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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 13/02/2026, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2525/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16189/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025595402000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2721/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di dichiarare non dovute le somme iscritte nei ruoli esattoriali con conseguente dichiarazione di nullità dell'intimazione di pagamento impugnata e della cartella in esso sottesa. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore.
Resistente/Appellato: la Regione Campania chiede di rigettare il ricorso con la conferma della legittimità degli atti emessi e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. L'Agenzia delle Entrate
Riscossione chiede in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità della domanda finalizzata a far valere vizi delle cartelle e della notifica;
in subordine e nel merito, di rigettare la domanda con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in data 25/9/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione e della Regione Campania, impugnando l'avviso di intimazione notificato il 2/9/2025, solo in relazione alla cartella di pagamento n.071/2024/0024662286/000 relativa a tassa automobilistica anno 2018, per complessivi €.828,96.
In pari data (25/9/2025) si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo la mancata e/o irregolare notifica degli atti prodromici, la prescrizione e decadenza e la mancata indicazione del calcolo degli interessi e sanzioni.
Il 19/11/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositando proprie controdeduzioni e documenti, con cui contestava l'inammissibilità della domanda, il difetto di legittimazione passiva per il merito della pretesa, la regolarità della notifica della cartella di pagamento, la mancanza di prescrizione.
In data 21/11/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio a Regione Campania, contestando l'inammissibilità dei motivi concernenti il merito della pretesa tributaria per la mancata impugnazione degli atti prodromici autonomamente impugnabili, l'eccezione di prescrizione in quanto gli atti di accertamento prodromici risultavano notificati tempestivamente, depositandone tempestivamente in giudizio la relativa documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Dalla disamina degli atti depositati, si evince quanto segue:
- la cartella di pagamento n.071/2024/0024662286/000, impugnata per il tramite dell'avviso di intimazione, risulta notificata il 14/3/2024 ma l'Agente della Riscossione non ha depositato le prove della notifica. Per i sottostanti avvisi di accertamento, prodromici alla suddetta cartella, la Regione Campania, invece, ha dimostrato le avvenute notifiche.
In questo caso, l'eccezione della prescrizione triennale coglie nel segno, perché la procedura di riscossione addebitabile all'Agenzia delle Entrate Riscossione non è stata documentata. Restano assorbite le restanti censure.
In base alle argomentazioni fin qui esposte, questa Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese di giudizio, determinate in €.500 con attribuzione al procuratore del ricorrente, oltre oneri accessori se dovuti per legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese di giudizio, determinate in €.500 con attribuzione al procuratore del ricorrente, oltre oneri accessori se dovuti per legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16189/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025595402000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2721/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di dichiarare non dovute le somme iscritte nei ruoli esattoriali con conseguente dichiarazione di nullità dell'intimazione di pagamento impugnata e della cartella in esso sottesa. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore.
Resistente/Appellato: la Regione Campania chiede di rigettare il ricorso con la conferma della legittimità degli atti emessi e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. L'Agenzia delle Entrate
Riscossione chiede in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità della domanda finalizzata a far valere vizi delle cartelle e della notifica;
in subordine e nel merito, di rigettare la domanda con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in data 25/9/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione e della Regione Campania, impugnando l'avviso di intimazione notificato il 2/9/2025, solo in relazione alla cartella di pagamento n.071/2024/0024662286/000 relativa a tassa automobilistica anno 2018, per complessivi €.828,96.
In pari data (25/9/2025) si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo la mancata e/o irregolare notifica degli atti prodromici, la prescrizione e decadenza e la mancata indicazione del calcolo degli interessi e sanzioni.
Il 19/11/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositando proprie controdeduzioni e documenti, con cui contestava l'inammissibilità della domanda, il difetto di legittimazione passiva per il merito della pretesa, la regolarità della notifica della cartella di pagamento, la mancanza di prescrizione.
In data 21/11/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio a Regione Campania, contestando l'inammissibilità dei motivi concernenti il merito della pretesa tributaria per la mancata impugnazione degli atti prodromici autonomamente impugnabili, l'eccezione di prescrizione in quanto gli atti di accertamento prodromici risultavano notificati tempestivamente, depositandone tempestivamente in giudizio la relativa documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Dalla disamina degli atti depositati, si evince quanto segue:
- la cartella di pagamento n.071/2024/0024662286/000, impugnata per il tramite dell'avviso di intimazione, risulta notificata il 14/3/2024 ma l'Agente della Riscossione non ha depositato le prove della notifica. Per i sottostanti avvisi di accertamento, prodromici alla suddetta cartella, la Regione Campania, invece, ha dimostrato le avvenute notifiche.
In questo caso, l'eccezione della prescrizione triennale coglie nel segno, perché la procedura di riscossione addebitabile all'Agenzia delle Entrate Riscossione non è stata documentata. Restano assorbite le restanti censure.
In base alle argomentazioni fin qui esposte, questa Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese di giudizio, determinate in €.500 con attribuzione al procuratore del ricorrente, oltre oneri accessori se dovuti per legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese di giudizio, determinate in €.500 con attribuzione al procuratore del ricorrente, oltre oneri accessori se dovuti per legge.