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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte al n.7802 e al n.9368 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertenti tra
Parte_1
con il proc. dom. avv. Cristina Baroni
- attore in opposizione a decreto ingiuntivo -
e
con il proc. dom. avv. Giovanni Cristoffanini e Parte_2
l'avv. Andrea Demarchi
- convenuto in opposizione a decreto ingiuntivo -
e
, con il proc. dom. avv. Francesco Giorgini Controparte_1
- chiamata in causa da - Parte_2
e tra
Parte_1
con il proc. dom. avv. Cristina Baroni
1 - attore in opposizione a decreto ingiuntivo -
e
, in persona del Controparte_2
socio/associato e legale rappresentante avv. con il proc. dom. avv. CP_3
RI RE
- convenuto in opposizione a decreto ingiuntivo -
e
, con il Controparte_4
proc. dom avv. Ilaria Perin
- chiamata in causa da - Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n.1380/2024 del 6.6.2024 il Tribunale di Genova
ingiungeva a di pagare all'avv. Parte_1 Parte_2
l'importo di euro 51.538,94, oltre interessi e spese di procedura, Iva e accessori di legge, quale somma spettante alla per l'attività professionale prestata Parte_2
in favore della società in controversia giudiziaria che la vedeva contrapposta al in relazione alle vicende di un contratto d'appalto. Controparte_5
Nel ricorso monitorio l'avv. aveva esposto in particolare Parte_2
- che la si era rivolta, per essere assistita e difesa, all'avv. Parte_1
e all'avv. Parte_2 CP_3
- che i sopra indicati professionisti avevano esaminato una ingente mole di documentazione inerente al contratto di appalto stipulato tra il di CP_5
2 e la e partecipato a numerose riunioni intercorse tra le CP_5 Parte_1
parti in vista di un componimento della lite, che tuttavia non si verificava;
- che dunque entrambi i difensori “davano seguito all'azione legale”
notificando atto di citazione, svolgendo inoltre ulteriore attività stragiudiziale a contrasto delle iniziative di contrasto attuate dal Controparte_5
- che il Tribunale di Genova aveva accolto la domanda giudiziale svolta dalla a ministero dei ricordati difensori, dichiarando risolto per Parte_1
inadempimento del il contratto di appalto intercorso tra le parti, e CP_5
condannando il a versare alla società circa 230mila euro quale CP_5
corrispettivo per lavorazioni già eseguite, circa 50mila euro a titolo di risarcimento del danno, con il rigetto delle domande avversarie e la condanna del al pagamento delle spese di lite;
CP_5
- che, interposto appello dal la si era costituita in CP_5 Parte_1
giudizio sempre a ministero degli stessi difensori, avv.ti e Parte_2 CP_3
la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, rinviava la causa in decisione;
- che solo in detto momento, a fronti di minimi acconti ricevuti dalla cliente, i difensori si erano determinati a chiedere il saldo per l'attività professionale prestata, non ottenendo, tuttavia, altro che il pagamento di euro 9.154,30 che andava ad aggiungersi agli acconti già versati per euro 4.173,00;
- che, conseguentemente, sia l'avv. sia l'avv. avevano Parte_2 CP_3
dismesso il mandato difensivo e radicato la procedura per ottenere l'opinamento delle parcelle da parte del C.O.A. di CP_5
3 - che la somma richiesta in sede monitoria corrispondeva esattamente alla taratura operata dal COA e teneva conto degli acconti e pagamenti tutti effettuati dalla società.
