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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di impugnazione iscritta al nr. 399/2025 Rg., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Pignataro ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio;
- appellante - nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fiorentino ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il suo studio;
- appellata -
Procuratore generale presso la Corte di appello
- intervenuto -
Oggetto: appello in materia di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del
25.9.2025.
Fatto.
Con ricorso depositato in data 29.11.2024, proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza definitiva n. 1163/2024, depositata in data 29.4.2024, emessa dal Tribunale di Foggia, con la quale veniva accolta la domanda di assegno divorzile proposta da CP_1
e, per l'effetto, posto a suo carico l'importo complessivo di € 250,00, rivalutabile
[...]
pagina 1 di 8 annualmente secondo gli indici Istat, e venivano dichiarate inammissibili le ulteriori domande poste da , con compensazione integrale delle spese del giudizio. CP_1
Esponeva che la sentenza era errata nella parte in cui aveva riconosciuto, in favore della ex moglie, un assegno divorzile con motivazione contraddittoria, posto che la resistente si era limitata ad allegare di aver svolto il ruolo di madre di quattro figlie senza provare di aver rinunciato ad aspettative professionali, né di non percepire emolumenti da parte di enti previdenziali e/o assistenziali;
che era errata pure la statuizione di compensazione integrale delle spese di lite, stante l'inammissibilità ed infondatezza della domanda tesa all'assegnazione, in proprietà esclusiva, dell'intero immobile sito in Cerignola alla via
Ivrea n. 42, e l'accoglimento della propria domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio.
Tanto premesso, chiedeva di voler accogliere l'appello e, per l'effetto, che venisse riformata la sentenza di primo grado rigettando integralmente la domanda della di CP_1 riconoscimento di assegno divorzile, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Ritualmente notificato il ricorso ed il decreto di comparizione delle parti, si costituiva
, che resisteva all'appello evidenziando che le argomentazioni CP_1 dell'appellante erano destituite di qualsiasi fondamento, stante il fatto che si era occupata della cura e gestione di ogni aspetto della casa coniugale e del benessere dei suoi componenti nell'arco di ben 45 anni di matrimonio, non mancando di coadiuvare il nel lavoro agricolo e nella creazione del patrimonio comune;
che il marito era Pt_1 stato tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., non avendo mai corrisposto l'assegno di mantenimento disposto in suo favore sin dal 5.6.2019 (ordinanza presidenziale); che sussisteva un notevole squilibrio reddituale tra le parti ed aveva prodotto la propria certificazione reddituale e tutti gli estratti conto disponibili, da cui era emersa la consistenza degli stessi;
che non solo l'età, ma anche una patologia certificata
(diabete mellito di tipo 2) e disagio psichico (CSM) le impedivano di lavorare;
che era infondato pure il secondo motivo di appello;
tanto premesso, chiedeva il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi anticipatario.
Con nota del 12.12.2024, il Sostituto Procuratore Generale dichiarava il non luogo a provvedere, trattandosi di questioni che non attenevano a figli minorenni o maggiorenni non autonomi o altri soggetti tutelati dalla legge.
pagina 2 di 8 Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 25.09.2025, la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto.
