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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/10/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 3459/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 04/06/2025 e presentato dai coniugi
, con l'avv. ISAIA PAOLA, e Parte_1
, con l'avv. IANNUZZI TIZIANA Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 08/09/2007 a PONZANO
VENETO (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
03/10/2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 25/09/2025,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3459/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 08/09/2007 da (C.F. Parte_1
), n. a TREVISO (TV) il 27/07/1975, e C.F._1 Parte_2
(C.F. ), n. a TREVISO (TV) il 08/07/1977, e C.F._2
trascritto al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PONZANO VENETO, alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano: “A) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MINORE.
La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in Per_1
forma condivisa, con collocamento prevalente presso il padre. La
madre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità già
in essere, liberamente concordate tra i genitori tenendo conto delle esigenze della minore, e comunque:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20:00;
- un infrasettimanale da concordare;
- durante le vacanze estive per almeno 15 giorni consecutivi da concordare;
- durante le festività natalizie e pasquali alternate tra i genitori.
Le modalità di frequentazione potranno essere modificate previo accordo tra i genitori, tenendo sempre conto delle esigenze della minore.
B) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
Le spese ordinarie per il mantenimento della figlia saranno a carico del genitore presso cui la minore si trova. Le spese straordinarie
(mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ricreative) saranno divise al 50% tra i genitori, secondo quanto previsto dal Protocollo
del Tribunale di Treviso, che distingue le seguenti categorie:
1) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- Spese di organizzazione familiare: baby-sitter;
-Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università
pubbliche o private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola;
-Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(minicar, autovettura, motorino, moto);
-Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività
agonistica
-Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite
SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali
(et similia);
2) Spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione: - iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale - comunque tutte le già menzionate spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
-libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno
-spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e no, ove l'iscrizione sia stata concordata;
-spese sanitarie urgenti;
-acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco)
-spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
-spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
-spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
- spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di €.50,00. Come stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale di Treviso (sentenza n. 1747/2014), le spese straordinarie devono essere previamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle mediche urgenti, e dovranno essere documentate con idonea documentazione giustificativa. Modalità di manifestazione del dissenso ad una spesa straordinaria: Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine a tale scopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole. Le spese ordinarie per il mantenimento della figlia saranno a carico del genitore presso cui la minore si trova.
L'assegno unico universale verrà percepito dal padre quale genitore collocatario.
C) CASA CONIUGALE.
La casa coniugale sita in Zero Branco (TV), Via Guglielmo Marconi
n. 7, di proprietà esclusiva del Sig. viene Parte_1
assegnata al medesimo quale genitore collocatario della figlia minore, unitamente a tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili ivi presenti.
D) SS OR.
Non è previsto alcun assegno divorzile a favore della Sig.ra Parte_2
, come da accordi già intercorsi tra le parti e formalizzati
[...]
nella dichiarazione di cessato versamento del contributo di mantenimento sottoscritta in data 08/01/2024.
E) ACCORDI ECONOMICI.
Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
la somma complessiva di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a
[...]
titolo di definizione di ogni reciproca pretesa economica, secondo le modalità già concordate tra le parti.
F) ES LE
Ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese legali del proprio difensore.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PONZANO VENETO
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 14/10/2025.
Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi