Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza dd. 25.03.25, nella causa di cui al n. 671/23 R.G., avanti al giudice del lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Giorgio Damiani per parte ricorrente e l'avv. Paolo Bonetti per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Giorgio Damiani conclude come in ricorso e note conclusive.
L'avv. Paolo Bonetti si riporta alla memoria di costituzione e alle note conclusive.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G. 671/2023
Promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giorgio Damiani
- ricorrente-
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bonetti Paolo, Maggio Giovanni Maria e
Iero Luca
- resistente -
OGGETTO: accertamento negativo indebito previdenziale sulle seguenti conclusioni di parte
Parte_1
Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa che il Sig. nulla deve in restituzione all' a titolo di indebito per il periodo da febbraio Parte_1 CP_1
2020 ad agosto 2022; - condannare l' a restituire quanto nelle more il Sig. CP_1 Parte_1
fosse se del caso costretta a corrispondere. - Con vittoria di spese, competenze di causa con distrazione a favore del procuratore del ricorrente che si dichiara antistatario.
CP_1
Nel merito: Respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. Con la rifusione delle spese del presente procedimento.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 21/09/23 deduceva di aver presentato domanda di Parte_1 pensione anticipata in cumulo ex art. 14 del D.L. n. 4/2019, poi accolta dall' , con liquidazione CP_1 in via provvisoria dell'importo mensile di € 1.366,78 a partire dall'1.02.20.
Lamentava, tuttavia, parte ricorrente che solo in data 12.08.22 l' lo informava del definitivo CP_1
ricalcolo della pensione, in misura inferiore rispetto a quella riconosciuta in via provvisoria, con conseguente sussistenza di un debito nei confronti dell'Istituto pari ad € 16.725,18.
La difesa attorea evidenziava di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, poi respinto, essendo pertanto il ricorrente costretto ad adire il Tribunale, al fine di contestare la ripetibilità delle somme ad esso erogate, sebbene con provvedimento in via provvisoria, alla luce dei principi di buona fede e di legittimo affidamento.
Il ricorrente concludeva, quindi, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l' , che insisteva nel rigetto del ricorso attoreo, evidenziando che il CP_1 principio di irripetibilità dell'indebito previdenziale riguarda espressamente solo la pensione liquidata in base a un provvedimento definitivo, trovando applicazione l'art. 52 della L. n.88/1989, alla luce anche della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 13, comma 1, L. 412/1991.
In ogni caso, l' evidenziava che l'errore dallo stesso commesso era facilmente riconoscibile CP_2
dal ricorrente, consapevole del fatto che la propria pensione era il risultato prevalente dei contributi versati come coltivatore diretto.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del 25.03.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice che il ricorso sia infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
È pacifico, in quanto non contestato, che il ricorrente, all'esito della comunicazione di liquidazione provvisoria della pensione in cumulo, abbia percepito somme in eccesso per un errore nella liquidazione, somme di cui poi l' ha chiesto la restituzione in sede di liquidazione in via CP_1
definitiva.
È altresì pacifico, in quanto non contestato e documentalmente provato, che l'indebito previdenziale formatosi a carico del ricorrente trovi fonte in un provvedimento di liquidazione avente carattere provvisorio, essendo in esso chiaramente specificato che: “La liquidazione è stata effettuata IN VIA
PROVVISORIA sulla base della documentazione attualmente disponibile. Appena gli uffici disporranno di tutti gli elementi necessari, la prestazione sarà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso” (v. doc. 2 allegato al ricorso e doc. 3 della memoria ). CP_1
Ebbene, si rammenta che, se, da un lato, in materia di ripetizione di indebito per i trattamenti pensionistici, vige una disciplina speciale e parzialmente derogatoria rispetto a quella di cui agli artt.
2033 ss. c.c., volta a salvaguardare la buona fede e l'affidamento del pensionato in relazione alle prestazioni già ricevute, dall'altro, tuttavia, la stessa trova applicazione solo in presenza di determinati presupposti.
Infatti, l'art. 52 L. 88/1989 dispone che: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Tale norma è stata, poi, oggetto di interpretazione autentica mediante il disposto dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha stabilito proprio che: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo
52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite...”.
Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni e, in particolare: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (v. ex multis Cass. n.
10337/2023).
Pertanto, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale presuppone una liquidazione definitiva della pensione, con un provvedimento formale ritualmente comunicato alla parte, e non opera rispetto a somme percepite in base ad un provvedimento di liquidazione emesso solo in via provvisoria (cfr.
Cass. 2494/13).
Solo in caso di provvedimento definitivo, infatti, l'eventuale errore - non viziato da dolo o da omessa comunicazione da parte del pensionato - può dare luogo ad indebito non ripetibile;
in caso di liquidazione provvisoria, invece, l'errore può essere sanato dall' al momento della liquidazione CP_1
in via definitiva, con conseguente ricalcolo del dovuto e recupero delle somme in più eventualmente erogate, non operando rispetto a tale indebito la sanatoria ex art. 52 co. 2 L. 88/89, alla luce del tenore letterale della norma di interpretazione autentica innanzi citata (art. 13 L. 412/91), per cui è applicabile la regola generale dell'art. 2033 c.c., in base alla quale la buona fede del percettore rileva solo ai fini degli interessi.
Quindi, priva di pregio appare la doglianza della difesa attorea in ordine alla irrilevanza del carattere provvisorio del provvedimento di liquidazione in ragione del tempo trascorso prima della liquidazione definitiva (da febbraio 2020 ad agosto 2022), dovendo ritenersi ormai, secondo l'assunto attoreo, legittimamente formatasi in capo al ricorrente la convinzione di essere titolare di una prestazione definitiva.
Infatti, secondo il Giudicante, il tenore letterale del provvedimento sopra richiamato (“La liquidazione è stata effettuata IN VIA PROVVISORIA sulla base della documentazione attualmente disponibile. Appena gli uffici disporranno di tutti gli elementi necessari, la prestazione sarà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso”, cfr. doc. 2 allegato al ricorso e doc. 3 della memoria ) non può CP_1
giustificare la genesi di alcun affidamento meritevole di tutela in capo al ricorrente, poiché lo stesso sapeva di dover attendere la liquidazione definitiva della sua pensione e, quindi, di non poter escludere l'eventualità - specificamente richiamata nella stessa comunicazione di liquidazione in via provvisoria (“…si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso…”) - di ricevere somme maggiori rispetto a quelle effettivamente spettanti e di doverle, pertanto, restituire.
Si osserva che anche Corte EDU ha escluso il legittimo affidamento in presenza di una clausola di riserva di ripetizione ( c. Italia – Prima Sezione – sentenza 11 febbraio 2021 (ricorso n. Pt_2
4893/13): indebito retributivo (assegno ad personam); ME c. Macedonia del Nord – Prima
Sezione- sentenza 12 dicembre 2019 (ricorso n. 32141/2010): indebito pensione sociale;
Per_1 c. Croazia- Prima Sezione- sentenza 26 aprile 2018 (ricorso n. 48921/2013): indebito per sussidi di disoccupazione;
KA c. Polonia – Quarta Sezione- sentenza 5 settembre 2009 (ricorso n.
10373/05): indebito pensionistico, cfr. Corte Cost. 8/23). D'altro canto, la Corte Costituzionale, recentemente, ha osservato che vi è corrispondenza tra i presupposti individuati dalla Corte EDU per fondare il riconoscimento di un affidamento legittimo circa la spettanza di una prestazione indebita e, a livello nazionale, l'interpretazione della clausola di buona fede oggettiva di cui agli artt. 1175
c.c. e 1337 c.c. (cfr. Corte Cost. 8/23).
Inoltre, l'art. 52 sopracitato ha confermato l'irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebitamente riscosse già prevista dall'art. 80 del r.d. 28/08/24 n. 1422, estendendone l'ambito applicativo (oltre alle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria tale disciplina si applica anche alle pensioni a carico di gestioni obbligatorie e sostitutive e a quelle reintegrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e la norma trova poi applicazione per gli errori di qualsiasi natura), ma ha altresì eliminato il limite dell'anno entro cui l'ente previdenziale può procedere alla rettifica e ripetere le prestazioni eseguite (v. sul punto Cass.
n. 8564/2016). Non viene, infatti, riproposto quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 80 del regio decreto citato, secondo il quale “Le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla Cassa nazionale;
in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati”.
Dunque, in conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve ritenersi infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, seguono per legge la soccombenza e vanno quindi poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Alessia
Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere a favore di le spese di lite, che liquida in € CP_1
1.865,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Udine, 25.03.25
IL GIUDICE dott.ssa Alessia Bisceglia