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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/12/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
AN LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2670 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Salvatore Falco;
Parte_1 attore opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Paolo Madaro;
convenuta opposta
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Paolo ed Antonio
Pannunzio; convenuta opposta
, Tribunale di Cosenza, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato Controparte_3
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
convenuto opposto
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da verbale.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249010293119000 notificata in data 13.9.2024 da
, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento: Controparte_1
- n. 03420130033853864000 di € 44,32, presuntivamente notificata il 13.12.2014, relativa a spese processuali per l'anno 2012, ente creditore il Tribunale di Cosenza;
- n. 03420140011861064000 di € 8.981,63, presuntivamente notificata il 28.9.2014, relativa a recupero rate finanziamento agevolato, ente creditore Controparte_2 chiedendo che ne fosse dichiarata l'invalidità e la nullità.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento presupposte, nonché per intervenuta prescrizione del credito per capitale nonché per accessori (sanzioni ed interessi) il cui termine di prescrizione è in ogni caso quinquennale;
riguardo alla cartella notificata per il recupero del credito , eccepiva altresì CP_2 la violazione dell'art. 21 d.lvo n. 46 del 1999 e segnatamente la mancanza di un titolo esecutivo legittimante la iscrizione a ruolo, non costituendo il contratto di finanziamento titolo esecutivo, nonché la legittimità della riscossione mediante ruolo ad opera di (che avrebbe dovuto procedere CP_2 con azione civile ordinaria) per mancanza di autorizzazione legislativa.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva preliminarmente la inammissibilità dei motivi di CP_4 opposizione agli atti esecutivi, quindi deduceva l'infondatezza della opposizione di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Si costituivano anche gli enti creditori, e , che si Controparte_2 Controparte_3 associavano alle difese svolte dall'agente della riscossione e contestavano altresì con autonome deduzioni la fondatezza della opposizione chiedendone il rigetto, vinte le spese di lite.
Mutato il rito con ordinanza del 14.2.2025 ed assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., istruita la causa con la documentazione offerta in comunicazione dalle parti, all'udienza del 27 novembre 2025, dopo la discussione orale, il giudice la tratteneva in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
****
Si deve premettere che le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici.
Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973 il Concessionario della RI ( Controparte_1
) non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della
[...] cartella di pagamento, dovendo in tal caso prima notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni. Soltanto pagina 2 di 7 nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato quanto dovuto, il Concessionario potrà iniziare l'esecuzione forzata del credito erariale (pignoramento ecc.).
Inoltre, alla stregua dei motivi proposti, la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione alla eccezione di prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle sottese all'intimazione, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione, nonché come opposizione agli atti esecutivi, relativamente alla contestazione dell'omessa notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione.
Va, peraltro, osservato che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e, allorchè si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (come la prescrizione del credito), l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso.
Nella fattispecie in esame, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 03420249010293119000 notificata in data 13.9.2024 da , in Controparte_1 relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 03420130033853864000 di € 44,32, presuntivamente notificata il 13.12.2014, relativa a spese processuali per l'anno 2012, ente creditore il Tribunale di Cosenza;
- n. 03420140011861064000 di € 8.981,63, presuntivamente notificata il 28.9.2014, relativa a recupero rate finanziamento agevolato, ente creditore Controparte_2 deducendo di non avere ricevuto la rituale notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, con conseguente prescrizione dei crediti dalle stesse portati.
Ebbene, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da limitatamente ai motivi di CP_4 opposizione agli atti esecutivi è fondata, in quanto l'intimazione di pagamento opposta risulta notificata a il 3.9.2024 mentre il ricorso risulta depositato in data 25.9.2024, dopo la scadenza il Parte_1 termine perentorio di venti giorni previsto dal primo comma dell'art. 617 c.p.c..
Ciò posto, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito portato ad esecuzione mediante ruolo, atteso che per quanto già osservato con il relativo motivo si contesta il diritto dell'ente creditore e dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata e che pertanto esso integra opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta a termini di decadenza.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non pagina 3 di 7 essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (cfr. Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del 28/12/2018).
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (cfr. Cass. Civ.,
n. 2868 del 3.2.2017).
