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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/08/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 769/2022 R.G. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
SILVIA SAPIENZA, ; C.F._1
Appellante contro c.f. e p. Iva , Controparte_1 P.IVA_2 successore a titolo universale di rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Loredana Azzaro del Foro di Ragusa (C.F. ); C.F._2
Appellato
, rappresentato e difeso, Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Appellato
°°°°
- 1 - CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 1405/21 emessa dal Parte_1
Tribunale di Ragusa.
Esponeva che il tribunale aveva qualificato l'opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi dichiarandola inammissibile per tardiva proposizione della stessa.
Contestava detta conclusione, affermando che il primo giudice avrebbe dovuto qualificare la domanda proposta come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc per poi accertarne la tempestiva proposizione ed accoglierla nel merito.
Resiste all'appello il , costituito con la difesa Controparte_3 erariale, domandandone il rigetto.
°°°
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
La scelta del mezzo di impugnazione di un provvedimento giurisdizionale è regolata dal principio dell'apparenza in forza del quale “… il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va individuato esclusivamente in base al principio dell'apparenza e, cioè, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza;
con specifico riferimento alla decisione emessa su un'opposizione esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima;
….” (così Cass. 10868/24; conformi Cass. 8874/20;
12872/16).
La sentenza impugnata ha qualificato l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cpc ed il regime dell'impugnazione della sentenza è,
- 2 - pertanto, quello delineato dall'art. 618 c.p.c. a mente del quale le opposizioni agli atti esecutivi vengono decise con sentenza “non impugnabile” (con la conseguenza che il mezzo di impugnazione è esclusivamente il ricorso per cassazione).
L'appello è, dunque, inammissibile per espressa previsione di legge.
°°°
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo distraendole, per l , in favore del difensore, Controparte_4
Loredana Azzaro, che ne ha formulato espressa richiesta ai sensi dell'art. 93 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 769/22
R.G., così statuisce: dichiara inammissibile l'appello; condanna Parte_1 al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. in favore del Controparte_3
e dell'avv. Loredana Azzaro, difensore distrattario ai sensi dell'art. 93
[...]
c.p.c.
Così deciso in Catania il 20.06.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 769/2022 R.G. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
SILVIA SAPIENZA, ; C.F._1
Appellante contro c.f. e p. Iva , Controparte_1 P.IVA_2 successore a titolo universale di rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Loredana Azzaro del Foro di Ragusa (C.F. ); C.F._2
Appellato
, rappresentato e difeso, Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Appellato
°°°°
- 1 - CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 1405/21 emessa dal Parte_1
Tribunale di Ragusa.
Esponeva che il tribunale aveva qualificato l'opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi dichiarandola inammissibile per tardiva proposizione della stessa.
Contestava detta conclusione, affermando che il primo giudice avrebbe dovuto qualificare la domanda proposta come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc per poi accertarne la tempestiva proposizione ed accoglierla nel merito.
Resiste all'appello il , costituito con la difesa Controparte_3 erariale, domandandone il rigetto.
°°°
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
La scelta del mezzo di impugnazione di un provvedimento giurisdizionale è regolata dal principio dell'apparenza in forza del quale “… il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va individuato esclusivamente in base al principio dell'apparenza e, cioè, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza;
con specifico riferimento alla decisione emessa su un'opposizione esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima;
….” (così Cass. 10868/24; conformi Cass. 8874/20;
12872/16).
La sentenza impugnata ha qualificato l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cpc ed il regime dell'impugnazione della sentenza è,
- 2 - pertanto, quello delineato dall'art. 618 c.p.c. a mente del quale le opposizioni agli atti esecutivi vengono decise con sentenza “non impugnabile” (con la conseguenza che il mezzo di impugnazione è esclusivamente il ricorso per cassazione).
L'appello è, dunque, inammissibile per espressa previsione di legge.
°°°
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo distraendole, per l , in favore del difensore, Controparte_4
Loredana Azzaro, che ne ha formulato espressa richiesta ai sensi dell'art. 93 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 769/22
R.G., così statuisce: dichiara inammissibile l'appello; condanna Parte_1 al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. in favore del Controparte_3
e dell'avv. Loredana Azzaro, difensore distrattario ai sensi dell'art. 93
[...]
c.p.c.
Così deciso in Catania il 20.06.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 3 -