Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/02/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Rosa Bonanzinga, alla pubblica udienza svolta in data 26 febbraio
2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2492/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli Avvocati Marco Di Pietro, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri,
Fabio Ganci, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c. dalla Dott.ssa Daniela
Caterina Carmela Di Paola
RESISTENTE
OGGETTO: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 7 maggio 2024, esponeva di essere una Parte_1 docente, iscritta nelle GPS, in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Tremestieri” di Messina e di avere prestato servizio alle dipendenze del in forza di una serie Controparte_1
di contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e
2023/2024, senza, tuttavia, poter beneficiare della c.d. Carta Elettronica del Docente, introdotta dalla
Legge n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Rilevava che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 aveva istituito la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
Osservava che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 32313 del 23 settembre 2015, come successivamente ribadito anche dal DPCM del 28 novembre 2016, aveva disposto che i destinatari della carta docente sono “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Rappresentava di non avere usufruito della c.d. “Carta Elettronica del docente” a differenza del personale a tempo indeterminato ed eccepiva chetale esclusione era priva di qualsiasi giustificazione dal momento che ella ricorrente, durante il periodo di precariato, aveva svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed era stata sottoposta agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti.
Richiamava la sentenza n. 1842/2022 de Consiglio di Stato e l' ordinanza del 18 maggio 2022 della CGUE, emessa nella causa C-450/21 a sostegno della propria posizione.
Chiedeva, pertanto, che, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della
CDFUE. e delle altre disposizioni richiamate, venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e che, conseguentemente, il resistente, a costituire in suo favore, con le CP_1
modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità
e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
in via subordinata, chiedeva che, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024, il resistete venisse condannato al risarcimento del danno per equivalente, danno CP_1 da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta;
chiedeva la condanna dell' Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali;
instava per le spese di lite da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
2.- Il , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del Controparte_1
ricorso.
Rilevava che la ricorrente, docente di scuola secondaria di primo grado, nell'a.s. 2019/20, aveva pertanto prestato servizio per 9 ore ed osservava che la ridotta prestazione lavorativa non poteva essere ritenuta irrilevante ai fini di cui in ricorso, non potendosi ritenere “equiparabili” ai docenti a tempo indeterminato i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato su spezzone orario, insufficiente ai fini della spettanza del beneficio richiesto.
In via conciliativa, tenuto conto dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
29961, del 27 ottobre 2023, l'amministrazione resistente aveva proposto in via conciliativa alla controparte di rinunciare all'azione intrapresa, a fronte dell'accredito sulla carta docente delle sole somme relative agli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24, con integrale compensazione delle spese di lite.
In caso di mancata adesione alla proposta conciliativa e di parziale accoglimento della domanda attorea, chiedeva la compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione della reciproca soccombenza.
3.- All'udienza odierna, in cui parte ricorrente ha dichiarato di non aderire alla proposta conciliativa ed ha chiesto la decisione della causa, la causa viene decisa richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c.
l'orientamento di questo Tribunale (v. sent. n. 2047/2023).
4.- Si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_3
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23 settembre 2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art. 2, che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo
[...]
7. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, e, all'art. 3, per quanto di interesse, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
L'art. 15, c. 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla legge n. 103/2023, ha infine precisato che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla c.d. “carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part-time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 d.lgs. n.
297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Invero, già il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842/2022 del 16 marzo 2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con
l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…”.
Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015, evidenziando che, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge statale, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in particolare, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Il primo dispone infatti che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…”. Il successivo prosegue, specificando che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Secondo il Giudice Amministrativo, considerato che tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale ed ha diritto a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, rientrando tra tali strumenti anche la Carta del docente, sono destinatari di quest'ultima anche i docenti a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022, nella causa C-450/21, ha inoltre dichiarato la norma che preclude l'accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l'ordinamento europeo, disponendo che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”
Sempre secondo la menzionata ordinanza, spetta al giudice di merito, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore, allorché è alle dipendenze del con contratti di CP_1
lavoro a tempo determinato, si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo. Risulta tuttavia dirimente, ai fini della decisione della presente controversia, il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27 ottobre 2023, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sul dedotto rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto), ha reso i seguenti principi di diritto.
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Nella fattispecie in esame è documentato che la ricorrente ha stipulato per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso contratti a tempo determinato con scadenza 30 giugno, svolgendo attività di docenza in via continuativa.
Deve, dunque, affermarsi che la ricorrente abbia svolto, sebbene con contratti a tempo determinato, attività di docenza continuativa e non saltuaria per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2023/2024.
Inoltre, come ritenuto da questo Tribunale, con argomentazioni condivise da questo decidente, non si ritiene rilevante in senso ostativo al riconoscimento del diritto reclamato la circostanza che l'attività svolta dalla ricorrente sia stata inferiore alle 18 ore settimanali, in quanto la Carta è riconosciuta indipendentemente dall'orario svolto e quindi anche ai docenti a tempo parziale (ex art. 2 d.P.C.M.
23 settembre 2015 e art. 3 d.P.C.M. 28 novembre 2016 cit;
cfr. Cons. Stato n. 1842/2022), avendo la funzione di sostenere la formazione continua del docente e di valorizzarne le competenze professionali nell'ambito della programmazione annuale. Di conseguenza risulta inconferente al riguardo il numero di ore svolte (Trib. Messina, sez. lav., n. 156/2024).
Ella ha, dunque, diritto al riconoscimento in proprio favore della c.d. “carta docente” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024.
L'azione de qua deve essere qualificata come un'azione di adempimento in forma specifica, dovendosi ritenere, in assenza di prova contraria, che la ricorrente sia attualmente insegnante interno al sistema delle docenze scolastiche.
Deve dunque riconoscersi il suo diritto all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e con accredito di un valore corrispondente a quello perduto, pari ad € 2.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
5.- Il ricorso va, dunque, accolto e il va condannato a costituire Controparte_1
in favore di la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente Parte_1
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma spettante per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2023/2024.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori minimi, in considerazione della serialità delle questioni esaminate e della limitata attività processuale espletata, con l'aumento ex art. 4 comma 1bis D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara il diritto di a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento Parte_1
e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c.
121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il , in persona del pro tempore, a Controparte_1 CP_3
costituire detta Carta in favore di parte ricorrente, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l'importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
b) condanna il , in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_3 rifusione in favore della ricorrente delle spese giudiziali, che liquida in € 49,00 a titolo di c.u. ed in €
1.706,9 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Messina, 26 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga