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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/08/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1906/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRONDELLI FRANCESCA
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BRONDELLI FRANCESCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 14/05/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 5 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 01.02.2023, udienza sostituita da note scritte, innanzi al
Giudice del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG.N.
7780/2022, omologata con decreto (N. 893/2023) del 09.02.2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Le parti danno atto che la casa familiare, sita in San Cesario s/P (Mo), via San Gaetano
n. 1397, condotta in locazione dal Sig. sino al mese di novembre 2021, è stata Parte_1
lasciata da entrambi i coniugi che hanno già trasferito altrove la loro residenza, asportando tutti i loro effetti personali e dividendo i beni comuni.
2) Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione della stessa. I genitori pagina 2 di 5 eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul minore , con Per_1
l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano,
quali quelle attinenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore e saranno pertanto corresponsabili della sua salute, educazione, cura e custodia, nonché del loro futuro andamento scolastico.
I genitori concordano che il Sig potrà vedere e tenere con s quando Parte_1 Per_1
lo vorrà, relazionandosi direttamente con il figlio per quanto ri-guarda i tempi ed i modi della loro frequentazione, nel rispetto delle attività scolastiche ed extra scolastiche svolte dallo stesso e previo accordo telefonico con la madre Sig.r CP_1
Impegnandosi entrambi i ricorrenti alla reciproca collaborazione, senza pregiudicare le esigenze del figlio. Le parti depositano piano genitoriale relativo al figlio minor . Per_1
3) Le parti si impegnano ed obbligano a comunicarsi con un ragionevole preavviso, e comunque entro 30 giorni, ogni variazione della propria residenza o del proprio domicilio, tramite lettera raccomandata a.r.
4) A titolo di contributo al mantenimento ordinario d , il Sig Per_1 Parte_1
si obbliga a versare alla Sig la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), da CP_1
erogarsi per 12 mensilità all'anno, da versarsi alle coordinate bancarie della Sig.ra CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, in base alla variazione degli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati della provincia di Modena.
5) I genitori si obbligano a contribuire in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie
Per_ necessarie per i figl , da concordarsi e documentarsi secondo il Protocollo Per_1
pagina 3 di 5 sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare vigente presso il Tribunale
di Modena
Quanto alle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo dovranno essere rimborsate pro quota al genitore che le ha anticipate entro 10 giorni successivi alla presentazione e consegna, anche a mezzo mail, di copia dei relativi documenti giustificativi
(fatture, ricevute, scontrini, ecc.), anche al fine di garantire ai medesimi di poter usufruire dei relativi sgravi fiscali previsti per legge, che verranno effettuati nel rispetto della normativa e secondo il regime fiscale di ciascun genitore nel limite del 50% cadauno.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche a mezzo posta elettronica, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nei dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà essere rimborsata per la quota di spettanza entro dieci giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
6) Le parti convengono di dividersi nella misura del 50% le detrazioni fiscali relative al mantenimento d ed il Sig , nonché l'assegno unico. Per_1 Parte_1
7) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di poter provvedere ciascuno al proprio personale mantenimento, anche se attualmente entrambi sono in cerca di occupazione. La sig.ra dichiara di non avere presentato alcuna CP_1
dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni. Le parti si danno altresì reciprocamente atto di aver già definito ogni loro rapporto di natura economico – patrimoniale e pertanto dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, fatta eccezione per le obbligazioni assunte nel presente ricorso.
8) Le spese legali relative alla presente procedura saranno interamente compensate tra le parti, con esclusione del vincolo di solidarietà.”
pagina 4 di 5
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in TE MI
(MO) il 19/12/2009 fra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni sopra Controparte_1
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TE MI
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2009 Atto n. 43 Parte I)
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data
18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1906/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRONDELLI FRANCESCA
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BRONDELLI FRANCESCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 14/05/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 5 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 01.02.2023, udienza sostituita da note scritte, innanzi al
Giudice del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG.N.
7780/2022, omologata con decreto (N. 893/2023) del 09.02.2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Le parti danno atto che la casa familiare, sita in San Cesario s/P (Mo), via San Gaetano
n. 1397, condotta in locazione dal Sig. sino al mese di novembre 2021, è stata Parte_1
lasciata da entrambi i coniugi che hanno già trasferito altrove la loro residenza, asportando tutti i loro effetti personali e dividendo i beni comuni.
2) Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione della stessa. I genitori pagina 2 di 5 eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul minore , con Per_1
l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano,
quali quelle attinenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore e saranno pertanto corresponsabili della sua salute, educazione, cura e custodia, nonché del loro futuro andamento scolastico.
I genitori concordano che il Sig potrà vedere e tenere con s quando Parte_1 Per_1
lo vorrà, relazionandosi direttamente con il figlio per quanto ri-guarda i tempi ed i modi della loro frequentazione, nel rispetto delle attività scolastiche ed extra scolastiche svolte dallo stesso e previo accordo telefonico con la madre Sig.r CP_1
Impegnandosi entrambi i ricorrenti alla reciproca collaborazione, senza pregiudicare le esigenze del figlio. Le parti depositano piano genitoriale relativo al figlio minor . Per_1
3) Le parti si impegnano ed obbligano a comunicarsi con un ragionevole preavviso, e comunque entro 30 giorni, ogni variazione della propria residenza o del proprio domicilio, tramite lettera raccomandata a.r.
4) A titolo di contributo al mantenimento ordinario d , il Sig Per_1 Parte_1
si obbliga a versare alla Sig la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), da CP_1
erogarsi per 12 mensilità all'anno, da versarsi alle coordinate bancarie della Sig.ra CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, in base alla variazione degli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati della provincia di Modena.
5) I genitori si obbligano a contribuire in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie
Per_ necessarie per i figl , da concordarsi e documentarsi secondo il Protocollo Per_1
pagina 3 di 5 sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare vigente presso il Tribunale
di Modena
Quanto alle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo dovranno essere rimborsate pro quota al genitore che le ha anticipate entro 10 giorni successivi alla presentazione e consegna, anche a mezzo mail, di copia dei relativi documenti giustificativi
(fatture, ricevute, scontrini, ecc.), anche al fine di garantire ai medesimi di poter usufruire dei relativi sgravi fiscali previsti per legge, che verranno effettuati nel rispetto della normativa e secondo il regime fiscale di ciascun genitore nel limite del 50% cadauno.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche a mezzo posta elettronica, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nei dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà essere rimborsata per la quota di spettanza entro dieci giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
6) Le parti convengono di dividersi nella misura del 50% le detrazioni fiscali relative al mantenimento d ed il Sig , nonché l'assegno unico. Per_1 Parte_1
7) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di poter provvedere ciascuno al proprio personale mantenimento, anche se attualmente entrambi sono in cerca di occupazione. La sig.ra dichiara di non avere presentato alcuna CP_1
dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni. Le parti si danno altresì reciprocamente atto di aver già definito ogni loro rapporto di natura economico – patrimoniale e pertanto dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, fatta eccezione per le obbligazioni assunte nel presente ricorso.
8) Le spese legali relative alla presente procedura saranno interamente compensate tra le parti, con esclusione del vincolo di solidarietà.”
pagina 4 di 5
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in TE MI
(MO) il 19/12/2009 fra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni sopra Controparte_1
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TE MI
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2009 Atto n. 43 Parte I)
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data
18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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