Decreto cautelare 28 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 30 novembre 2021
Sentenza breve 18 gennaio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 18/01/2022, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2022
N. 00088/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01441/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SS SC, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria D'Arcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Pecorilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
nei confronti
Basile Pasqua Linda, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dello Svolgimento della prova scritta – in data 21.9.21 presso il Palazzetto dello Sport “Karol Wojtyla” in Martina Franca – del concorso pubblico per la copertura a n. 2 posti di collaboratore amministrativo/contabile cat. B3 giuridica ed economica a tempo indeterminato e pieno;
della Graduatoria degli ammessi alla prova orale del ridetto concorso, pubblicata in data 23.9.2021;
della Nota del 29.9.2021 (Prot. N. A00.1.29.09.2021.0058827) trasmessa via pec dal Comune di Martina Franca, in risposta alla richiesta di accesso agli atti del 26.09.21 e contenente il rifiuto e/o il differimento dell'accesso ai verbali di correzione della prova scritta del 23.09.2021, oltre che del punteggio attribuito all'elaborato della candidata SC SS;
della Nota via pec del Comune di Martina Franca in data 29.09.2021 (Prot. n. 00.1.29.09.2021.0058835) ricevuta il 30.9.2021, in risposta alla nota prot. n. 58127 del 24.9.21, che conteneva contestazioni alla prova scritta ed alle domande del concorso pubblico in questione;
nonché di ogni altro atto del procedimento connesso, presupposto e conseguenziale ai provvedimenti impugnati;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.12.2021, per l'annullamento
della graduatoria finale pubblicata il 2 novembre 2021 e della determina n. 806 del 5 novembre 2021, pubblicata l'8 novembre 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. M. D'Arcangelo per la parte ricorrente e avv. G. Pecorilla per il Comune di Martina Franca;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – che ha partecipato al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di collaboratore amministrativo/contabile CAT. B3 – ha impugnato con ricorso e successivi motivi aggiunti del 6.12.2021 gli atti in epigrafe, tra cui la graduatoria degli ammessi alla prova orale, nella parte in cui non figura il proprio nominativo, dolendosi altresì del diniego della propria istanza di accesso agli atti della procedura concorsuale in esame.
A sostegno del ricorso, ella ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) illegittimo diniego del diritto di accesso; 2) violazione degli artt. 3 e 97 Cost; violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa; 3) difetto di motivazione; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Martina Franca ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 13.1.2022, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Va anzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere sull’impugnativa concernente il diniego di accesso agli atti della procedura concorsuale in esame, essendo stata la relativa documentazione ostesa alla ricorrente.
3. Nel merito, in relazione all’impugnativa degli atti della procedura concorsuale – nella parte in cui il nominativo della ricorrente non figura nell’elenco della graduatoria degli ammessi alla prova orale – il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati. Ciò esime il Collegio dall’esame dei profili di inammissibilità dedotti dall’Amministrazione resistente.
4. Con il secondo motivo di gravame – articolato nel ricorso e ribadito nei motivi aggiunti – la ricorrente si duole della violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, a cagione del seguente modus operandi del Comune resistente:
- le copie della prova da sostenere sarebbero state consegnate ai candidati in buste non sigillate, provenendo altresì all’interno di cartoni, anche questi non sigillati, trasportati a mani da agenti della Polizia Municipale, alcuni dei quali figuranti quali candidati al concorso in esame;
- non vi sarebbe stata apertura dei plichi contenenti gli elaborati B) e C).
4.1. Le censure sono documentalmente smentite dal Verbale n. 3 del 21.10.2021, in cui si legge quanto segue:
“ Alle ore 09:30 del 21/09/2021 la Commissione procede in seduta riservata ad individuare n. 90 (novanta) quesiti riguardanti le materie indicate nel bando, utilizzando una banca dati individuata dalla medesima Commissione, al fine di predisporre n. 3 (tre) prove suddivise in n. 30 (trenta) quesiti a risposta multipla inerenti l’odierna prova selettiva. Gli elaborati vengono denominati con le lettere A, B e C. L’attività di stampa dei medesimi, ciascuno dei quali suddiviso in otto permutazioni differenti, viene effettuata a porte chiuse sotto la sorveglianza esclusiva dei membri della commissione e dell’Istruttore direttivo … e dell’Istruttore amministrativo …
Alle ore 14:30 completate le operazioni di stampa del materiale necessario alle prove, modulo risposte e fogli contenenti i quesiti suddivisi per prova A, prova B e prova C, si provvede a sigillare in n. 3 (tre) plichi le prove, sui quali vengono riportate all’esterno le lettere corrispondenti alle prove, ovvero “A”, “B” e “C”.
I plichi vengono sigillati con carta gommata di colore beige, vengono apposti i timbri dell’Ente e le firme dei componenti la commissione.
Si puntualizza che in ogni plico sono contenuti n. 432 (quattrocentotrentadue) moduli risposte e n. 432 (quattrocentotrentadue) prove composte rispettivamente da n. 3 (tre) fogli in n. 8 (otto) differenti permutazioni pari al numero totale degli ammessi alla prova.
Alle ore 15:00 il Presidente della Commissione provvede a convocare gli Agenti della Polizia Locale, che si occuperanno del trasporto dei n. 3 (tre) plichi contenenti i moduli risposte e quesiti dell’odierna prova selettiva presso il Palazzetto dello Sport “Carol Wojtyla” zona Pergolo in Martina Franca, accompagnati da n. 1 (un) componente la Commissione e dal Presidente.
Alle ore 15:25 si segnala l’arrivo al Municipio del Comandante … e dell’Agente … per il ritiro ed il trasporto degli elaborati che vengono posti all’interno dell’auto personale del Comandante,
I plichi vengono inoltre scortati dal Presidente della Commissione esaminatrice e da un componente della Commissione che prendono posto all’interno dell’auto del Comandante.
Alle ore 15:31 il Segretario e 1 (un) componente della Commissione escono dal Municipio per raggiungere la sede del concorso.
Alle ore 15:40, presso il Palazzetto dello Sport “Carol Wojtyla” zona Pergolo in Martina Franca, si è riunita la commissione giudicatrice per il concorso pubblico in oggetto […]
Alle ore 17:15 si dà inizio alla consegna dei due bar-code atti ad associare in totale anonimato la scheda anagrafica ricevuta all’ingresso con il modulo risposte che verrà consegnato in seguito.
Si invitano n. 2 (due) candidati volontari a recarsi presso il banco della Commissione per l’estrazione a sorte del questionario che sarà somministrato. Si presentano il Sig. VA CO e la Sig.ra SC IE dei quali si riportano le generalità […].
I candidati, dopo aver verificato l’esattezza dei dati presenti sulla scheda anagrafica prestampata, applicano uno dei due bar-code adesivi e attendono il ritiro da parte del personale di sorveglianza.
Alle ore 17:30 le medesime schede, ritirate dal personale addetto vengono riposte in un plico che sarà sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dalla Commissione e dai due volontari sopra indicati.
Il questionario da somministrare ai candidati è estratto a sorte, mediante utilizzo delle n. 3 (tre) buste chiuse prive di segni di riconoscimento, contenenti ognuna un foglio su cui è riportato il numero del questionario.
Alle ore 17:38, messi a disposizione da parte della commissione n. 3 (tre) fogliettini piegati contenenti le lettere “A”, “B” e “C”, il candidato volontario … procede con l’estrazione di uno di essi. Il bigliettino estratto corrisponde al questionario indicante sulla busta la lettera “A”. I due candidati provvedono a controfirmare il foglio identificativo del questionario estratto e procedono all’apertura del medesimo. Successivamente aprono anche le altre due buste rimanenti contenenti il questionario “B” e “C” al fine di verificare che le medesime risultino di contenuto differente rispetto a quella estratta ”.
4.2. All’evidenza, il modus operandi seguito dall’Amministrazione – contenuto nel citato verbale n. 3/2021, che in quanto atto pubblico deve ritenersi fidefacente sino a querela di falso (art. 2700 c.c.) – sconfessa l’assunto di parte ricorrente, evidenziando una condotta pienamente rispettosa dei principi di trasparenza e imparzialità desumibili dall’art. 97 Cost.