Va premesso che il Tribunale di Foggia ha riconosciuto il diritto all'assegno divorzile in favore della moglie, quantificandolo in € 250,00 mensili, ritenendo che sussistesse un evidente squilibrio reddituale tra i coniugi;
sul punto, ha osservato che: “… la resistente ha allegato circostanze precise e utili a stabilire che ella, nel corso della vita matrimoniale, durata oltre trent'anni, per scelte endo-familiari in accordo con il coniuge, si è occupata del ménage familiare, attraverso l'educazione e formazione della prole
(costituita da ben quattro figlie), così contribuendo alla creazione del patrimonio comune, che ella non ha mezzi adeguati al suo sostentamento e che non è nella possibilità di procurarseli per ragioni oggettivamente ascrivibili all'età raggiunta (65 anni) e ad una certificata condizione di malattia (diabete mellito di tipo due) e disagio psichico;
pertanto la domanda di assegno divorzile formulata da va accolta. Va osservato, CP_1 infatti, che tra le parti vi è una disparità economica che vede la quale soggetto CP_1 economicamente più debole e tale disparità economica è dipesa anche dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative personali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo familiare. Per quanto concerne il quantum dell'assegno divorzile deve ricordarsi che la resistente ne ha chiesto la determinazione in euro 700,00, sulla scorta della considerazione che il dispone di un cospicuo Pt_1 reddito e di consistenti proprietà immobiliari. Al riguardo deve rilevarsi che sussiste tra ricorrente e resistente un indubbio squilibrio reddituale;
d'altra parte, tuttavia, la sperequazione reddituale risulta essere compensata in parte qua dall'assetto patrimoniale familiare che vede la comproprietaria di diversi beni immobili congiuntamente al CP_1 marito … Pertanto, alla luce della complessiva situazione personale ed economica delle parti come sopra evidenziate, in considerazione dell'età della resistente, della lunga durata del matrimonio e considerato altresì che la si è occupata in via principale CP_1 della crescita della prole (costituita da ben quattro figlie), avendo contribuito sia alla conduzione della vita familiare e sia alla formazione del patrimonio familiare, il Collegio ritiene congruo confermare quanto determinato con l'ordinanza Presidenziale del
05.06.2019, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla , Pt_1 CP_1 entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma
pagina 3 di 8 mensile di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT”.
Ora, va premesso che, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che condizioni indispensabili per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, sono: l'accertamento del prerequisito della inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, criteri equiordinati che costituiscono il parametro a cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione che sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
La natura perequativa-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce quindi al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito la realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata dunque alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (v., da ultimo, Cass. n. 3852/2021; Cass
SU 18278/2018; Cass. 1882/2019).
Alla stregua di tale indirizzo, la sproporzione economica di non modesta entità si configura come “prerequisito fattuale, pur non essendo più il fattore primario per
l'attribuzione dell'assegno divorzile” (v. Cass. 32398/2019).
Ora, sotto quest'ultimo profilo, non è contestabile che tra i due coniugi vi sia una sproporzione economica di notevole entità, tenuto conto del cospicuo patrimonio immobiliare (ben 24 fondi rustici di proprietà dell'appellante, per una superficie di 7 ha e
½ e fabbricati, per una superficie di totali 842 mq.) e mobiliare (essendo il Pt_1 titolare di conti correnti e libretti di risparmio presso l'Unicredit, con saldo consistente). pagina 4 di 8 Per contro, pur essendo cointestati alla alcuni beni immobili, acquistati in costanza CP_1 di matrimonio, ovvero:
(a) palazzina in Cerignola alla via Ivrea n. 14;
b) immobile in corso di costruzione costituito da n. 5 unità immobiliari adiacenti e sporgenti sulla via Ivrea, ancora privi di numero civico;
c) n. 3 Terreni siti alla Contrada Quarto, in Cerignola, di cui la stessa potrebbe disporre all'esito della divisione di tali beni (da disporsi in separato giudizio),
è indubitabile l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente, tenuto conto anche dell'assenza di una capacità lavorativa specifica e dell'età della stessa (di anni 65).
L'assegno deve dunque essere finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari e, perciò, necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti, assistenziale, perequativa e compensativa, alla pregressa storia coniugale e familiare.
In tal senso, non può imputarsi all'appellata il fatto che non abbia mai lavorato dopo aver contratto il matrimonio, in specie se i coniugi, al momento del matrimonio, erano d'accordo, stanti le condizioni economiche del a che l'appellata non lavorasse e Pt_1 si dedicasse interamente al marito e alla famiglia.
Pare evidente che non è imputabile alla l'inerzia nel reperimento di un'attività CP_1 lavorativa se i redditi dell'altro coniuge erano tali da permetterle di dedicarsi a tempo pieno alla casa e alla famiglia, e tanto tenuto conto anche della lunga durata del matrimonio, della necessità di occuparsi di quattro figlie e dell'assenza di alcun riscontro istruttorio circa l'asserito ruolo nullo nel disbrigo dei compiti domestici e nell'educazione delle figlie, che nelle more si sono emancipate e rese indipendenti.
Quanto all'asserito peggioramento delle condizioni reddituali del dopo i patti Pt_1 separativi, va detto che tale circostanza è stata allegata in modo del tutto generico, né sono state comprovate circostanze decisive (data la inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi prodotte dall'appellante, per il volume d'affari dichiarato ai fini Iva e l'assunzione di quattro lavoratori dipendenti, come attestato dalle uste paga) per ritenere raggiunta la prova di un peggioramento delle condizioni reddituali del che ha prodotto le Pt_1 sole dichiarazioni dei redditi, aventi peraltro valenza meramente indiziaria e non vincolanti ai fini dell'accertamento dei redditi (tanto più che si tratta di libero professionista), come da costante insegnamento della Suprema Corte (v. tra le tante
Cass. 3905/2011).
pagina 5 di 8 Ora, se è principio consolidato che l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un.,
11/07/2018, n. 18287, cit.; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. I,
9/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603), è altresì vero:
- che non è contestato che la non abbia mai lavorato se non nell'azienda agricola CP_1 del marito;
- che non è contestato che si sia dedicata per oltre 40 anni alla cura della famiglia e in particolare delle 4 figlie;
- che quindi vi è la prova che si è sacrificata per la famiglia;
- che, al momento della separazione, aveva un'età tale e patologie gravi (diabete di tipo
2 e disagio mentale) tali non consentirle altre scelte professionali o lavorative;
- che le scelte comuni di conduzione della vita coniugale erano indubbiamente state concordate, nel senso di non lavorare e dedicarsi appieno al marito e alla figlia;
- che il tenore di vita condotto durante il matrimonio è stato normale.
In definitiva, tenuto conto di tutti tali indici rivelatori, stante l'impossibilità della , CP_1 richiedente l'assegno, di vivere autonomamente e dignitosamente (data l'assenza di altre fonti di reddito oltre l'assegno di mantenimento) e la necessità di compensarla per il particolare contributo che ha dimostrato di avere dato (se non alla formazione) alla stabilità del patrimonio dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale che ha trovato ragione nell'intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisisi, si reputa corretta l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, come fissato dal Tribunale nella misura di € 250,00 mensili, e tanto tenuto conto delle rispettive condizioni patrimoniali delle parti.
Ed invero, è stato altresì affermato che, una volta accertato il diritto del richiedente all'assegno, ai fini della determinazione del relativo importo occorre tener conto non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei rispettive risorse nel loro esatto ammontare, risultando invece sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass., Sez. I,
12/01/2017, n. 11/07/2013, n. 17199; 7/12/2007, n. 25618). pagina 6 di 8 Ai predetti principi, che il Collegio condivide integralmente, si è pertanto correttamente attenuta la sentenza impugnata.
Quanto al motivo sulla compensazione, che sarebbe errato perché l'appellata è risultata soccombente sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, va detto che il motivo
è manifestamente infondato, posto che, a tutto voler concedere, il ricorrente è risultato soccombente rispetto alla richiesta della di assegno di divorzio, che è stato CP_1 riconosciuto, sia pure in misura inferiore rispetto a quella richiesta.
Ne consegue che, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, era certamente adeguata la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, dovendosi disattendere l'ulteriore argomentazione relativa al fatto che era stata accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cui la CP_1 non si è opposta, avendovi espressamente aderito.
Venendo adesso alle spese di lite di questo procedimento, in considerazione del rigetto integrale dell'appello, queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
Per la determinazione delle spese, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, si terrà conto del valore indeterminabile della causa (complessità bassa) con applicazione dei parametri fissati dal DM 55/2014 e successive modificazioni, in base ai minimi tariffari.
Sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1274/2024, pubblicata il 13.03.2024, non Parte_2 notificata, emessa dal Tribunale di Bari in composizione collegiale, nell'ambito del procedimento R.G. n. 4279/2019, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere a le spese del giudizio d'appello, che CP_1 si liquidano in complessivi € 4.996,00, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 28.10.2025 pagina 7 di 8 Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di impugnazione iscritta al nr. 399/2025 Rg., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Pignataro ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio;
- appellante - nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fiorentino ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il suo studio;
- appellata -
Procuratore generale presso la Corte di appello
- intervenuto -
Oggetto: appello in materia di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del
25.9.2025.
Fatto.
Con ricorso depositato in data 29.11.2024, proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza definitiva n. 1163/2024, depositata in data 29.4.2024, emessa dal Tribunale di Foggia, con la quale veniva accolta la domanda di assegno divorzile proposta da CP_1
e, per l'effetto, posto a suo carico l'importo complessivo di € 250,00, rivalutabile
[...]
pagina 1 di 8 annualmente secondo gli indici Istat, e venivano dichiarate inammissibili le ulteriori domande poste da , con compensazione integrale delle spese del giudizio. CP_1
Esponeva che la sentenza era errata nella parte in cui aveva riconosciuto, in favore della ex moglie, un assegno divorzile con motivazione contraddittoria, posto che la resistente si era limitata ad allegare di aver svolto il ruolo di madre di quattro figlie senza provare di aver rinunciato ad aspettative professionali, né di non percepire emolumenti da parte di enti previdenziali e/o assistenziali;
che era errata pure la statuizione di compensazione integrale delle spese di lite, stante l'inammissibilità ed infondatezza della domanda tesa all'assegnazione, in proprietà esclusiva, dell'intero immobile sito in Cerignola alla via
Ivrea n. 42, e l'accoglimento della propria domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio.
Tanto premesso, chiedeva di voler accogliere l'appello e, per l'effetto, che venisse riformata la sentenza di primo grado rigettando integralmente la domanda della di CP_1 riconoscimento di assegno divorzile, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Ritualmente notificato il ricorso ed il decreto di comparizione delle parti, si costituiva
, che resisteva all'appello evidenziando che le argomentazioni CP_1 dell'appellante erano destituite di qualsiasi fondamento, stante il fatto che si era occupata della cura e gestione di ogni aspetto della casa coniugale e del benessere dei suoi componenti nell'arco di ben 45 anni di matrimonio, non mancando di coadiuvare il nel lavoro agricolo e nella creazione del patrimonio comune;
che il marito era Pt_1 stato tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., non avendo mai corrisposto l'assegno di mantenimento disposto in suo favore sin dal 5.6.2019 (ordinanza presidenziale); che sussisteva un notevole squilibrio reddituale tra le parti ed aveva prodotto la propria certificazione reddituale e tutti gli estratti conto disponibili, da cui era emersa la consistenza degli stessi;
che non solo l'età, ma anche una patologia certificata
(diabete mellito di tipo 2) e disagio psichico (CSM) le impedivano di lavorare;
che era infondato pure il secondo motivo di appello;
tanto premesso, chiedeva il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi anticipatario.
Con nota del 12.12.2024, il Sostituto Procuratore Generale dichiarava il non luogo a provvedere, trattandosi di questioni che non attenevano a figli minorenni o maggiorenni non autonomi o altri soggetti tutelati dalla legge.
pagina 2 di 8 Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 25.09.2025, la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto.
Va premesso che il Tribunale di Foggia ha riconosciuto il diritto all'assegno divorzile in favore della moglie, quantificandolo in € 250,00 mensili, ritenendo che sussistesse un evidente squilibrio reddituale tra i coniugi;
sul punto, ha osservato che: “… la resistente ha allegato circostanze precise e utili a stabilire che ella, nel corso della vita matrimoniale, durata oltre trent'anni, per scelte endo-familiari in accordo con il coniuge, si è occupata del ménage familiare, attraverso l'educazione e formazione della prole
(costituita da ben quattro figlie), così contribuendo alla creazione del patrimonio comune, che ella non ha mezzi adeguati al suo sostentamento e che non è nella possibilità di procurarseli per ragioni oggettivamente ascrivibili all'età raggiunta (65 anni) e ad una certificata condizione di malattia (diabete mellito di tipo due) e disagio psichico;
pertanto la domanda di assegno divorzile formulata da va accolta. Va osservato, CP_1 infatti, che tra le parti vi è una disparità economica che vede la quale soggetto CP_1 economicamente più debole e tale disparità economica è dipesa anche dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative personali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo familiare. Per quanto concerne il quantum dell'assegno divorzile deve ricordarsi che la resistente ne ha chiesto la determinazione in euro 700,00, sulla scorta della considerazione che il dispone di un cospicuo Pt_1 reddito e di consistenti proprietà immobiliari. Al riguardo deve rilevarsi che sussiste tra ricorrente e resistente un indubbio squilibrio reddituale;
d'altra parte, tuttavia, la sperequazione reddituale risulta essere compensata in parte qua dall'assetto patrimoniale familiare che vede la comproprietaria di diversi beni immobili congiuntamente al CP_1 marito … Pertanto, alla luce della complessiva situazione personale ed economica delle parti come sopra evidenziate, in considerazione dell'età della resistente, della lunga durata del matrimonio e considerato altresì che la si è occupata in via principale CP_1 della crescita della prole (costituita da ben quattro figlie), avendo contribuito sia alla conduzione della vita familiare e sia alla formazione del patrimonio familiare, il Collegio ritiene congruo confermare quanto determinato con l'ordinanza Presidenziale del
05.06.2019, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla , Pt_1 CP_1 entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma
pagina 3 di 8 mensile di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT”.
Ora, va premesso che, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che condizioni indispensabili per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, sono: l'accertamento del prerequisito della inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, criteri equiordinati che costituiscono il parametro a cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione che sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
La natura perequativa-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce quindi al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito la realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata dunque alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (v., da ultimo, Cass. n. 3852/2021; Cass
SU 18278/2018; Cass. 1882/2019).
Alla stregua di tale indirizzo, la sproporzione economica di non modesta entità si configura come “prerequisito fattuale, pur non essendo più il fattore primario per
l'attribuzione dell'assegno divorzile” (v. Cass. 32398/2019).
Ora, sotto quest'ultimo profilo, non è contestabile che tra i due coniugi vi sia una sproporzione economica di notevole entità, tenuto conto del cospicuo patrimonio immobiliare (ben 24 fondi rustici di proprietà dell'appellante, per una superficie di 7 ha e
½ e fabbricati, per una superficie di totali 842 mq.) e mobiliare (essendo il Pt_1 titolare di conti correnti e libretti di risparmio presso l'Unicredit, con saldo consistente). pagina 4 di 8 Per contro, pur essendo cointestati alla alcuni beni immobili, acquistati in costanza CP_1 di matrimonio, ovvero:
(a) palazzina in Cerignola alla via Ivrea n. 14;
b) immobile in corso di costruzione costituito da n. 5 unità immobiliari adiacenti e sporgenti sulla via Ivrea, ancora privi di numero civico;
c) n. 3 Terreni siti alla Contrada Quarto, in Cerignola, di cui la stessa potrebbe disporre all'esito della divisione di tali beni (da disporsi in separato giudizio),
è indubitabile l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente, tenuto conto anche dell'assenza di una capacità lavorativa specifica e dell'età della stessa (di anni 65).
L'assegno deve dunque essere finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari e, perciò, necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti, assistenziale, perequativa e compensativa, alla pregressa storia coniugale e familiare.
In tal senso, non può imputarsi all'appellata il fatto che non abbia mai lavorato dopo aver contratto il matrimonio, in specie se i coniugi, al momento del matrimonio, erano d'accordo, stanti le condizioni economiche del a che l'appellata non lavorasse e Pt_1 si dedicasse interamente al marito e alla famiglia.
Pare evidente che non è imputabile alla l'inerzia nel reperimento di un'attività CP_1 lavorativa se i redditi dell'altro coniuge erano tali da permetterle di dedicarsi a tempo pieno alla casa e alla famiglia, e tanto tenuto conto anche della lunga durata del matrimonio, della necessità di occuparsi di quattro figlie e dell'assenza di alcun riscontro istruttorio circa l'asserito ruolo nullo nel disbrigo dei compiti domestici e nell'educazione delle figlie, che nelle more si sono emancipate e rese indipendenti.
Quanto all'asserito peggioramento delle condizioni reddituali del dopo i patti Pt_1 separativi, va detto che tale circostanza è stata allegata in modo del tutto generico, né sono state comprovate circostanze decisive (data la inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi prodotte dall'appellante, per il volume d'affari dichiarato ai fini Iva e l'assunzione di quattro lavoratori dipendenti, come attestato dalle uste paga) per ritenere raggiunta la prova di un peggioramento delle condizioni reddituali del che ha prodotto le Pt_1 sole dichiarazioni dei redditi, aventi peraltro valenza meramente indiziaria e non vincolanti ai fini dell'accertamento dei redditi (tanto più che si tratta di libero professionista), come da costante insegnamento della Suprema Corte (v. tra le tante
Cass. 3905/2011).
pagina 5 di 8 Ora, se è principio consolidato che l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un.,
11/07/2018, n. 18287, cit.; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. I,
9/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603), è altresì vero:
- che non è contestato che la non abbia mai lavorato se non nell'azienda agricola CP_1 del marito;
- che non è contestato che si sia dedicata per oltre 40 anni alla cura della famiglia e in particolare delle 4 figlie;
- che quindi vi è la prova che si è sacrificata per la famiglia;
- che, al momento della separazione, aveva un'età tale e patologie gravi (diabete di tipo
2 e disagio mentale) tali non consentirle altre scelte professionali o lavorative;
- che le scelte comuni di conduzione della vita coniugale erano indubbiamente state concordate, nel senso di non lavorare e dedicarsi appieno al marito e alla figlia;
- che il tenore di vita condotto durante il matrimonio è stato normale.
In definitiva, tenuto conto di tutti tali indici rivelatori, stante l'impossibilità della , CP_1 richiedente l'assegno, di vivere autonomamente e dignitosamente (data l'assenza di altre fonti di reddito oltre l'assegno di mantenimento) e la necessità di compensarla per il particolare contributo che ha dimostrato di avere dato (se non alla formazione) alla stabilità del patrimonio dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale che ha trovato ragione nell'intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisisi, si reputa corretta l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, come fissato dal Tribunale nella misura di € 250,00 mensili, e tanto tenuto conto delle rispettive condizioni patrimoniali delle parti.
Ed invero, è stato altresì affermato che, una volta accertato il diritto del richiedente all'assegno, ai fini della determinazione del relativo importo occorre tener conto non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei rispettive risorse nel loro esatto ammontare, risultando invece sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass., Sez. I,
12/01/2017, n. 11/07/2013, n. 17199; 7/12/2007, n. 25618). pagina 6 di 8 Ai predetti principi, che il Collegio condivide integralmente, si è pertanto correttamente attenuta la sentenza impugnata.
Quanto al motivo sulla compensazione, che sarebbe errato perché l'appellata è risultata soccombente sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, va detto che il motivo
è manifestamente infondato, posto che, a tutto voler concedere, il ricorrente è risultato soccombente rispetto alla richiesta della di assegno di divorzio, che è stato CP_1 riconosciuto, sia pure in misura inferiore rispetto a quella richiesta.
Ne consegue che, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, era certamente adeguata la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, dovendosi disattendere l'ulteriore argomentazione relativa al fatto che era stata accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cui la CP_1 non si è opposta, avendovi espressamente aderito.
Venendo adesso alle spese di lite di questo procedimento, in considerazione del rigetto integrale dell'appello, queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
Per la determinazione delle spese, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, si terrà conto del valore indeterminabile della causa (complessità bassa) con applicazione dei parametri fissati dal DM 55/2014 e successive modificazioni, in base ai minimi tariffari.
Sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1274/2024, pubblicata il 13.03.2024, non Parte_2 notificata, emessa dal Tribunale di Bari in composizione collegiale, nell'ambito del procedimento R.G. n. 4279/2019, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere a le spese del giudizio d'appello, che CP_1 si liquidano in complessivi € 4.996,00, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 28.10.2025 pagina 7 di 8 Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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