Sentenza breve 6 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 06/12/2022, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 01930/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01157/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2022, proposto da
IL LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Matteo Renato Imbriani, 30;
contro
Comune di Fasano (Br), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RP LI - Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione Ambientale - Dipartimento Ambientale Provinciale - Br, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, del provvedimento del Comune di Fasano del 21 luglio 2022, avente ad oggetto “ Provvedimento di sospensione dei termini della S.C.I.A. ”, ove occorrer possa, della nota del Comune di Fasano del 18 luglio 2022, avente ad oggetto “ Richiesta di rilascio di parere di competenza - pratica S.C.I.A. n. 13970161009-27052022-1902 di IA ITALIA S.P.A. - Fasano Stazione, v.le Ponte di Cesare snc - Codice Impianto: BR72015_011 ”, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti, E PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell’art. 44, comma 9, D.Lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da IL LI S.p.A. il 1° giugno 2022 relativa all’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Fasano, Viale Ponte di Cesare snc, e del conseguente diritto di IL LI S.p.A. all’installazione ed utilizzo della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Fasano (Br);
Visto l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 1° giugno 2022, IL LI S.p.a. ha presentato al Comune e all’RP (Dipartimento Ambientale Provinciale di Brindisi) un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 D.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile nel Comune di Fasano, in Viale Ponte di Cesare, snc (NCT del Comune di Fasano, Foglio 17, Part. 68). Unitamente alla suddetta istanza, IL ha presentato altresì l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 91 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale della LI.
In seguito alla suddetta istanza:
- il 14 giugno 2022, il Comune di Fasano ha rivolto a IL una richiesta di integrazione documentale avente ad oggetto (i) il progetto architettonico e (ii) l’Analisi di Impatto Elettromagnetico. Nonostante gli stessi documenti fossero stati già allegati all’istanza di autorizzazione, IL ha nuovamente trasmesso al Comune la documentazione richiesta in data 23 giugno 2022;
- il 13 luglio 2022, il Comune di Fasano ha dato atto di aver presentato la pratica paesaggistica di IL all’Ufficio competente, al fine del rilascio del relativo parere;
- in data 18 luglio 2022, il Comune di Fasano ha trasmesso all’RP una nota chiedendo a quest’ultima di riscontrare con urgenza la richiesta di parere.
Successivamente, con provvedimento del 21 luglio 2022, il Comune di Fasano ha sospeso il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 44 D.lgs. n. 259/2003, in considerazione del fatto che il Comune:
(i) “ non ha acquisito il parere tecnico preventivo, in quanto non è stato rilasciato da A.R.P.A. LI ”;
(ii) “ non è nelle condizioni tecniche per procedere ad effettuare le opportune considerazioni e valutazioni preliminari all’emissione del predetto provvedimento autorizzatorio ”.
Sulla base delle predette argomentazioni, il Comune di Fasano ha disposto che “ gli effetti della S.C.I.A. presentata da IA ITALIA S.P.A. in data 01.06.2022 sono sospesi fino al 22.08.2022 ”.
In data 28 luglio 2022, IL ha presentato al Comune e all’RP le proprie osservazioni al suddetto provvedimento di sospensione, evidenziando come quest’ultimo sia illegittimo e non idoneo a sospendere il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione, in quanto il parere RP non costituisce un atto presupposto alla formazione del titolo autorizzativo ex art. 44 D.lgs. n. 259/2003 (a prescindere dal fatto che l’autorizzazione venga rilasciata con provvedimento espresso o tramite silenzio assenso), ed è preordinato unicamente all’attivazione dell’impianto.
Il 1° agosto 2022, il Settore Lavori Pubblici - Servizio VIA, VAS e Paesaggio del Comune di Fasano ha trasmesso a IL il parere favorevole in merito all’accertamento di compatibilità paesaggistica dell’impianto.
Successivamente, il 30 agosto 2022, l’RP ha rilasciato il parere tecnico preventivo favorevole in relazione al rispetto dei limiti previsti per le emissioni elettromagnetiche dal D.P.C.M. 18 luglio 2003, confermando l’assenza di rischi alla salute della popolazione.
Con nota del 6 settembre 2022, essendo stato rilasciato il parere di RP, IL ha insistito con il Comune per riavviare il procedimento autorizzativo.
Ciononostante, il Comune non ha riscontrato la nota di IL.
La ricorrente ha censurato il provvedimento del Comune di Fasano del 21 luglio 2022, avente ad oggetto “ Provvedimento di sospensione dei termini della S.C.I.A. ”, chiedendo altresì di accertare il silenzio assenso che si sarebbe formato ai sensi dell’art. 44, comma 9, D.lgs. n. 259/2003, per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
I.- Sull’avvenuta formazione del titolo abilitativo tramite silenzio assenso: violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e ss. del D.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 8 e 14 della legge n. 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza;
II.- Sulla illegittima sospensione del procedimento autorizzativo in ragione della mancata emissione del parere RP: violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della Costituzione, degli artt. 2 e 21- quater , comma 2, della legge n. 241/1990, degli artt. 43 e ss. del D.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 8 e 14 della legge n. 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza;
III.- Sulla mancata riattivazione del procedimento autorizzativo in seguito all’emissione del parere RP: violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della Costituzione, degli artt. 2 e 21- quater della legge n. 241/1990 e degli artt. 43 e ss. del D.lgs. n. 259/2003. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento, irragionevolezza e illogicità.
In data 25.10.2022 si è costituito in giudizio il Comune di Fasano per resistere al ricorso.
Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Come risulta dalla documentazione versata in atti in data 17.11.2022 dall’Amministrazione resistente, in pari data il Comune di Fasano ha autorizzato ai sensi dell’art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche la società IL LI S.p.a., per l’installazione di Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile, codice impianto BR72015_011 a Fasano stazione in Viale Ponte di Cesare, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nei pareri richiamati ed allegati al provvedimento.
Ne discende che, così come evidenziato dalla ricorrente con memoria depositata in data 18.11.2022, deve ritenersi venuto meno l’interesse ad una pronuncia di annullamento del provvedimento di sospensione dei termini della S.C.I.A. e di accertamento del silenzio assenso.
Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO