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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 71/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bernalda
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 587 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR 71/2025
FATTO
Con atto del 14/02/2025,la sig.ra Ricorrente_1 presentava ricorso avverso avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento IMU anno 2019,notificato dal Comune di Bernalda.
Indicati i terreni agricoli, ubicati in "zona svantaggiata" secondo la Nota prot. 4868 del 1993 del Comune di Bernalda e per i quali va applicata l'esenzione totale dall'IMU ai sensi della Legge n. 208/2015 la parte, ribadendo che anche i fabbricati rurali sono classificabili come strumentali all'attività agricola e presentano la necessaria annotazione di ruralità negli atti catastali, requisito che garantisce l'esenzione ai sensi della Legge n. 147/2013, concludeva con considerazioni e inoltrava le proprie richieste.
Il Comune di Bernalda non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Matera: visto l'atto che precede ed esaminata la documentazione allegata accoglie il ricorso poiché come da nota n.4868 del 19/03/1993 emessa dal convenuto Comune di Bernalda e idoneamente allegata agli atti dalla ricorrente, venivano indicati i terreni agricoli di cui al f.gl di mappa n.22, del catasto, situati in aree montane o di collina delimitate come
"svantaggiate", non tassabili ai fini IMU per l'anno di cui in contestazione. Conseguendone,pertanto, che anche i fabbricati rurali edificati sugli stessi, trattandosi di immobili strumentali all'agricoltura, dovranno essere automaticamente considerati esenti dal pagamento dall'imposta de qua va precisato che, ad ogni modo, questa andrà regolarmente applicata,invece, per tutti gli altri ( F.gl di mappa n.43 ecc.) diversi e sempre indicati in atti.
Ritenendo, quindi,fondate le ragioni della contribuente non si può che non addivenire alle richieste della stessa, ribadendo il presente decisum e specificando che, comunque, le spese del giudizio vanno compensate attesa l'obbiettiva particolarità della questione intrapresa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 71/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bernalda
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 587 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR 71/2025
FATTO
Con atto del 14/02/2025,la sig.ra Ricorrente_1 presentava ricorso avverso avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento IMU anno 2019,notificato dal Comune di Bernalda.
Indicati i terreni agricoli, ubicati in "zona svantaggiata" secondo la Nota prot. 4868 del 1993 del Comune di Bernalda e per i quali va applicata l'esenzione totale dall'IMU ai sensi della Legge n. 208/2015 la parte, ribadendo che anche i fabbricati rurali sono classificabili come strumentali all'attività agricola e presentano la necessaria annotazione di ruralità negli atti catastali, requisito che garantisce l'esenzione ai sensi della Legge n. 147/2013, concludeva con considerazioni e inoltrava le proprie richieste.
Il Comune di Bernalda non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Matera: visto l'atto che precede ed esaminata la documentazione allegata accoglie il ricorso poiché come da nota n.4868 del 19/03/1993 emessa dal convenuto Comune di Bernalda e idoneamente allegata agli atti dalla ricorrente, venivano indicati i terreni agricoli di cui al f.gl di mappa n.22, del catasto, situati in aree montane o di collina delimitate come
"svantaggiate", non tassabili ai fini IMU per l'anno di cui in contestazione. Conseguendone,pertanto, che anche i fabbricati rurali edificati sugli stessi, trattandosi di immobili strumentali all'agricoltura, dovranno essere automaticamente considerati esenti dal pagamento dall'imposta de qua va precisato che, ad ogni modo, questa andrà regolarmente applicata,invece, per tutti gli altri ( F.gl di mappa n.43 ecc.) diversi e sempre indicati in atti.
Ritenendo, quindi,fondate le ragioni della contribuente non si può che non addivenire alle richieste della stessa, ribadendo il presente decisum e specificando che, comunque, le spese del giudizio vanno compensate attesa l'obbiettiva particolarità della questione intrapresa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.