Su detti presupposti, quindi, l'avv. aveva chiesto e ottenuto il decreto Parte_2
ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Con separato decreto ingiuntivo n.1750/2024 del 12.7.2024 il Tribunale di
Genova ingiungeva a di pagare all' Parte_1 Controparte_2
l'importo di euro 49.628,61, oltre interessi e spese di
[...]
procedura, Iva e accessori di legge, quale somma spettante al socio e legale rappresentante avv. per l'attività professionale prestata nella vicenda CP_3
già sopra ricordata, che in sede di ricorso monitorio veniva descritta in modo esattamente identico rispetto a quanto fatto nel ricorso dell'avv. . Parte_2
Anche lo otteneva il richiesto decreto ingiuntivo, oggetto Controparte_2
della presente opposizione.
proponeva tempestiva opposizione a ciascuno dei menzionati Parte_1
decreti ingiuntivi, evidenziando
- che in relazione agli avvisi di parcella n.317/2023 e 323/2023 (avv.
) e n. 321/2023 ( eccepiva l'intervenuta prescrizione Parte_2 CP_2
presuntiva rispetto alle pretese di entrambi i difensori, affermando di avere già
integralmente pagato ogni compenso spettante ai predetti;
- che in relazione agli avvisi di parcella n.324/2023 e 325/2023 (avv.
) e n.320/2023 e 322/2023 ( entrambi i difensori Parte_2 CP_2
avevano già ottenuto il pagamento di quanto loro spettava a mezzo bonifici del
4 15.12.2023, tenuto conto del fatto che erano stati corrisposti importi coincidenti con le spese di lite liquidate dal Tribunale di Genova in sentenza applicando i valori medi di tariffa;
- che, inoltre, doveva escludersi il diritto di ciascun difensore all'intera somma prevista per l'assistenza professionale nel giudizio di primo grado, in quanto le parti si erano accordate nel senso che la difesa a mezzo di due avvocati non avrebbe determinato aumento di tariffa, dato che i due difensori avrebbero diviso il compenso “come se il difensore fosse uno”;
- che con riferimento all'attività prestata nel giudizio di appello nulla spettava ai difensori in quanto, liquidandosi i compensi con riferimento al valore medio del tariffario ministeriale, l'importo in questione avrebbe trovato piena compensazione con il credito risarcitorio di per i danni patiti Parte_1
per il fatto che i difensori avevano omesso di impugnare la decisione di primo grado per non aver indicato la specie degli interessi liquidati, così consentendo alla controparte ( di pagare gli interessi ai sensi Controparte_5
dell'art.1284co.1c.c. e non dell'art.1284co.4c.c. (saggio relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), così cagionando alla Parte_1
[... un danno di circa 83mila euro;
- che, in ogni caso, doveva escludersi il diritto dei difensori al compenso massimo di tariffario, invece preteso in sede monitoria;
massimo tariffario che andava escluso anche solo in virtù della considerazione del fatto che i difensori avevano omesso di chiedere la condanna del alla Controparte_5
5 restituzione della cauzione incamerata in relazione alla menzionata vicenda di appalto.
Su detti presupposti, dunque, domandava la revoca dei decreti Parte_1
ingiuntivi opposti, accertandosi che la società nulla doveva agli avvocati e in via riconvenzionale domandava accertarsi la Parte_2 CP_3
responsabilità professionale di entrambi i professionisti per la sopra menzionata omessa impugnazione del capo di sentenza di primo grado relativo agli interessi, e così condannarsi i difensori al pagamento della differenza economica tra l'ammontare degli interessi al saggio di cui all'art.1284co.1c.c. e quello di cui al co.4.
si costituiva in giudizio esponendo Parte_2
- che non era vero che le parti si fossero accordate per un “compenso unico” per entrambi i difensori, anche alla luce del fatto che l'avv. aveva Parte_2
trattato i profili civilistici ordinari e l'avv. quelli “incisi” da elementi CP_3
di diritto amministrativo;
peraltro nessuna evidenza documentale sussisteva in relazione a un tale preteso accordo;
- che l'eccezione di prescrizione presuntiva era inammissibile in quanto incompatibile con l'affermazione di controparte di nulla dovere ai difensori;
- che, inoltre, l'eccezione di prescrizione presuntiva era inammissibile anche a cagione della interposta eccezione di compensazione, peraltro relativa a supposto credito risarcitorio futuro: la richiesta di compensazione con credito futuro, con il correlato implicito riconoscimento di non aver pagato,
6 “smentiva” l'eccezione di prescrizione presuntiva, notoriamente fondata sulla presunzione di intervenuto pagamento;
- che in ogni caso doveva escludersi che fosse incorsa in prescrizione la totalità
dei crediti per l'attività stragiudiziale svolta, non potendosi “parcellizzare”
un'attività complessa e in ogni caso unitaria;
insomma, il dies a quo della prescrizione non poteva individuarsi in quello dell'espletamento di singoli adempimenti, ma in quello della interruzione del rapporto fiduciario, avvenuta il 18.12.2023;
- che la domanda riconvenzionale svolta da controparte era infondata in quanto,
per un verso era la nuova difesa della società a non aver insistito in fase esecutiva nella pretesa degli interessi ex art.1284co.4c.c., fermandosi al mero diniego di controparte;
per altro verso la tesi giuridica posta da controparte a fondamento del preteso errore dei difensori non costituiva, al momento dell'attività, dato pacifico in giurisprudenza.
Su detti presupposti, pertanto, concludeva per la Parte_2
conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale di controparte. Per il denegato caso di propria condanna,
chiamava in causa in manleva con le modalità di rito la propria compagnia assicurativa . Controparte_1
si costituiva in giudizio richiamando le condizioni di Controparte_1
polizza e svolgendo difese adesive e sovrapponibili a quelle svolte dalla
. Parte_2
7 A propria volta si costituiva in giudizio lo svolgendo Controparte_2
difese analoghe a quelle della , e specificando che nella fattura Parte_2
elettronica relativa al pagamento dell'importo di euro 10.900,28 da parte della la dizione “a saldo” era stato un evidente errore, subito segnalato, Parte_1
e del resto evidente trattandosi di pagamento parziale a fronte di richiesta di compenso ben superiore;
per il denegato caso di propria condanna chiamava in causa in manleva, con le modalità di rito, la propria compagnia assicurativa
[...]
Controparte_4
si costituiva in giudizio sostanzialmente aderendo nel Controparte_4
merito alle tesi difensive dell'assicurato, ma evidenziando che lo stesso non aveva fornito, al momento della conclusione del contratto, dichiarazioni esaustive in ordine alla sussistenza della controversia relativa al pagamento degli interessi da parte del (controversia di cui erano già noti all'assicurato Controparte_5
esistenza, questioni controverse ed estremi), così che eccepiva, per il caso di accoglimento della domanda riconvenzionale di nei confronti di Parte_1
la decadenza del proprio assicurato dalla copertura assicurativa per CP_2
tardiva denuncia di sinistro;
richiamava, inoltre, tutti le previsioni di polizza in ordine al concreto dispiegarsi della garanzia assicurativa.
I giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, sopra rammentati, inizialmente assegnati a diversi giudici della medesima sezione, venivano quindi assegnati entrambi allo scrivente e riuniti.
* * * * *
Premesso che
8 - è pacifico tra le parti (e comunque risulta ampiamente dimostrato dalla documentazione in atti) che sia l'avv. sia l'avv. (dello Parte_2 CP_3
hanno effettivamente svolto in favore di Controparte_2 Parte_1
l'attività professionale di cui hanno chiesto in sede monitoria il pagamento;
- entrambe le opposizioni a decreto ingiuntivo radicate da sono Parte_1
fondate a) in relazione alla sola attività stragiudiziale posta in essere dagli opposti, sull'avvenuto decorso del termine legale di prescrizione presuntiva;
b) in relazione all'attività relativa al primo grado di giudizio, sul fatto che gli importi già pagati dalla società sarebbero corrispondenti a quelli liquidati con la sentenza e comunque pari a quelli risultanti dall'applicazione del tariffario ministeriale nei valori medi;
c) in relazione all'attività prestata nel giudizio d'appello, sulla necessità di considerare in compensazione il credito risarcitorio vantato dalla e di cui alla domanda Parte_1
riconvenzionale svolta nel presente giudizio;
d) in tutti gli ambiti sopra indicati, sulla necessità di riconoscere uno corrispettivo “parametrato su un unico difensore”, in quanto le parti avrebbero concordato di non prevedere un pagamento ulteriore, rispetto a quello dovuto all'avv. , per l'attività Parte_2
prestata “in aggiunta e affiancamento” dall'avv. CP_3
considerato che
- è infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva, ove si ponga mente al fatto che l'allegazione di parte opponente si fonda su una non condivisibile
“segmentazione” dell'attività professionale svolta ante causam da entrambi i
9 difensori oggi opposti;
l'esame della amplissima documentazione in atti,
invece, dà conto di una complessa e articolata lite in essere tra Parte_1
e in relazione a un importante contratto di appalto che Controparte_5
riguardava “opere idrauliche e strutturali di adeguamento delle sezioni di
deflusso del tratto di valle del Torrente Sturla”; contrapponendosi le tesi dei contraenti in ordine a reciproci inadempimenti, si rendeva necessaria - in modo del tutto evidente - un'ampia assistenza tecnico-giuridica, sia di carattere civilistico puro che amministrativistico (attese le inferenze determinate dalla natura di ente pubblico di uno dei contraenti),
necessariamente orientata alla rappresentazione e “difesa” della posizione contrattuale della società; considerare in modo autonomo - rispetto all'unitario e dichiarato scopo dell'assistenza tecnico-legale - ogni singola attività1 svolta dai difensori prima della radicazione del giudizio concreterebbe operazione insostenibile sia sotto il profilo meramente ermeneutico, sia sotto il profilo logico-giuridico e di interpretazione di buona fede del rapporto giuridico intercorso tra le parti2; 1 Si è trattato, pacificamente, di consulenza e assistenza in ordine a) alla contestazione di inadempimento del contratto d'appalto da parte del e correlato tentativo di transazione;
b) alla richiesta – in tutta evidenza Controparte_5 strumentale all'approntamento delle difese della società, di accesso ai documenti del separato intervento relativo al 1° stralcio funzionale del 2° lotto;
c) al procedimento di annotazione nel Casellario informatico dell' e) al CP_6 procedimento avviato dal di risoluzione del contratto ex art. 108, comma 3, D.Lgs 50/2016 Controparte_5 (questione poi anche oggetto del giudizio di merito); f) all'escussione della fideiussione stipulata dalla Parte_3 e la da parte del
[...] Controparte_7 CP_5
10 - conseguentemente - omessa ogni considerazione in ordine alla astratta ammissibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva in relazione alle difese svolte - il termine prescrizionale non può certo farsi decorrere dall'esaurimento di ciascuna attività difensiva svolta ante causam, bensì
dall'esaurimento del rapporto difensivo determinatosi con la dismissione del mandato da parte dei professionisti, così che deve senz'altro escludersi che il termine in questione sia decorso prima dell'azione monitoria;
- spetta pertanto ai difensori il corrispettivo richiesto, per l'attività
stragiudiziale, nella misura indicata in sede di taratura dal C.O.A.3, misura che lo scrivente condivide essendo pedissequa conseguenza di corretta applicazione delle tariffe professionali;
- il corrispettivo spetta a entrambi i difensori nella misura piena, considerato che a) il principio generale è quello secondo cui, in caso di attività svolta da più difensori, ciascuno ha diritto al compenso professionale4; b) nessun elemento istruttorio risulta adeguatamente dimostrativo della conclusione di un accordo, tra le parti, teso a limitare o escludere il diritto al corrispettivo di uno dei difensori (e segnatamente, per quel che è dato intendere in forza della prospettazione della società opponente, dell'avv. ; c) in particolare, CP_3
certamente non può assumersi a elemento di conferma della tesi di parte opponente la circostanza per cui gli atti sarebbero stati firmati da un solo difensore, considerata la natura disgiunta del mandato conferito e ricordando 3Cfr. gli avvisi di parcella n.317/2023 e 323/2023 (avv. ) e n. 321/2023 ( . Parte_2 CP_2
11 che l'attività difensiva non si esplica nella sola redazione degli atti e comunicazioni, ma in plurime attività prodromiche e di studio;
- quanto all'attività difensiva prestata in relazione al giudizio di primo grado -
ricordato che in tesi di parte opponente gli importi già pagati dalla società
sarebbero corrispondenti a quelli liquidati con la sentenza del Tribunale di
Genova e comunque pari a quelli risultanti dall'applicazione del tariffario ministeriale nei valori medi - si osserva quanto segue;
▪ è irrilevante la misura della liquidazione delle spese contenuta nella sentenza del Tribunale di Genova, essendo pacifico il diritto del difensore di chiedere al proprio assistito un importo differente e maggiore purchè rispettoso delle tariffe professionali;
▪ gli unici pagamenti che risultano essere stati effettuati da sono Parte_1
quelli di cui hanno già dato conto i difensori nei rispettivi ricorsi monitori;
▪ è irrilevante la dicitura di pagamento “a saldo” contenuta nel doc. 4 di parte opposta, trattandosi in tutta evidenza di documentazione creata dalla parte stessa al momento della disposizione di bonifico;
anche la successiva indicazione nella fattura del difensore (a saldo invece che in acconto) risulta essere manifestamente la conseguenza di un errore materiale, ove semplicemente si consideri il fatto che il pagamento ottenuto risulta corrispondere a una minima frazione di quanto precedentemente era stato richiesto dal difensore;
12 ▪ l'attività prestata dai difensori risulta del tutto adeguata e, peraltro, ha condotto a pieno accoglimento delle tesi di così che pare Parte_1
quasi un fuor d'opera l'affermazione di non idonea qualità della prestazione professionale che parrebbe discendere dalle allegazioni difensive di parte opponente;
▪ gli importi richiesti dai difensori sono esattamente corrispondenti a quelli oggetto di taratura da parte del locale C.O.A.5, e sono condivisi e fatti propri dallo scrivente in quanto pienamente corrispondenti alla tariffa professionale in applicazione dei valori medi, ed essendo condivisibile anche l'incremento del 10% in considerazione della particolare complessità della vicenda;
- spettano pertanto a ciascun difensore gli importi indicati nei rispettivi decreti ingiuntivi, che già considerano i pagamenti effettuati da Parte_1
- ragionamento esattamente corrispondente vale in relazione ai compensi per il giudizio di secondo grado, ove si rileva peraltro che il compenso richiesto,
come tarato dal C.O.A., considera i valori medi per alcune fasi processuali e il valore minimo per la fase di trattazione;
- è, per contro, infondata la domanda riconvenzionale svolta da Parte_1
atteso che
▪ il danno occorso alla società sarebbe la conseguenza del fatto che l'avv.
e l'avv. non avrebbero impugnato la sentenza del Tribunale Parte_2 CP_3
di Genova nella parte in cui non specificava che gli “interessi legali”, al cui
13 pagamento veniva condannato il in favore di Controparte_5 Parte_1
[...
sono quelli di cui all'art.1284co.4c.c. e non quelli di cui all'art.1284co.1 e
2c.c.; ciò avrebbe legittimato la pretesa del di pagare detta Controparte_5
“posta” al normale saggio legale, comportando per la società un danno di circa
83mila euro, stante la differenza economica derivante dall'applicazione dei due diversi saggi;
detta mancata impugnazione avrebbe concretato grave inadempimento professionale in quanto costituirebbe principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in difetto di specificazione da parte del giudice in sede di sentenza, l'indicazione “interessi legali” comporterebbe necessariamente l'applicazione del saggio (meno favorevole) di cui all'art.1284co. 1 e 2 c.c.;
▪ deve tuttavia rilevarsi che la tesi di parte opponente (attrice in riconvenzionale) si fonda sulla erronea ritenuta sussistenza, al momento dello svolgimento dell'attività difensiva per l'appello da parte dell'avv. e Parte_2
dell'avv. di un principio giurisprudenziale consolidato e pacifico CP_3
(secondo il quale in difetto di specificazione da parte del giudice in sede di condanna al pagamento di interessi, questi sarebbero sempre e solo da ritenere quelli di cui all'art.1284co.1c.c.); in realtà, al momento dell'appello (termine ultimo per l'appello incidentale era il 29.7.2023) il principio in questione non era assolutamente consolidato, tant'è che c'è stato il “bisogno” di una
successiva presa di posizione al riguardo delle SSUU della Cassazione,
proprio con la sentenza n.12449/2024 versata in atti da parte opponente;
già
14 solo questo elemento esclude in radice la configurabilità di un comportamento negligente/inadempiente da parte dei difensori;
▪ peraltro, in senso contrario rispetto alla ritenuta spettanza degli interessi di cui all'art.1284co.4c.c. va segnalata la recentissima Cass.ord. n.28036/25, che ha chiarito che i cosiddetti “super-interessi” previsti dall'art. 1284, quarto comma, c.c. non si applicano alle obbligazioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale (la controversia in esame riguardava la mancata corresponsione di un indennizzo da parte di un'Autorità Portuale. La Corte ha accolto il ricorso, specificando che la norma sugli interessi maggiorati è
applicabile solo alle obbligazioni pecuniarie liquide o facilmente liquidabili, e non ai debiti di valore come il risarcimento del danno, la cui quantificazione richiede un accertamento giudiziale);
▪ infine, non risulta, a mezzo dei successivi difensori, aver Parte_1
coltivato in alcun modo la propria pretesa di pagamento di maggiori interessi,
essendosi immediatamente “allineata” alla risposta negativa del CP_5
senza tentare alcuna condotta in sede stragiudiziale od esecutiva a sostegno della propria tesi;
▪ va poi, da ultimo, evidenziato che il danno preteso da - data la Parte_1
pendenza del giudizio di appello - è allo stato a ben vedere non attuale, non potendosi escludere il fatto che la decisione di appello si pronunzi comunque sulla natura degli interessi indipendentemente da una specifica domanda di non necessaria a tal fine e la cui mancanza non Parte_1
configurerebbe una tale pronuncia della Corte come ultra petitum;
15 - merita pertanto in conclusione rigetto la domanda riconvenzionale in esame;
- deve dunque affermarsi che ciascuno degli opposti, avv. e avv. Parte_2
ha diritto al pagamento degli importi indicati nei rispettivi decreti CP_3
ingiuntivi, che costituiscono adeguata e corretta liquidazione delle competenze professionali dei difensori (cui vanno correttamente aggiunte le spese sostenute dai predetti nei procedimenti di taratura delle parcelle) e già tengono conto dei documentati pagamenti in acconto effettuati da Controparte_8
- l'esito processuale comporta l'assorbimento delle domande di manleva svolte dagli opposti nei confronti delle proprie compagnie assicurative;
con riferimento al provvedimento di governo delle spese di lite, va poi evidenziato che
▪ l'avv. risulta aver correttamente chiamato in causa la propria Parte_2
compagnia assicurativa, che non ha contestato la copertura assicurativa e ha assunto nel merito posizione analoga alla propria assicurata;
ciò comporta, in applicazione del principio di causalità, la condanna di al Parte_1
pagamento delle spese di lite anche della compagnia;
16 ▪ anche lo ha correttamente svolto la chiamata, risultando Controparte_2
infondata la pretesa di di decadenza dalla copertura Controparte_4
assicurativa per non avere il contraente correttamente fornito al momento della stipula del contratto le informazioni in ordine alla sussistenza del presente
“sinistro” (cioè delle contestazioni e pretese che poi hanno dato luogo alla presente controversia e alla richiesta risarcitoria esercitata da;
Parte_1
risulta infatti adeguatamente documentato il fatto che la prima comunicazione in cui ha affermato una possibile responsabilità professionale Parte_1
del difensore è la pec da questa inviata il 18/1/2024 al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di e per conoscenza all'Avv. CP_5 Parte_2
nell'ambito del procedimento di taratura delle parcelle di questa;
avutane notizia ha scritto alla propria Compagnia di Assicurazioni Controparte_2
la nota del 22/1/2024 (doc. 3 ); pertanto, in applicazione del Controparte_4
principio di causalità, andrà condannata alla rifusione anche Parte_1
delle spese di lite sostenute da;
CP_4
- la liquidazione delle spese di lite, ripartite secondo la soccombenza, viene operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
17 - rigetta entrambe le opposizioni e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1380/2024 del 6.6.2024 e il decreto ingiuntivo n.1750/2024 del 12.7.2024
del Tribunale di Genova;
- rigetta la domanda riconvenzionale svolta da Parte_1
- condanna a rifondere le spese di lite relative al giudizio di Parte_1
opposizione in favore di di Parte_2 [...]
, di e di Controparte_2 Controparte_1
; spese che - in applicazione dello scaglione di Controparte_4
valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. n.147/2022) - si liquidano in applicazione Pt_4
dei valori medi in favore di ciascuno dei predetti soggetti in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 19.11.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In tutta evidenza, le attività svolte ante causam dai difensori hanno avuto manifesta natura collaterale e strumentale rispetto alla controversia inerente il contratto di appalto in corso con il comune di oggetto dell'incarico CP_5 professionale conferito. A ben vedere, inoltre, risulta poco praticabile (se non al limitato fine della quantificazione e parametrazione dei corrispettivi dovuti) la distinzione tra attività stragiudiziale e giudiziale, una volta che si ponga attenzione al fatto che quest'ultima non è stata altro che l'esito finale della contrapposizione con il Comune, e una naturale evoluzione della mancata composizione della lite. 4 Art.8co.1 D.M. n.55/2014. 5 Cfr., per i due gradi di giudizio, gli avvisi di parcella n.324/2023 e 325/2023 (avv. ) e n.320/2023 e Parte_2 322/2023 ( . CP_2 6 Il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'avv. è di 51.538,94 euro. Si giunge a detto importo sommando Parte_2 le competenze professionali, richieste come tarate dal COA in relazione agli avvisi di parcella nn.325-324-323-317, che portano a 52.471,00 oltre spese generali al 15% e CPA, così arrivando a 62.757,40; detratti acconti per euro 13.327,30 (4.173 prima della sentenza di primo grado “per spese vive di notifica, contributo unificato e diritti di cancelleria per radicazione giudizio di primo grado e iscrizione a ruolo”, e 9.154,00 a novembre 2023 quale acconto onorari, vedi doc.3 fascicolo monitorio), si giunge a 49.430,10 cui vanno aggiunti oneri taratura per euro 2.108,84, per un importo finale di euro appunto 51.538,94. Il decreto ingiuntivo emesso in favore di è di euro 49.628,61. Si giunge a detto importo sommando gli CP_2 importi per competenze come tarati dal COA in relazione agli avvisi di parcella 320-321-322, che portano a 49.971,00; detratti acconti per (euro 1.750,00 oltre oneri versato prima della sentenza di primo grado ed euro 9.478,59 a novembre 2023 - doc.4 monitorio) un totale di euro 11.228,59, si giunge a euro 38.742,41; poi sono aggiunte spese generali al 15% (euro 5.811,37), CPA (euro 1.782,15) e IVA (euro 10.193,91), giungendo a euro 56.529,94; detratta la ritenuta d'acconto (euro 8.910,77), si giunge a euro 47.619,18; aggiunti i diritti taratura per euro 2.006,84 e bollo per euro 2,00, si determina l'importo di euro 49.628,61.