente consapevole che il locale commerciale ove si svolgeva l'attività dell'azienda di cui si pubblicizzava la cessione non era di proprietà del e che le stesse Pt_1
attrezzature di cui il locale ristorante era dotato non erano di proprietà del Pt_1
bensì detenute da questi a titolo di comodato” (cfr. sentenza di primo grado). Dunque, la circostanza che il locale commerciale fosse di proprietà di un soggetto diverso dal proprietario dell'azienda ceduta era ben nota al cessionario già nella fase delle trattive e non poteva non esserlo anche al momento della conclusione del contratto di cessione di azienda. Nello stesso senso depone, poi, il rilievo di carattere negativo relativo al contenuto testuale dell'atto di cessione stipulato in data 15.4.2010 fra le parti in causa dal quale nulla risulta in merito all'affitto del locale di proprietà di CP_3
In altri termini, alcun inadempimento è imputabile al , posto che, di certo, lo Pt_1
stesso non può ritenersi responsabile della mancata stipula di un successivo contratto di pagina 4 di 6 locazione per un bene che la società istante sapeva essere di proprietà di un soggetto terzo.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello va accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza parzialmente riformata, con la condanna della società appellata al pagamento in favore del della somma di € 1.500,00, quale residuo del corrispettivo pattuito per la Pt_1
cessione di azienda.
Su detta somma sono dovuti gli interessi legali, i quali sulla scorta dell'attuale orientamento della giurisprudenza inaugurato con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n 1712/1995 vanno calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data della domanda, ovvero dal 18.11.2010. Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma come liquidata all'attualità.
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Pertanto, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel solo grado di appello, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la in persona del lrpt pro Parte_1 Controparte_1
tempore, ed avverso la sentenza del Tribunale Di Benevento n. 801/2017 pubblicata in data 28.04.2017, così provvede:
pagina 5 di 6 a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la in persona del lrpt pro tempore al CP_1 Controparte_1
pagamento di € 1.500,00 in favore di , oltre interessi dalla domanda;
Parte_1
b) Condanna la in persona del lrpt pro tempore al CP_1 Controparte_1
pagamento in favore di , delle spese di entrami i gradi di giudizio che Parte_1
liquida, quanto al primo grado, in € 70,00 per spese vive ed € 1.278,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, e per il presente grado, in Euro 60,00 per spese vive ed Euro 1458,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario Del Ciampo Mariateresa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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