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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/09/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RIETI Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1286 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nata a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1
via Carlodalatri Remo snc, rappresentata e difesa dall'Avv. David Mozzicafreddo ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, sito in Roma alla via Monte Santo n. 10/A, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Terni, Corso del Popolo n. 26, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Lavari, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' e l' proponendo una opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1 CP_3
09720239026387260000, emessa da e notificata in data 6 Controparte_2 novembre 2023, riproduttiva, tra l'altro, dei seguenti avvisi di addebito:
Avviso di addebito n. 39720160002505287000, asseritamente notificato il 14 aprile 2016 da parte di sede di Roma Flaminio, relativo a contributi I.V.S. dovuti per l'anno 2015; CP_1
Avviso di addebito n. 39720160018494318000, asseritamente notificato il giorno 8 novembre
2016 da parte di sede di Roma Flaminio, relativo a contributi I.V.S. dovuti per l'anno CP_1
2016, per un importo complessivo di euro 3.998,27.
Lamentata l'omessa notifica dei predetti avvisi di addebito, quali atti presupposto dell'impugnata intimazione di pagamento ed eccepita, nel merito, l'intervenuta prescrizione quinquennale, la ricorrente ha proposto ricorso giudiziale, domandando l'annullamento dell'atto oggetto di gravame, con condanna delle parti resistenti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del CP_3 ricorso, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni riguardanti esclusivamente la titolarità del credito e l'infondatezza nel merito dell'opposizione, tenuto conto della mancata maturazione della prescrizione, essendo stata notificata personalmente alla in data 8 novembre 2019 pregressa intimazione di Pt_1 pagamento n. 09720199076429929000, quale atto interruttivo prescrizionale, avente a oggetto la medesima pretesa contributiva e gli stessi avvisi di addebito di cui sopra.
L' pur ritualmente attinta dalla notifica degli atti introduttivi del giudizio, non si è CP_1 costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Senza sviluppi istruttori, la causa è stata discussa e decisa ex art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare, occorre precisare che la domanda proposta in via principale dalla parte ricorrente, ove si contesta la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, stante la omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti, costituisce un'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine di venti giorni, imposto a pena di decadenza dall'art. 617
c.p.c.
2 Ne discende la intempestività della predetta opposizione, risultando l'intimazione di pagamento notificata in data 6 novembre 2023, mentre il ricorso giudiziale risulta depositato solo il 12 dicembre 2023.
A tale conclusione peraltro, si perverrebbe anche volendo considerare assente la prova di una regolare notifica degli avvisi di addebito emessi dall' CP_1
Premesso che, in questo caso, l'opposizione sarebbe astrattamente ammissibile in funzione recuperatoria, a tal riguardo andrebbe però richiamato il principio di diritto secondo cui
“Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”
(Cass. 30 novembre 2016, n. 24506).
Nel caso di specie, il primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare il proprio diritto di difesa sarebbe individuabile nell'intimazione di pagamento n.
09720199076429929000, prodotta dall' e notificata personalmente alla in data CP_3 Pt_1
8 novembre 2019, avente a oggetto la medesima pretesa contributiva e gli stessi avvisi di addebito di cui sopra, con la conseguenza che la tempestività dell'opposizione, al più, andrebbe verificata con riferimento a tale data, che costituisce il dies a quo per il computo dei termini, rispettivamente, dei 40 giorni per l'opposizione nel merito (art. 24, co..a 5, d.lgs. n.
46/1999) o dei 20 giorni per vizi formali (art. 617 c.p.c.), termine, quest'ultimo, pacificamente non rispettato anche alla stregua di tale seconda prospettazione argomentativa.
Quanto, inoltre, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di occorre ricordare CP_3
l'orientamento giurisprudenziale ritenuto ormai consolidato, con specifico riferimento al contenzioso tributario, ma estensibile anche in materia di riscossione a mezzo ruolo di entrate non tributarie, secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengano alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario (cfr. Cass. Sez. tributaria n. 11468 del 2018, in
3 conformità a Cass. Sez.S. n. 16412 del 2007, che richiama Cass. ord. 1532 del 2012; ord. n.
21220 del 2012; ord. n. 9762 del 2014; ord. n. 10528 del 2017 ed altre).
Ciò posto, nel merito, l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale è infondata.
Sul punto, rileva in modo decisivo l'intimazione di pagamento n. 09720199076429929000, prodotta dall' e notificata personalmente alla in data 8 novembre 2019 (v. CP_3 Pt_1
documento n. 2 della memoria, trattandosi, peraltro, di circostanza che la stessa non Pt_1 ha poi contestato), quale atto interruttivo del termine prescrizionale, ulteriormente interrotto dalla notifica, in data 6 novembre 2023, dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione.
Da ultimo, ritiene il Tribunale di dover rigettare anche la domanda proposta dalla ricorrente, finalizzata al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Sul punto, premesso che tali ipotesi è riconducibile alla fattispecie della responsabilità extracontrattuale, in un rapporto di specialità rispetto alla regola generale di cui all'art. 2043
c.c., avente una funzione risarcitoria, ne consegue che incombe sulla parte danneggiata il gravoso onere di provare l'elemento soggettivo della condotta altrui (mala fede, colpa grave o colpa lieve), la sussistenza del danno subito, quindi la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente.
Va sottolineato, dunque, che, affinché la parte soccombente sia condannata per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate e infondate (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, sentenza n. 679 del
13/02/2020).
In senso analogo, rileva quanto statuito dalla Corte di Cassazione che, alla luce di principi giurisprudenziali largamente consolidati (ex plurimis, Cassazione civile, Sezioni Unite,
Sentenza n. 32001 del 28/10/2022) ritiene costituire indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – “la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la
4 giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta”
(Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 28448 del 12/10/2023).
Ebbene, nel caso di specie questo Giudice ritiene difetti, da parte della ricorrente, la prova di un supposto dolo o mala fede di controparte, con conseguente rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 919,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA, se dovute.
Rieti, 25 settembre 2025
Il Giudice Dott. Alessio Marinelli
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