Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 24001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24001 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24001/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01745/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giandomenico Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS- emesso dal Ministro dell'Interno in data -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), L. 91/1992, presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi o collegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa LE LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, cittadina di origine -OMISSIS- titolare di -OMISSIS- per motivi di -OMISSIS-, impugna il diniego di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della L. n. 91 del 1992, prot. n. -OMISSIS-, emesso il -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- successivo e motivato:
- sull’aver fornito più volte erronee generalità, dato che in sede di rilevi dattiloscopici emergevano tre diversi alias a lei associati;
- sull’esistenza di una denuncia penale a carico de-OMISSIS- -OMISSIS- per -OMISSIS-.
Tali elementi venivano ritenuti indice di -OMISSIS- e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
2. La ricorrente espone di essere -OMISSIS- con un -OMISSIS-, incensurato, con il quale ha avuto-OMISSIS- -OMISSIS- tutti nati in Italia, ove frequentano le -OMISSIS- con profitto; ella inoltre lavora regolarmente dal -OMISSIS- ed è titolare di un contratto di -OMISSIS-. La domanda di concessione della cittadinanza è stata presentata il -OMISSIS-; con il preavviso di rigetto del-OMISSIS- veniva comunicato al difensore della richiedente il preavviso di diniego dell’istanza. La ricorrente presentava osservazioni, sottolineando la risalenza nel tempo della condotta di comunicazione di -OMISSIS-, cui non era seguito alcun -OMISSIS-, e la-OMISSIS- alla base della -OMISSIS-e a carico de-OMISSIS-, il cui procedimento era stato evidentemente archiviato.
3. Il provvedimento di diniego della cittadinanza è poi seguito i-OMISSIS- ed è stato impugnato articolando due motivi di censura.
3.1. Carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, eccesso di potere . I fatti posti a fondamento del diniego scontano un evidente difetto di istruttoria, in quanto violazioni risalenti al decennio precedente a quello di osservazione e quindi inidonee a dimostrare scarsa integrazione nel territorio nazionale o la mancata adesione ai valori dell’ordinamento giuridico. In particolare la condotta addebitata a-OMISSIS- da cui era scaturita la denuncia (condotta che costituiva-OMISSIS- ma era stata in seguito -OMISSIS-) era infondata in fatto perché costui in realtà non guidava senza patente ma era solo stato sorpreso a guidare con il foglio rosa in compagnia di persona non idonea perché abilitata da meno di -OMISSIS-
3.2. Difetto di motivazione, illogicità, eccesso di potere. L’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la condotta della ricorrente dal -OMISSIS- in poi sotto il profilo familiare sociale e lavorativo, limitandosi a valorizzare la sola condotta relativa alle-OMISSIS-.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria di mero stile.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 26 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. La Sezione ha già avuto modo di chiarire che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della L. n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022). Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in “ un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 2528, che richiama Cons. Stato, AG, n. 9/1999 del 10 giugno 1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3 dicembre 2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021).
8. Segnatamente la concessione della cittadinanza allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica Italiana presuppone l'accertamento che il soggetto richiedente sia in possesso delle qualità ritenute necessarie, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. E’ chiaro che il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., sez. IV, n. 6473/2021, id. sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 3226/2021; sez. II quater, n. 5665/2012) la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V bis, 24 marzo 2025, n. 5930).
9. Inoltre la presenza di pregiudizi penali con rilievo ostativo rispetto alla concessione della cittadinanza può venire in rilievo non soltanto con riguardo alla persona del richiedente, bensì anche con riguardo ai familiari di primo grado, in quanto essa è un indice della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 2 febbraio 2015, n. 1840, id. sez. V bis, 22 maggio 2025 n. 9815), e non consente di escludere che, proprio in ragione dell’esistenza del vincolo familiare e dello stabile legame che ne deriva, il soggetto richiedente sia indotto a porre in essere comportamenti agevolativi della condotta del congiunto o di partecipazione ai proventi illeciti della stessa, tali da inficiare le prospettive di ottimale e duraturo inserimento nella comunità nazionale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V-bis, 13 marzo 2023, n. 4253, id. 24 febbraio 2025, n. 4076).
10. Peraltro, la valutazione di pregiudizi penali a carico del -OMISSIS- del ricorrente non può non rilevare alla luce dei benefici che indirettamente l'acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l'impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado, come disposto dall'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V-bis, 30 agosto 2023, n. 13480; Id., 21 giugno 2022 n. 8307).
11. Nel caso di specie il Ministero ha ritenuto di negare la cittadinanza con valutazione non irragionevole, e l’onere motivazionale di cui è gravata appare sufficientemente assolto perché, da un lato, i fatti suscettibili di rilievo penale addebitati al -OMISSIS- della ricorrente, se anche non hanno avuto seguito, si collocavano in epoca recente rispetto alla richiesta della cittadinanza e la contestazione della materialità degli stessi è stata operata solo in ricorso (mentre invece in sede di osservazioni procedimentali si sosteneva solo la tenuità degli stessi, tale da indurre la magistratura ad un’archiviazione); d’altro canto la condotta della ricorrente circa le-OMISSIS-, seppure probabilmente risalente nel tempo, appare evidente sintomo di una non completa adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
12. E’ chiaro che i possibili indizi di un superamento delle criticità rilevate dall’Amministrazione, quali il decorso di un ulteriore periodo di tempo senza pregiudizi penali per entrambi i coniugi e l’osservazione della condotta di vita potranno essere adeguatamente valutati dal Ministero allorchè la richiedente in seguito proporrà una nuova domanda di concessione della cittadinanza.
13. Il ricorso deve essere quindi integralmente respinto.
14. La natura degli interessi coinvolti induce comunque il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno -OMISSIS-, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti interessate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA AN, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
LE LE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE LE | IA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.