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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 11629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11629 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa FR AN PU
All'esito dell'udienza del 11.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 28960 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. PEPOLI VERONICA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Carta docente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente lavora alle dipendenze del convenuto ed ha prestato CP_1 servizio negli aa.ss. dal 2020/21 al 2022/2023 in forza di plurimi contratti a termine;
chiede in via giudiziale di poter usufruire, per detti anni scolastici, del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche) riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Malgrado la rituale notifica del ricorso, il non si è costituito. CP_1
1.Dalla documentazione depositata in atti emerge che la ricorrente ha prestato servizio negli aa.ss. 2020/21 e 2021/2022 in forza di plurimi contratti a termine susseguitisi senza soluzione di continuità dall'inizio dell'anno scolastico sino al 10.6, in sostituzione di colleghi assenti nominativamente indicati. Nell'a.s. 2022/2023 ha invece prestato servizio in forza di un unico contratto sino al termine della attività didattiche ex art. 4, comma secondo,
1 della L. n. 124 del 1999. A decorrere dall'a.s. 2023/2024 la ricorrente è stata assunta in ruolo.
2.Sulla questione per cui è causa è intervenuta la S.C. (n. 29661 del 27/10/2023) che, all'esito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Taranto, ha fissato i seguenti principi di diritto (per quanto qui rileva):
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Accertato dunque che nell'a.s. 2022/2023 la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratto sino al 30.6.2023, stipulato ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 124/99, e che la stessa è attualmente docente di ruolo e, dunque, interna al sistema scolastico, deve dichiararsi il diritto della a fruire della carta docente per tale annualità. Parte_1
4. Quanto ai precedenti anni scolastici, questo giudice, sulla scorta dell'autorevole pronunciamento sopra citato, ha ritenuto di escludere dal beneficio della carta docente i docenti titolari di “supplenze brevi”, sottolineando il passaggio della citata sentenza, per cui
“la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”. “Tale indirizzo del legislatore di
2 sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”, e sarebbe “errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”.
La stessa Cassazione, adìta nuovamente con rinvio pregiudiziale avente ad oggetto proprio la specifica questione oggetto del presente giudizio, pur dichiarando inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale, ha fatto riferimento alla specificità delle supplenze temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999, non pienamente comparabili con l'attività di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica (di cui al comma 1 e 2 del medesimo art. 4), valorizzando il criterio stabilito da Cass. n. 29961/2023
(resa come detto all'esito del primo rinvio pregiudiziale) per cui “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente … deve svolgere” e valorizzando altresì quanto messo in luce dallo stesso giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, “ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi … situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore” (così,
Cass. 19.3.2024, n. 7254).
5.Sul tema si è tuttavia più recentemente pronunciata, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 3 luglio 2025 nella causa C 268/24, affermando che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70 (che sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive), osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che esclude dal beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500,00 annui i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
3 Pur confermando che la comparabilità delle situazioni sottoposte a trattamenti differenti è questione rimessa al giudice del rinvio, la Corte ha sottolineato, innanzitutto, che la valutazione di comparabilità deve essere effettuata non già sulla base della mera durata del contratto, ma guardando alle funzioni svolte dalle due tipologie di dipendenti le cui condizioni di impiego siano messe a confronto;
segnatamente, nel caso ad essa sottoposto, la CGUE ha dato rilievo alla sussistenza dei medesimi doveri nei confronti degli alunni e degli stessi obblighi formativi (par. 55-56 e 70), nonché alla sostanziale identità, risultante dalla valutazione del giudice del rinvio, non confutata da alcun elemento del fascicolo di causa, delle funzioni di docente, della natura del lavoro di insegnante e delle condizioni di esercizio di quest'ultimo (par. 60).
In secondo luogo, la Corte europea ha evidenziato che il solo fatto che l'attività dei supplenti di breve periodo non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una legittima ragione oggettiva ai sensi della normativa europea sopra richiamata, giacché non attiene alla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato, alle caratteristiche ad esse inerenti o al perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(par. 63, 67-69).
La Corte ha quindi concluso che “ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
6.Ora, nel caso di specie, deve rilevarsi che i plurimi contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente senza soluzione di continuità per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 con il medesimo istituto scolastico e con pari orario di lavoro, complessivamente considerati, coprono un lasso temporale ininterrotto dall'inizio delle lezioni sino al termine delle attività didattiche, sicchè, in assenza di idonee allegazioni del convenuto, CP_1 rimasto peraltro contumace, alla luce della giurisprudenza eurounitaria, non appaiono
4 sussistere ragioni oggettive che giustificano l'esclusione del diritto della ricorrente al beneficio per cui è causa, risultando pienamente comparabile la situazione lavorativa della ricorrente con la docenza a tempo indeterminato e certo “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente a fruire della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 anche per il servizio prestato negli aa.ss. sopra indicati, per il valore nominale annuale di € 500,00, con conseguente condanna del convenuto CP_1
all'adempimento in forma specifica e, dunque, a provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso della docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, nell'importo complessivo di € 1.500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in considerazione del valore della causa (scaglione sino ad € 5.200) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50% stante la serialità del contenzioso ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della a fruire della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015, per il servizio prestato negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il convenuto all'adempimento in forma specifica e, dunque, a CP_1
provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso della docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, per l'importo complessivo di € 1.500,00; condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in CP_1
€ 1.030,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituto.
Si comunichi.
Roma 14.11.2025
Il Giudice
FR AN PU
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa FR AN PU
All'esito dell'udienza del 11.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 28960 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. PEPOLI VERONICA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Carta docente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente lavora alle dipendenze del convenuto ed ha prestato CP_1 servizio negli aa.ss. dal 2020/21 al 2022/2023 in forza di plurimi contratti a termine;
chiede in via giudiziale di poter usufruire, per detti anni scolastici, del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche) riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Malgrado la rituale notifica del ricorso, il non si è costituito. CP_1
1.Dalla documentazione depositata in atti emerge che la ricorrente ha prestato servizio negli aa.ss. 2020/21 e 2021/2022 in forza di plurimi contratti a termine susseguitisi senza soluzione di continuità dall'inizio dell'anno scolastico sino al 10.6, in sostituzione di colleghi assenti nominativamente indicati. Nell'a.s. 2022/2023 ha invece prestato servizio in forza di un unico contratto sino al termine della attività didattiche ex art. 4, comma secondo,
1 della L. n. 124 del 1999. A decorrere dall'a.s. 2023/2024 la ricorrente è stata assunta in ruolo.
2.Sulla questione per cui è causa è intervenuta la S.C. (n. 29661 del 27/10/2023) che, all'esito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Taranto, ha fissato i seguenti principi di diritto (per quanto qui rileva):
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Accertato dunque che nell'a.s. 2022/2023 la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratto sino al 30.6.2023, stipulato ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 124/99, e che la stessa è attualmente docente di ruolo e, dunque, interna al sistema scolastico, deve dichiararsi il diritto della a fruire della carta docente per tale annualità. Parte_1
4. Quanto ai precedenti anni scolastici, questo giudice, sulla scorta dell'autorevole pronunciamento sopra citato, ha ritenuto di escludere dal beneficio della carta docente i docenti titolari di “supplenze brevi”, sottolineando il passaggio della citata sentenza, per cui
“la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”. “Tale indirizzo del legislatore di
2 sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”, e sarebbe “errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”.
La stessa Cassazione, adìta nuovamente con rinvio pregiudiziale avente ad oggetto proprio la specifica questione oggetto del presente giudizio, pur dichiarando inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale, ha fatto riferimento alla specificità delle supplenze temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999, non pienamente comparabili con l'attività di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica (di cui al comma 1 e 2 del medesimo art. 4), valorizzando il criterio stabilito da Cass. n. 29961/2023
(resa come detto all'esito del primo rinvio pregiudiziale) per cui “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente … deve svolgere” e valorizzando altresì quanto messo in luce dallo stesso giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, “ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi … situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore” (così,
Cass. 19.3.2024, n. 7254).
5.Sul tema si è tuttavia più recentemente pronunciata, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 3 luglio 2025 nella causa C 268/24, affermando che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70 (che sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive), osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che esclude dal beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500,00 annui i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
3 Pur confermando che la comparabilità delle situazioni sottoposte a trattamenti differenti è questione rimessa al giudice del rinvio, la Corte ha sottolineato, innanzitutto, che la valutazione di comparabilità deve essere effettuata non già sulla base della mera durata del contratto, ma guardando alle funzioni svolte dalle due tipologie di dipendenti le cui condizioni di impiego siano messe a confronto;
segnatamente, nel caso ad essa sottoposto, la CGUE ha dato rilievo alla sussistenza dei medesimi doveri nei confronti degli alunni e degli stessi obblighi formativi (par. 55-56 e 70), nonché alla sostanziale identità, risultante dalla valutazione del giudice del rinvio, non confutata da alcun elemento del fascicolo di causa, delle funzioni di docente, della natura del lavoro di insegnante e delle condizioni di esercizio di quest'ultimo (par. 60).
In secondo luogo, la Corte europea ha evidenziato che il solo fatto che l'attività dei supplenti di breve periodo non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una legittima ragione oggettiva ai sensi della normativa europea sopra richiamata, giacché non attiene alla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato, alle caratteristiche ad esse inerenti o al perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(par. 63, 67-69).
La Corte ha quindi concluso che “ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
6.Ora, nel caso di specie, deve rilevarsi che i plurimi contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente senza soluzione di continuità per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 con il medesimo istituto scolastico e con pari orario di lavoro, complessivamente considerati, coprono un lasso temporale ininterrotto dall'inizio delle lezioni sino al termine delle attività didattiche, sicchè, in assenza di idonee allegazioni del convenuto, CP_1 rimasto peraltro contumace, alla luce della giurisprudenza eurounitaria, non appaiono
4 sussistere ragioni oggettive che giustificano l'esclusione del diritto della ricorrente al beneficio per cui è causa, risultando pienamente comparabile la situazione lavorativa della ricorrente con la docenza a tempo indeterminato e certo “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente a fruire della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 anche per il servizio prestato negli aa.ss. sopra indicati, per il valore nominale annuale di € 500,00, con conseguente condanna del convenuto CP_1
all'adempimento in forma specifica e, dunque, a provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso della docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, nell'importo complessivo di € 1.500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in considerazione del valore della causa (scaglione sino ad € 5.200) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50% stante la serialità del contenzioso ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della a fruire della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015, per il servizio prestato negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il convenuto all'adempimento in forma specifica e, dunque, a CP_1
provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso della docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, per l'importo complessivo di € 1.500,00; condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in CP_1
€ 1.030,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituto.
Si comunichi.
Roma 14.11.2025
Il Giudice
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