CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1047/2024
vertente tra parte domiciliata in VIALE DELLE MILIZIE 114 00192 ROMA Parte_1 rappresentata dall'avv. VALLEBONA ANTONIO
Parte appellante contro
Controparte_1
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4276/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro in data 9.4.2024
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza impugnata, in accoglimento solo parziale della domanda proposta da Pt_1
nei confronti della il Tribunale ha
[...] Controparte_1 condannato detta società a pagare alla ricorrente la somma di euro 888,40 a titolo di indennità per ferie non godute con compensazione delle spese di lite, rigettando nel resto la domanda (e precisamente quella di “1.inquadramento nel 6° livello del CCNL Edilizia a far data dal 19 ottobre 2016 con la conseguente condanna relativa a differenze retributive di Euro 53.561,21 sino alla data del 30 aprile 2019; 2.condanna al risarcimento dei danni da dequalificazione con il criterio di una mensilità di retribuzione per ogni mese di demansionamento e quindi da agosto 2018 a gennaio
2019 e da settembre 2019 a febbraio 2020 in totale Euro 44.652,00; 3. condanna al risarcimento del danno un'invalidità permanente del 80% secondo le tabelle milanesi e quindi Euro 943.111,00; 4. condanna alle spese mediche di Euro 5.636,80”).
Avverso detta sentenza ha interposto appello la lavoratrice chiedendone la parziale riforma con l'accoglimento integrale delle originarie domande.
Con nota inviata telematicamente il 17/12/2024 ha rinunciato all'appello ex Parte_1 art. 306 c.p.c..
La parte appellata, pur non costituita, ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., avendo l'appellante rinunciato all'appello, con accettazione della controparte;
Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese, in mancanza di costituzione in giudizio dell'appellata;
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Roma, 3/6/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste