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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/11/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 100934/2012
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 100934/2012
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) – Avv. Gerardo Mazza C.F._3
attori
E
P. IVA ) – Avv. Santo Spagnolo Controparte_1 P.IVA_1
convenuta
E
(C.F. ) e – CP_2 C.F._4 Controparte_3
Avv. Gabriella Sgrò
convenuti
Conclusioni di parte attrice:
“PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO
- nel merito, ritenere e dichiarare, che l'evento dannoso per cui è causa si è verificato per responsabilità del Sig. , conducente del furgone CP_4
“Renault Trafic” trg. CT 960 MH di proprietà della ditta “Elettronica Center S.
n. c. di C.” (di cui l'amministratore e legale rapp.te P. T. era Controparte_5
1 il Sig. ), assicurata per la R.C.A. con la convenuta “ CP_4 [...]
CP_6
- per l'effetto sciogliere condannatorio, unitamente ed in solido tra di Loro, in danno dei Sigg.ri e , quali eredi del de cuius CP_2 Controparte_3
Sig. [convenuto in giudizio quale amministratore e rapp.te P.T. CP_4 della Ditta “Elettronica Center S. n. c. di (proprietaria del Controparte_7 mezzo investitore) e quale conducente dell'autovettura investitrice], e della
“ in pers. del leg. rapp.te P.T., per le somme di seguito Controparte_6 specificate: - €. 1.178.510,20 in favore degli Attori quali eredi della Sig.ra
(madre degli Attori e madre convivente del de cuius), a titolo di Persona_1 risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali subiti, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita di operai ed impiegati ed interessi legali sulla somma sopra indicata via via rivalutata anno per anno dal sinistro fino all'effettivo soddisfo;
- €. 908.095,00 in favore di (fratello non convivente del de Parte_1 cuius) a titolo di risarcimento dei danni tutti non patrimoniali dallo stesso subiti iure proprio, così come sopra richiesti per ogni singola voce di danno, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita di operai ed impiegati ed interessi legali sulla somma sopra indicata via via rivalutata anno per anno dal sinistro fino all'effettivo soddisfo;
- €. 908.095,00 in favore di (fratello non convivente del de cuius) Parte_4
a titolo di risarcimento dei danni tutti non patrimoniali dallo stesso subiti iure proprio, così come sopra richiesti per ogni singola voce di danno, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita di operai ed impiegati ed interessi legali sulla somma sopra indicata via via rivalutata anno per anno dal sinistro fino all'effettivo soddisfo.
- Condannare le controparti in solido al pagamento delle spese di CCTTUU.
- Condannare altresì i convenuti in solido al pagamento degli onorari per consulenza ed assistenza stragiudiziale pari ad €. 150.000,00 ed al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, con IVA e CPA, ed ivi compresi gli aumenti per:
• rimborso forfettario delle spese generali del 12,50% ex art. 14 D.M. 127/04,
IVA e CPA.
• 20% per ogni parte oltre la prima sull'onorario unico di avvocato, per
l'assistenza e la difesa degli attori aventi la medesima posizione processuale,
2 aumento giustificato dalla complessità e dall'importanza della difesa congiunta di più soggetti.
• l'ulteriore separato onorario della tariffa professionale (ridotto del 30%), per
l'assistenza e la difesa della Sig.ra madre (ormai deceduta) Persona_1 del de cuius, la cui peculiare posizione (in merito ai danni non patrimoniali sub specie di pregiudizi biologici–esistenziali per la lesione della sua integrità psico–fisica) ha comportato l'esame di una particolare situazione di diritto rispetto all'oggetto della causa, da distrarsi in sentenza ex art. 93 c.p.c.”
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
“PIACCIA all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così statuire:
- rigettare la domanda di parte attrice, poiché infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, ridurla per quanto di ragione, in esito alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie, se ed in quanto concretamente opponibili alla
nei limiti del massimale garantito;
Controparte_1
- rigettare la domanda di liquidazione cumulativa degli interessi legali con la rivalutazione monetaria.
- Con vittoria di spese e compensi.”
Conclusioni di parte convenuta e : CP_2 Controparte_3
“PIACCIA All'Ecc.mo Tribunale adito rigettare le domande attoree.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli originari attori chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti per la perdita del congiunto
, rispettivamente fratello di e , Persona_2 Parte_1 Parte_4 nonché figlio di Persona_1
era rimasto coinvolto in un sinistro stradale mortale avvenuto in Persona_2 data 18/06/2009, allorché, mentre iniziava ad attraversare sulle strisce pedonali la strada sita in Floresta (ME), Via Umberto I, all'altezza dei civici 283/303, era stato investito dal furgone “Renault Trafic” condotto dall'originario convenuto . CP_4
Gli attori sostenevano che il , guidando ad una velocità non adeguata ad un CP_4 centro urbano, ometteva di fermarsi o, comunque, di rallentare al fine di dare precedenza al pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali, finendo per colpirlo. Il GO, quindi, travolto dal furgone, sbatteva violentemente il capo contro il parabrezza e rovinava a terra a pochi metri di distanza, riportando gravissime lesioni. Veniva dunque
3 trasportato in elisoccorso al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “G. Martino” di Messina, ove veniva ricoverato con prognosi riservata presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell'U.O.C. di Patologia Clinica del medesimo nosocomio, ove tuttavia, dopo 94 giorni dal sinistro, decedeva in data 20/09/2009 a causa delle lesioni riportate.
Gli attori esponevano altresì che sul luogo del sinistro erano intervenuti i Carabinieri di Floresta per accertare e ricostruire la dinamica dell'incidente, e che era pendente innanzi al GIP presso il Tribunale di Patti un procedimento penale nei confronti del ai fini dell'accertamento della responsabilità del sinistro. CP_4
A seguito dell'occorso, parte attrice formulava richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti alla oggi che Controparte_8 Controparte_1 garantiva per la R.C.A. il furgone artefice del sinistro.
Stante il mancato riscontro da parte della Compagnia assicuratrice, gli attori intraprendevano il presente giudizio per chiedere, in via preliminare, la concessione di provvisionale ex art. 5 L. 102/2006, nonché il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese legali stragiudiziali.
Il convenuto si costituiva contestando le deduzioni attoree e chiedendo il CP_4 rigetto delle domande.
In particolare, deduceva che la causa del sinistro fosse da addebitarsi esclusivamente ad una condotta scorretta del pedone. Questi, infatti, aveva iniziato l'attraversamento improvvisamente e a distanza ravvicinata rispetto al furgone, uscendo da dietro un'auto in sosta irregolare sulle strisce pedonali e occupando la corsia nel momento stesso in cui sopraggiungeva l'automezzo, di talché la collisione era stata inevitabile.
Asseriva, pertanto, di non aver posto in essere la condotta negligente, imprudente, imperita attribuitagli da parte attrice.
Sosteneva, altresì, che la morte del era avvenuta per cause indipendenti dal Pt_1 sinistro, essendo risultata ascrivibile ad un'emorragia estranea alle lesioni riportate ed alle pregresse patologie della vittima, sicché mancava il nesso causale tra l'incidente e l'evento morte.
Contestava, inoltre, le pretese risarcitorie ritenendole eccessive, pretestuose nella quantificazione e sfornite di prova. Parimenti, riteneva infondata la richiesta di pagamento delle spese legali stragiudiziali.
In subordine, proponeva domanda di manleva nei confronti della convenuta
Compagnia assicuratrice anche in misura superiore rispetto al massimale indicato in
4 polizza, a seguito dell'elevazione del limite minimo dei massimali di polizza avvenuto nel 2009.
Si costituiva altresì in giudizio contestando quanto dedotto Controparte_1 ex adverso e chiedendo il rigetto delle domande attoree, nonché della domanda riconvenzionale trasversale del convenuto in relazione al massimale.
In ordine a quest'ultimo, rappresentava che i termini relativi all'adeguamento alla normativa comunitaria erano successivi alla scadenza annuale della polizza con cui era assicurato il furgone del , sicché, fino alla predetta scadenza, la Compagnia CP_4 assicuratrice non era obbligata ad un tale adeguamento.
Nel merito, contestava l'an e il quantum debeatur, nonché la richiesta di liquidazione delle spese legali stragiudiziali e il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nello specifico, asseriva che il avesse principiato l'attraversamento Pt_1 della strada improvvisamente, provenendo da dietro un'autovettura irregolarmente in sosta sulle strisce pedonali, e senza utilizzare queste ultime. Di contro, affermava che la velocità tenuta dal era inferiore ai 20 Km/h e, pertanto, adeguata allo stato dei CP_4 luoghi e conforme ai dettami del Codice della Strada. Di conseguenza, contestava la possibilità di ascrivere al proprio assicurato una qualsivoglia responsabilità nella causazione dell'incidente de quo.
Confutava, altresì, il collegamento eziologico tra il decesso della vittima e le lesioni conseguenti al sinistro, deducendo che il già affetto da cirrosi epatica e Pt_1 bronchite cronica, era morto a causa di un'emorragia interna provocata dall'erroneo posizionamento del dispositivo PEG in stomaco per l'esecuzione di una gastroscopia.
Nel corso del giudizio decedevano gli attori e , ai Persona_1 Parte_4 quali subentravano gli eredi e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
Nel corso del procedimento era depositata sentenza penale di assoluzione del convenuto . CP_4
A seguito del decesso del predetto convenuto, il processo veniva interrotto e riassunto nei confronti degli eredi e CP_2 Controparte_3
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è infondata e va rigettata.
5 Occorre rilevare che relativamente allo stesso fatto oggetto del presente giudizio è intervenuta una sentenza penale di assoluzione dell'imputato “perché il CP_4 fatto non sussiste”.
Nella predetta sentenza, passata in giudicato, il giudice penale ha accertato l'assoluta mancanza di elementi probatori in ordine alla responsabilità del conducente, prescindendo dall'esame del nesso eziologico tra le lesioni riportate dal e il Pt_1 successivo decesso in ospedale.
Si legge nella motivazione che, poiché “il GO ha iniziato l'attraversamento quando il furgone già impegnava le strisce pedonali, si deve affermare che il comportamento del pedone sia idoneo ad escludere la responsabilità del conducente, costituendo causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, risultando detta condotta del tutto eccezionale, atipica, non prevista;
né prevedibile. L'imputato, infatti, si è trovato, per motivi del tutto estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e ad osservarne per tempo i movimenti, che sono risultati attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile”.
La giurisprudenza di nomofilachia rammenta che “il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p” (Cass. 6593/2022).
Nel caso de quo, l'assoluzione è conseguita all'accertamento dell'insussistenza del fatto, sicché il giudicato penale avrebbe potenzialmente potuto spiegare effetto preclusivo nel giudizio civile. Tuttavia, a norma dell'art. 652 c.p.p., perché la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato in un giudizio civile per il risarcimento del danno è necessario che il danneggiato non abbia promosso separata azione civile ai sensi dell'art. 75 comma 2 c.p.c., come invece avvenuto in questo caso. Ciò non preclude ovviamente al giudice civile di valutare l'accertamento contenuto nella sentenza penale, quale elemento del compendio probatorio in uno alle risultanze emerse nel corso dell'istruzione.
Ebbene, la C.T.U. tecnica disposta per accertare la dinamica del sinistro e la velocità tenuta dal veicolo coinvolto corrobora l'accertamento effettuato in sede penale.
6 Gli esiti cui è pervenuto il C.T.U. appaiono condivisibili, congruamente motivati e frutto di un procedimento valutativo scevro da errori e resi in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati, senza necessità di rinnovazione o di richiamo.
In particolare, esaminati i rilievi dei Carabinieri ed effettuata una ricognizione sui luoghi, il consulente perviene alla conclusione che “Il punto di primo impatto tra il pedone e il veicolo è avvenuto sul faro anteriore destro precisamente sulla parte laterale destra della freccia direzionale (vedi foto 4 del rapporto dei Carabinieri). Considerando
l'altezza della freccia dal suolo a circa 85-90 cm, la statura del pedone (circa 1.65 mt) e la direzione di attraversamento del pedone da Sud verso Nord, il punto di impatto del pedone con il furgone è avvenuto nella zona sx del corpo compresa tra l'anca e l'addome.
Rispetto al furgone il punto di primo impatto è avvenuto nella parte laterale destra, il che fa presupporre che il pedone si spostava da destra verso sinistra, iniziando
l'attraversamento dal ciglio della strada nel punto in cui è ubicato il vecchio casello
Anas, dirigendosi verso il lato opposto della strada. Ciò non poteva essere diversamente perché nel caso in cui la direzione di attraversamento della strada da parte del pedone fosse stata da sinistra verso destra il punto di primo impatto sarebbe stato sul frontale o nel laterale sinistro del furgone”.
Per quanto concerne la velocità tenuta dal furgone, il consulente rileva che “In funzione della posizione del veicolo fermo dopo il sinistro e delle diverse distanze di arresto, con una certa approssimazione è stata valutata la velocità tenuta dal veicolo variabile da 30,00 a 18,84 km/h, che comunque risulta una velocità compatibile con i luoghi e con le caratteristiche geometriche della strada.
Dalla rappresentazione dei luoghi, il punto di maggiore criticità in cui si concentrano quasi tutti i fattori negativi del sinistro ricade nel punto di inizio della mezzeria delle strisce pedonali (vedi all.4). In esso influiscono il punto della curva non visibile dal rettilineo, la Fiat Uno parcheggiata che in qualche modo limita la percezione della presenza del pedone, i raggi solari radenti.
Nell'ipotesi che il pedone inizi l'attraversamento in corrispondenza della mezzeria delle strisce pedonali (posizione 2 allegato 3) la velocità tenuta dal furgone si attesta intorno ai 18,84 km/h. Inoltre, la velocità relativamente bassa è avvalorata dalla posizione sull'asfalto dei frammenti del faro, poco distanti dall'anteriore del furgone.
Ciò a significare che dopo l'impatto con il pedone il furgone si arresta dopo pochi metri.
Purtroppo, la velocità, relativamente bassa, seppur compatibile con le caratteristiche geometriche della strada, non è stata sufficiente bassa ad evitare la collisione con il pedone, il quale urta, comunque, con il capo in modo violento ed energico sul parabrezza
7 del veicolo in movimento (nessuna traccia di frenatura), fino alla deformazione/rottura del vetro”.
Evidenzia, altresì, che “Dagli elementi in atto, dalla visione di immagine storiche su Google, dai sopralluoghi durante le operazioni peritali, gli attraversamenti pedonali non erano regolamentati reciprocamente da segnaletica verticale”.
Il teste , maresciallo dei Carabinieri che ha proceduto ad Testimone_1 effettuare i rilievi del sinistro de quo, conferma le circostanze che sui luoghi non vi erano segni di frenata e che il furgone presentava la rottura del parabrezza sul lato destro, su cui erano state rinvenute tracce dei capelli della vittima. Conferma, inoltre, che una Fiat uno bianca era parcheggiata sulle strisce pedonali.
Il teste , passeggero del furgone al momento dell'impatto con il Testimone_2 pedone (capace a rendere testimonianza in quanto non danneggiato dal sinistro, né portatore di interesse tale da legittimarlo a partecipare al giudizio ex art. 246 c.p.c.), quanto alla dinamica del sinistro riferisce che il GO “non era visibile, intanto, perché sulla destra vi era una Fiat uno bianca parcheggiata sulle strisce pedonali, poi perché le strisce pedonali si trovavano in una semicurva. Noi procedevamo ad una velocità ridottissima, quasi a passo d'uomo, con la seconda marcia…Ho visto l'impatto del furgone con il pedone, il quale è sbucato all'improvviso”, ribadendo di “aver visto il pedone sulle strisce solo un attimo prima dell'impatto”. Precisa, inoltre, che “…il
non ha frenato proprio perché non abbiamo visto il pedone e che all'ultimo CP_4 momento il ha tentato una manovra di emergenza, sterzando verso sinistra, ma CP_4 non è bastato per evitare l'impatto”. Specifica, altresì, che “L'impatto con il pedone è avvenuto in corrispondenza del lato anteriore destro del furgone che ha riportato danni oltre che al parabrezza anche al faro/freccia anteriore destro”.
Alla luce delle risultanze istruttorie emerge con sufficiente chiarezza che l'incidente de quo sia ascrivibile ad una condotta anomala del danneggiato, che appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo.
Il infatti, ha avviato l'attraversamento sulle strisce pedonali da destra Pt_1 verso sinistra repentinamente. Il conducente, pur osservando una condotta diligente e prudente – ha proceduto infatti regolarmente ad una velocità ridotta e consona allo stato dei luoghi – non è riuscito ad evitare l'impatto a causa di tale condotta imprevedibile della vittima.
La posizione di quiete del furgone, che si trovava oltre la linea di mezzeria, è perfettamente compatibile con l'ingombro del lato destro provocato dalla sosta irregolare
8 della Fiat Uno, che occupava per l'appunto tale margine della carreggiata, e la cui presenza non è stata priva di rilievo causale nell'occorso.
L'esclusione di una qualsivoglia responsabilità del nella causazione CP_4 dell'incidente determina pertanto il rigetto dell'azione risarcitoria. Assorbita ogni altra domanda.
In ragione della particolare complessità tecnica della materia trattata, la cui definizione ha richiesto l'esperimento di una CTU per l'accertamento dell'an debeatur, nonché in ragione del fatto che l'accertamento della responsabilità era altresì correlato all'esito di un procedimento penale ancora in corso al momento della proposizione del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Le spese di C.T.U., come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 100934/2012 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) compensa interamente le spese fra tutte le parti del giudizio;
3) pone le spese di C.T.U., come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte attrice.
Patti, 13/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 100934/2012
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) – Avv. Gerardo Mazza C.F._3
attori
E
P. IVA ) – Avv. Santo Spagnolo Controparte_1 P.IVA_1
convenuta
E
(C.F. ) e – CP_2 C.F._4 Controparte_3
Avv. Gabriella Sgrò
convenuti
Conclusioni di parte attrice:
“PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO
- nel merito, ritenere e dichiarare, che l'evento dannoso per cui è causa si è verificato per responsabilità del Sig. , conducente del furgone CP_4
“Renault Trafic” trg. CT 960 MH di proprietà della ditta “Elettronica Center S.
n. c. di C.” (di cui l'amministratore e legale rapp.te P. T. era Controparte_5
1 il Sig. ), assicurata per la R.C.A. con la convenuta “ CP_4 [...]
CP_6
- per l'effetto sciogliere condannatorio, unitamente ed in solido tra di Loro, in danno dei Sigg.ri e , quali eredi del de cuius CP_2 Controparte_3
Sig. [convenuto in giudizio quale amministratore e rapp.te P.T. CP_4 della Ditta “Elettronica Center S. n. c. di (proprietaria del Controparte_7 mezzo investitore) e quale conducente dell'autovettura investitrice], e della
“ in pers. del leg. rapp.te P.T., per le somme di seguito Controparte_6 specificate: - €. 1.178.510,20 in favore degli Attori quali eredi della Sig.ra
(madre degli Attori e madre convivente del de cuius), a titolo di Persona_1 risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali subiti, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita di operai ed impiegati ed interessi legali sulla somma sopra indicata via via rivalutata anno per anno dal sinistro fino all'effettivo soddisfo;
- €. 908.095,00 in favore di (fratello non convivente del de Parte_1 cuius) a titolo di risarcimento dei danni tutti non patrimoniali dallo stesso subiti iure proprio, così come sopra richiesti per ogni singola voce di danno, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita di operai ed impiegati ed interessi legali sulla somma sopra indicata via via rivalutata anno per anno dal sinistro fino all'effettivo soddisfo;
- €. 908.095,00 in favore di (fratello non convivente del de cuius) Parte_4
a titolo di risarcimento dei danni tutti non patrimoniali dallo stesso subiti iure proprio, così come sopra richiesti per ogni singola voce di danno, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita di operai ed impiegati ed interessi legali sulla somma sopra indicata via via rivalutata anno per anno dal sinistro fino all'effettivo soddisfo.
- Condannare le controparti in solido al pagamento delle spese di CCTTUU.
- Condannare altresì i convenuti in solido al pagamento degli onorari per consulenza ed assistenza stragiudiziale pari ad €. 150.000,00 ed al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, con IVA e CPA, ed ivi compresi gli aumenti per:
• rimborso forfettario delle spese generali del 12,50% ex art. 14 D.M. 127/04,
IVA e CPA.
• 20% per ogni parte oltre la prima sull'onorario unico di avvocato, per
l'assistenza e la difesa degli attori aventi la medesima posizione processuale,
2 aumento giustificato dalla complessità e dall'importanza della difesa congiunta di più soggetti.
• l'ulteriore separato onorario della tariffa professionale (ridotto del 30%), per
l'assistenza e la difesa della Sig.ra madre (ormai deceduta) Persona_1 del de cuius, la cui peculiare posizione (in merito ai danni non patrimoniali sub specie di pregiudizi biologici–esistenziali per la lesione della sua integrità psico–fisica) ha comportato l'esame di una particolare situazione di diritto rispetto all'oggetto della causa, da distrarsi in sentenza ex art. 93 c.p.c.”
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
“PIACCIA all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così statuire:
- rigettare la domanda di parte attrice, poiché infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, ridurla per quanto di ragione, in esito alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie, se ed in quanto concretamente opponibili alla
nei limiti del massimale garantito;
Controparte_1
- rigettare la domanda di liquidazione cumulativa degli interessi legali con la rivalutazione monetaria.
- Con vittoria di spese e compensi.”
Conclusioni di parte convenuta e : CP_2 Controparte_3
“PIACCIA All'Ecc.mo Tribunale adito rigettare le domande attoree.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli originari attori chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti per la perdita del congiunto
, rispettivamente fratello di e , Persona_2 Parte_1 Parte_4 nonché figlio di Persona_1
era rimasto coinvolto in un sinistro stradale mortale avvenuto in Persona_2 data 18/06/2009, allorché, mentre iniziava ad attraversare sulle strisce pedonali la strada sita in Floresta (ME), Via Umberto I, all'altezza dei civici 283/303, era stato investito dal furgone “Renault Trafic” condotto dall'originario convenuto . CP_4
Gli attori sostenevano che il , guidando ad una velocità non adeguata ad un CP_4 centro urbano, ometteva di fermarsi o, comunque, di rallentare al fine di dare precedenza al pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali, finendo per colpirlo. Il GO, quindi, travolto dal furgone, sbatteva violentemente il capo contro il parabrezza e rovinava a terra a pochi metri di distanza, riportando gravissime lesioni. Veniva dunque
3 trasportato in elisoccorso al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “G. Martino” di Messina, ove veniva ricoverato con prognosi riservata presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell'U.O.C. di Patologia Clinica del medesimo nosocomio, ove tuttavia, dopo 94 giorni dal sinistro, decedeva in data 20/09/2009 a causa delle lesioni riportate.
Gli attori esponevano altresì che sul luogo del sinistro erano intervenuti i Carabinieri di Floresta per accertare e ricostruire la dinamica dell'incidente, e che era pendente innanzi al GIP presso il Tribunale di Patti un procedimento penale nei confronti del ai fini dell'accertamento della responsabilità del sinistro. CP_4
A seguito dell'occorso, parte attrice formulava richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti alla oggi che Controparte_8 Controparte_1 garantiva per la R.C.A. il furgone artefice del sinistro.
Stante il mancato riscontro da parte della Compagnia assicuratrice, gli attori intraprendevano il presente giudizio per chiedere, in via preliminare, la concessione di provvisionale ex art. 5 L. 102/2006, nonché il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese legali stragiudiziali.
Il convenuto si costituiva contestando le deduzioni attoree e chiedendo il CP_4 rigetto delle domande.
In particolare, deduceva che la causa del sinistro fosse da addebitarsi esclusivamente ad una condotta scorretta del pedone. Questi, infatti, aveva iniziato l'attraversamento improvvisamente e a distanza ravvicinata rispetto al furgone, uscendo da dietro un'auto in sosta irregolare sulle strisce pedonali e occupando la corsia nel momento stesso in cui sopraggiungeva l'automezzo, di talché la collisione era stata inevitabile.
Asseriva, pertanto, di non aver posto in essere la condotta negligente, imprudente, imperita attribuitagli da parte attrice.
Sosteneva, altresì, che la morte del era avvenuta per cause indipendenti dal Pt_1 sinistro, essendo risultata ascrivibile ad un'emorragia estranea alle lesioni riportate ed alle pregresse patologie della vittima, sicché mancava il nesso causale tra l'incidente e l'evento morte.
Contestava, inoltre, le pretese risarcitorie ritenendole eccessive, pretestuose nella quantificazione e sfornite di prova. Parimenti, riteneva infondata la richiesta di pagamento delle spese legali stragiudiziali.
In subordine, proponeva domanda di manleva nei confronti della convenuta
Compagnia assicuratrice anche in misura superiore rispetto al massimale indicato in
4 polizza, a seguito dell'elevazione del limite minimo dei massimali di polizza avvenuto nel 2009.
Si costituiva altresì in giudizio contestando quanto dedotto Controparte_1 ex adverso e chiedendo il rigetto delle domande attoree, nonché della domanda riconvenzionale trasversale del convenuto in relazione al massimale.
In ordine a quest'ultimo, rappresentava che i termini relativi all'adeguamento alla normativa comunitaria erano successivi alla scadenza annuale della polizza con cui era assicurato il furgone del , sicché, fino alla predetta scadenza, la Compagnia CP_4 assicuratrice non era obbligata ad un tale adeguamento.
Nel merito, contestava l'an e il quantum debeatur, nonché la richiesta di liquidazione delle spese legali stragiudiziali e il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nello specifico, asseriva che il avesse principiato l'attraversamento Pt_1 della strada improvvisamente, provenendo da dietro un'autovettura irregolarmente in sosta sulle strisce pedonali, e senza utilizzare queste ultime. Di contro, affermava che la velocità tenuta dal era inferiore ai 20 Km/h e, pertanto, adeguata allo stato dei CP_4 luoghi e conforme ai dettami del Codice della Strada. Di conseguenza, contestava la possibilità di ascrivere al proprio assicurato una qualsivoglia responsabilità nella causazione dell'incidente de quo.
Confutava, altresì, il collegamento eziologico tra il decesso della vittima e le lesioni conseguenti al sinistro, deducendo che il già affetto da cirrosi epatica e Pt_1 bronchite cronica, era morto a causa di un'emorragia interna provocata dall'erroneo posizionamento del dispositivo PEG in stomaco per l'esecuzione di una gastroscopia.
Nel corso del giudizio decedevano gli attori e , ai Persona_1 Parte_4 quali subentravano gli eredi e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
Nel corso del procedimento era depositata sentenza penale di assoluzione del convenuto . CP_4
A seguito del decesso del predetto convenuto, il processo veniva interrotto e riassunto nei confronti degli eredi e CP_2 Controparte_3
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è infondata e va rigettata.
5 Occorre rilevare che relativamente allo stesso fatto oggetto del presente giudizio è intervenuta una sentenza penale di assoluzione dell'imputato “perché il CP_4 fatto non sussiste”.
Nella predetta sentenza, passata in giudicato, il giudice penale ha accertato l'assoluta mancanza di elementi probatori in ordine alla responsabilità del conducente, prescindendo dall'esame del nesso eziologico tra le lesioni riportate dal e il Pt_1 successivo decesso in ospedale.
Si legge nella motivazione che, poiché “il GO ha iniziato l'attraversamento quando il furgone già impegnava le strisce pedonali, si deve affermare che il comportamento del pedone sia idoneo ad escludere la responsabilità del conducente, costituendo causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, risultando detta condotta del tutto eccezionale, atipica, non prevista;
né prevedibile. L'imputato, infatti, si è trovato, per motivi del tutto estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e ad osservarne per tempo i movimenti, che sono risultati attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile”.
La giurisprudenza di nomofilachia rammenta che “il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p” (Cass. 6593/2022).
Nel caso de quo, l'assoluzione è conseguita all'accertamento dell'insussistenza del fatto, sicché il giudicato penale avrebbe potenzialmente potuto spiegare effetto preclusivo nel giudizio civile. Tuttavia, a norma dell'art. 652 c.p.p., perché la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato in un giudizio civile per il risarcimento del danno è necessario che il danneggiato non abbia promosso separata azione civile ai sensi dell'art. 75 comma 2 c.p.c., come invece avvenuto in questo caso. Ciò non preclude ovviamente al giudice civile di valutare l'accertamento contenuto nella sentenza penale, quale elemento del compendio probatorio in uno alle risultanze emerse nel corso dell'istruzione.
Ebbene, la C.T.U. tecnica disposta per accertare la dinamica del sinistro e la velocità tenuta dal veicolo coinvolto corrobora l'accertamento effettuato in sede penale.
6 Gli esiti cui è pervenuto il C.T.U. appaiono condivisibili, congruamente motivati e frutto di un procedimento valutativo scevro da errori e resi in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati, senza necessità di rinnovazione o di richiamo.
In particolare, esaminati i rilievi dei Carabinieri ed effettuata una ricognizione sui luoghi, il consulente perviene alla conclusione che “Il punto di primo impatto tra il pedone e il veicolo è avvenuto sul faro anteriore destro precisamente sulla parte laterale destra della freccia direzionale (vedi foto 4 del rapporto dei Carabinieri). Considerando
l'altezza della freccia dal suolo a circa 85-90 cm, la statura del pedone (circa 1.65 mt) e la direzione di attraversamento del pedone da Sud verso Nord, il punto di impatto del pedone con il furgone è avvenuto nella zona sx del corpo compresa tra l'anca e l'addome.
Rispetto al furgone il punto di primo impatto è avvenuto nella parte laterale destra, il che fa presupporre che il pedone si spostava da destra verso sinistra, iniziando
l'attraversamento dal ciglio della strada nel punto in cui è ubicato il vecchio casello
Anas, dirigendosi verso il lato opposto della strada. Ciò non poteva essere diversamente perché nel caso in cui la direzione di attraversamento della strada da parte del pedone fosse stata da sinistra verso destra il punto di primo impatto sarebbe stato sul frontale o nel laterale sinistro del furgone”.
Per quanto concerne la velocità tenuta dal furgone, il consulente rileva che “In funzione della posizione del veicolo fermo dopo il sinistro e delle diverse distanze di arresto, con una certa approssimazione è stata valutata la velocità tenuta dal veicolo variabile da 30,00 a 18,84 km/h, che comunque risulta una velocità compatibile con i luoghi e con le caratteristiche geometriche della strada.
Dalla rappresentazione dei luoghi, il punto di maggiore criticità in cui si concentrano quasi tutti i fattori negativi del sinistro ricade nel punto di inizio della mezzeria delle strisce pedonali (vedi all.4). In esso influiscono il punto della curva non visibile dal rettilineo, la Fiat Uno parcheggiata che in qualche modo limita la percezione della presenza del pedone, i raggi solari radenti.
Nell'ipotesi che il pedone inizi l'attraversamento in corrispondenza della mezzeria delle strisce pedonali (posizione 2 allegato 3) la velocità tenuta dal furgone si attesta intorno ai 18,84 km/h. Inoltre, la velocità relativamente bassa è avvalorata dalla posizione sull'asfalto dei frammenti del faro, poco distanti dall'anteriore del furgone.
Ciò a significare che dopo l'impatto con il pedone il furgone si arresta dopo pochi metri.
Purtroppo, la velocità, relativamente bassa, seppur compatibile con le caratteristiche geometriche della strada, non è stata sufficiente bassa ad evitare la collisione con il pedone, il quale urta, comunque, con il capo in modo violento ed energico sul parabrezza
7 del veicolo in movimento (nessuna traccia di frenatura), fino alla deformazione/rottura del vetro”.
Evidenzia, altresì, che “Dagli elementi in atto, dalla visione di immagine storiche su Google, dai sopralluoghi durante le operazioni peritali, gli attraversamenti pedonali non erano regolamentati reciprocamente da segnaletica verticale”.
Il teste , maresciallo dei Carabinieri che ha proceduto ad Testimone_1 effettuare i rilievi del sinistro de quo, conferma le circostanze che sui luoghi non vi erano segni di frenata e che il furgone presentava la rottura del parabrezza sul lato destro, su cui erano state rinvenute tracce dei capelli della vittima. Conferma, inoltre, che una Fiat uno bianca era parcheggiata sulle strisce pedonali.
Il teste , passeggero del furgone al momento dell'impatto con il Testimone_2 pedone (capace a rendere testimonianza in quanto non danneggiato dal sinistro, né portatore di interesse tale da legittimarlo a partecipare al giudizio ex art. 246 c.p.c.), quanto alla dinamica del sinistro riferisce che il GO “non era visibile, intanto, perché sulla destra vi era una Fiat uno bianca parcheggiata sulle strisce pedonali, poi perché le strisce pedonali si trovavano in una semicurva. Noi procedevamo ad una velocità ridottissima, quasi a passo d'uomo, con la seconda marcia…Ho visto l'impatto del furgone con il pedone, il quale è sbucato all'improvviso”, ribadendo di “aver visto il pedone sulle strisce solo un attimo prima dell'impatto”. Precisa, inoltre, che “…il
non ha frenato proprio perché non abbiamo visto il pedone e che all'ultimo CP_4 momento il ha tentato una manovra di emergenza, sterzando verso sinistra, ma CP_4 non è bastato per evitare l'impatto”. Specifica, altresì, che “L'impatto con il pedone è avvenuto in corrispondenza del lato anteriore destro del furgone che ha riportato danni oltre che al parabrezza anche al faro/freccia anteriore destro”.
Alla luce delle risultanze istruttorie emerge con sufficiente chiarezza che l'incidente de quo sia ascrivibile ad una condotta anomala del danneggiato, che appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo.
Il infatti, ha avviato l'attraversamento sulle strisce pedonali da destra Pt_1 verso sinistra repentinamente. Il conducente, pur osservando una condotta diligente e prudente – ha proceduto infatti regolarmente ad una velocità ridotta e consona allo stato dei luoghi – non è riuscito ad evitare l'impatto a causa di tale condotta imprevedibile della vittima.
La posizione di quiete del furgone, che si trovava oltre la linea di mezzeria, è perfettamente compatibile con l'ingombro del lato destro provocato dalla sosta irregolare
8 della Fiat Uno, che occupava per l'appunto tale margine della carreggiata, e la cui presenza non è stata priva di rilievo causale nell'occorso.
L'esclusione di una qualsivoglia responsabilità del nella causazione CP_4 dell'incidente determina pertanto il rigetto dell'azione risarcitoria. Assorbita ogni altra domanda.
In ragione della particolare complessità tecnica della materia trattata, la cui definizione ha richiesto l'esperimento di una CTU per l'accertamento dell'an debeatur, nonché in ragione del fatto che l'accertamento della responsabilità era altresì correlato all'esito di un procedimento penale ancora in corso al momento della proposizione del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Le spese di C.T.U., come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 100934/2012 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) compensa interamente le spese fra tutte le parti del giudizio;
3) pone le spese di C.T.U., come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte attrice.
Patti, 13/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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