4.3. Per tali ragioni, il secondo motivo di ricorso è infondato, e va dunque disatteso.
5. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente lamenta una serie di errori da cui sarebbero affetti taluni quiz somministrati ai vari candidati.
5.1. In particolare, le sue doglianze si appuntano anzitutto sul quesito concernente il Garante della protezione dei dati personali, così articolato:
“ Il Garante della protezione dei dati personali (artt. 153 e 154 codice protezioni dei dati personali): A) E’ organo collegiale che durano in carica quattro anni; B) E’ organo collegiale che durano in carica due anni; C) Ha il compito di prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti ”.
Ad avviso della ricorrente, il quesito non farebbe emergere con chiarezza e precisione quale fosse la risposta esatta.
5.2. Il motivo è inconferente ai fini in esame.
Emerge in atti che la Commissione, avvedutasi della natura potenzialmente fuorviante delle varie risposte, ha ritenuto di annullare la relativa domanda. Orbene, ad avviso del Collegio, tale scelta non riflette alcuna illogicità/parzialità di giudizio, trattandosi invece di scelta del tutto neutra, rispettosa del principio “ utile per inutile non vitiatur ”, e che ha posto sullo stesso piano tutti i candidati, i quali si sono dunque confrontati con una batteria di 29 quiz, in luogo dei 30 quiz indicati nel bando.
5.3. Per tali ragioni, il gravame va disatteso, non avendo la scelta della Commissione leso alcuno dei candidati, e men che meno la ricorrente.
6. Con un secondo ordine di censure, la ricorrente lamenta la presunta erroneità del seguente, ulteriore quesito:
“ Quanti sono i membri del Comitato dei Garanti: A) Sette; B) Tre; C) Cinque ”
Ad avviso della ricorrente, tale domanda non sarebbe stata “ … contestualizzata, mancando nell’enunciato ogni richiamo alla normativa di riferimento. In particolare, non vi è stato specificato rispetto a quale Amministrazione, Statale o non Statale, si volesse conoscere il numero dei componenti del Comitato ” (cfr. ricorso, p. 14).
6.1. Il motivo è infondato.
Il Comitato dei Garanti è un organo giuridico disciplinato espressamente dall’art. 22 d. lgs. n. 165/01, ed è rubricato negli esatti termini indicati nel quesito (“ Comitato dei Garanti ”).
Inoltre, la relativa domanda rientra nella materia di esame dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al d. lgs. n. 165/01.
6.2. Per tali ragioni, è evidente che il quesito faceva riferimento al Comitato dei Garanti disciplinato dall’art. 22 TUPI.
Pertanto, va senz’altro disattesa la tesi della ricorrente, secondo cui si sarebbe trattato di domanda ambigua e/o mal formulata. Al contrario, trattavasi di domanda precisa, e attinente alle materie di esame.
6.3. Ne consegue il rigetto della relativa censura.
7. Con un terzo ordine di censure, la ricorrente lamenta la presunta erroneità del seguente, ulteriore quesito:
“ Il titolo terzo della spesa riguarda: A) Le spese in conto capitale; B) Le spese per rimborso prestiti; C) Le spese per incremento attività finanziarie ”.
Ad avviso della ricorrente, “ l’argomento della domanda non rientrava nelle materie oggetto di studio secondo il bando di concorso ” (cfr. ricorso, p. 16).
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, dovendo al fine della risoluzione del quesito considerarsi l’art. 165 d. lgs. n. 267/2000 (oggetto di prova concorsuale), che rimandava, sul punto, a quanto previsto dal d. lgs. n. 118/2011, il quale conteneva la risposta al quesito.
8. Va infine dichiarata l’inammissibilità dell’ultimo motivo di gravame, con il quale si contestano i chiarimenti forniti dall’Amministrazione in risposta alle contestazioni mosse dalla ricorrente, trattandosi di questioni a valle della procedura concorsuale, che per tali ragioni non possono giammai essere assunte a parametro di legittimità della procedura medesima.
9.Conclusivamente, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
Ne consegue il loro rigetto.
10. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo nonché sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere sul capo di impugnativa concernente il diniego di accesso agli atti della procedura in esame;
- rigetta, per il resto, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022, con l'intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO