Sentenza 2 settembre 2010
Massime • 1
Per i dipendenti degli enti locali, la retribuzione contributiva, alla quale si commisura l'indennità premio di servizio, a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, quinto comma, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come esclusivi componenti di tale voce, degli aumenti periodici della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura. Conseguentemente non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, le maggiori competenze spettanti in seguito allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, in quanto tali competenze non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non possono essere considerate come componenti fisse dello stipendio, avendo l'amministrazione la facoltà di porre fine all'assegnazione delle mansioni superiori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/09/2010, n. 18999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18999 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Presidente -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11280/2009 proposto da:
MA TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato PANUCCIO Giuseppe, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato CASALINUOVO ALDO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROMUALDO Lucio, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato DARIO MARINUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar IGOR GENGHINI di ROMA del 9/9/09, rep. 20894;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 175/2009 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/03/2009 r.g.n. 1002/07;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/06/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FOGLIA;
udito l'Avvocato PANUCCCIO GIUSEPPE;
udito l'Avvocato MARINUZZI DARIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La questione riguarda la pretesa di NI AL - già dipendente della Regione IA - nei confronti dell'IN e della Regione IA - avente ad oggetto la riliquidazione dell'indennità premio di servizio, prendendo come base di calcolo le differenze stipendiali tra il livello formalmente rivestito di prima qualifica dirigenziale e quella di dirigente superiore, corrispondente alle superiori mansioni svolte.
Il Tribunale di Reggio IA aveva respinto la domanda con sentenza n. 1549/07, emessa il 17 ottobre 2007, successivamente confermata dalla Corte di appello della stessa città con sentenza del 6 marzo 2009. Avverso quest'ultima sentenza il AL ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La Regione IA resiste con controricorso. L' IN - già contumace nel giudizio di appello - non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'appello era stato motivato, essenzialmente, sul rilievo che la Corte dei Conti - in sede di riliquidazione della pensione del ricorrente - aveva avuto occasione di accertare i caratteri di "fissità e continuità" delle superiori mansioni espletate dal ricorrente 1 luglio 1990 al 31 luglio 1991. La sentenza 6 marzo 2009 della Corte territoriale ha rigettato la domanda, così motivando:
a) la sentenza della Corte dei Conti - richiamata come precedente - in quanto pronunziata da una autorità giudiziaria speciale, competente in materia pensionistica riguardante il pubblico impiego, non esplica alcuna autorità di giudicato nella presente controversia, la quale, avendo ad oggetto l'indennità di premio di servizio dovuta ai dipendenti degli enti locali appartiene alla giurisdizione ordinaria;
b) nella presente controversia è emerso che solo per un periodo circoscritto (1.7.1990/31.7.1991) su una durata assai maggiore del rapporto si sarebbe avuto lo svolgimento di mansioni superiori. Con il primo motivo di ricorso, denunciando la violazione dell'art.360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla L. n. 152 del 1968, artt. 4 e
11, osserva il AL che l'art. 4 cit., evidenzia che l'indennità premio di servizio dev'essere definita con riferimento alla retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi. Detta retribuzione - ex art. 11 - è quella "costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura..........e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso....". Le differenze retributive per espletamento di mansioni superiori costituiscono comunque maggiorazioni dello stipendio e, dunque, voci integrative, o costituiscono stipendio a tutti gli effetti in considerazione dell'art. 4 cit., che individua l'emolumento a base contributiva quale criterio per individuare lo stipendio stesso. Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione con riferimento ad un punto decisivo della controversia, ovvero con riferimento alla valutazione della retribuzione contributiva, deduce il ricorrente che la maggiorazione per differenze retributive è stipendio e quindi rientra nella base di commisurazione dell'indennità premio di servizio.
Entrambi i motivi sono privi di fondamento.
Come anticipato dalla Corte territoriale, va esclusa ogni autorità di giudicato della richiamata sentenza della Corte dei Conti, rispetto alla presente controversia, dal momento che quest'ultima, ha ad oggetto l'indennità di premio di servizio, appartenente alla esclusiva giurisdizione ordinaria, mentre la prima riguarda prestazioni pensionistiche affidate alla giurisdizione speciale (v. Cass. SSUIJ 5 aprile 2005, n. 6994). Secondo le SSUU n. 3673 del 24 marzo 1997 la retribuzione contributiva cui, per i dipendenti degli enti locali si commisura - della L. n. 152 del 1968, ex art.
4 - l'indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5 di detta legge, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione "stipendio o salario" impone una interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura.
Vanno quindi esclusi dalla base di calcolo in questione, le differenze retributive spettanti a seguito dello svolgimento di fatto di mansioni superiori proprio perché trattasi di emolumenti non fissi ne' continuativi (conf. Cass., n. 19296 del 14 luglio 2008). Giova sottolineare che il ricorrente è stato collocato in quiescenza mentre espletava di fatto mansioni superiori, in assenza di una preposizione ad hoc, il che esclude di per sè il carattere fisso e continuativo dell'emolumento: ed infatti, in mancanza di una attribuzione formale di tali mansioni, pur in presenza dell'obbligo di adeguamento retributivo, resta la facoltà della p.a. di porre fine alle superiori mansioni (ricorre nella fattispecie la nozione di "retribuzione provvisoria" come tale esclusa dall'elenco dettato dalla L. n. 152 del 1968, art. 11. Da quanto precede deve, in conclusione, affermarsi che la domanda non è meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della Regione IA, pari ad Euro 20,00 per spese ed Euro 2.500,00, oltre accessori per onorali. Nulla nei confronti dell'IN, inattiva nel presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010