In particolare, l'art.60 DPR n.600 del 29.09.1973, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, prevedendo che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevedendo alla lett. b) bis, che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità – basato sulle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973 e n. 3 del 2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 25079 del
26/11/2014). pagina 4 di 7 Invero, a seguito dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità sollecitata dagli interventi additivi della Corte Costituzionale sugli artt. 140 c.p.c. e 26 d.p.r. n. 602/1973, devono essere osservate dall'ente di riscossione tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità cd relativa del destinatario anche per la notificazione delle cartelle di pagamento ex art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973 e, si ritiene, per la notificazione del pignoramento ex art. 72 bis stesso d.p.r. in virtù del rinvio all'art. 26 operato dall'art. 49 del d.p.r. n. 602/1973 in tema di notificazioni degli atti del procedimento di espropriazione forzata. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che: “ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità cd relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.” (v. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 25351 del 2020); ancora “ove la notifica, nella specie cartella di pagamento, sia avvenuta nelle forme dell'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante
l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale” (v. Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 10519 del 2019); “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012, va applicato l'art.
140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26 ultimo comma d.p.r. n. 602/1973 e 60 comma 1 lett. e) del d.p.r. n. 600/1973, sicchè è necessario ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (v. Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 9782 del 2018).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, si osserva che la cartella n. 03420130033853864000 portante il credito per il rimborso di spese processuali, risulta notificata a mani proprie del destinatario con consegna dell'atto in data 13.2.2014 ex art. 138 c.p.c.; il primo atto interruttivo (intimazione di pagamento n. 03420169004735305000) non risulta validamente notificato ex art. 140 c.p.c., in quanto l'avviso di ricevimento della CAD è in bianco, non recando esso alcuna indicazione;
il successivo atto interruttivo (intimazione di pagamento n. 03420229001120626000) risulta validamente notificato con consegna dell'atto a mani proprie del destinatario in data 26.4.2023. pagina 5 di 7 Considerato, quindi, che il termine di prescrizione del diritto al rimborso delle spese processuali è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c., appare infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Riguardo alla cartella n. 03420140011861064000 portante il credito per la restituzione del finanziamento agevolato concesso da si rileva che la stessa non risulta validamente Controparte_2
Parte notificata ex art. 140 c.p.c., stante l'incompletezza dell'avviso di ricevimento della che reca solo il nome e l'indirizzo del destinatario mancando però la data, la firma dell'incaricato alla distribuzione ed il bollo dell'ufficio di distribuzione.
L'eccezione di prescrizione sollevata appare dunque fondata se si considera che il termine di prescrizione decennale decorre dal 31.12.2007 (data di scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento del finanziamento) o al più dalla risoluzione anticipata del contratto il 7.6.2007, è stato interrotto in data 6.6.2012 (data di notifica al dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 Parte_1
R.D. n. 639 del 2010, pacificamente costituente speciale titolo esecutivo) ed è maturato prima della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 03420229001120626000 in data 26.4.2023, anche considerando gli 85 giorni di sospensione dei termini di prescrizione dei crediti da riscuotere mediante ruolo per l'emergenza OV 19 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020 ex art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, che ha sospeso per il periodo indicato i termini di prescrizione e di decadenza relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione tributi da parte degli uffici degli enti impositori) nonché i 5 mesi e 15 giorni di sospensione ex art. 1 commi 618 e 623 della legge n. 147 del
2013 (la legge di stabilità per il 2014, che ha previsto - solo relativamente ai ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 - la sospensione dei termini di prescrizione dall'1.1.2014 al 15.6.2014).
In conclusione, l'opposizione proposta da deve essere in parte accolta, con conseguente Parte_1 declaratoria di invalidità dell'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella n.
03420140011861064000 di € 8.981,63, relativa a recupero rate finanziamento agevolato, ente creditore
Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al criterio del cd decisum, in applicazione delle tariffe prossime ai valori minimi per la natura documentale della causa e l'impegno difensivo in concreto profuso.
In particolare, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese in favore del
[...]
, stante il rigetto della opposizione limitatamente alla cartella emessa per il recupero di Controparte_3 spese processuali.
pagina 6 di 7 Invece, compensate le spese tra il ricorrente ed l' , Controparte_2 Controparte_1 che non ha dato prova della tempestiva notifica della cartella portante il credito per il finanziamento agevolato, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, con liquidazione in favore dell'Erario stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie in parte l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara l'invalidità della Parte_1 intimazione n. 03420249010293119000 notificata in data 13.9.2024 da Controparte_1
, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420140011861064000 di € 8.981,63, per
[...] prescrizione del credito;
- condanna alla rifusione delle spese sostenute dal , Tribunale Parte_1 Controparte_3 di Cosenza, che liquida in euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cpa come per legge;
- compensa le spese tra ed Parte_1 Controparte_2
- condanna l' al pagamento, in favore dell'Erario - attesa Controparte_1
l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato - delle spese del giudizio, liquidate in Parte_1 euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 1.12.2025 Il giudice dott.ssa AN LL
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
AN LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2670 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Salvatore Falco;
Parte_1 attore opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Paolo Madaro;
convenuta opposta
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Paolo ed Antonio
Pannunzio; convenuta opposta
, Tribunale di Cosenza, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato Controparte_3
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
convenuto opposto
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da verbale.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249010293119000 notificata in data 13.9.2024 da
, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento: Controparte_1
- n. 03420130033853864000 di € 44,32, presuntivamente notificata il 13.12.2014, relativa a spese processuali per l'anno 2012, ente creditore il Tribunale di Cosenza;
- n. 03420140011861064000 di € 8.981,63, presuntivamente notificata il 28.9.2014, relativa a recupero rate finanziamento agevolato, ente creditore Controparte_2 chiedendo che ne fosse dichiarata l'invalidità e la nullità.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento presupposte, nonché per intervenuta prescrizione del credito per capitale nonché per accessori (sanzioni ed interessi) il cui termine di prescrizione è in ogni caso quinquennale;
riguardo alla cartella notificata per il recupero del credito , eccepiva altresì CP_2 la violazione dell'art. 21 d.lvo n. 46 del 1999 e segnatamente la mancanza di un titolo esecutivo legittimante la iscrizione a ruolo, non costituendo il contratto di finanziamento titolo esecutivo, nonché la legittimità della riscossione mediante ruolo ad opera di (che avrebbe dovuto procedere CP_2 con azione civile ordinaria) per mancanza di autorizzazione legislativa.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva preliminarmente la inammissibilità dei motivi di CP_4 opposizione agli atti esecutivi, quindi deduceva l'infondatezza della opposizione di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Si costituivano anche gli enti creditori, e , che si Controparte_2 Controparte_3 associavano alle difese svolte dall'agente della riscossione e contestavano altresì con autonome deduzioni la fondatezza della opposizione chiedendone il rigetto, vinte le spese di lite.
Mutato il rito con ordinanza del 14.2.2025 ed assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., istruita la causa con la documentazione offerta in comunicazione dalle parti, all'udienza del 27 novembre 2025, dopo la discussione orale, il giudice la tratteneva in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
****
Si deve premettere che le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici.
Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973 il Concessionario della RI ( Controparte_1
) non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della
[...] cartella di pagamento, dovendo in tal caso prima notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni. Soltanto pagina 2 di 7 nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato quanto dovuto, il Concessionario potrà iniziare l'esecuzione forzata del credito erariale (pignoramento ecc.).
Inoltre, alla stregua dei motivi proposti, la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione alla eccezione di prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle sottese all'intimazione, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione, nonché come opposizione agli atti esecutivi, relativamente alla contestazione dell'omessa notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione.
Va, peraltro, osservato che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e, allorchè si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (come la prescrizione del credito), l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso.
Nella fattispecie in esame, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 03420249010293119000 notificata in data 13.9.2024 da , in Controparte_1 relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 03420130033853864000 di € 44,32, presuntivamente notificata il 13.12.2014, relativa a spese processuali per l'anno 2012, ente creditore il Tribunale di Cosenza;
- n. 03420140011861064000 di € 8.981,63, presuntivamente notificata il 28.9.2014, relativa a recupero rate finanziamento agevolato, ente creditore Controparte_2 deducendo di non avere ricevuto la rituale notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, con conseguente prescrizione dei crediti dalle stesse portati.
Ebbene, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da limitatamente ai motivi di CP_4 opposizione agli atti esecutivi è fondata, in quanto l'intimazione di pagamento opposta risulta notificata a il 3.9.2024 mentre il ricorso risulta depositato in data 25.9.2024, dopo la scadenza il Parte_1 termine perentorio di venti giorni previsto dal primo comma dell'art. 617 c.p.c..
Ciò posto, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito portato ad esecuzione mediante ruolo, atteso che per quanto già osservato con il relativo motivo si contesta il diritto dell'ente creditore e dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata e che pertanto esso integra opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta a termini di decadenza.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non pagina 3 di 7 essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (cfr. Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del 28/12/2018).
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (cfr. Cass. Civ.,
n. 2868 del 3.2.2017).
In particolare, l'art.60 DPR n.600 del 29.09.1973, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, prevedendo che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevedendo alla lett. b) bis, che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità – basato sulle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973 e n. 3 del 2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 25079 del
26/11/2014). pagina 4 di 7 Invero, a seguito dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità sollecitata dagli interventi additivi della Corte Costituzionale sugli artt. 140 c.p.c. e 26 d.p.r. n. 602/1973, devono essere osservate dall'ente di riscossione tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità cd relativa del destinatario anche per la notificazione delle cartelle di pagamento ex art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973 e, si ritiene, per la notificazione del pignoramento ex art. 72 bis stesso d.p.r. in virtù del rinvio all'art. 26 operato dall'art. 49 del d.p.r. n. 602/1973 in tema di notificazioni degli atti del procedimento di espropriazione forzata. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che: “ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità cd relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.” (v. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 25351 del 2020); ancora “ove la notifica, nella specie cartella di pagamento, sia avvenuta nelle forme dell'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante
l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale” (v. Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 10519 del 2019); “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012, va applicato l'art.
140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26 ultimo comma d.p.r. n. 602/1973 e 60 comma 1 lett. e) del d.p.r. n. 600/1973, sicchè è necessario ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (v. Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 9782 del 2018).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, si osserva che la cartella n. 03420130033853864000 portante il credito per il rimborso di spese processuali, risulta notificata a mani proprie del destinatario con consegna dell'atto in data 13.2.2014 ex art. 138 c.p.c.; il primo atto interruttivo (intimazione di pagamento n. 03420169004735305000) non risulta validamente notificato ex art. 140 c.p.c., in quanto l'avviso di ricevimento della CAD è in bianco, non recando esso alcuna indicazione;
il successivo atto interruttivo (intimazione di pagamento n. 03420229001120626000) risulta validamente notificato con consegna dell'atto a mani proprie del destinatario in data 26.4.2023. pagina 5 di 7 Considerato, quindi, che il termine di prescrizione del diritto al rimborso delle spese processuali è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c., appare infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Riguardo alla cartella n. 03420140011861064000 portante il credito per la restituzione del finanziamento agevolato concesso da si rileva che la stessa non risulta validamente Controparte_2
Parte notificata ex art. 140 c.p.c., stante l'incompletezza dell'avviso di ricevimento della che reca solo il nome e l'indirizzo del destinatario mancando però la data, la firma dell'incaricato alla distribuzione ed il bollo dell'ufficio di distribuzione.
L'eccezione di prescrizione sollevata appare dunque fondata se si considera che il termine di prescrizione decennale decorre dal 31.12.2007 (data di scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento del finanziamento) o al più dalla risoluzione anticipata del contratto il 7.6.2007, è stato interrotto in data 6.6.2012 (data di notifica al dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 Parte_1
R.D. n. 639 del 2010, pacificamente costituente speciale titolo esecutivo) ed è maturato prima della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 03420229001120626000 in data 26.4.2023, anche considerando gli 85 giorni di sospensione dei termini di prescrizione dei crediti da riscuotere mediante ruolo per l'emergenza OV 19 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020 ex art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, che ha sospeso per il periodo indicato i termini di prescrizione e di decadenza relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione tributi da parte degli uffici degli enti impositori) nonché i 5 mesi e 15 giorni di sospensione ex art. 1 commi 618 e 623 della legge n. 147 del
2013 (la legge di stabilità per il 2014, che ha previsto - solo relativamente ai ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 - la sospensione dei termini di prescrizione dall'1.1.2014 al 15.6.2014).
In conclusione, l'opposizione proposta da deve essere in parte accolta, con conseguente Parte_1 declaratoria di invalidità dell'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella n.
03420140011861064000 di € 8.981,63, relativa a recupero rate finanziamento agevolato, ente creditore
Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al criterio del cd decisum, in applicazione delle tariffe prossime ai valori minimi per la natura documentale della causa e l'impegno difensivo in concreto profuso.
In particolare, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese in favore del
[...]
, stante il rigetto della opposizione limitatamente alla cartella emessa per il recupero di Controparte_3 spese processuali.
pagina 6 di 7 Invece, compensate le spese tra il ricorrente ed l' , Controparte_2 Controparte_1 che non ha dato prova della tempestiva notifica della cartella portante il credito per il finanziamento agevolato, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, con liquidazione in favore dell'Erario stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie in parte l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara l'invalidità della Parte_1 intimazione n. 03420249010293119000 notificata in data 13.9.2024 da Controparte_1
, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420140011861064000 di € 8.981,63, per
[...] prescrizione del credito;
- condanna alla rifusione delle spese sostenute dal , Tribunale Parte_1 Controparte_3 di Cosenza, che liquida in euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cpa come per legge;
- compensa le spese tra ed Parte_1 Controparte_2
- condanna l' al pagamento, in favore dell'Erario - attesa Controparte_1
l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato - delle spese del giudizio, liquidate in Parte_1 euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 1.12.2025 Il giudice dott.ssa AN LL
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