CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 20/01/2026, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 743/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19218/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20063T0047870000012020011 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 180/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Roma, un avviso di liquidazione notificato il 27.9.2024, di € 1.173,47, ai fini dell'imposta di registro anno 2020 in relazione al contratto di locazione anno 2006 serie 3T Numero_1.
Parte ricorrente deduceva di aver ceduto l'immobile oggetto del contratto tassato in data 26.6.2008, invocando il difetto di presupposto impositivo, lamentando altresì il difetto di motivazione della pretesa.
Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, il contratto di locazione, l'atto di vendita invocato, visura storica dell'immobile, visura storica per soggetto relativa agli immobili di proprietà della
Società nel Comune di Sant'Elpidio, precedenti favorevoli e provvedimenti di annullamento per casi simili occorsi in passato.
Si costituiva l'Ufficio impositore, che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, allegando provvedimento in autotutela, con compensazione delle spese.
Con memoria depositata il 29.12.2025, la Società ricorrente concordava con la richiesta avversaria, inclusa la compensazione delle spese.
All'udienza del 14.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che il documentato annullamento dell'atto impugnato costituisce il presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, compensando le spese, come richiesto da entrambe le Parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Il Giudice Monocratico
RI Cuppone
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19218/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20063T0047870000012020011 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 180/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Roma, un avviso di liquidazione notificato il 27.9.2024, di € 1.173,47, ai fini dell'imposta di registro anno 2020 in relazione al contratto di locazione anno 2006 serie 3T Numero_1.
Parte ricorrente deduceva di aver ceduto l'immobile oggetto del contratto tassato in data 26.6.2008, invocando il difetto di presupposto impositivo, lamentando altresì il difetto di motivazione della pretesa.
Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, il contratto di locazione, l'atto di vendita invocato, visura storica dell'immobile, visura storica per soggetto relativa agli immobili di proprietà della
Società nel Comune di Sant'Elpidio, precedenti favorevoli e provvedimenti di annullamento per casi simili occorsi in passato.
Si costituiva l'Ufficio impositore, che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, allegando provvedimento in autotutela, con compensazione delle spese.
Con memoria depositata il 29.12.2025, la Società ricorrente concordava con la richiesta avversaria, inclusa la compensazione delle spese.
All'udienza del 14.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che il documentato annullamento dell'atto impugnato costituisce il presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, compensando le spese, come richiesto da entrambe le Parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Il Giudice Monocratico
RI Cuppone