CA
Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/01/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile di impugnazione del lodo arbitrale dell'8.3.2014, iscritto al n. 307/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
nata a [...] il [...], domiciliata in Napoli alla Parte_1 via Manzoni n. 157/E, CF. , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. C.F._1
Astolfo DI AMATO ( ; C.F._2
Impugnante
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
(TA) alla via Giuseppe de Cesare n. 65, C.F. , rappresentato e difeso C.F._3 dal Prof. Avv. Paolo Carbone, C.F. C.F._4
Resistente
E
, CP_2
Resistente contumace
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio arbitrale.
, titolare di una quota pari al 25% della chiedeva al Controparte_1 CP_2
Presidente dell' la nomina di un arbitro unico, Controparte_3
al fine di accertare la responsabilità ex art. 2476 cod.civ. dell'amministratore della CP_2
[...
Secondo il la avrebbe gestito in maniera Parte_1 CP_1 Pt_1
negligente gli immobili di proprietà della società, concedendoli in locazione ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
L'8 maggio 2012 il Presidente dell' Controparte_3
nominava quale Arbitro Unico la dott.ssa Persona_1
Iniziata la procedura arbitrale, con memoria di costituzione del 24 settembre 2012,
chiedeva accertarsi la responsabilità ai sensi dell'art. 2476 cod.civ. Controparte_1 dell'amministratrice dell' (madre del ), con CP_2 Parte_1 CP_1
conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni arrecati alla società.
Con atto del 15 ottobre 2012 si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda Pt_1 con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Espletata la CTU, con lodo dell'8 marzo 2014, l'Arbitro Unico così decideva: “A) dichiara la IG.ra , nella qualità di amministratrice unica della Parte_1
responsabile per i fatti di cui in motivazione;
B) per l'effetto, condanna la CP_2
medesima al risarcimento in favore della dei seguenti danni: CP_2
- € 632.021,74 sino al 31/12/2013, oltre interessi legali dalla domanda di arbitrato;
- € 141.182,17 per ogni anno successivo al 2013 sino alle scadenze dei contratti di locazione ovvero all'effettivo rilascio degli immobili, così distinto per ogni unità immobiliare: immobile in Napoli alla Via Manzoni n.157/E piano terra: € 29.970,01; immobile in Napoli alla Via Manzoni n.157/E paino primo: € 25.025,27; immobile in
Napoli alla Via Manzoni n. 157/E piano secondo: € 19.521,41; compendio immobiliare in
Napoli alla Via Caccioppoli: € 13.615,45; compendio immobiliare in Pozzuoli, loc. Licola
Patri, Via Montenuovo: € 28.553,43, unità immobiliare in Ischia Via Buonocore: €
24.496,61.
2 - € 19.590,93 per spese di utenze sostenute dalla per gli immobili in CP_2
Napoli Alla Via Manzoni n.157/E ed in Ischia alla Via Buonocore, oltre interessi legali dalla domanda di arbitrato;
C) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di revoca dell'amministratore unico IG.ra D) condanna la Parte_1
IG.ra a rifondere al IG. le spese di difesa che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 30.400,00, di cui 400,00 per spese non imponibili, ed € 30.000,00 per compenso professionale, oltre rimborsi C.P.A. e I.V.A. se dovuti come per legge;
E) fermo il vincolo della solidarietà tra le parti, pone il compenso dell'arbitro Unico e le spese di funzionamento del procedimento arbitrale, ivi compreso il compenso del Segretario, nonché le spese di C.T.U., la cui definitiva determinazione è oggetto di separata ordinanza, a carico di entrambe le parti per metà ciascuna”.
Il giudizio di impugnazione del lodo.
impugnava il lodo deducendone la nullità ai sensi dell'art. 829, n. Parte_1
4, cpc, affermando che l'Arbitro avrebbe dovuto a decidere secondo equità, così come previsto dall'art. 32 dello Statuto, mentre - travalicando i limiti della convenzione di arbitrato - lo stesso aveva deciso la controversia applicando lo stretto diritto.
La inoltre, chiedeva di accertarsi la nullità del lodo anche per la violazione del Pt_1 principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 9, cpc, atteso che l' CP_2
[... non era stata convenuta nel giudizio arbitrale ovvero era stata illegittimamente estromessa dallo stesso.
Con sentenza n. 3489/2015 la Corte di Appello di Napoli così provvedeva:
“a) rigetta l'impugnazione proposta da avverso il lodo arbitrale Parte_1
indicato in epigrafe;
b) condanna la a rifondere ad le spese del presente Pt_1 Controparte_1
giudizio che liquida nel complessivo importo di euro 17.250,00 comprese le spese generali;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1quater, D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 per il versamento, da parte della di un ulteriore importo a titolo di Pt_1
contributo unificato pari a quello dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo per
l'impugnazione dalla stessa proposta”.
Il giudizio di legittimità.
3 Avverso detta sentenza la proponeva ricorso in Cassazione denunciando: Pt_1
- la violazione o falsa applicazione degli artt. 822 e 829, n. 4, cpc censurando la sentenza impugnata per aver negato che l'arbitro unico avesse deciso la controversia applicando lo stretto diritto, quantunque la clausola compromissoria stabilisse che egli avrebbe dovuto decidere secondo equità;
- la violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 102, 829, n. 9, e 829, II co., cpc, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato la nullità del lodo per la mancata partecipazione della litisconsorte necessario. CP_2
Il resisteva al ricorso eccependone la tardività e l'infondatezza. CP_1
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29433/2021, pubblicata il 21 ottobre 2021, accoglieva tutti i motivi di ricorso avanzati della affermando: Pt_1
• in relazione al primo motivo di impugnazione che “la Corte territoriale è incorsa in un evidente errore di giudizio, laddove si è arrestata alla superficiale constatazione che l'arbitro aveva dichiarato di voler decidere la controversia
<<alla luce dei su esposti principi che il giudicante ritiene altres conformi ad>
equità >>, senza avvedersi che lo stesso arbitro aveva già riscontrato, poco prima, una difformità tra equità e diritto, a fronte della quale l'affermazione virgolettata altro non era che un mero espediente volto a sostituire il criterio di giudizio convenzionalmente prescelto con quello normativamente stabilito”;
• in relazione al secondo motivo di impugnazione che “il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario può essere sollevata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità con conseguente rimessione della causa ad altro giudice per l'integrazione del contraddittorio e per il giudizio di merito”.
Il giudizio di rinvio
Co ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte, riportandosi alle precedenti Pt_1 difese e chiedendo accertarsi la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 n. 4 cpc, per aver l'arbitro deciso il giudizio secondo diritto in contrasto con l'art. 32 dello Statuto sociale, nonché per violazione dell'art. 829 n. 9 cpc, per la mancata partecipazione della CP_2
4 Nel merito l'appellante in riassunzione ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dal . CP_1
Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione pre l'inappellabilità del lodo prevista dall'art. 32 dello Statuto della e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione della quale ha CP_2
chiesto il rigetto.
La non si è costituita restando contumace. CP_2
All'udienza dell'8.10.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione concedendo i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dal
, secondo il quale il lodo sarebbe inappellabile poiché l'art. 32 dello Statuto CP_1 dispone che “L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5”.
Su tale eccezione non vi è stata alcuna esplicita decisione né della Corte d'Appello, né della Cassazione, le quali hanno valutato nel merito il fondamento dell'impugnazione proposta dalla La decisione nel merito implica necessariamente, anche in assenza di Pt_1 espressa statuizione, che l'impugnazione del lodo sia stata ritenuta ammissibile. Dunque, tale questione non può essere proposta in questa sede, essendosi sul punto formato il giudicato.
Il giudizio di rinvio, infatti, è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia che sostituisca quella cassata, nel quale “è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte
Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità” (Cass., Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023).
5 Per tali ragioni questa Corte deve decidere nel merito il fondamento dell'impugnazione.
La nullità del lodo
ha impugnato il lodo denunciandone la nullità per due ragioni: Parte_2
- violazione dell'art. 829, n. 4, cpc poiché l'Arbitro avrebbe dovuto a decidere secondo equità, così come previsto dall'art. 32 dello Statuto, mentre - travalicando i limiti della convenzione di arbitrato - lo stesso aveva deciso la controversia applicando lo stretto diritto;
- violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 9, cpc, perché l' non era stata convenuta nel giudizio arbitrale ovvero era stata CP_2
illegittimamente estromessa dallo stesso pur essendo un litisconsorte necessario.
Entrambe le doglianze sono state ritenute fondate dalla Cassazione che, con la sentenza che ha rimesso gli atti a questa Corte, ha affermato che:
• “la Corte territoriale è incorsa in un evidente errore di giudizio, laddove si è arrestata alla superficiale constatazione che l'arbitro aveva dichiarato di voler decidere la controversia <<alla luce dei su esposti principi che il giudicante ritiene altres conformi ad>>, senza avvedersi che lo stesso arbitro aveva già riscontrato, poco prima, una difformità tra equità e diritto, a fronte della quale
l'affermazione virgolettata altro non era che un mero espediente volto a sostituire il criterio di giudizio convenzionalmente prescelto con quello normativamente stabilito”;
• “il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario può essere sollevata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità con conseguente rimessione della causa ad altro giudice per
l'integrazione del contraddittorio e per il giudizio di merito”.
Questa Corte, adeguandosi ai principi espressi dalla Suprema Corte, non può che dichiarare la nullità del lodo per entrambi i motivi dedotti dall'impugnante, ossia per:
6 - la violazione dell'art. 829, n. 4, cpc avendo l'arbitro deciso la controversia applicando lo stretto diritto, in contrasto con l'art. 32 dello Statuto della che CP_2
stabilisce che l'arbitro avrebbe dovuto decidere la lite secondo equità;
- la violazione dell'art. 829, n. 9, cpc, per la mancata partecipazione al procedimento arbitrale della litisconsorte necessario. CP_2
L'azione di responsabilità dell'amministratore
Accertata la nullità del lodo (giudizio rescindente), deve passarsi a valutare il fondamento nel merito dell'azione di responsabilità promossa dal nei confronti CP_1 dell'amministratore della (giudizio rescissorio). CP_2
Sul punto si precisa in via preliminare che al caso in esame si applica la disciplina prevista dall'art. 830 cpc nella formulazione precedente alla riforma del 2006, in quanto la clausola compromissoria è stata stipulata anteriormente alla modifica di tale norma. Ne consegue che non vi possono essere dubbi, una volta dichiarato nullo il lodo, sulla necessità di decidere nel merito il fondamento dell'azione di responsabilità promossa dal nei confronti della madre, amministratrice dell' CP_1 CP_2
Va, altresì, chiarito che la valutazione della responsabilità dell'amministratrice e la quantificazione dei danni cagionati alla società vanno eseguite secondo equità, sia perché così stabilito dalle parti all'art. 32 dello Statuto, sia perché la Cassazione ha rinviato il giudizio innanzi a questa Corte proprio allo scopo di eseguire una nuova valutazione secondo criteri equitativi e non di puro diritto.
Può a questo punto passarsi a valutare le condotte contestate dal . CP_1
Gli addebiti mossi dal socio consistono nell'aver l'amministratrice depauperato, in maniera imprudente e negligente, il patrimonio sociale stipulando, con sé stessa e con terzi, diversi contratti di locazione di immobili di proprietà dell' ad un canone molto CP_2
inferiore rispetto a quello di mercato.
Ciò detto, va in primo luogo considerato che la è una società commerciale, CP_2
come tale avente scopo di lucro. Dalla lettura del certificato della Camera di Commercio in atti si evince che la società ha il seguente oggetto sociale:
7 L'analisi dell'oggetto sociale non fornisce alcuna conferma alla tesi sostenuta dalla secondo la quale la società sarebbe stata costituita allo scopo di gestire gli immobili Pt_1 di famiglia, circostanza che avrebbe dovuto giustificare la concessione dell'utilizzo dei beni ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Viceversa, ritiene la Corte che la scelta di costituire la società in forma di srl e il chiaro tenore dell'oggetto sociale, dimostrino che la società, nell'intenzione dei soci costituenti, dovesse avere uno scopo lucrativo.
Inoltre, l'amministratrice non ha fornito la prova del fatto che i soci erano stati informati della sua decisione di concedere l'utilizzo degli immobili ai familiari e ad un prezzo di favore.
Le tabelle redatte dal consulente nominato dall'arbitro, presenti nella motivazione del lodo, indicano nel dettaglio la differenza tra i canoni di mercato degli immobili e quelli effettivamente corrisposti dai conduttori. In particolare, dall'ultima tabella, di seguito riportata, si evince la differenza complessiva dei canoni non percepiti dalla società:
8 Dalla lettura dei dati riportati nella tabella che precede emerge con evidenza la notevole perdita patrimoniale subita dalla società che, in soli cinque anni (2009-2013), non ha incassato potenziali redditi provenienti dalla locazione degli immobili per un importo superiore ai 600.000 euro.
Da ciò consegue che il comportamento dell'amministratrice, pur valutato secondo criteri equitativi, è stato gravemente negligente, in quanto contrario agli interessi perseguiti dai soci. Ed infatti, la circostanza che gli immobili fossero stati locati a familiari avrebbe potuto giustificare una lieve riduzione dei canoni, ma non certamente il pagamento di somme di gran lunga inferiori a quelle di mercato o, addirittura, l'utilizzo a titolo gratuito dei beni, come avvenuto ad esempio con la villa di Ischia che era nella disponibilità esclusiva dell'amministratrice.
Accertata la responsabilità della ai sensi dell'art. 2476 c.c., vanno determinati i Pt_1
danni cagionati al patrimonio sociale seguendo, anche a tale scopo, il criterio equitativo.
Come già detto l'arbitro, seguendo erroneamente un criterio di puro diritto, ha stimato i danni in misura pari alla differenza tra i canoni di mercato e quelli effettivamente corrisposti dai conduttori.
La Corte ritiene che la valutazione equitativa debba condurre, necessariamente, ad una riduzione degli importi predetti, dovendosi tenere conto della circostanza che i conduttori degli immobili erano familiari dei soci. Il vincolo familiare, tuttavia, non può portare a ritenere che il canone di locazione potesse essere irrisorio o molto inferiore a quello di mercato, in quanto l'amministratrice avrebbe dovuto tener comunque conto della natura lucrativa della società. Dunque, in ragione di tali considerazioni, la Corte ritiene in via equitativa che possa ritenersi congrua una riduzione del canone del 25% rispetto ai prezzi di mercato.
Ne consegue che è equo riconoscere alla società, a titolo di danno, una somma del
25% inferiore rispetto a quella stimata dall'arbitro secondo diritto. Per tale ragione,
l'importo di € 632.021,74 quantificato nel lodo va ridotto di un quarto, riconoscendosi alla società la minor somma di € 474.016,30.
Analoga riduzione non può esser fatta per la somma di € 19.590,93 riconosciuta dall'arbitro a titolo di rimborso delle utenze pagate dall' e non dai conduttori. Sul CP_2
punto si osserva che (anche secondo un criterio puramente equitativo) è oggettivamente
9 ingiusto che le spese di gestione degli immobili siano state sopportate dalla società e non dai conduttori.
Sommando le due voci sopra indicate si ottiene un danno complessivo, equitativamente determinato, di € 493.607,23. Su tale importo decorrono gli interessi legali dall'1.1.2014 fino all'effettivo soddisfo.
Viceversa, ritiene la Corte che non possa essere riconosciuto il danno per i minori canoni percepiti dalla società successivamente al 31.12.2013. Sul punto l'arbitro aveva condannato la al pagamento della somma di € 141.182,17 decorrente da ciascun Pt_1
anno successivo al 2013 e fino alle scadenze dei singoli contratti di locazione o al rilascio degli immobili. Ebbene, tale somma non può essere riconosciuta in questa sede, neanche in via equitativa, poiché il non ha fornito la prova del fatto che gli immobili siano CP_1
stati effettivamente utilizzati dai conduttori anche successivamente al 2013, né ha indicato le date di effettivo rilascio degli stessi. Dunque, manca la prova che il danno si sia effettivamente protratto anche dopo il 2013 e, conseguentemente, non può essere neanche eseguita la quantificazione in via equitativa.
Le spese di lite
Per il riparto delle spese di lite va eseguita una valutazione unitaria dell'esito complessivo della lite al fine di individuare la parte soccombente.
La Corte ritiene che la vada considerata la parte sostanzialmente soccombente, Pt_1
essendo stata accolta la domanda proposta dal di accertamento della sua CP_1
responsabilità nei confronti della società e di condanna al risarcimento dei danni.
Ne consegue la condanna della al pagamento, in favore del , delle Pt_1 CP_1
spese: della fase arbitrale (come precisato da Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 20399 del 25/08/2017), del primo giudizio di impugnazione, del giudizio di legittimità e della presente fase.
Ai fini del valore si tiene conto dell'entità della somma liquidata in questa sede, con conseguente liquidazione dei seguenti importi:
Giudizio arbitrale:
Fase unica € 17.010,00
10 Primo giudizio di impugnazione:
Fase di studio € 4.389,00
Fase introduttiva € 2.552,00
Fase istruttoria € 5.880,00
Fase decisionale € 7.298,00
Totale, € 20.119,00
Giudizio di Cassazione:
Fase di studio € 4.961,00
Fase introduttiva € 3.260,00
Fase decisionale € 2.552,00
Totale, € 10.773,00
Giudizio di rinvio:
Fase di studio € 4.389,00
Fase introduttiva € 2.552,00
Fase istruttoria € 5.880,00
Fase decisionale € 7.298,00
Totale, € 20.119,00
Non occorre provvedere sulle spese nei rapporti tra la e la , in Pt_1 CP_2 considerazione della contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del lodo arbitrale dell'8 marzo 2014, così provvede:
1. dichiara la nullità del lodo per le ragioni indicate in motivazione;
2. dichiara, ex art. 2476 c.c., la responsabilità di quale Parte_1
amministratrice della e la condanna al risarcimento, in favore della CP_2
dei danni quantificati in € 493.607,23, oltre interessi legali dall'1.1.2014 CP_2 fino all'effettivo soddisfo;
3. condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali che liquida per il giudizio arbitrale in € 17.010,00 per compenso ed
€ 2.551,5 per spese generali di difesa e rappresentanza, per il primo giudizio di
11 impugnazione in € 20.119,00 per compenso ed € 3.017,85 per spese generali di difesa e rappresentanza, per il giudizio di legittimità in € 10.773,00 per compenso ed €
1.615,95 per spese generali di difesa e rappresentanza, per il giudizio di rinvio in €
20.119,00 per compenso ed € 3.017,85 per spese generali di difesa e rappresentanza, il tutto ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
Così deciso in Napoli, il 7.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile di impugnazione del lodo arbitrale dell'8.3.2014, iscritto al n. 307/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
nata a [...] il [...], domiciliata in Napoli alla Parte_1 via Manzoni n. 157/E, CF. , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. C.F._1
Astolfo DI AMATO ( ; C.F._2
Impugnante
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
(TA) alla via Giuseppe de Cesare n. 65, C.F. , rappresentato e difeso C.F._3 dal Prof. Avv. Paolo Carbone, C.F. C.F._4
Resistente
E
, CP_2
Resistente contumace
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio arbitrale.
, titolare di una quota pari al 25% della chiedeva al Controparte_1 CP_2
Presidente dell' la nomina di un arbitro unico, Controparte_3
al fine di accertare la responsabilità ex art. 2476 cod.civ. dell'amministratore della CP_2
[...
Secondo il la avrebbe gestito in maniera Parte_1 CP_1 Pt_1
negligente gli immobili di proprietà della società, concedendoli in locazione ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
L'8 maggio 2012 il Presidente dell' Controparte_3
nominava quale Arbitro Unico la dott.ssa Persona_1
Iniziata la procedura arbitrale, con memoria di costituzione del 24 settembre 2012,
chiedeva accertarsi la responsabilità ai sensi dell'art. 2476 cod.civ. Controparte_1 dell'amministratrice dell' (madre del ), con CP_2 Parte_1 CP_1
conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni arrecati alla società.
Con atto del 15 ottobre 2012 si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda Pt_1 con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Espletata la CTU, con lodo dell'8 marzo 2014, l'Arbitro Unico così decideva: “A) dichiara la IG.ra , nella qualità di amministratrice unica della Parte_1
responsabile per i fatti di cui in motivazione;
B) per l'effetto, condanna la CP_2
medesima al risarcimento in favore della dei seguenti danni: CP_2
- € 632.021,74 sino al 31/12/2013, oltre interessi legali dalla domanda di arbitrato;
- € 141.182,17 per ogni anno successivo al 2013 sino alle scadenze dei contratti di locazione ovvero all'effettivo rilascio degli immobili, così distinto per ogni unità immobiliare: immobile in Napoli alla Via Manzoni n.157/E piano terra: € 29.970,01; immobile in Napoli alla Via Manzoni n.157/E paino primo: € 25.025,27; immobile in
Napoli alla Via Manzoni n. 157/E piano secondo: € 19.521,41; compendio immobiliare in
Napoli alla Via Caccioppoli: € 13.615,45; compendio immobiliare in Pozzuoli, loc. Licola
Patri, Via Montenuovo: € 28.553,43, unità immobiliare in Ischia Via Buonocore: €
24.496,61.
2 - € 19.590,93 per spese di utenze sostenute dalla per gli immobili in CP_2
Napoli Alla Via Manzoni n.157/E ed in Ischia alla Via Buonocore, oltre interessi legali dalla domanda di arbitrato;
C) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di revoca dell'amministratore unico IG.ra D) condanna la Parte_1
IG.ra a rifondere al IG. le spese di difesa che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 30.400,00, di cui 400,00 per spese non imponibili, ed € 30.000,00 per compenso professionale, oltre rimborsi C.P.A. e I.V.A. se dovuti come per legge;
E) fermo il vincolo della solidarietà tra le parti, pone il compenso dell'arbitro Unico e le spese di funzionamento del procedimento arbitrale, ivi compreso il compenso del Segretario, nonché le spese di C.T.U., la cui definitiva determinazione è oggetto di separata ordinanza, a carico di entrambe le parti per metà ciascuna”.
Il giudizio di impugnazione del lodo.
impugnava il lodo deducendone la nullità ai sensi dell'art. 829, n. Parte_1
4, cpc, affermando che l'Arbitro avrebbe dovuto a decidere secondo equità, così come previsto dall'art. 32 dello Statuto, mentre - travalicando i limiti della convenzione di arbitrato - lo stesso aveva deciso la controversia applicando lo stretto diritto.
La inoltre, chiedeva di accertarsi la nullità del lodo anche per la violazione del Pt_1 principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 9, cpc, atteso che l' CP_2
[... non era stata convenuta nel giudizio arbitrale ovvero era stata illegittimamente estromessa dallo stesso.
Con sentenza n. 3489/2015 la Corte di Appello di Napoli così provvedeva:
“a) rigetta l'impugnazione proposta da avverso il lodo arbitrale Parte_1
indicato in epigrafe;
b) condanna la a rifondere ad le spese del presente Pt_1 Controparte_1
giudizio che liquida nel complessivo importo di euro 17.250,00 comprese le spese generali;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1quater, D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 per il versamento, da parte della di un ulteriore importo a titolo di Pt_1
contributo unificato pari a quello dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo per
l'impugnazione dalla stessa proposta”.
Il giudizio di legittimità.
3 Avverso detta sentenza la proponeva ricorso in Cassazione denunciando: Pt_1
- la violazione o falsa applicazione degli artt. 822 e 829, n. 4, cpc censurando la sentenza impugnata per aver negato che l'arbitro unico avesse deciso la controversia applicando lo stretto diritto, quantunque la clausola compromissoria stabilisse che egli avrebbe dovuto decidere secondo equità;
- la violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 102, 829, n. 9, e 829, II co., cpc, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato la nullità del lodo per la mancata partecipazione della litisconsorte necessario. CP_2
Il resisteva al ricorso eccependone la tardività e l'infondatezza. CP_1
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29433/2021, pubblicata il 21 ottobre 2021, accoglieva tutti i motivi di ricorso avanzati della affermando: Pt_1
• in relazione al primo motivo di impugnazione che “la Corte territoriale è incorsa in un evidente errore di giudizio, laddove si è arrestata alla superficiale constatazione che l'arbitro aveva dichiarato di voler decidere la controversia
<<alla luce dei su esposti principi che il giudicante ritiene altres conformi ad>
equità >>, senza avvedersi che lo stesso arbitro aveva già riscontrato, poco prima, una difformità tra equità e diritto, a fronte della quale l'affermazione virgolettata altro non era che un mero espediente volto a sostituire il criterio di giudizio convenzionalmente prescelto con quello normativamente stabilito”;
• in relazione al secondo motivo di impugnazione che “il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario può essere sollevata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità con conseguente rimessione della causa ad altro giudice per l'integrazione del contraddittorio e per il giudizio di merito”.
Il giudizio di rinvio
Co ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte, riportandosi alle precedenti Pt_1 difese e chiedendo accertarsi la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 n. 4 cpc, per aver l'arbitro deciso il giudizio secondo diritto in contrasto con l'art. 32 dello Statuto sociale, nonché per violazione dell'art. 829 n. 9 cpc, per la mancata partecipazione della CP_2
4 Nel merito l'appellante in riassunzione ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dal . CP_1
Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione pre l'inappellabilità del lodo prevista dall'art. 32 dello Statuto della e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione della quale ha CP_2
chiesto il rigetto.
La non si è costituita restando contumace. CP_2
All'udienza dell'8.10.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione concedendo i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dal
, secondo il quale il lodo sarebbe inappellabile poiché l'art. 32 dello Statuto CP_1 dispone che “L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5”.
Su tale eccezione non vi è stata alcuna esplicita decisione né della Corte d'Appello, né della Cassazione, le quali hanno valutato nel merito il fondamento dell'impugnazione proposta dalla La decisione nel merito implica necessariamente, anche in assenza di Pt_1 espressa statuizione, che l'impugnazione del lodo sia stata ritenuta ammissibile. Dunque, tale questione non può essere proposta in questa sede, essendosi sul punto formato il giudicato.
Il giudizio di rinvio, infatti, è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia che sostituisca quella cassata, nel quale “è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte
Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità” (Cass., Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023).
5 Per tali ragioni questa Corte deve decidere nel merito il fondamento dell'impugnazione.
La nullità del lodo
ha impugnato il lodo denunciandone la nullità per due ragioni: Parte_2
- violazione dell'art. 829, n. 4, cpc poiché l'Arbitro avrebbe dovuto a decidere secondo equità, così come previsto dall'art. 32 dello Statuto, mentre - travalicando i limiti della convenzione di arbitrato - lo stesso aveva deciso la controversia applicando lo stretto diritto;
- violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 9, cpc, perché l' non era stata convenuta nel giudizio arbitrale ovvero era stata CP_2
illegittimamente estromessa dallo stesso pur essendo un litisconsorte necessario.
Entrambe le doglianze sono state ritenute fondate dalla Cassazione che, con la sentenza che ha rimesso gli atti a questa Corte, ha affermato che:
• “la Corte territoriale è incorsa in un evidente errore di giudizio, laddove si è arrestata alla superficiale constatazione che l'arbitro aveva dichiarato di voler decidere la controversia <<alla luce dei su esposti principi che il giudicante ritiene altres conformi ad>>, senza avvedersi che lo stesso arbitro aveva già riscontrato, poco prima, una difformità tra equità e diritto, a fronte della quale
l'affermazione virgolettata altro non era che un mero espediente volto a sostituire il criterio di giudizio convenzionalmente prescelto con quello normativamente stabilito”;
• “il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario può essere sollevata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità con conseguente rimessione della causa ad altro giudice per
l'integrazione del contraddittorio e per il giudizio di merito”.
Questa Corte, adeguandosi ai principi espressi dalla Suprema Corte, non può che dichiarare la nullità del lodo per entrambi i motivi dedotti dall'impugnante, ossia per:
6 - la violazione dell'art. 829, n. 4, cpc avendo l'arbitro deciso la controversia applicando lo stretto diritto, in contrasto con l'art. 32 dello Statuto della che CP_2
stabilisce che l'arbitro avrebbe dovuto decidere la lite secondo equità;
- la violazione dell'art. 829, n. 9, cpc, per la mancata partecipazione al procedimento arbitrale della litisconsorte necessario. CP_2
L'azione di responsabilità dell'amministratore
Accertata la nullità del lodo (giudizio rescindente), deve passarsi a valutare il fondamento nel merito dell'azione di responsabilità promossa dal nei confronti CP_1 dell'amministratore della (giudizio rescissorio). CP_2
Sul punto si precisa in via preliminare che al caso in esame si applica la disciplina prevista dall'art. 830 cpc nella formulazione precedente alla riforma del 2006, in quanto la clausola compromissoria è stata stipulata anteriormente alla modifica di tale norma. Ne consegue che non vi possono essere dubbi, una volta dichiarato nullo il lodo, sulla necessità di decidere nel merito il fondamento dell'azione di responsabilità promossa dal nei confronti della madre, amministratrice dell' CP_1 CP_2
Va, altresì, chiarito che la valutazione della responsabilità dell'amministratrice e la quantificazione dei danni cagionati alla società vanno eseguite secondo equità, sia perché così stabilito dalle parti all'art. 32 dello Statuto, sia perché la Cassazione ha rinviato il giudizio innanzi a questa Corte proprio allo scopo di eseguire una nuova valutazione secondo criteri equitativi e non di puro diritto.
Può a questo punto passarsi a valutare le condotte contestate dal . CP_1
Gli addebiti mossi dal socio consistono nell'aver l'amministratrice depauperato, in maniera imprudente e negligente, il patrimonio sociale stipulando, con sé stessa e con terzi, diversi contratti di locazione di immobili di proprietà dell' ad un canone molto CP_2
inferiore rispetto a quello di mercato.
Ciò detto, va in primo luogo considerato che la è una società commerciale, CP_2
come tale avente scopo di lucro. Dalla lettura del certificato della Camera di Commercio in atti si evince che la società ha il seguente oggetto sociale:
7 L'analisi dell'oggetto sociale non fornisce alcuna conferma alla tesi sostenuta dalla secondo la quale la società sarebbe stata costituita allo scopo di gestire gli immobili Pt_1 di famiglia, circostanza che avrebbe dovuto giustificare la concessione dell'utilizzo dei beni ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Viceversa, ritiene la Corte che la scelta di costituire la società in forma di srl e il chiaro tenore dell'oggetto sociale, dimostrino che la società, nell'intenzione dei soci costituenti, dovesse avere uno scopo lucrativo.
Inoltre, l'amministratrice non ha fornito la prova del fatto che i soci erano stati informati della sua decisione di concedere l'utilizzo degli immobili ai familiari e ad un prezzo di favore.
Le tabelle redatte dal consulente nominato dall'arbitro, presenti nella motivazione del lodo, indicano nel dettaglio la differenza tra i canoni di mercato degli immobili e quelli effettivamente corrisposti dai conduttori. In particolare, dall'ultima tabella, di seguito riportata, si evince la differenza complessiva dei canoni non percepiti dalla società:
8 Dalla lettura dei dati riportati nella tabella che precede emerge con evidenza la notevole perdita patrimoniale subita dalla società che, in soli cinque anni (2009-2013), non ha incassato potenziali redditi provenienti dalla locazione degli immobili per un importo superiore ai 600.000 euro.
Da ciò consegue che il comportamento dell'amministratrice, pur valutato secondo criteri equitativi, è stato gravemente negligente, in quanto contrario agli interessi perseguiti dai soci. Ed infatti, la circostanza che gli immobili fossero stati locati a familiari avrebbe potuto giustificare una lieve riduzione dei canoni, ma non certamente il pagamento di somme di gran lunga inferiori a quelle di mercato o, addirittura, l'utilizzo a titolo gratuito dei beni, come avvenuto ad esempio con la villa di Ischia che era nella disponibilità esclusiva dell'amministratrice.
Accertata la responsabilità della ai sensi dell'art. 2476 c.c., vanno determinati i Pt_1
danni cagionati al patrimonio sociale seguendo, anche a tale scopo, il criterio equitativo.
Come già detto l'arbitro, seguendo erroneamente un criterio di puro diritto, ha stimato i danni in misura pari alla differenza tra i canoni di mercato e quelli effettivamente corrisposti dai conduttori.
La Corte ritiene che la valutazione equitativa debba condurre, necessariamente, ad una riduzione degli importi predetti, dovendosi tenere conto della circostanza che i conduttori degli immobili erano familiari dei soci. Il vincolo familiare, tuttavia, non può portare a ritenere che il canone di locazione potesse essere irrisorio o molto inferiore a quello di mercato, in quanto l'amministratrice avrebbe dovuto tener comunque conto della natura lucrativa della società. Dunque, in ragione di tali considerazioni, la Corte ritiene in via equitativa che possa ritenersi congrua una riduzione del canone del 25% rispetto ai prezzi di mercato.
Ne consegue che è equo riconoscere alla società, a titolo di danno, una somma del
25% inferiore rispetto a quella stimata dall'arbitro secondo diritto. Per tale ragione,
l'importo di € 632.021,74 quantificato nel lodo va ridotto di un quarto, riconoscendosi alla società la minor somma di € 474.016,30.
Analoga riduzione non può esser fatta per la somma di € 19.590,93 riconosciuta dall'arbitro a titolo di rimborso delle utenze pagate dall' e non dai conduttori. Sul CP_2
punto si osserva che (anche secondo un criterio puramente equitativo) è oggettivamente
9 ingiusto che le spese di gestione degli immobili siano state sopportate dalla società e non dai conduttori.
Sommando le due voci sopra indicate si ottiene un danno complessivo, equitativamente determinato, di € 493.607,23. Su tale importo decorrono gli interessi legali dall'1.1.2014 fino all'effettivo soddisfo.
Viceversa, ritiene la Corte che non possa essere riconosciuto il danno per i minori canoni percepiti dalla società successivamente al 31.12.2013. Sul punto l'arbitro aveva condannato la al pagamento della somma di € 141.182,17 decorrente da ciascun Pt_1
anno successivo al 2013 e fino alle scadenze dei singoli contratti di locazione o al rilascio degli immobili. Ebbene, tale somma non può essere riconosciuta in questa sede, neanche in via equitativa, poiché il non ha fornito la prova del fatto che gli immobili siano CP_1
stati effettivamente utilizzati dai conduttori anche successivamente al 2013, né ha indicato le date di effettivo rilascio degli stessi. Dunque, manca la prova che il danno si sia effettivamente protratto anche dopo il 2013 e, conseguentemente, non può essere neanche eseguita la quantificazione in via equitativa.
Le spese di lite
Per il riparto delle spese di lite va eseguita una valutazione unitaria dell'esito complessivo della lite al fine di individuare la parte soccombente.
La Corte ritiene che la vada considerata la parte sostanzialmente soccombente, Pt_1
essendo stata accolta la domanda proposta dal di accertamento della sua CP_1
responsabilità nei confronti della società e di condanna al risarcimento dei danni.
Ne consegue la condanna della al pagamento, in favore del , delle Pt_1 CP_1
spese: della fase arbitrale (come precisato da Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 20399 del 25/08/2017), del primo giudizio di impugnazione, del giudizio di legittimità e della presente fase.
Ai fini del valore si tiene conto dell'entità della somma liquidata in questa sede, con conseguente liquidazione dei seguenti importi:
Giudizio arbitrale:
Fase unica € 17.010,00
10 Primo giudizio di impugnazione:
Fase di studio € 4.389,00
Fase introduttiva € 2.552,00
Fase istruttoria € 5.880,00
Fase decisionale € 7.298,00
Totale, € 20.119,00
Giudizio di Cassazione:
Fase di studio € 4.961,00
Fase introduttiva € 3.260,00
Fase decisionale € 2.552,00
Totale, € 10.773,00
Giudizio di rinvio:
Fase di studio € 4.389,00
Fase introduttiva € 2.552,00
Fase istruttoria € 5.880,00
Fase decisionale € 7.298,00
Totale, € 20.119,00
Non occorre provvedere sulle spese nei rapporti tra la e la , in Pt_1 CP_2 considerazione della contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del lodo arbitrale dell'8 marzo 2014, così provvede:
1. dichiara la nullità del lodo per le ragioni indicate in motivazione;
2. dichiara, ex art. 2476 c.c., la responsabilità di quale Parte_1
amministratrice della e la condanna al risarcimento, in favore della CP_2
dei danni quantificati in € 493.607,23, oltre interessi legali dall'1.1.2014 CP_2 fino all'effettivo soddisfo;
3. condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali che liquida per il giudizio arbitrale in € 17.010,00 per compenso ed
€ 2.551,5 per spese generali di difesa e rappresentanza, per il primo giudizio di
11 impugnazione in € 20.119,00 per compenso ed € 3.017,85 per spese generali di difesa e rappresentanza, per il giudizio di legittimità in € 10.773,00 per compenso ed €
1.615,95 per spese generali di difesa e rappresentanza, per il giudizio di rinvio in €
20.119,00 per compenso ed € 3.017,85 per spese generali di difesa e rappresentanza, il tutto ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
Così deciso in Napoli, il 7.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
12