Art. 18.
Le anticipazioni della Cassa ademprivile alle Casse agrarie non potranno mai essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto.
Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Le anticipazioni della Cassa ademprivile alle Casse agrarie non potranno mai essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto.
Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.