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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/09/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 415 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 415 / 2023 promossa da:
(C.F. ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. ), che agisce nel procedimento in proprio ex
[...] C.F._2 art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lorena
Ciuffoli, in Perugia, Via Fratelli Pellas, 20/C
APPELLANTE
Contro
Cont
NI. (P. IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., dott. con il patrocinio Parte_2 dell'avv. Marco Pelloni, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Umbertide (PG), Piazza Michelangelo, 8/E
APPELLATA
E contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
E nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3
Simonetta Valentini, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Città di Castello (PG), Corso Vittorio Emanuele, 7
INTERVENIENTE VOLONTARIA
Avente ad OGGETTO: “Mandato”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti pagina 1 di 8 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 in qualità di erede di , ha proposto impugnazione avverso la Persona_1 sentenza n. 848/2022, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 09.06.2022, pubblicata il 14.06.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 308662/2009, con la quale era stata rigettata la domanda di restituzione di € 123,91 asseritamente indebitamente percepite da in qualità di amministratrice del CP_4 [...]
a titolo di compenso aggiuntivo in relazione a Controparte_2 lavori di manutenzione eseguiti presso il medesimo . Il Tribunale CP_2 di Perugia, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “-Disattesa ogni altra domanda, rigetta la richiesta formulata dall'attuale parte attrice, per la prima volta, nella memoria conclusionale, di rimessione della causa sul ruolo per la citazione in giudizio, ex art.102 c.p.c., del solo asserito altro erede di Sig.ra in Persona_1 Controparte_3 quanto infondata;
Accertata la carenza di legittimazione passiva del
C.F in persona Controparte_5 P.IVA_2 dell'Amministratore in persona del Controparte_6
Legale Rappresentante pro tempore, dichiara l'estromissione dello stesso dal presente giudizio con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite;
Rigetta la domanda di parte attrice nei confronti della
[...] in persona del Legale Rappresentante pro tempore Dr. Controparte_6
quale Amministratore del Parte_2 Controparte_7 ritenutane l'infondatezza: Per l'effetto condanna l'Avv.
[...] alla refusione delle spese di lite sia in favore del Parte_1 in persona dell'Amministratore Controparte_2 Co
in persona del legale rappresentante p.t. e di CP_8
[...] in persona del Legale Rappresentante pro tempore Dr. Parte_3
liquidate come segue: in favore del Parte_2 Controparte_2 in persona dell'Amministratore in persona
[...] CP_8 del legale rappresentante p.t.: €.2.430,00 per compenso professionale, oltre IVA,CAP e Rimborso Forfettario come per legge;
in favore di
Cont
in persona del legale rappresentante p.t. e di CP_8
[...] in persona del Legale Rappresentante pro tempore Dr. Parte_3
€ 2.430,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e Parte_2
Rimborso Forfettario come per legge”.
pagina 2 di 8 2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria, chiamata Controparte_3 all'eredità in qualità di erede legittima in quanto figlia di
[...]
; dell'erronea qualificazione della litis denuntiatio eseguita Per_1 dall'attore nei confronti di Controparte_2 della sua erronea estromissione dal giudizio e dell'erronea condanna di parte attrice al pagamento delle spese in favore dell'estromesso; dell'erronea valutazione della delibera condominiale del 06.09.2007 previdente il diritto dell'amministratore al pagamento di un CP_9 compenso extra del 2,5% per lavori di straordinaria manutenzione;
dell'erronea qualificazione dei lavori effettuati come di straordinaria manutenzione e, non già, come di ordinaria manutenzione;
dell'omessa valutazione della confessione stragiudiziale resa da circa il CP_4 carattere straordinario dei lavori eseguiti;
dell'omessa applicazione dell'art. 1362 c.c.; dell'erronea condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di e di CP_4 [...]
domandando dichiararsi la nullità della sentenza Controparte_2 di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102
c.p.c. ovvero, nel merito, l'accoglimento delle domande di parte attrice.
In data 08.11.2023 è intervenuta volontariamente Controparte_3 mediante comparsa di intervento cui si fa integrale rinvio, eccependo di essere erede legittima di in quanto figlia dello stesso, Persona_1 come comprovato dal certificato di morte del Sig. e dal proprio Pt_1 atto di nascita;
che lo stesso intervento volontario nel presente giudizio configura accettazione tacita dell'eredità ex art. 474 c.p.c. e ne comprova la qualità di erede;
di essere, dunque, litisconsorte necessario illegittimamente pretermesso in primo grado e domandando pronunciarsi declaratoria di nullità del giudizio di primo grado con rimessione della causa al primo giudice.
In data 17.06.2025 si è costituita l'appellata Controparte_6
mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla
[...] quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 17.09.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. pagina 3 di 8 4. Tanto premesso, osserva in via preliminare la Corte che deve essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado in ragione dell'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'erede, litisconsorte necessaria, . Controparte_3
Giova premettersi che la non integrità del contraddittorio è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento (Cassazione civile, sez. II, 28/05/2012, n. 8494).
Ebbene, all'udienza del 28.06.2017 il procuratore di parte attrice, avv.
ha dichiarato l'avvenuto decesso del padre, da lui Parte_1 rappresentato, Sig. con conseguente declaratoria di Persona_1 interruzione del giudizio. Con ricorso del 29.01.2018 il medesimo
[...]
, in qualità di erede della parte deceduta, ha riassunto il Pt_1 giudizio interrotto. Mediante comparsa conclusionale del 13.05.2022 il medesimo riassumente, ha, infine, rappresentato che, Parte_1
“complice un fortuito mancato coordinamento tra gli eredi sulla volontà di accettazione o meno” dell'eredità, non aveva previamente evidenziato l'esistenza di altro erede, anch'ella figlia Controparte_3 dell'attore deceduto, allegando certificato di morte del de cuius e certificato di nascita della prima comprovanti la paternità di quest'ultimo e, conseguentemente, quantomeno la qualità di chiamata all'eredità della prima e domandando la concessione di termine perentorio ex artt. 102 e 303 c.p.c. ai fini della notifica dell'atto di riassunzione e della conseguente integrazione del contraddittorio processuale nei confronti della litisconsorte necessaria pretermessa. Pertanto, benché il processo interrotto sia stato validamente riassunto mediante l'atto di prosecuzione volontaria compiuto anche dal solo il Giudice Parte_1 del primo grado avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio processuale alla chiamata all'eredità, quale litisconsorte necessaria ex art. 102 c.p.c. Benché, infatti, “in caso di processo interrotto per morte di una parte, ai fini della ricostituzione del rapporto processuale è sufficiente l'atto di prosecuzione volontaria compiuto da alcuno soltanto degli eredi, salva la successiva integrazione del contraddittorio, ex articolo 102, comma 2, del Cpc, nei riguardi di eventuali altri eredi che non abbiano proseguito volontariamente il processo” (Cassazione civile sez. II - 04/07/2024, n. 18294), in caso di morte di una delle parti del processo, si configura un litisconsorzio necessario fra gli eredi che impone la riassunzione del giudizio nei confronti di tutti i chiamati pagina 4 di 8 all'eredità (ex multis, Cassazione civile sez. II, 07/07/2025, n. 18494).
Come ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità, infatti, nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, i chiamati all'eredità, infatti, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio,
l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024; Sez. 6-3,
Ordinanza n. 12987 del 30/06/2020; Sez. 5, Sentenza n. 8051 del
29/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 22870 del 10/11/2015; Sez. 1, Sentenza n.
7517 del 31/03/2011). Per l'effetto, i soggetti nei cui confronti deve essere riassunta o proseguita la causa non sono soltanto coloro che abbiano già accettato l'eredità, ma tutti quelli che allo stato degli atti oggettivamente presentino un valido titolo per succedere alla parte deceduta, dovendo perciò considerarsi tali tutti i chiamati di cui non sia già conosciuta o conoscibile l'intervenuta rinuncia all'eredità. Per contro, è facoltà di questi ultimi eccepire la propria carenza di legittimazione, per non aver assunto effettivamente la qualità di eredi, così da escludere la condizione di fatto giustificativa della predetta riassunzione (Cassazione civile sez. II, 07/07/2025, n. 18494). Per la valida prosecuzione del giudizio è, dunque, indispensabile coinvolgere tutti i soggetti che, allo stato degli atti, risultano chiamati all'eredità, ovvero coloro che hanno un titolo valido per succedere. Né è compito della parte che riassume il processo dimostrare che questi abbiano già accettato l'eredità. Infatti, in considerazione del principio della prossimità della prova - presidio ontologicamente sistemico che apporta al canone dell'art. 2697 c.c. una specifica tutela dal suo abuso – spetta ai chiamati all'eredità di un soggetto deceduto nelle more di un processo, e conseguentemente convenuti in riassunzione, in primis allegare e quindi dimostrare di non essere divenuti eredi (Cassazione civile sez. III -
06/07/2020, n. 13851). Tanto premesso, il primo Giudice avrebbe dovuto pagina 5 di 8 conferire termine alla parte interessata per la notifica dell'atto di riassunzione alla chiamata all'eredità, e della Controparte_3 conseguente integrazione del contraddittorio processuale nei confronti della litisconsorte necessaria pretermessa.
4.1 Peraltro, intervenendo autonomamente nel presente giudizio,
[...]
ha ulteriormente comprovato la propria qualità di chiamata CP_3 all'eredità di - in quanto figlia dello stesso, come Persona_1 comprovato dal certificato di morte del Sig. e dal proprio atto Pt_1 di nascita correttamente allegati agli atti del giudizio – nonché la propria qualità di erede, in ragione del medesimo intervento volontario nel presente giudizio, configurante accettazione tacita dell'eredità ex art. 474 c.p.c. Ordinariamente, infatti, l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi anche dall'esperimento di azioni giudiziali incompatibili con la volontà di rinunciare alla successione. Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cassazione civile , sez. III , 29/05/2025,
n. 14288). Pertanto, la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare (Cassazione civile, sez. II,
08/01/2025, n. 390).
Deve, dunque, dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado, con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 co. 1
c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, qual è la chiamata all'eredità, CP_3
con rimessione della causa al Tribunale ai sensi dell'art. 354,
[...] pagina 6 di 8 comma 1, c.p.c., e necessità di riassunzione ad opera della parte interessata entro il termine perentorio di cui all'art. 354, comma 2,
c.p.c.
5. Poiché il medesimo riassumente ha, in prima battuta, deliberatamente omesso di integrare il contraddittorio processuale e di notificare l'atto di citazione in riassunzione alla sorella, chiamata all'eredità,
[...]
asseritamente in ragione di “un fortuito mancato CP_3 coordinamento tra gli eredi sulla volontà di accettazione o meno” dell'eredità – ben potendo, al contrario, debitamente notificare atto di citazione in riassunzione alla sorella, con ciò consentendole di costituirsi ed accettare tacitamente l'eredità ovvero di contestare la propria qualità di erede - salvo successivamente richiedere l'integrazione del contraddittorio nelle proprie memorie conclusionali, con ciò dando corso al vizio procedimentale denunciato e determinando un notevole aggravio dell'attività processuale delle parti ed un allungamento dei termini di ragionevole durata del processo, mentre la convenuta CP_4
ha omesso qualsiasi contestazione sul punto nel primo grado di
[...] giudizio, con ciò sostanzialmente rimettendosi alla statuizione del primo giudice, e si è limitata ad invocare la conferma della medesima statuizione in sede di comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio, di talché l'omessa integrazione del contraddittorie non può in alcun modo essere imputata ai convenuti, odierni appellati, e risulta, al contrario, ascrivibile a valutazioni di opportunità del riassumente, odierno appellante, le spese di lite del presente grado devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1.dichiara la nullità della sentenza n. 848/2022, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 09.06.2022, pubblicata il 14.06.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 308662/2009;
2.Rimette la causa al Tribunale di Perugia, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
3.Compensa fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
pagina 7 di 8 Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 8 di 8