Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Procedimenti civili riuniti nn. 3974/2021 e 4725/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nei procedimenti civili riuniti contrassegnati con i nn. 3974/2021 e 4725/2022
R.G., aventi ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche – risarcimento danni da esondazione”, riservati in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale del 5.2.2025
e vertenti
TRA (R.G. n. 3974/2021)
, c.f.: nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(NA) il 2.1.1947 ed ivi residente alla via San Barbato, tr. I, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Walter
Milioto, c.f.: , con il quale elettivamente domicilia CodiceFiscale_2
in Cimitile (NA), alla P.zza C. Filo della Torre n. 10. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: o Email_1
n. fax: 081/5125497.
RICORRENTE
E
, c.f.: , in persona del Presidente pro - Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, con indirizzo di posta elettronica certificata: egione.campania.it. Email_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ TRA (R.G. n. 4725/2022)
, c.f.: nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(NA) il 2.1.1947 ed ivi residente alla via San Barbato, tr. I, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Walter
Milioto, c.f.: , con il quale elettivamente domicilia CodiceFiscale_2
in Cimitile (NA), alla P.zza C. Filo della Torre n. 10. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: o Email_1
n. fax: 081/5125497.
RICORRENTE
E
, c.f.: , in persona del della Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites, dall'avv. Guido Maria Talarico, c.f.: C.F._3 [...]
, dell'Avvocatura Regionale, presso il quale elettivamente domicilia in
[...]
Napoli alla via Santa Lucia n. 81. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC:
egione.campania.it e fax n. 081.7963685. Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente (R.G. n. 3974/2021), come da Parte_1
memorie conclusionali depositate in data 24.4.2023, e quindi:
“perché l'Ecc.ma Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso
la Corte d'Appello di Napoli Giudice Delegato Dr. Antonio Mungo voglia:
- rigettare tutto quanto dedotto ed eccepito dalla Resistente CP_1
perché improponibile, inammissibile ed improcedibile nonché
[...]
infondato in fatto ed in diritto;
- condannare la in persona del Presidente della Controparte_1
Giunta Regionale legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della ricorrente
della complessiva somma che per economia di giudizio si Parte_1
contiene in € 21.365,00, ovvero quell'importo che l'adito Tribunale in sua
giustizia e /o equità riterrà dovuto, oltre a interessi legali ed indennizzo, anche
in via risarcitoria, per svalutazione monetaria, per la perdita della redditività
del denaro e per il ritardo del pagamento, dalla domanda al soddisfo.
- Condannare l'ente resistente al pagamento delle spese del giudizio
nonché compensi professionali oltre spese tecniche, con attribuzione al
sottoscritto procuratore anticipatario”.
Per la ricorrente (R.G. n. 4725/2022), come da Parte_1
memorie conclusionali depositate in data 23.3.2024, e quindi: 4
“perché l'Ecc.ma Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso
la Corte d'Appello di Napoli Giudice Delegato Dr. Antonio Mungo voglia:
- rigettare tutto quanto dedotto ed eccepito dalla Resistente CP_1
perché improponibile, inammissibile ed improcedibile nonché
[...]
infondato in fatto ed in diritto;
- condannare la in persona del Presidente della Controparte_1
Giunta Regionale legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della ricorrente
della complessiva somma che per economia di giudizio si Parte_1
contiene in € 21.365,00, ovvero quell'importo che l'adito Tribunale in sua
giustizia e /o equità riterrà dovuto, oltre a interessi legali ed indennizzo, anche
in via risarcitoria, per svalutazione monetaria, per la perdita della redditività
del denaro e per il ritardo del pagamento, dalla domanda al soddisfo.
- Condannare l'ente resistente al pagamento delle spese del giudizio
nonché compensi professionali oltre spese tecniche, con attribuzione al
sottoscritto procuratore anticipatario”.
Per la resistente in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (R.G. n. 4725/2022), come da memoria di costituzione, e quindi:
“affinché l'Ecc.mo Tribunale delle Acque Pubbliche, rigettata ogni
avversa istanza, voglia così provvedere:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
sull'asta in oggetto, ovvero l'incompetenza ed Controparte_1
irresponsabilità di tale ente, ovvero, subordinatamente, la minor percentuale
di responsabilità ed il carattere non custodiale delle competenze regionali
rispetto alle indicate diverse competenze istituzionali;
5
- in via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come
proposta nei confronti della perchè prescritta, Controparte_1
inammissibile, infondata e non provata, ovvero in subordine graduare la
responsabilità regionale rispetto alle prevalenti competenze degli altri enti
indicati.
- In via istruttoria rigettare le avverse prove testi e peritali in quanto
inammissibili ed infondate e, nel denegato caso di accoglimento, ammettere
la a prova contraria con gli stessi capi e gli stessi testi. CP_1
- Ancora in via istruttoria accogliere le richieste formulate al capo IV
del presente atto. Con vittoria di spese e competenze professionali del
presente giudizio”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 24.9.2021 alla , in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 6.4.2022, , Parte_1
premettendo di essere proprietaria e conduttrice del fondo agricolo sito in
Cicciano (NA), località “Maise”, riportato in catasto al foglio 5, particella n.
1, della estensione di are 54,98, esponeva che in data 4.9.2021, a seguito di piogge, l'alveo Avella straripava, con conseguente tracimazione, a causa della rottura dell'argine sinistro, delle acque putride e melmose che avevano completamente invaso il proprio fondo.
Con separato e successivo ricorso notificato in data 4.11.2022 alla
, in persona del legale rapp.te pro tempore, e rinotificato, Controparte_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 24.3.2023, la 6
medesima ricorrente, premettendo - nuovamente - di essere proprietaria e conduttrice del fondo agricolo sito in Cicciano (NA), località “Maise”,
riportato in catasto al foglio 5, particella n. 1, della estensione di are 54,98,
esponeva che in data 10.8.2022, a seguito di piogge, l'alveo Avella straripava,
con conseguente tracimazione, a causa della rottura dell'argine sinistro, delle acque putride e melmose che avevano completamente invaso il proprio fondo.
In entrambe le domande risarcitorie, la ricorrente:
- rappresentava che sul suddetto fondo agricolo insisteva un noccioleto consociato a patate bisestili per una superficie di are 40, mentre la restante superficie era adibita ad orto familiare e lungo il confine vi erano 13 alberi di noci;
- precisava che, in seguito all'esondazione, tutta la superficie colturale venne completamente ricoperta da uno strato di melma di circa 10 centimetri e il maggior danno era dovuto all'avvelenamento e inquinamento del terreno e delle piante ivi insistenti;
- specificava, inoltre, che a causa del riversamento sul fondo di acqua mista a liquami, era stato necessario provvedere alla rimozione del manto fangoso misto a detriti, mediante asporto dello stesso con l'utilizzo di pala meccanica e trasporto a rifiuto, con conseguente disinfezione, disinfestazione e riammonizzazione del terreno con idonei prodotti chimici;
- più nel dettaglio, deduceva che i danni riportati in conseguenza dell'esondazione ammontavano complessivamente ad € 21.365,00, come da perizia di stima redatta dall'agrotecnico depositata in atti, per Persona_1
tutte le opere necessarie alla sistemazione del fondo e per la perdita del raccolto di patate, degli ortaggi e del 30% di noci;
7
- rappresentava, infine, che la responsabilità dell'evento dannoso era addebitabile alla per l'omessa manutenzione degli argini e Controparte_1
per l'assoluta carenza di pulizia del letto dell'alveo, invaso da vegetazione spontanea, da detriti e da rifiuti di ogni genere.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente conveniva la menzionata resistente innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
Nel giudizio n. 3974/2021 R.G., alla prima udienza di comparizione delle parti del 29.3.2022, il giudice designato, rilevando la mancata comparizione della disponeva la rinnovazione della Controparte_1
notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33 nei suoi confronti.
In data 11.9.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del
[...]
. Controparte_3
Nel merito, la resistente deduceva la mancata esibizione degli elementi comprovanti l'esercizio di attività agricola (scritture contabili e fiscali e quaderno di campagna) nonché l'assenza di fatture sui lavori di ripristino eseguiti.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_1
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'udienza del 7.2.2024, il giudizio veniva interrotto, stante la messa in quiescenza del procuratore costituito della avv. Controparte_1 [...]
, per essere poi riassunto con atto regolarmente notificato in Controparte_4
data 3.5.2024. 8
Nel giudizio n. 4725/2022 R.G., alla prima udienza di comparizione delle parti del 7.3.2023, il giudice designato, rilevando la mancata comparizione della disponeva la rinnovazione della Controparte_1
notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33 nei suoi confronti.
In data 21.5.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dei vari soggetti pubblici competenti sul comprensorio, e quindi del
[...]
, dell'Autorità di Bacino Controparte_3
[... dell'Appennino Meridionale, del Comune di Cicciano, del Comune
e dell' . CP_5 Controparte_6
Nel merito, la resistente deduceva la mancata prova dell'evento e l'assoluta infondatezza della domanda nel quantum, non essendo la stessa supportata da idonei elementi comprovanti l'esercizio di attività agricola
(scritture contabili e fiscali e quaderno di campagna) nonché dalle fatture sui lavori di ripristino eseguiti.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_1
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ammessa ed espletata in entrambi i giudizi la prova testimoniale richiesta dalle parti, previa delega al Tribunale di Nola ai sensi degli artt. 203
c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, e precisate le conclusioni, i procedimenti venivano rinviati per la decisione all'udienza collegiale.
In data 9.1.2025 veniva disposta la riunione dei procedimenti nn.
3974/2021 e 4725/2022 R.G. nonché l'anticipazione dell'udienza collegiale precedentemente rispettivamente fissata alla data del 5.2.2025. 9
Disposta la trattazione scritta con decreto del 20.1.2025,secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale del 5.2.2025 riservava la causa in decisione.
***********************
Preliminarmente va dato atto che la in precedenza Controparte_1
costituitasi nel giudizio n. 3974/2021 R.G. con comparsa dell'11.9.2022, a mezzo dell'Avv. , successivamente all'interruzione del Controparte_4
giudizio determinatasi a causa del collocamento a riposo di quest'ultimo e pronunciata con ordinanza di questo TRAP del 7.2.2024, non ha proceduto a costituirsi nuovamente in giudizio a mezzo di un nuovo difensore;
ciò
nonostante sia stato regolarmente notificato alla stessa, in data 3.5.2024, il ricorso riassuntivo, unitamente al provvedimento presidenziale del 9.4.2024,
di fissazione per la prosecuzione dell'udienza del 10.9.2025, successivamente anticipata al 5.2.2025.
Ciò comporta certamente che va dichiarata la contumacia della stessa ma, tuttavia, va considerato che, come chiarito dalla Suprema Corte (v.
Cassazione civile, Sez. III, 16/12/2014, n. 26372), “In seguito alla
riassunzione del processo interrotto, la parte già costituita che non rinnovi il
proprio atto di costituzione, pur dovendo essere dichiarata contumace,
conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento
dell'interruzione, atteso che, sino ad allora, essa era stata regolarmente
costituita e che la contumacia non implica alcun abbandono delle domande
già proposte.
Nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata e va, pertanto, 10
accolta nei termini di seguito indicati.
La legittimazione attiva della ricorrente, peraltro mai contestata dalla convenuta, risulta provata dall'atto di divisione del 7.5.2004, registrato a
Castellammare di Stabia in data 12.5.2004 al n. 295.
Ciò posto, la legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece,
delibata infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dall'ente convenuto, la fondatezza della pretesa della ricorrente,
sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla stessa a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che, alla stregua dei due esami testimoniali, svoltisi all'udienza del 14.2.2023 e del 27.2.2024 innanzi al Tribunale di Nola, delegato ex art. 203 c.p.c. attraverso l'escussione dei testi e , ai cui più specifici Testimone_1 Testimone_2 Persona_1
contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dalla ricorrente, che nelle date del 4.9.2021 e del 10.8.2022 l'alveo Avella,
alla località “Maise”, in seguito a precipitazioni atmosferiche, esondava 11
andando ad invadere tutti i fondi circostanti, ivi compreso quello coltivato dalla ricorrente.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita 12
dalla e, quindi è escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il CP_1
nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi (cfr. le sentenze rese da questo TRAP nn. 3298/2019
e 3607/2020).
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione della ricorrente al fine di valutare la prova dei danni dalla stessa lamentati in entrambi i giudizi.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalle perizie di parte (di identico contenuto)
- redatte dall'agrotecnico che, sentito come teste, ne ha Persona_1
confermato il contenuto - oltre che dalle deposizioni dei testi escussi.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, , in entrambe le domande risarcitorie, Parte_1
rappresentava che sul proprio fondo agricolo, sito in Cicciano (NA), località
“Maise”, riportato in catasto al foglio 5, particella n. 1, della estensione di are
54,98, insisteva un noccioleto consociato a patate bisestili per una superficie di are 40, mentre la restante superficie era adibita ad orto familiare e lungo il 13
confine vi erano 13 alberi di noci.
Il perito di parte, in entrambe le relazioni tecniche, ha calcolato un danno complessivo pari ad € 21.365,00, tenendo conto di varie voci di danno.
Nel computo metrico realizzato dal perito vengono prese in considerazione le seguenti attività:
1. Sterri e riporti € 1.750,00;
2. Lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale
all'esecuzione della semina (erpicatura, ripuntatura, spianamento della
superficie, ecc.) € 3.000,00;
3. Trattamento insetticida-nematocida con RO € 715,00;
4. Trattamento al terreno con fungicidi specifici per prevenire i
seguenti patogeni: IU SP, OS CA ed altri con ZO €
3.750,00;
5. Riammonizzazione ed umificazione con “Sangue ps” o similare €
9.000,00;
6. Perdita Plv delle patate bisestili € 800,00;
7. Perdita del 30% di noci € 1.350,00;
8. Perdita-forfettaria-degli ortaggi per autoconsumo € 1.000,00.
Orbene, occorre rilevare, quanto alla analoga richiesta di
risarcimento danni formulata dalla ricorrente nel giudizio n. 4725/2022 R.G.,
che non possono essere riconosciuti una seconda volta gli stessi danni di cui al detto computo metrico, riportato pedissequamente nella perizia successiva depositata nel giudizio riunito, in quanto i medesimi non risultano puntualmente provati.
Difatti, sulla base della prospettazione dei fatti fornita dall'attrice, alla 14
luce della dedotta identica estensione del fondo danneggiato (are 54,98),
risulta poco credibile che sullo stesso fondo agricolo, a distanza di un anno dal primo evento esondativo, insista un diverso noccioleto consociato a patate
bisestili per una superficie di are 40 e che lungo il confine vi siano ulteriori
13 alberi di noci; ed anzi, la circostanza che si tratti dei medesimi alberi si desume proprio dalla loro identica e precisa indicazione nei due ricorsi introduttivi.
Inoltre, non è stato dimostrato nemmeno il successivo reimpianto della medesima coltivazione di patata, danneggiata a seguito del primo evento esondativo e nuovamente danneggiata nel giudizio riunito, mancando altresì
un'allegazione specifica in ordine alla descrizione del normale ciclo produttivo del fondo della ricorrente.
Ancora, non è stata fornita una prova documentale puntuale che sia stata compiuta, sempre a distanza di un anno, una successiva attività di pulizia,
disinfestazione e riammonizzazione del terreno con gli stessi idonei prodotti chimici per ripristinare lo status quo ante, prova che in tal caso sarebbe stata necessaria proprio per giustificare l'identica indicazione nelle perizie delle quantità e dei prezzi dei prodotti utilizzati per la sistemazione del fondo,
invaso addirittura dallo stesso quantitativo dello strato di melma (circa 10
centimetri).
Pertanto, occorre esaminare soltanto le voci di danno causate dalla esondazione avvenuta in data 4.9.2021,di cui al computo metrico contenuto nella prima perizia depositata.
Il consulente, con riferimento alla prima voce, ha indicato una serie di attività necessarie al ripristino della coltivazione del terreno a seguito 15
dell'alluvione, in primo luogo rimozione dello strato di detriti mediante
asporto dello stesso con utilizzo di pala meccanica e trasporto a rifiuto (cfr.
pag. 2 della perizia).
Ebbene, anche se il teste ha confermato di aver visto Testimone_1
operare per alcuni giorni la rimozione del manto fangoso misto a detriti, in considerazione del fatto che la ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), deve ritenersi che vi abbia provveduto in economia, con la conseguenza che la liquidazione di tale voce di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 60% il valore indicato nella consulenza di parte nella misura di € 1.750,00, giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi € 700,00.
In ordine alle voci da 2 a 5, può ritenersi che i relativi lavori e trattamenti, a seguito dell'esondazione, si siano resi necessari per la ripresa dell'attività agricola. Peraltro, le attività indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente vengono poste in essere in questi casi (erpicatura,
ripuntatura, spianamento della superficie, trattamento insetticida e fungicida,
riammonizzazione ed umificazione).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 60%
sull'importo complessivo di € 16.465,00 indicato dal perito, giungendosi quindi alla somma di € 6.586,00.
Infine, con riguardo alle voci da 6 a 8, relative alla perdita delle colture
(patate bisestili, noci e ortaggi per autoconsumo), il perito ha stimato il danno 16
determinandone l'ammontare complessivo in € 3.150,00.
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono essere riconosciute in toto in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, in particolare, si rileva che il perito di parte ha applicato dei prezzi senza allegare i listini dei prezzi di mercato risultanti dal Prezziario della Camera di Commercio e senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore. A ciò si aggiunga che il medesimo perito non ha applicato alcuna riduzione per presumibile e 17
fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che hanno confermato genericamente, limitandosi a rispondere testualmente “è vero”, i vari capi del ricorso introduttivo -
riportando, nello specifico, che era “andato completamente perso il raccolto
delle patate e degli ortaggi ed anche grossa parte delle noci” - senza quindi fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto, ma non lo stato preesistente 18
del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal perito per la perdita
delle colture vanno equitativamente ridotti del 60%, riconoscendo l'importo di € 1.260,00.
In conclusione, a può essere riconosciuto il Parte_1
risarcimento dei danni nella misura di € 8.546,00 (€ 700,00 + € 6.586,00 + €
1.260,00).
Delle citate somme deve rispondere la . Controparte_1
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è ente istituzionalmente preposto alla CP_1
custodia dell'alveo Avella e, pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi per l'accertata omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione (cfr. sentenza n. 3298/2019 e sentenza n. 3607/2020).
Giova premettere che l'alveo in questione fa parte dei Regi Lagni,
canali realizzati in epoca borbonica, aventi prevalente funzione scolante.
Da tanto consegue la possibilità di ascrivere la responsabilità per l'omessa manutenzione alla quale ente precostituito per legge alla CP_1
conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1
responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R.
8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche 19
l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque,
per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Infine, alla compete comunque l'esecuzione degli interventi CP_1
di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ex art. 2 comma secondo lett b) del R.d. n. 215/1933
ed art. 1 lett h) del D.P.R. n. 11/1972.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha chiarito che la CP_1
è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di
manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di
bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia
perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle
acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai CP_7
proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno
1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica,
riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1 20
Alla stregua delle considerazioni che precedono la Controparte_1
va condannata al pagamento in favore della ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data del primo evento dannoso (4.9.2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì,
riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 10.681,04.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte e che non sono stati riconosciuti una seconda volta gli identici danni di cui al giudizio riunito n. 4725/2022 R.G., per le ragioni già esposte, sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 2\3; la residua porzione di 1\3, sulla base del criterio della soccombenza, va posta a carico della e si liquida di ufficio, come da dispositivo che Controparte_1
segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 e fino a €
26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per 21
la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13
comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'Avv. Walter Milioto, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso notificato in data 24.9.2021 alla , Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 6.4.2022, nonché con separato ricorso –
poi riunito al primo - notificato in data 4.11.2022 alla , in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 24.3.2023, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore di
, per la causale di cui alla parte motiva, Parte_1
dell'importo di € 10.681,04, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 2\3 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone a carico della in persona del Controparte_1
pro tempore, liquidando la stessa, in favore di CP_2 Pt_1 22
, in complessivi € 2.158,00, di cui € 158,00 per spese vive Parte_1
ed € 2,000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Walter Milioto, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo