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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 4605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4605 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. VI MO Presidente;
2) Dr. NC SU ZZ LM Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 5503/2018, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025, tra:
1) (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...];
2) (C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...];
3) (C.F.: ), nata a [...] il Parte_3 C.F._3
19.10.1985 e residente in [...], alla Via Scalo Ferroviario;
4) (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_4 C.F._4
in Solopaca (BN) alla Via Scalo Ferroviario,
1 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Grazia Giardino (C.F.:
), unitamente alla quale elettivamente domiciliano in Napoli alla via C.F._5
S. Lucia 29 presso lo studio dell'avvocato Roberto Scarlato
- ricorrenti-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Napoli, alla via S. Lucia n. 81
-resistente contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_1
con il quale hanno premesso:
[...]
- che , e sono comproprietari, in virtù Parte_2 Parte_3 Parte_4
di atto di compravendita del 12.12.2007, di un immobile per civile abitazione, sito in
Solopaca (BN), alla via Scalo Ferroviario n. 55, composto da cinque vani catastali, riportato in NCTEU al foglio 3 p.lla 485 sub 2 e p.lla 485 sub 3, oltre che di un garage con pertinenziale zona di terreno, adiacente all'abitazione, riportato in NCTEU, al foglio 3 p.lla 265 sub 1;
- che era invece proprietario ed intestatario di tre autovetture parcheggiate Parte_1
nella rimessa adiacente alla succitata abitazione, di seguito riportate:
a) FIAT UNO tg. BN267623, classificata di interesse storico ed inclusa nel Registro ASI al n. 518473;
b) FIAT UNO tg. TO62623N, classificata di interesse storico ed inclusa nel Registro ASI al n.97523;
c) Mercedes Benz C220 tg. AB950JY, classificata di interesse storico ed inclusa nel Registro
ASI al n. 572321;
- che nei giorni del 14 e 15 ottobre 2015 si è verificato un evento alluvionale, a seguito del quale il fiume Calore è esondato in corrispondenza del tratto in cui attraversa lo scalo ferroviario di Solopaca ed ha invaso l'abitazione dei ricorrenti, la quale è stata sommersa sia al piano interrato che al piano terra fino all'altezza di 1,50 mt, con conseguenti danni alle parti strutturali dell'edificio ed agli impianti nonché con completa distruzione degli arredi ed abbattimento del muro di cinta;
2 - che le autovetture di , parcheggiate nella suddetta rimessa, sono state a Parte_1
loro travolte dalle acque e trasportate ad alcune centinaia di metri di distanza;
- che, a fronte dei danni sofferti, i ricorrenti hanno conseguito, ai sensi dell'art. 1 commi 422-
428 della legge n° 208/2015, un contributo pari ad euro 16.100,00 per i beni immobili e ad euro 1.500,00 per i mobili, erogato nei primi mesi dell'anno 2018;
- che, tuttavia, gli ulteriori danni non ricoperti dal detto contributo ammontano ad euro
14.928,20 per il completo ripristino dell'immobile e ad euro 6.000,00 per la sostituzione degli arredi;
- che nessun risarcimento è stato invece corrisposto per la perdita delle autovetture.
Alla luce delle esposte premesse, i ricorrenti hanno, quindi, avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, per una somma pari CP_1
ad euro 20.928,20 in favore di , e e ad euro 5.000,00 Pt_2 Parte_3 Parte_4
in favore di per la perdita degli autoveicoli di sua proprietà. Parte_1
…
Si è costituita in giudizio la , la quale ha preliminarmente ha contestato Controparte_1
la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che la manutenzione del corso d'acqua in oggetto è di competenza esclusiva della Provincia di Benevento;
ha, inoltre, eccepito il carattere eccezionale dell'evento esondativo per cui è causa, rilevando che lo stato di emergenza nazionale è stato dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del
6.11.2015, pubblicata in G.U. n. 279/2015.
…
Ammessa la prova per testi ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate (in conformità a quelle dell'atto introduttivo) dinanzi al consigliere delegato all'udienza del 14.12.2021.
Con ordinanza del 3.7.2024 il giudizio è stato interrotto, stante la collocazione a riposo dell'avvocato Ciro Maria Valanzuolo, difensore dell'ente regionale.
Con ricorso in riassunzione notificato in data 12.09.2024 il giudizio è stato riassunto dai ricorrenti, ma successivamente la causa è stata cancellata dal ruolo per mancata comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 159 R.D. n° 1775/1933.
Riassunta nuovamente la causa, la stessa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
3 17.9.2025, previa dichiarazione di contumacia della , la quale, dopo Controparte_1
l'interruzione, non si è più costituita.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande devono essere rigettate.
Quanto ai danni riportati dall'immobile di proprietà dei ricorrenti , e Pt_2 Parte_3
e dai beni mobili al suo interno presenti, va preliminarmente ricordato che i Parte_4
predetti ricorrenti, per i danni sofferti, hanno già conseguito, ai sensi dell'art. 1 commi 422-
428 della legge n° 208/2015, un contributo pari ad euro 16.100,00 per i beni immobili e ad euro 1.500,00 per i beni mobili, tant'è che essi agiscono solo per conseguire la differenza tra i danni asseritamente subiti ed il contributo ricevuto.
Ritiene tuttavia questo Tribunale che non vi sia alcuna prova certa che l'entità dei danni subiti dallo stabile e dai beni mobili lì presenti sia stata superiore alle somme ricevute a titolo di contributo.
La prova del maggior danno viene, infatti, dai ricorrenti fornita mediante:
- un computo metrico dei lavori di ripristino dell'abitazione, a firma dell'ingegnere CP_2
;
[...]
- due fatture, la n° 5/2018, per euro 31.028,20, relativa a lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sull'immobile, e la n° 2/2018, per euro 1.830,00, relativa all'acquisto di cucina, frigo, tavolo e sedie.
Orbene, va innanzitutto rilevato che le fatture in oggetto, non quietanzate, non sono in grado di provare l'effettivo esborso delle somme da esse indicate: anzi, va tal proposito evidenziato che su entrambe le fatture viene indicato il numero di IBAN su cui effettuare i versamenti, ma la prova che i bonifici siano stati poi effettuati manca del tutto, né sono state provate altre forme di pagamento.
Né può avere un qualche rilievo probatorio il mero computo metrico, che indica solo una serie di interventi da eseguire ed il loro costo, ma non vi è alcuna prova che tutte le opere indicate nel detto computo metrico, non accompagnato nemmeno da una consulenza di parte, siano state effettivamente rese necessarie dall'inondazione per cui è causa.
Lo stesso vale per i beni mobili, rispetto ai quali non vi è alcuna prova che le somme indicate in fattura (che peraltro ammontano solo ad euro 1.830,00, laddove in ricorso si asserisce che il danno subito dal mobilio, ulteriore rispetto al contributo ricevuto, ammonterebbe ad
4 euro 6.000,00) corrispondano all'effettivo danno subito, tenuto conto che nulla di preciso è dato sapere sull'effettiva consistenza del mobilio danneggiato, sulla sua qualità e vetustà al momento dell'inondazione e sul suo valore residuo a seguito di tale inondazione (anche sul punto non vi è agli atti nemmeno una consulenza di parte): si tenga conto che l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare in maniera sensibile la suddetta differenza di valore (cfr. Cass., sez. 3, n° 21012 del 12/10/2010, nel caso di riparazione e Cass., sez. 3, n° 1262 del 17/05/1966 nel caso di sostituzione).
Né, infine, a tale deficit probatorio possono supplire le dichiarazioni rese dai testi, i quali riferiscono genericamente dell'allagamento del locale, ma non forniscono alcun elemento per una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità, tenuto conto che nel caso di specie non si discute sulla circostanza che siano stati subiti danni, ma si deve ricercare la prova che tali danni siano superiori all'entità del contributo ricevuto (il teste ha riferito: “Il giorno 16.10.2025, per curiosità, insieme a tante altre Testimone_1
persone del paese andammo a vedere il luogo perché in quella zona molte case erano state danneggiate. Ricordo che la casa dei ricorrenti era invasa da fango per un'altezza di oltre un metro”; il teste ha a sua volta dichiarato: “Sono amico di famiglia dei Testimone_2
ricorrenti e andai presso la loro abitazione, che era stata gravemente danneggiata, per dare loro aiuto. Ricordo che la loro abitazione, così come le altre della zona, era stata invasa dal fango. Era tutto danneggiato, anche i mobili. Non ricordo in particolare nulla riguardo il muro di cinta”).
La domanda avanzata da , e deve, in conclusione, Pt_2 Parte_3 Parte_4
essere rigettata.
…
Alla stessa conclusione si deve giungere riguardo alle autovetture di proprietà del ricorrente
. Parte_1
E' sicuramente vero che per tali autovetture non è stato ricevuto alcun contributo e che i testi escussi hanno riferito che anch'esse furono interessate dall'inondazione, così come
5 risulta in via documentale che, il mese successivo, ha presentato al PRA, Parte_1
per ciascuna di esse, una denuncia di cessazione della circolazione.
Tuttavia parte ricorrente non ha fornito alcun elemento di valutazione circa l'entità dei danni subiti dai detti veicoli.
Ed invero:
- non vi è alcun, neppure minimo, elemento di prova circa il loro valore al momento dell'inondazione (la circostanza che tali veicoli – una Fiat Uno del 1990, una Fiat Uno del
1993 ed una Mercedes Benz del 1994 – fossero muniti di certificato di rilevanza storica e collezionistica e che fossero iscritti nel relativo registro nulla ci dice sul loro effettivo valore al momento del fatto, che nel caso di specie non è stato dalla parte indicato nemmeno in linea di massima e che dipende da vari fattori, tra cui la rarità del modello, le condizioni di conservazione del veicolo, l'essere esso ancora composto da pezzi originali);
- nulla si sa circa il loro effettivo stato di manutenzione e non si sa nemmeno se essi fossero ancora marcianti (nulla in proposito hanno riferito i testi).
A tutte tali carenze probatorie non si può supplire ricorrendo ad una liquidazione equitativa del danno, tenuto conto che tale forma di liquidazione postula, pur sempre “in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che
l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (cfr. Cass., sez. 3, n° 9744 del 12/04/2023).
In definitiva, anche la domanda di risarcimento avanzata da deve essere Parte_1
rigettata.
…
Le spese seguono la soccombenza e a tal proposito va evidenziato che, se è vero che dopo l'interruzione del processo la è rimasta contumace, è anche vero che Controparte_1
essa, prima dell'interruzione, si era costituita e che, pertanto, le spettano le spese processuali sostenute fino al momento dell'interruzione (cfr. Cass., sez. 3, n°
26372 del 16/12/2014: “In seguito alla riassunzione del processo interrotto, la parte già
6 costituita che non rinnovi il proprio atto di costituzione, pur dovendo essere dichiarata contumace, conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell'interruzione, atteso che, sino ad allora, essa era stata regolarmente costituita e che la contumacia non implica alcun abbandono delle domande già proposte”).
Ciò posto, le spese vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto:
- che , e , da un lato, e dall'altro hanno Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
avanzato domande autonome, ricadenti in diversi scaglioni processuali, per cui i primi tre, da un lato, ed il quarto dall'altro devono essere destinatari di condanne autonome (cfr.
Cass., sez. 3, n° 6976 del 11/04/2016), i primi tre secondo lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 mentre il quarto secondo lo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00;
- che l'attività processuale della si è arrestata nell'anno 2021, per cui va applicata CP_1
la tabella 12 allegata al D.M. 55/14, attenendosi ai minimi edittali, attesa la non particolare difficoltà della controversia;
[...
- che dalle attività da liquidare va esclusa quella relativa alla fase decisionale, alla quale non ha partecipato. Pt_5
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da , e;
Pt_2 Parte_3 Parte_4
- rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
- condanna , e al pagamento a favore della Pt_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 2.208,00 per onorari, oltre a
[...]
rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna al pagamento a favore della di spese ed Parte_1 Controparte_1
onorari di giudizio, che liquida in euro 1.172,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.9.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
NC SU ZZ LM VI MO
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Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. VI MO Presidente;
2) Dr. NC SU ZZ LM Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 5503/2018, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025, tra:
1) (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...];
2) (C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...];
3) (C.F.: ), nata a [...] il Parte_3 C.F._3
19.10.1985 e residente in [...], alla Via Scalo Ferroviario;
4) (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_4 C.F._4
in Solopaca (BN) alla Via Scalo Ferroviario,
1 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Grazia Giardino (C.F.:
), unitamente alla quale elettivamente domiciliano in Napoli alla via C.F._5
S. Lucia 29 presso lo studio dell'avvocato Roberto Scarlato
- ricorrenti-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Napoli, alla via S. Lucia n. 81
-resistente contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_1
con il quale hanno premesso:
[...]
- che , e sono comproprietari, in virtù Parte_2 Parte_3 Parte_4
di atto di compravendita del 12.12.2007, di un immobile per civile abitazione, sito in
Solopaca (BN), alla via Scalo Ferroviario n. 55, composto da cinque vani catastali, riportato in NCTEU al foglio 3 p.lla 485 sub 2 e p.lla 485 sub 3, oltre che di un garage con pertinenziale zona di terreno, adiacente all'abitazione, riportato in NCTEU, al foglio 3 p.lla 265 sub 1;
- che era invece proprietario ed intestatario di tre autovetture parcheggiate Parte_1
nella rimessa adiacente alla succitata abitazione, di seguito riportate:
a) FIAT UNO tg. BN267623, classificata di interesse storico ed inclusa nel Registro ASI al n. 518473;
b) FIAT UNO tg. TO62623N, classificata di interesse storico ed inclusa nel Registro ASI al n.97523;
c) Mercedes Benz C220 tg. AB950JY, classificata di interesse storico ed inclusa nel Registro
ASI al n. 572321;
- che nei giorni del 14 e 15 ottobre 2015 si è verificato un evento alluvionale, a seguito del quale il fiume Calore è esondato in corrispondenza del tratto in cui attraversa lo scalo ferroviario di Solopaca ed ha invaso l'abitazione dei ricorrenti, la quale è stata sommersa sia al piano interrato che al piano terra fino all'altezza di 1,50 mt, con conseguenti danni alle parti strutturali dell'edificio ed agli impianti nonché con completa distruzione degli arredi ed abbattimento del muro di cinta;
2 - che le autovetture di , parcheggiate nella suddetta rimessa, sono state a Parte_1
loro travolte dalle acque e trasportate ad alcune centinaia di metri di distanza;
- che, a fronte dei danni sofferti, i ricorrenti hanno conseguito, ai sensi dell'art. 1 commi 422-
428 della legge n° 208/2015, un contributo pari ad euro 16.100,00 per i beni immobili e ad euro 1.500,00 per i mobili, erogato nei primi mesi dell'anno 2018;
- che, tuttavia, gli ulteriori danni non ricoperti dal detto contributo ammontano ad euro
14.928,20 per il completo ripristino dell'immobile e ad euro 6.000,00 per la sostituzione degli arredi;
- che nessun risarcimento è stato invece corrisposto per la perdita delle autovetture.
Alla luce delle esposte premesse, i ricorrenti hanno, quindi, avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, per una somma pari CP_1
ad euro 20.928,20 in favore di , e e ad euro 5.000,00 Pt_2 Parte_3 Parte_4
in favore di per la perdita degli autoveicoli di sua proprietà. Parte_1
…
Si è costituita in giudizio la , la quale ha preliminarmente ha contestato Controparte_1
la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che la manutenzione del corso d'acqua in oggetto è di competenza esclusiva della Provincia di Benevento;
ha, inoltre, eccepito il carattere eccezionale dell'evento esondativo per cui è causa, rilevando che lo stato di emergenza nazionale è stato dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del
6.11.2015, pubblicata in G.U. n. 279/2015.
…
Ammessa la prova per testi ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate (in conformità a quelle dell'atto introduttivo) dinanzi al consigliere delegato all'udienza del 14.12.2021.
Con ordinanza del 3.7.2024 il giudizio è stato interrotto, stante la collocazione a riposo dell'avvocato Ciro Maria Valanzuolo, difensore dell'ente regionale.
Con ricorso in riassunzione notificato in data 12.09.2024 il giudizio è stato riassunto dai ricorrenti, ma successivamente la causa è stata cancellata dal ruolo per mancata comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 159 R.D. n° 1775/1933.
Riassunta nuovamente la causa, la stessa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
3 17.9.2025, previa dichiarazione di contumacia della , la quale, dopo Controparte_1
l'interruzione, non si è più costituita.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande devono essere rigettate.
Quanto ai danni riportati dall'immobile di proprietà dei ricorrenti , e Pt_2 Parte_3
e dai beni mobili al suo interno presenti, va preliminarmente ricordato che i Parte_4
predetti ricorrenti, per i danni sofferti, hanno già conseguito, ai sensi dell'art. 1 commi 422-
428 della legge n° 208/2015, un contributo pari ad euro 16.100,00 per i beni immobili e ad euro 1.500,00 per i beni mobili, tant'è che essi agiscono solo per conseguire la differenza tra i danni asseritamente subiti ed il contributo ricevuto.
Ritiene tuttavia questo Tribunale che non vi sia alcuna prova certa che l'entità dei danni subiti dallo stabile e dai beni mobili lì presenti sia stata superiore alle somme ricevute a titolo di contributo.
La prova del maggior danno viene, infatti, dai ricorrenti fornita mediante:
- un computo metrico dei lavori di ripristino dell'abitazione, a firma dell'ingegnere CP_2
;
[...]
- due fatture, la n° 5/2018, per euro 31.028,20, relativa a lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sull'immobile, e la n° 2/2018, per euro 1.830,00, relativa all'acquisto di cucina, frigo, tavolo e sedie.
Orbene, va innanzitutto rilevato che le fatture in oggetto, non quietanzate, non sono in grado di provare l'effettivo esborso delle somme da esse indicate: anzi, va tal proposito evidenziato che su entrambe le fatture viene indicato il numero di IBAN su cui effettuare i versamenti, ma la prova che i bonifici siano stati poi effettuati manca del tutto, né sono state provate altre forme di pagamento.
Né può avere un qualche rilievo probatorio il mero computo metrico, che indica solo una serie di interventi da eseguire ed il loro costo, ma non vi è alcuna prova che tutte le opere indicate nel detto computo metrico, non accompagnato nemmeno da una consulenza di parte, siano state effettivamente rese necessarie dall'inondazione per cui è causa.
Lo stesso vale per i beni mobili, rispetto ai quali non vi è alcuna prova che le somme indicate in fattura (che peraltro ammontano solo ad euro 1.830,00, laddove in ricorso si asserisce che il danno subito dal mobilio, ulteriore rispetto al contributo ricevuto, ammonterebbe ad
4 euro 6.000,00) corrispondano all'effettivo danno subito, tenuto conto che nulla di preciso è dato sapere sull'effettiva consistenza del mobilio danneggiato, sulla sua qualità e vetustà al momento dell'inondazione e sul suo valore residuo a seguito di tale inondazione (anche sul punto non vi è agli atti nemmeno una consulenza di parte): si tenga conto che l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare in maniera sensibile la suddetta differenza di valore (cfr. Cass., sez. 3, n° 21012 del 12/10/2010, nel caso di riparazione e Cass., sez. 3, n° 1262 del 17/05/1966 nel caso di sostituzione).
Né, infine, a tale deficit probatorio possono supplire le dichiarazioni rese dai testi, i quali riferiscono genericamente dell'allagamento del locale, ma non forniscono alcun elemento per una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità, tenuto conto che nel caso di specie non si discute sulla circostanza che siano stati subiti danni, ma si deve ricercare la prova che tali danni siano superiori all'entità del contributo ricevuto (il teste ha riferito: “Il giorno 16.10.2025, per curiosità, insieme a tante altre Testimone_1
persone del paese andammo a vedere il luogo perché in quella zona molte case erano state danneggiate. Ricordo che la casa dei ricorrenti era invasa da fango per un'altezza di oltre un metro”; il teste ha a sua volta dichiarato: “Sono amico di famiglia dei Testimone_2
ricorrenti e andai presso la loro abitazione, che era stata gravemente danneggiata, per dare loro aiuto. Ricordo che la loro abitazione, così come le altre della zona, era stata invasa dal fango. Era tutto danneggiato, anche i mobili. Non ricordo in particolare nulla riguardo il muro di cinta”).
La domanda avanzata da , e deve, in conclusione, Pt_2 Parte_3 Parte_4
essere rigettata.
…
Alla stessa conclusione si deve giungere riguardo alle autovetture di proprietà del ricorrente
. Parte_1
E' sicuramente vero che per tali autovetture non è stato ricevuto alcun contributo e che i testi escussi hanno riferito che anch'esse furono interessate dall'inondazione, così come
5 risulta in via documentale che, il mese successivo, ha presentato al PRA, Parte_1
per ciascuna di esse, una denuncia di cessazione della circolazione.
Tuttavia parte ricorrente non ha fornito alcun elemento di valutazione circa l'entità dei danni subiti dai detti veicoli.
Ed invero:
- non vi è alcun, neppure minimo, elemento di prova circa il loro valore al momento dell'inondazione (la circostanza che tali veicoli – una Fiat Uno del 1990, una Fiat Uno del
1993 ed una Mercedes Benz del 1994 – fossero muniti di certificato di rilevanza storica e collezionistica e che fossero iscritti nel relativo registro nulla ci dice sul loro effettivo valore al momento del fatto, che nel caso di specie non è stato dalla parte indicato nemmeno in linea di massima e che dipende da vari fattori, tra cui la rarità del modello, le condizioni di conservazione del veicolo, l'essere esso ancora composto da pezzi originali);
- nulla si sa circa il loro effettivo stato di manutenzione e non si sa nemmeno se essi fossero ancora marcianti (nulla in proposito hanno riferito i testi).
A tutte tali carenze probatorie non si può supplire ricorrendo ad una liquidazione equitativa del danno, tenuto conto che tale forma di liquidazione postula, pur sempre “in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che
l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (cfr. Cass., sez. 3, n° 9744 del 12/04/2023).
In definitiva, anche la domanda di risarcimento avanzata da deve essere Parte_1
rigettata.
…
Le spese seguono la soccombenza e a tal proposito va evidenziato che, se è vero che dopo l'interruzione del processo la è rimasta contumace, è anche vero che Controparte_1
essa, prima dell'interruzione, si era costituita e che, pertanto, le spettano le spese processuali sostenute fino al momento dell'interruzione (cfr. Cass., sez. 3, n°
26372 del 16/12/2014: “In seguito alla riassunzione del processo interrotto, la parte già
6 costituita che non rinnovi il proprio atto di costituzione, pur dovendo essere dichiarata contumace, conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell'interruzione, atteso che, sino ad allora, essa era stata regolarmente costituita e che la contumacia non implica alcun abbandono delle domande già proposte”).
Ciò posto, le spese vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto:
- che , e , da un lato, e dall'altro hanno Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
avanzato domande autonome, ricadenti in diversi scaglioni processuali, per cui i primi tre, da un lato, ed il quarto dall'altro devono essere destinatari di condanne autonome (cfr.
Cass., sez. 3, n° 6976 del 11/04/2016), i primi tre secondo lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 mentre il quarto secondo lo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00;
- che l'attività processuale della si è arrestata nell'anno 2021, per cui va applicata CP_1
la tabella 12 allegata al D.M. 55/14, attenendosi ai minimi edittali, attesa la non particolare difficoltà della controversia;
[...
- che dalle attività da liquidare va esclusa quella relativa alla fase decisionale, alla quale non ha partecipato. Pt_5
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da , e;
Pt_2 Parte_3 Parte_4
- rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
- condanna , e al pagamento a favore della Pt_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 2.208,00 per onorari, oltre a
[...]
rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna al pagamento a favore della di spese ed Parte_1 Controparte_1
onorari di giudizio, che liquida in euro 1.172,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.9.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
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