Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/09/2010, n. 18999
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Sentenza 2 settembre 2010

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Per i dipendenti degli enti locali, la retribuzione contributiva, alla quale si commisura l'indennità premio di servizio, a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, quinto comma, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come esclusivi componenti di tale voce, degli aumenti periodici della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura. Conseguentemente non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, le maggiori competenze spettanti in seguito allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, in quanto tali competenze non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non possono essere considerate come componenti fisse dello stipendio, avendo l'amministrazione la facoltà di porre fine all'assegnazione delle mansioni superiori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/09/2010, n. 18999
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18999
    Data del deposito : 2 settembre 2010

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