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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 25/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 2157/2023,
2560/2023, 2162/2023 promosse da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappr. e dif. dall' avv. NAPOLITANO MARIA contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11.3.2023, il ricorrente Parte_1
premesso di essere un lavoratore a tempo determinato e in quanto tale regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, ha esposto di aver lavorato nell'anno 2018, per 102 giornate (dal 3.9.2018 al 31.12.2018), alle dipendenze della società agricola “La Fattoria del Sud S.r.l.s.” e si è doluto dell'operato dell' CP_1
laddove ha totalmente disconosciuto il predetto rapporto di lavoro, provvedendo alla cancellazione di tali giornate dagli elenchi OTD.
Il ricorrente in esame ha aggiunto di aver proposto, in data 10.11.2022, alla
Commissione CISOA ricorso amministrativo avverso il provvedimento di disconoscimento.
Infine, il ricorrente si è doluto della violazione degli artt. 3, 7 e 8 della L. Pt_1
241/1990. Ciò posto, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato tra il ricorrente e l'azienda agricola La Fattoria del Sud S.r.l.s per l'anno 2018 dal
03.09.2018 al 31.12.2018, per 102 giorni lavorativi, ed il diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di NA, per l'anno 2018 per 102 giorni, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art. 9 ter. Comma 2, della L. 608/96.
2) per l'effetto condannare l' alla reiscrizione negli elenchi nominativi degli CP_1 operai agricoli a tempo determinato del Comune di NA, per l'anno 2018 per
102 gg;
3) condannare l' al pagamento delle spese, ed onorari da distrarsi in favore del CP_1 sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il procedimento è stato iscritto al n. RG 2157/2023.
Con ricorso depositato il 12.3.2023, la ricorrente , premesso Parte_3
di essere un lavoratrice a tempo determinato e in quanto tale regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, ha esposto di aver lavorato nell'anno 2019, per 102 giornate (dal 20.06.2019 al 31.12.2019), nell'anno 2020 per n. 102 giornate (dal 15.01.2020 al 15.06.2020) e nell'anno 2021 per n.21 giornate-
(dal 26.08.2021 al 19.09.2021), alle dipendenze della società agricola “La Fattoria del Sud S.r.l.s.” e si è doluta dell'operato dell' laddove ha totalmente CP_1
disconosciuto i predetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione di tali giornate dagli elenchi OTD.
La ricorrente in esame ha aggiunto di aver proposto, in data 8.11.2022, alla
Commissione CISOA ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di disconoscimento.
Infine, la ricorrente i è doluta della violazione degli artt. 3, 7 e 8 della Pt_3
L. 241/1990.
Ciò posto, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato tra la ricorrente e l'azienda agricola La Fattoria del Sud S.r.l.s per l'anno
20.06.2019 al 31.12.2019, per n.ro 102 giornate - dal 15.01.2020 al 15.06.2020 per
n.ro 102 giornate- dal 26.08.2021 al 19.09.2021 per n.ro 21 giornate, ed il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di NA, per l'anno 2019 per
102 giorni, per l'anno 2020 per 102 giornate e per l'anno 2021 per 21 giornate ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art. 9 ter. Comma 2, della L. 608/96.
2) per l'effetto condannare l' alla reiscrizione negli elenchi nominativi degli CP_1
operai agricoli a tempo determinato del Comune di NA, per gli anni 2019 per
102 gg - 2020 per 102gg e per l'anno 2021 per 21 gg;
3) condannare l' al pagamento delle spese, ed onorari da distrarsi in favore del CP_1
sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il procedimento è stato iscritto al n. rg 2162/2023.
Con ricorso depositato il 21.3.2023, il ricorrente , premesso Parte_2
di essere un lavoratore a tempo determinato e in quanto tale regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, ha esposto di aver lavorato nell'anno 2018, per 151 giornate ( dal 31.05.2018 al 31.12.2018,), nell'anno 2019 per n. 102 giornate (dal 27.07.2019 al 31.12.2019) e nell'anno 2020 per n.102 giornate-
(dal 01.07.2020 al 31.11.2020), alle dipendenze della società agricola “La Fattoria del Sud S.r.l.s.” e si è doluto dell'operato dell' laddove ha totalmente CP_1
disconosciuto i predetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione di tali giornate dagli elenchi OTD.
La ricorrente in esame ha aggiunto di aver proposto, in data 6.3.2022, alla
Commissione CISOA ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di disconoscimento.
Infine, il ricorrente si è doluto della violazione degli artt. 3, 7 e 8 della Pt_2
L. 241/1990.
Ciò posto, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato tra la ricorrente e l'azienda agricola La Fattoria del Sud S.r.l.s per gli anni dal
31.05.2018 al 31.12.2018, per n.ro 151 gg - dal 27.07.2019 al 31.12.2019 per n.ro
102 gg- dal 01.07.2020 al 30.11.2020 per n.ro 102 gg - ed il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di Cerignola per l'anno 2018 per 151 giorni, per l'anno 2019 per 102 giornate e per l'anno 2020 per 102- ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art. 9 ter.
Comma 2, della L. 608/96.
2) per l'effetto condannare l' alla reiscrizione negli elenchi nominativi degli CP_1
operai agricoli a tempo determinato del Comune di Cerignola, per 2018 per n.ro
151- 2019 per 102 gg - 2020 per 102 gg;
3) condannare l' al pagamento delle spese, ed onorari da distrarsi in favore del CP_1 sottoscritto procuratore anticipatario:”.
Il procedimento è stato iscritto n. rg 2560/2023.
In tutti i giudizi si è tempestivamente costituito l' , il quale, con riferimento alle CP_1
domande di accertamento del diritto dei ricorrenti alla reiscrizione negli elenchi
OTD, ha contestato la fondatezza delle medesime, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto.
Con separato ricorso, depositato in data 16.11.2023 la ricorrente ha Pt_3
CP_ chiesto la condanna dell' al pagamento in suo favore della DS agricola di competenza dell'anno 2021 regolarmente chiesta in via amministrativa.
Il procedimento è stato iscritto al n. rg 10143/2023.
CP_ Anche in tale procedimento l' si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto dell'avversa domanda per insussistenza dei presupposti per accedere alla prestazione previdenziale (tenuto conto in particolare, dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi
OTD di competenza degli anni 2020 e 2021).
All'udienza del 14.11.2023 in tutti i procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD è stata ammessa la prova per testi articolata dai ricorrenti.
All'udienza del 17.09.2024 il procedimento iscritto al n. rg 10143/2023 è stato riunito a quello iscritto al n. rg 2162/2023 stante le evidenti ragioni di connessione.
Terminata l'attività istruttoria, i procedimenti sono stati rinviati per decisione.
Quindi all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti, le cause, previa loro riunione, vengono decise con la presente sentenza depositata telematicamente.
Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva, in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla reiscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall' sulla base del medesimo verbale ispettivo. CP_1
Sempre in via preliminare, si osserva l'infondatezza delle censure attoree relative alla violazione da parte dell' della legge 241/1990. CP_1
Ed invero, il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie. Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 1111/2018: “In questa materia, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli, non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo
l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato).
Inoltre deve escludersi che, in materia di accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo, oggetto di una regolamentazione in tutto diversa e speciale rispetto
a quella relativa alle domande delle prestazioni previdenziali facenti carico all possa trovare applicazione il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e, con CP_1 esso, la prescrizione di cui al comma 5, che impone all l'onere Controparte_2
di indicare ai richiedenti le prestazioni i gravami amministrativi che possono essere proposti, a quali organi devono essere presentati e entro quali termini, nonché di precisare i presupposti e i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Senza dire che, con la recente sentenza n. 12718 del 2009, le Sezioni unite della Suprema
Corte hanno affermato che l'inosservanza, da parte dell , del Controparte_2
detto comma 5 costituisce una mera irregolarità e non è, comunque, di ostacolo al decorso del termine di decadenza (anch'esso di carattere sostanziale) previsto dallo stesso art. 47 per l'esercizio dell'azione giudiziaria (Cass. 17228/2010).
Ancora (v. Cass. n. 20604/2014), la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all , salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento CP_2 del danno, qui, comunque, non reclamato”.
Sulla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato e sulla conseguente mancata incidenza sul correlato rapporto obbligatorio di eventuali inosservanze, da parte del competente
[...]
, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle CP_2
prescrizioni di cui alla L. 241/1990, si veda anche Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n.
19140/2020.
In ogni caso, le domande attoree tese all'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD sono totalmente infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass.
26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dagli odierni ricorrenti, che ne erano gravati.
Si osserva che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2021005610/DDL del CP_1
20.06.2022, riferito al periodo compreso tra il 01.01.2017 e il 31.12.2021 (e, quindi, anche alle annualità dedotte in giudizio) e relativo alla “Società agricola la Fattoria del Sud S.r.l.s.”.
L'indicato verbale ispettivo è già valutato da questo Tribunale in senso sfavorevole ai lavoratori: a tale orientamento si intende dare continuità attesa la correttezza e condivisibilità delle motivazioni poste a fondamento dei precedenti procedimenti.
Si richiama (ex multis) - anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - la sentenza n.
1334/2024 emessa dalla dott.ssa Angela Vitarelli all'esito del procedimento n.
190/2023 R.G.L.
Come si legge nel precedente, dal verbale ispettivo sono emersi plurimi segnali di allarme che hanno indotto l' a ritenere fittizi alcuni dei rapporti denunciati dalla CP_1
società ispezionata, ivi inclusi quelli di odierno scrutinio.
Ciò posto, è opportuno precisare che la finalità dell'accertamento ispettivo muove dalla verifica, per un verso, della congruità tra le giornate di manodopera dichiarate rispetto al fabbisogno aziendale e, per altro verso, dalla regolarità degli adempimenti contributivi. Dall'esame del verbale ispettivo, il cui contenuto è stato richiamato dall' nelle CP_1
memorie di costituzione, è emerso che:
1) La Società Agricola La Fattoria Del Sud S.r.l.s., il cui responsabile aziendale risulta essere il sig. , è stata iscritta, a far data dal 30.11.2016, Persona_1 presso l'archivio Aziende Agricole di Foggia, con CIDA n. 382553;
2) Nel periodo oggetto di accertamento, cioè da gennaio 2017 a dicembre 2021, la società risulta aver complessivamente denunciato alle proprie dipendenze operai agricoli a tempo determinato nella misura di seguito indicata:
Anno Numero Lavoratori Numero giornate
2017 165 9.444
2018 239 15.646
2019 215 17.494
2020 256 22.200
2021 254 22.805
3) Gli ispettori, in data 3.12.2021, hanno notificato al responsabile aziendale verbale di primo accesso ispettivo. Contestualmente hanno Persona_1 richiesto l'esibizione della documentazione previdenziale, lavoristica e contabile;
4) In pari data, al fine di acquisire informazioni sull'attività agricola svolta dalla ditta e sui rapporti di lavoro bracciantili da questa instaurati, gli ispettori hanno proceduto ad ascoltare il sig. , il quale ha giustificato l'assunzione e la Persona_1
CP_ denuncia all' di un elevato numero di braccianti agricoli in ragione dell'attività svolta dalla ditta, dedita alla coltivazione diretta di fondi agricoli di terzi.
In particolare, il la cui dichiarazione viene allegata agli atti Persona_1 in forma integrale dall' , ha dichiarato: di aver condotto in coltivazione 42 ettari CP_1
di terreno di proprietà del sig. , dal mese di novembre 2016 fino a Parte_4
novembre 2021, attraverso la stipula di contratti di affitto dalla durata annuale e dietro corrispettivo di un canone di locazione pari a €1.500,00 per ettaro;
di aver acquisito, nell'anno 2019, sempre a titolo di locazione dal sig. un ulteriore Pt_4 ettaro di vigneto posto a fianco dell'appezzamento predetto, sul quale ha coltivato, nella zona perimetrale, anche alberi di ulivo;
di aver ridotto le coltivazioni sui fondi di proprietà del sig. negli anni 2020 e 2021, a 22 ettari di terreno;
di aver Pt_4
sempre effettuato le coltivazioni di broccoli, su superficie di terreno con estensione variabile annualmente, fino al 10.04.2021, di pomodori, su superficie di terreno estesa all'incirca 22 ettari, fino alla fine di ottobre 2021, e di aver aggiunto le coltivazioni di melanzane e zucchine nell'anno 2018/2019 su un estensione di terreno pari a 4 ettari (2 ettari per ciascuna coltivazione); di essersi occupato di tutte le fasi inerenti le coltivazione dei prodotti seminati compresa la raccolta , quest'ultima sempre eseguita “ a mano”; di disporre di 4 trattori Landini di colore blu, di una pompa a manica d'aria con diametro di 18 cm e di un camion Renault per il trasporto delle pedane;
di non disporre di un locale ma di usufruire, a titolo gratuito, di un garage per la rimessa dei mezzi agricoli, ubicato in località San Giovanni in Fonte;
di aver esercitato il potere direttivo in modo diretto non avvalendosi dell'ausilio di figure terze e di aver annotato personalmente il nome degli operai presenti giornalmente sul posto di lavoro;
di aver retribuito i braccianti con 60 € al giorno, versate, sia in contanti da lui stesso sui terreni ogni due o tre giorni, che con bonifico con cadenza mensile;
di impiegare sui propri fondi i braccianti per 6 ore giornaliere;
di aver provveduto sempre alla consegna e alla sottoscrizione delle buste paga direttamente sul luogo di lavoro;
di aver effettuato negli anni 2019 e 2020 acquisti in blocco di ortaggi coltivati da terzi (broccoli e cime di rapa) su un terreno esteso per un ettaro, il cui pagamento è stato disposto con bonifico bancario;
5) In data successiva, il consulente aziendale, dott. , procedeva alla Persona_2
consegna: della documentazione richiesta (Libro Unico del Lavoro relativo al periodo decorrente dal 10. 01.17 al 31.12.21; fatture emesse e ricevute nel periodo
1.1.17 al 31.12.2021; estratti dei c/c aziendali accesi presso Monte Dei Paschi Di
Siena e Unicredit relativi agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021);
6) Al fine di constatare la congruità tra la manodopera denunciata e l'effettivo fabbisogno aziendale e di verificare la correttezza degli adempimenti contributivi, gli ispettori hanno avviato una serie di verifiche dalle quali è emersa l'insussistenza della gran parte dei rapporti di lavoro bracciantili denunciati all' dalla Società CP_1
Agricola La Fattoria Del Sud S.r.l.s. negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;
7) Gli ispettori hanno dapprima proceduto ad analizzare i titoli di possesso dell'unico appezzamento di terreno (dall'estensione di 42 ettari) condotto in coltivazione dalla ditta e di proprietà del sig. dal quale hanno, altresì, assunto Testimone_1 sommarie informazioni sulle colture praticate dalla “Società Agricola La Fattoria Del
Sud” sul proprio fondo agricolo;
8) A prosieguo degli accertamenti, gli ispettori hanno analizzato la documentazione aziendale esibita, riscontrando una evidente discrasia tra il costo della manodopera CP_ denunciata all' (retribuzioni + contribuzione) e il volume dei ricavi (così come documentati nelle fatture di vendita e denunce I.V.A.):
Anno Ricavi Costo Retribuzioni Costo Differenza
Contributi Previdenziali tra ricavi e costi
2017 €.354.246,00 €.670.018,00 €.137.028,88 - €. 452.800,88
2018 €.351.367,00 €.1.110.177,00 €.234.855,00 - €. 993.665,00
2019 €.153.365,00 €.1.241.919,00 €.262.341,71 - €.1.350.895,71
2020 €.377.127,00 €.1.574.769,00 €.333.650,01 - €.1.531.292,01
2021 €.227.956,00 €.1.618.098,00 €.332.978,72 - €.1.723.120,72
Tale sproporzione è risulta ancora più netta laddove ai costi della manodopera si sono aggiunti gli ulteriori costi “vivi” documentati nelle fatture di acquisto e denunce
I.V.A. (materie prime, piantine concimi, prodotti fitosanitari, carburante, ecc.):
- nell'anno 2017, la differenza tra ricavi e costi, con l'aggiunta di €.160.447,00 a titolo di acquisti vari, è risultata pari ad - €.613.247,88;
- nell'anno 2018, la differenza tra ricavi e costi, con l'aggiunta di €.147.814,00 a titolo di acquisti vari, è risultata pari ad - €.1.141.479,00;
- nell'anno 2019, la differenza tra ricavi e costi, con l'aggiunta di €. 63.882,00 a titolo di acquisti vari, è risultata pari ad - €.1.414.777,71;
- nell'anno 2020, la differenza tra ricavi e costi, con l'aggiunta di €.158.806,00 a titolo di acquisti vari, è risultata pari ad - €.1.690.098,01;
- nell'anno 2021, la differenza tra ricavi e costi, con l'aggiunta di €.147.611,00 a titolo di acquisti vari, è risultata pari ad - €.1.870.731,72.
Ne consegue che, qualora la società avesse effettivamente occupato e retribuito tutti gli OTD dichiarati, avrebbe dovuto sostenere ogni anno costi e perdite economiche ingenti (dal 2018 abbondantemente superiori ogni anno ad un milione di euro);
9) Gli ispettori hanno, successivamente, effettuato sopralluoghi sull'appezzamento di terreno condotto in coltivazione dalla società, riportandone l'esatta ubicazione in
Agro di Cerignola, località San Giovanni in Fonte, sulla S.P. n.83 (NA -
Lavello), a 5 km di distanza da NA (sul lato destro di questa strada andando in direzione di Lavello e in prossimità dell'incrocio con via Torricelli, la quale conduce direttamente al paese di Cerignola); 10) Dall'analisi della documentazione aziendale esibita dalla società è emerso che predetti terreni, tutti facenti parte di un unico appezzamento sono stati concessi in locazione tramite la stipula di 6 contratti:
- contratto del 6.07.2017, per il periodo 6.07.22017-30.08.2018, su terreno agricolo dall'estensione complessiva di ettari 31,24 (Foglio 324, p.lle 2, 3, 4, 5, 11, 8, 26, 28,
25, 27 ed al Foglio 325, p.lle n.
27-28);
- contratto dell'1.09.2018, per il periodo 1.09.2018 - 31.12.2018, su terreno agricolo dall'estensione complessiva di ettari 20 (Foglio 324, p.lle 2-3-4-5-8-11-26-28-25-27,
e Foglio 325, p.lle n. 27-28);
- contratto dell'11.03.2019, per il periodo 2.11.2019 - 30.09.2020, su terreno agricolo dell'estensione complessiva di ettari 3,72 (Foglio 325, p.lle n. 82-83-84-85-86-96);
- contratto dell'11.03.2019, per il periodo 1.06.2019 - 30.09.2020, su terreno agricolo dell'estensione complessiva di ettari 36,93 (Foglio. 324, p.lle 2-3-4-5-8-11-26-28-25-
27 e Foglio 325, p.lle n. 25-26-
27-28-95-97);
- contratto dell'11.12.2019, per il periodo 2.01.2020 - 30.11.2022, su terreno agricolo impiantato a vite a tendone dell'estensione complessiva di ettari 0,95 (Foglio 325,
p.lle n. 25-26-95);
- contratto del 24.09.2020, per il periodo 1.10.2020 - 30.09.2021, su terreno agricolo dell'estensione complessiva di ettari 21,97 (Foglio 324, p.lle 2-3-4-5-11 e Fg. 325 p.lle n. 82-83-84-
85-86-96-97-94-
95-25-26-27-28);
11) Tali porzioni di terreno, così come dichiarato dal responsabile aziendale
, sono stati coltivati sull'intera superficie di terreno disponibile a Persona_1 broccoli/cavoli, sulla superficie di circa 20/22 ettari a pomodori e solo dall'anno
2020, sulla superficie di un ettaro, a vite;
12) Gli ispettori, tenendo in considerazione le superfici di terreno a disposizione della ditta e le coltivazioni su di esso effettuate, hanno eseguito un ulteriore riscontro basato sulle tabelle ettaro-colturali adottate dalla Regione Puglia con la
Determinazione n. 356/2007 del Dirigente Settore Alimentazione (per l'accertamento della qualifica di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale, dell'accesso agli aiuti comunitari, per il riconoscimento del contributo di primo insediamento in favore dei giovani agricoltori, ecc.) riscontrando la sproporzione delle giornate bracciantili
CP_ denunciate all' rispetto all'effettivo fabbisogno occupazionale aziendale.
Tali tabelle hanno individuato in provincia di Foggia, per coltivazione in pieno campo di pomodori da industria (con raccolta manuale) un fabbisogno annuo di 600 ore lavorative per ettaro, per coltivazioni avvicendate di cavolo/broccolo un fabbisogno annuo di 300 ore lavorative per ettaro e per coltivazione di vite a tendone da vino un fabbisogno annuo di 480 ore per ettaro.
Pertanto, considerate le superfici di terreno disponibili (riportate nei suindicati contratti) ed in base ai suindicati parametri di fabbisogno lavorativo (relativi alle coltivazioni effettuate), è possibile quantificare il seguente fabbisogno aziendale lavorativo:
- dal mese di luglio al mese di dicembre dell'anno 2017 il fabbisogno lavorativo è stato quantificato in n. 1562 giornate, mentre all' sono state denunciate n. 9.444 CP_1
giornate;
- dal mese di gennaio al mese di dicembre dell'anno 2018 il fabbisogno lavorativo è stato quantificato in n.
4.762 giornate, mentre all' sono state denunciate n. CP_1
15.646 giornate;
- dal mese di gennaio al mese di dicembre dell'anno 2019 il fabbisogno lavorativo è stato quantificato in n.
4.250 giornate: mentre all' sono state denunciate n. CP_1
17.494 giornate;
- dal mese di gennaio al mese di dicembre dell'anno 2020 il fabbisogno lavorativo è stato quantificato in n.
5.430 giornate, mentre all' sono state denunciate n. CP_1
22.200 giornate;
- dal mese di gennaio al mese di dicembre dell'anno 2021 il fabbisogno lavorativo è stato quantificato in n.
3.380 giornate, mentre all' sono state denunciate n. CP_1
22.805 giornate;
13) A prosieguo degli accertamenti gli ispettori hanno esaminato le fatture di vendita in “blocco” di pomodori e broccoli con raccolta a carico dell'azienda acquirente. Tali operazioni di vendita in “blocco”, pur riguardato superfici di terreno rilevati, non risultano aver inciso, come avrebbero dovuto, sulla manodopera denunciata dalla società laddove l'attività bracciantile, per contratto, risulta essere impiegata dall'impresa acquirente (in proposito si rammenta che la fase della raccolta manuale, da sola, impiega da un terzo a due terzi dell'intero fabbisogno lavorativo necessario alla coltivazione dei medesimi ortaggi). Nel dettaglio:
- Fattura di vendita n. 16 del 5.06.2018 dell'importo di € 48.999,60 emessa alla F.lli
Giuliani Srl con descrizione: "vendita a blocco di broccoli per ettari 15,73 - Foglio
324 Particelle 25 e 27 Agro di Cerignola - La raccolta è a carico dell'azienda acquirente";
- Fattura di vendita n. 15 del 5.06.2018 dell'importo di € 12.499,00 emessa alla F.lli
Giuliani Srl con descrizione: "vendita a blocco di broccoli per ettari 3,5 - Foglio 357
Particella 174 Agro di Cerignola - La raccolta è a carico dell'azienda acquirente";
- Fattura di vendita n. 14 del 18.12.2019 di € 35.400,00 emessa alla F.lli Giuliani Srl con descrizione: "vendita a blocco di broccoli su Ha 19,00 siti in Agro di Cerignola loc. San Giovanni in Fonte - Foglio 324 Part. 2-3-4-5, Foglio 325 Part. 27-28-82-83-
84-86;
- Fattura di vendita n. 2 del 3.02.2020 di € 1.560,00 emessa alla Natura CP_3
con descrizione: "vi rimettiamo fattura per vendita a blocco di 8.000 mt. di
[...]
Rape";
- Fattura di vendita n. 3 del 3.02.2020 dell'importo di € 60.015,42 emessa alla Coop.
Agricola Italpomo arl con descrizione: "vi rimettiamo fattura per partita di cavolo broccolo a blocco foglio 324 particella 25-27-28-26 foglio 325 particella 26-25-83-
84-95-96 per Ha totali 22.00 la raccolta a carico dell'acquirente";
- Fattura di vendita n. 5 del 6.02.2020 di € 60.015,42 emessa alla Coop. Agricola
Italpomo arl con descrizione: "vi rimettiamo fattura di vendita a pieno campo partita di cavolo broccolo su terreno in Cerignola foglio 324 particella 25-27-27-28 foglio
325 particella 25-26-83-84-95-96 per Ha totali 22.00 peso circa 20.000 kg. trasporto a carico";
- Fattura di vendita n. 15 del 31.12.2020 di € 59.999,99 emessa alla Controparte_4
con descrizione: "vi rimettiamo fattura per vendita di broccoli per un totale di 10
[...]
Ha";
- Fattura di vendita n. 16 del 31.12.2020 di € 38.000,00 emessa alla Controparte_4
con descrizione: "vi rimettiamo fattura per vendita di broccoli per un totale di
[...]
10 Ha";
- Fattura di vendita n. 1 del 3.02.2021 di € 51.200,00 emessa alla F.lli Giuliani Srl con de-scrizione: "vendita a blocco di broccoli per Ha 16,00 San Giovanni in Fonte
Agro di Cerignola, Foglio 325 Part. 25-26-27-28-82-83-84--85-86-94-95-96, la raccolta è a carico dell'azienda acquirente"; - Fattura di vendita n. 7 del 23.08.2021 di € 2.999,99 emessa alla F.lli Capolongo Srl con descrizione dell'operazione: "vi rimetto fattura per la vendita blocco pomodori foglio 325 particella 28 pari a un ettaro;
CP_ 14) Dall'esame incrociato tra i dati acquisiti dagli archivi dell' e le presenze al lavoro registrate sul “LUL”, è emerso che, per alcuni lavoratori, è da escludere categoricamente lo svolgimento di alcuna attività bracciantile. L'impossibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa è sicuramente riconducibile a 3 lavoratori
( e per i quali è stata Persona_3 Persona_4 Persona_5
CP_ riscontrata la denuncia all' di giornate lavorative in coincidenza con periodi di CP_ malattia – maternità - congedo parentale - riposi per allattamento denunciati all'
e per i quali gli stessi avevano prima prodotto la prevista certificazione medica e poi conseguito la liquidazione delle relative indennità economiche (spettanti, appunto, per non aver lavorato) nello specifico:
- per i mesi di luglio e agosto dell'anno 2017 sono risultate Persona_3
CP_ incompatibili con il congedo parentale “certificato” dallo stesso lavoratore all' per il periodo dal 20.06.2017 all'8.08.2017;
- per i giorni 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, Persona_4
27, 28, 29, 30 di marzo e per i giorni 3, 4, 5, 6, 9, 10 di aprile 2018 sono risultate
CP_ incompatibili con il congedo parentale “certificato” dallo stesso lavoratore all' relativamente al periodo dall'11.01.2018 al 10.04.2018;
- Ordine per il mese di luglio 2020 per n. 18 giorni, per il mese di agosto Per_5
2020 per n. 17 giorni e per il mese di settembre 2020 per 17 giorni sono risultate incompatibili con i riposi per allattamento “certificati” dalla stessa lavoratrice CP_ all' relativamente al periodo dall'1.07.2020 al 1.10.2020;
15) Gli ispettori hanno, altresì, rilevato l'intersecarsi tra i rapporti di lavoro denunciati dalla società con quelli facenti capo ad altre 16 aziende, giacché molti braccianti assunti presso altre imprese agricole, in seguito ad accertamento ispettivo e disconoscimento delle giornate, sono stati inquadrati come operai agricoli dalla ditta “La fattoria del Sud”;
16) Infine, gli ispettori hanno convocato i lavoratori assunti dalla società nel periodo oggetto del presente accertamento ed acquisito s.i.t. di quelli che si sono presentati, i quali hanno reso dichiarazioni inidonee a provare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa agricola. In particolare, tutti i lavoratori i cui rapporti di lavoro sono stati “disconosciuti” dai verbalizzanti (a differenza dei lavoratori i cui rapporti di lavoro sono stati invece
“convalidati”) hanno descritto in modo assolutamente approssimativo ed incerto un teorico rapporto di lavoro, tipico di quella zona, ma assolutamente avulso rispetto all'attività e realtà aziendale della Società Agricola La Fattoria Del Sud S.r.l.s., con la citazione di fatti e circostanze assolutamente lacunose e/o incongruenti rispetto al soggetto con cui sarebbe stato formalmente instaurato il rapporto di lavoro, la persona che avrebbe esercitato il potere direttivo e di controllo, la de-scrizione dei campi di lavoro e delle coltivazioni effettuate sugli stessi, l'indicazione dei compagni di lavoro, l'indicazione dei periodi di lavoro, la descrizione delle modalità di raggiungimento dei luoghi di lavoro, l'indicazione dell'importo e delle modalità di pagamento della retribuzione, la cadenza ed il luogo del pagamento della retribuzione.
Numerosi lavoratori, oltre ad evidenziare varie altre lacune ed incongruenze, hanno dichiarato di non aver mai lavorato alle dipendenze della Società Agricola La
Fattoria Del Sud S.r.l.s. e di non aver mai conosciuto il sig. Persona_1
oppure non sono stati in grado di fornire alcuna indicazione sulla ubicazione dei terreni di lavoro o hanno dichiarato di aver lavorato in agri (come quello di
Manfredonia, Orta Nova, Zapponeta, San Ferdinando, Lavello, ecc.) in cui, in realtà, non è risultata svolta alcuna attività da parte della società; altri hanno riferito di aver lavorato su campi coltivati ad ortaggi quali, per esempio, carciofi, finocchi e peperoni, cicorie, che non sono risultati coltivati in azienda e/o riscontrati nelle fatture di vendita della società; altri, ancora, hanno riferito di aver lavorato in compagnia di altri lavoratori che però, a loro volta, hanno dichiarato di non aver reso alcuna prestazione di lavoro;
numerosi lavoratori, infine, hanno dichiarato di aver lavorato sul grosso appezzamento di terreno della società La Fattoria Del Sud, coltivato a broccoli ed ubicato sulla strada che da NA conduce a Lavello, a pochi chilometri di distanza dal paese di
NA, sul lato destro di questa strada andando in direzione di Lavello e in prossimità dell'incrocio con via Torricelli (descrizione coincidente con l'appezzamento di terreno acquisito in affitto dal sig. ) anche nel Testimone_1
periodo da ottobre a dicembre 2021: ed invece, in realtà, tale terreno già a fine settembre 2021 era stato restituito dalla Società Agricola La Fattoria Del Sud S.r.l.s al suo legittimo proprietario (per scadenza del contratto di Testimone_1 affitto): peraltro, quest'ultimo, successivamente, non lo aveva coltivato a broccoli ma solo seminato a grano. La circostanza che nel periodo da ottobre a dicembre 2021 tale appezzamento di terreno di certo non fosse stato coltivato a broccoli è stata confermata non solo dal proprietario sig. ma anche dal sig. Testimone_1
(il quale ha dichiarato che la sua società, su di esso, aveva Persona_1 coltivato i broccoli solo fino all'aprile 2021 per poi effettuare una successiva ed ultima coltivazione di pomodori, prima del rilascio del terreno al proprietario);
17) Gli ispettori proprio in ragione delle dichiarazioni acquisite dal datore di lavoro
( ) e dai lavoratori e dall'esame incrociato delle stesse, dalla Persona_1
CP_ documentazione aziendale prodotta, dai dati denunciati all' in favore degli stessi lavoratori (periodi di lavoro, numero delle giornate di lavoro denunciate, altri lavoratori denunciati negli stessi periodi di lavoro, ecc.) e dai fatti illustrati in relazione all'attività aziendale hanno confermato l' insussistenza di taluni dei rapporti di lavoro bracciantili, giungendo a disconoscere i rapporti di lavoro denunciati negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
L'operato degli ispettori, i cui esiti sono sopra ripercorsi, appare immune da censure in quanto fondato su accertamenti accurati e completi e sull'analisi di dati oggettivi.
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, infatti, seri dubbi circa la sussistenza, nei termini dedotti dai ricorrenti, dei rapporti di lavoro oggetto di causa.
A fronte di siffatta puntuale ed accurata indagine ispettiva, le prove offerte dagli odierni ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Quanto alla prova documentale, si osserva che i ricorrenti hanno depositato i modelli
C/2, i modelli D-Mag, le buste paga, le comunicazioni di assunzione e le
Certificazioni Uniche apparentemente riferiti ai rapporti di lavoro disconosciuti dall' a seguito di accertamenti ispettivi. CP_1
Tuttavia, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020 Corte di Appello di Bari).
Quanto alla prova per testi poi, la stessa si è rilevata inidonea a supportare gli assunti attorei.
Vero è che i testi escussi, (in particolare il escusso nei Testimone_2
procedimenti nn. rg 2157/2023 e 2162/2023 e escusso nel Testimone_3
procedimento n. 2560/2023) hanno confermato i capitoli di prova articolati nei ricorsi, ma è altrettanto vero che si è al cospetto dichiarazioni generiche e poco precise.
All'uopo, invero basti considerare che i testi nulla hanno riferito circa il periodo ed in particolare i mesi in cui gli odierni ricorrenti avrebbero lavorato alle dipendenze della ditta ispezionata;
il teste ha riferito “non ricordo in quali mesi Testimone_3 ha lavorato il ricorrente ( )”. Pt_2
Il teste invece, laddove ha indicato l'anno in cui avrebbe lavorato alle Tes_3 dipendenze della ditta La Fattoria del Sud insieme al ricorrente (“forse Pt_1 nell'anno 2021”) ha contraddetto gli assunti attorei (avendo il dedotto di Pt_1 aver lavorato alle dipendenze della ridetta ditta nell'anno 2018).
Peraltro, sebbene i testi hanno genericamente confermato le mansioni disimpegnate dai ricorrenti, così come indicate in ricorso, non hanno specificato in quale periodo dell'anno venivano sostanzialmente effettuate le varie attività. Trattasi di una puntualizzazione di non poco conto se sol si considera che i ricorrenti hanno asserito di aver lavorato in diversi mesi dell'anno; sarebbe stato dunque opportuno specificare, anche in considerazione della stagionalità dei prodotti agricoli trattati e delle attività da svolgere in relazione al ciclo produttivo, specificare almeno approssimativamente le mansioni disimpegnate mese per mese. In tal senso, invero, sorprende che nemmeno il datore di lavoro abbia fornito indicazioni più precise in merito all'attività svolta dai ricorrenti, essendosi limitato a dichiarare indistintamente per tutti e tre i ricorrenti “ Il ricorrente ha piantato e raccolto broccoli, ha tolto i tubicini per l'irrigazione dei pomodori, ha pulito i terreni dalle erbacce” senza nulla aggiungere e specificare.
Deve poi evidenziarsi che il teste ha riferito che soltanto Testimone_2
raramente, ovvero quando pioveva, si recava sui campi ove lavoravano i ricorrenti
(in quanto era solitamente impegnato a svolere altre mansioni); la sua testimonianza quindi non può ritenersi esaustiva in quanto limitata alle occasioni (nemmeno specificate) in cui si recava presso i campi.
Infine non può non segnalarsi che nessuno dei testi ha indicato i terreni ove svolgevano l'attività lavorativa.
In aggiunta a tali inesattezze, devono poi evidenziarsi una serie di incongruenze emergenti dal confronto tra le dichiarazioni rese dai testi in questa sede nonché in sede ispettiva nonché rispetto alla prospettazione offerta dai ricorrenti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito alcune contraddizioni:
- I testi e hanno riferito di aver lavorato tutti i Testimone_3 Testimone_2
giorni dal lunedì alla domenica;
i ricorrenti hanno dedotto di aver lavorato dal lunedì al sabato;
- I testi e hanno riferito che al mattino si recavano Testimone_3 Testimone_2
presso il magazzino della società ispezionata dove, a detta di Testimone_2
incontravano il datore di lavoro che forniva le indicazioni circa i terreni ove andare a lavorare mentre a detta di incontravano il ragioniere che dava Testimone_3
indicazioni sul luogo di lavoro. In disparte la contraddizione tra le dichiarazioni rese dai testi escussi (contraddizione di non poco conto avendo i testi riferito in sede ispettiva di aver lavorato insieme, nello stesso periodo), deve poi evidenziarsi che l'incontro mattutino presso il magazzino non solo non è stato dedotto da nessuno dei ricorrenti, ma è anche stato smentito dal datore di lavoro il quale in sede ispettiva ha riferito che la ditta non disponeva di un magazzino (circostanza appurata anche dagli ispettori) ed in sede di testimonianza ha dichiarato “Il pomeriggio incontravo gli operari presso gli uffici dell'azienda in Pozzo Terragno e indicavo loro i terreni su cui andare il giorno dopo e i lavori da svolgere.” - Il teste ha inoltre riferito che a fine giornata si recavano nuovamente Testimone_3
presso il magazzino per indicare le ore lavorate;
tale affermazione è apparsa isolata, non riferita da nessuno dei testi e nemmeno dal datore di lavoro;
- il teste ha riferito che la ditta ispezionata si occupava della Testimone_3 coltivazione e raccolta dei broccoletti, dei pomodori e delle zucchine;
quest'ultimo prodotto agricolo, tuttavia, non risulta affatto trattato dalla ditta ispezionata.
- Il teste ha riferito che la ricorrente era una sua collega Testimone_2 Pt_3 di lavoro;
quest'ultima tuttavia in sede ispettiva ha individuato nella persona di il soggetto titolare del potere direttivo. Successivamente, invece, Testimone_2
in sede di ricorso la medesima ricorrente (evidentemente dimenticandosi di quanto affermato in sede ispettiva) ha dedotto di aver rispettato gli ordini impartiti da per
. Persona_1
Orbene, non vi è chi non veda che le suddette contraddizioni, ricadenti su aspetti affatto marinali del rapporto di lavoro, scalfiscono la genuinità e l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, rendendole di fatto inidonee a corroborare la prospettazione attorea.
Trattasi di incongruenze non trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa la fittizietà dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
In definitiva, le prove documentali e orali offerte dagli odierni ricorrenti si sono rilevate inidonee a corroborare l'assunto attoreo, con la conseguenza che le domande tese all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD devono essere rigettate.
Ne consegue, quale loica conseguenza, per la ricorrente anche il rigetto della Pt_3 domanda afferente la Ds agricola di competenza dell'anno 2021.
Le spese di lite gravano sui ricorrenti e in ossequio alla regola Pt_2 Pt_1
della soccombenza.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate (quindi con inclusione della fase istruttoria).
Deve essere disposto l'aumento della misura del 30% per la riunione dei procedimenti;
Quanto invece alle spese relative ai procedimenti promossi dalla ricorrente Pt_3 nulla deve essere disposto avendo la stessa prodotto la dichiarazione ai sensi dell'art,.
152 disp. att. c.p.c. (dichiarazione valevole ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese processuali, avendo ella promosso anche un giudizio volto al conseguimento di prestazioni previdenziali)
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2157 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta i ricorsi riuniti;
CP_
- condanna i ricorrenti e al pagamento, in favore dell' delle Pt_1 Pt_2 spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.421,00 (comprensivo dell'aumento nella misura del 30% epr il fascicolo riunito) oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15%; CP_
-nulla per le spese di lite tra la ricorrente e l' Pt_3
Foggia, 25.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 25/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 2157/2023,
2560/2023, 2162/2023 promosse da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappr. e dif. dall' avv. NAPOLITANO MARIA contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11.3.2023, il ricorrente Parte_1
premesso di essere un lavoratore a tempo determinato e in quanto tale regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, ha esposto di aver lavorato nell'anno 2018, per 102 giornate (dal 3.9.2018 al 31.12.2018), alle dipendenze della società agricola “La Fattoria del Sud S.r.l.s.” e si è doluto dell'operato dell' CP_1
laddove ha totalmente disconosciuto il predetto rapporto di lavoro, provvedendo alla cancellazione di tali giornate dagli elenchi OTD.
Il ricorrente in esame ha aggiunto di aver proposto, in data 10.11.2022, alla
Commissione CISOA ricorso amministrativo avverso il provvedimento di disconoscimento.
Infine, il ricorrente si è doluto della violazione degli artt. 3, 7 e 8 della L. Pt_1
241/1990. Ciò posto, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato tra il ricorrente e l'azienda agricola La Fattoria del Sud S.r.l.s per l'anno 2018 dal
03.09.2018 al 31.12.2018, per 102 giorni lavorativi, ed il diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di NA, per l'anno 2018 per 102 giorni, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art. 9 ter. Comma 2, della L. 608/96.
2) per l'effetto condannare l' alla reiscrizione negli elenchi nominativi degli CP_1 operai agricoli a tempo determinato del Comune di NA, per l'anno 2018 per
102 gg;
3) condannare l' al pagamento delle spese, ed onorari da distrarsi in favore del CP_1 sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il procedimento è stato iscritto al n. RG 2157/2023.
Con ricorso depositato il 12.3.2023, la ricorrente , premesso Parte_3
di essere un lavoratrice a tempo determinato e in quanto tale regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, ha esposto di aver lavorato nell'anno 2019, per 102 giornate (dal 20.06.2019 al 31.12.2019), nell'anno 2020 per n. 102 giornate (dal 15.01.2020 al 15.06.2020) e nell'anno 2021 per n.21 giornate-
(dal 26.08.2021 al 19.09.2021), alle dipendenze della società agricola “La Fattoria del Sud S.r.l.s.” e si è doluta dell'operato dell' laddove ha totalmente CP_1
disconosciuto i predetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione di tali giornate dagli elenchi OTD.
La ricorrente in esame ha aggiunto di aver proposto, in data 8.11.2022, alla
Commissione CISOA ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di disconoscimento.
Infine, la ricorrente i è doluta della violazione degli artt. 3, 7 e 8 della Pt_3
L. 241/1990.
Ciò posto, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato tra la ricorrente e l'azienda agricola La Fattoria del Sud S.r.l.s per l'anno
20.06.2019 al 31.12.2019, per n.ro 102 giornate - dal 15.01.2020 al 15.06.2020 per
n.ro 102 giornate- dal 26.08.2021 al 19.09.2021 per n.ro 21 giornate, ed il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di NA, per l'anno 2019 per
102 giorni, per l'anno 2020 per 102 giornate e per l'anno 2021 per 21 giornate ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art. 9 ter. Comma 2, della L. 608/96.
2) per l'effetto condannare l' alla reiscrizione negli elenchi nominativi degli CP_1
operai agricoli a tempo determinato del Comune di NA, per gli anni 2019 per
102 gg - 2020 per 102gg e per l'anno 2021 per 21 gg;
3) condannare l' al pagamento delle spese, ed onorari da distrarsi in favore del CP_1
sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il procedimento è stato iscritto al n. rg 2162/2023.
Con ricorso depositato il 21.3.2023, il ricorrente , premesso Parte_2
di essere un lavoratore a tempo determinato e in quanto tale regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, ha esposto di aver lavorato nell'anno 2018, per 151 giornate ( dal 31.05.2018 al 31.12.2018,), nell'anno 2019 per n. 102 giornate (dal 27.07.2019 al 31.12.2019) e nell'anno 2020 per n.102 giornate-
(dal 01.07.2020 al 31.11.2020), alle dipendenze della società agricola “La Fattoria del Sud S.r.l.s.” e si è doluto dell'operato dell' laddove ha totalmente CP_1
disconosciuto i predetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione di tali giornate dagli elenchi OTD.
La ricorrente in esame ha aggiunto di aver proposto, in data 6.3.2022, alla
Commissione CISOA ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di disconoscimento.
Infine, il ricorrente si è doluto della violazione degli artt. 3, 7 e 8 della Pt_2
L. 241/1990.
Ciò posto, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato tra la ricorrente e l'azienda agricola La Fattoria del Sud S.r.l.s per gli anni dal
31.05.2018 al 31.12.2018, per n.ro 151 gg - dal 27.07.2019 al 31.12.2019 per n.ro
102 gg- dal 01.07.2020 al 30.11.2020 per n.ro 102 gg - ed il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di Cerignola per l'anno 2018 per 151 giorni, per l'anno 2019 per 102 giornate e per l'anno 2020 per 102- ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art. 9 ter.
Comma 2, della L. 608/96.
2) per l'effetto condannare l' alla reiscrizione negli elenchi nominativi degli CP_1
operai agricoli a tempo determinato del Comune di Cerignola, per 2018 per n.ro
151- 2019 per 102 gg - 2020 per 102 gg;
3) condannare l' al pagamento delle spese, ed onorari da distrarsi in favore del CP_1 sottoscritto procuratore anticipatario:”.
Il procedimento è stato iscritto n. rg 2560/2023.
In tutti i giudizi si è tempestivamente costituito l' , il quale, con riferimento alle CP_1
domande di accertamento del diritto dei ricorrenti alla reiscrizione negli elenchi
OTD, ha contestato la fondatezza delle medesime, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto.
Con separato ricorso, depositato in data 16.11.2023 la ricorrente ha Pt_3
CP_ chiesto la condanna dell' al pagamento in suo favore della DS agricola di competenza dell'anno 2021 regolarmente chiesta in via amministrativa.
Il procedimento è stato iscritto al n. rg 10143/2023.
CP_ Anche in tale procedimento l' si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto dell'avversa domanda per insussistenza dei presupposti per accedere alla prestazione previdenziale (tenuto conto in particolare, dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi
OTD di competenza degli anni 2020 e 2021).
All'udienza del 14.11.2023 in tutti i procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD è stata ammessa la prova per testi articolata dai ricorrenti.
All'udienza del 17.09.2024 il procedimento iscritto al n. rg 10143/2023 è stato riunito a quello iscritto al n. rg 2162/2023 stante le evidenti ragioni di connessione.
Terminata l'attività istruttoria, i procedimenti sono stati rinviati per decisione.
Quindi all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti, le cause, previa loro riunione, vengono decise con la presente sentenza depositata telematicamente.
Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva, in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla reiscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall' sulla base del medesimo verbale ispettivo. CP_1
Sempre in via preliminare, si osserva l'infondatezza delle censure attoree relative alla violazione da parte dell' della legge 241/1990. CP_1
Ed invero, il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie. Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 1111/2018: “In questa materia, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli, non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo
l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato).
Inoltre deve escludersi che, in materia di accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo, oggetto di una regolamentazione in tutto diversa e speciale rispetto
a quella relativa alle domande delle prestazioni previdenziali facenti carico all possa trovare applicazione il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e, con CP_1 esso, la prescrizione di cui al comma 5, che impone all l'onere Controparte_2
di indicare ai richiedenti le prestazioni i gravami amministrativi che possono essere proposti, a quali organi devono essere presentati e entro quali termini, nonché di precisare i presupposti e i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Senza dire che, con la recente sentenza n. 12718 del 2009, le Sezioni unite della Suprema
Corte hanno affermato che l'inosservanza, da parte dell , del Controparte_2
detto comma 5 costituisce una mera irregolarità e non è, comunque, di ostacolo al decorso del termine di decadenza (anch'esso di carattere sostanziale) previsto dallo stesso art. 47 per l'esercizio dell'azione giudiziaria (Cass. 17228/2010).
Ancora (v. Cass. n. 20604/2014), la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all , salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento CP_2 del danno, qui, comunque, non reclamato”.
Sulla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato e sulla conseguente mancata incidenza sul correlato rapporto obbligatorio di eventuali inosservanze, da parte del competente
[...]
, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle CP_2
prescrizioni di cui alla L. 241/1990, si veda anche Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n.
19140/2020.
In ogni caso, le domande attoree tese all'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD sono totalmente infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass.
26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dagli odierni ricorrenti, che ne erano gravati.
Si osserva che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2021005610/DDL del CP_1
20.06.2022, riferito al periodo compreso tra il 01.01.2017 e il 31.12.2021 (e, quindi, anche alle annualità dedotte in giudizio) e relativo alla “Società agricola la Fattoria del Sud S.r.l.s.”.
L'indicato verbale ispettivo è già valutato da questo Tribunale in senso sfavorevole ai lavoratori: a tale orientamento si intende dare continuità attesa la correttezza e condivisibilità delle motivazioni poste a fondamento dei precedenti procedimenti.
Si richiama (ex multis) - anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - la sentenza n.
1334/2024 emessa dalla dott.ssa Angela Vitarelli all'esito del procedimento n.
190/2023 R.G.L.
Come si legge nel precedente, dal verbale ispettivo sono emersi plurimi segnali di allarme che hanno indotto l' a ritenere fittizi alcuni dei rapporti denunciati dalla CP_1
società ispezionata, ivi inclusi quelli di odierno scrutinio.
Ciò posto, è opportuno precisare che la finalità dell'accertamento ispettivo muove dalla verifica, per un verso, della congruità tra le giornate di manodopera dichiarate rispetto al fabbisogno aziendale e, per altro verso, dalla regolarità degli adempimenti contributivi. Dall'esame del verbale ispettivo, il cui contenuto è stato richiamato dall' nelle CP_1
memorie di costituzione, è emerso che:
1) La Società Agricola La Fattoria Del Sud S.r.l.s., il cui responsabile aziendale risulta essere il sig. , è stata iscritta, a far data dal 30.11.2016, Persona_1 presso l'archivio Aziende Agricole di Foggia, con CIDA n. 382553;
2) Nel periodo oggetto di accertamento, cioè da gennaio 2017 a dicembre 2021, la società risulta aver complessivamente denunciato alle proprie dipendenze operai agricoli a tempo determinato nella misura di seguito indicata:
Anno Numero Lavoratori Numero giornate
2017 165 9.444
2018 239 15.646
2019 215 17.494
2020 256 22.200
2021 254 22.805
3) Gli ispettori, in data 3.12.2021, hanno notificato al responsabile aziendale verbale di primo accesso ispettivo. Contestualmente hanno Persona_1 richiesto l'esibizione della documentazione previdenziale, lavoristica e contabile;
4) In pari data, al fine di acquisire informazioni sull'attività agricola svolta dalla ditta e sui rapporti di lavoro bracciantili da questa instaurati, gli ispettori hanno proceduto ad ascoltare il sig. , il quale ha giustificato l'assunzione e la Persona_1
CP_ denuncia all' di un elevato numero di braccianti agricoli in ragione dell'attività svolta dalla ditta, dedita alla coltivazione diretta di fondi agricoli di terzi.
In particolare, il la cui dichiarazione viene allegata agli atti Persona_1 in forma integrale dall' , ha dichiarato: di aver condotto in coltivazione 42 ettari CP_1
di terreno di proprietà del sig. , dal mese di novembre 2016 fino a Parte_4
novembre 2021, attraverso la stipula di contratti di affitto dalla durata annuale e dietro corrispettivo di un canone di locazione pari a €1.500,00 per ettaro;
di aver acquisito, nell'anno 2019, sempre a titolo di locazione dal sig. un ulteriore Pt_4 ettaro di vigneto posto a fianco dell'appezzamento predetto, sul quale ha coltivato, nella zona perimetrale, anche alberi di ulivo;
di aver ridotto le coltivazioni sui fondi di proprietà del sig. negli anni 2020 e 2021, a 22 ettari di terreno;
di aver Pt_4
sempre effettuato le coltivazioni di broccoli, su superficie di terreno con estensione variabile annualmente, fino al 10.04.2021, di pomodori, su superficie di terreno estesa all'incirca 22 ettari, fino alla fine di ottobre 2021, e di aver aggiunto le coltivazioni di melanzane e zucchine nell'anno 2018/2019 su un estensione di terreno pari a 4 ettari (2 ettari per ciascuna coltivazione); di essersi occupato di tutte le fasi inerenti le coltivazione dei prodotti seminati compresa la raccolta , quest'ultima sempre eseguita “ a mano”; di disporre di 4 trattori Landini di colore blu, di una pompa a manica d'aria con diametro di 18 cm e di un camion Renault per il trasporto delle pedane;
di non disporre di un locale ma di usufruire, a titolo gratuito, di un garage per la rimessa dei mezzi agricoli, ubicato in località San Giovanni in Fonte;
di aver esercitato il potere direttivo in modo diretto non avvalendosi dell'ausilio di figure terze e di aver annotato personalmente il nome degli operai presenti giornalmente sul posto di lavoro;
di aver retribuito i braccianti con 60 € al giorno, versate, sia in contanti da lui stesso sui terreni ogni due o tre giorni, che con bonifico con cadenza mensile;
di impiegare sui propri fondi i braccianti per 6 ore giornaliere;
di aver provveduto sempre alla consegna e alla sottoscrizione delle buste paga direttamente sul luogo di lavoro;
di aver effettuato negli anni 2019 e 2020 acquisti in blocco di ortaggi coltivati da terzi (broccoli e cime di rapa) su un terreno esteso per un ettaro, il cui pagamento è stato disposto con bonifico bancario;
5) In data successiva, il consulente aziendale, dott. , procedeva alla Persona_2
consegna: della documentazione richiesta (Libro Unico del Lavoro relativo al periodo decorrente dal 10. 01.17 al 31.12.21; fatture emesse e ricevute nel periodo
1.1.17 al 31.12.2021; estratti dei c/c aziendali accesi presso Monte Dei Paschi Di
Siena e Unicredit relativi agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021);
6) Al fine di constatare la congruità tra la manodopera denunciata e l'effettivo fabbisogno aziendale e di verificare la correttezza degli adempimenti contributivi, gli ispettori hanno avviato una serie di verifiche dalle quali è emersa l'insussistenza della gran parte dei rapporti di lavoro bracciantili denunciati all' dalla Società CP_1
Agricola La Fattoria Del Sud S.r.l.s. negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;
7) Gli ispettori hanno dapprima proceduto ad analizzare i titoli di possesso dell'unico appezzamento di terreno (dall'estensione di 42 ettari) condotto in coltivazione dalla ditta e di proprietà del sig. dal quale hanno, altresì, assunto Testimone_1 sommarie informazioni sulle colture praticate dalla “Società Agricola La Fattoria Del
Sud” sul proprio fondo agricolo;
8) A prosieguo degli accertamenti, gli ispettori hanno analizzato la documentazione aziendale esibita, riscontrando una evidente discrasia tra il costo della manodopera CP_ denunciata all' (retribuzioni + contribuzione) e il volume dei ricavi (così come documentati nelle fatture di vendita e denunce I.V.A.):
Anno Ricavi Costo Retribuzioni Costo Differenza
Contributi Previdenziali tra ricavi e costi
2017 €.354.246,00 €.670.018,00 €.137.028,88 - €. 452.800,88
2018 €.351.367,00 €.1.110.177,00 €.234.855,00 - €. 993.665,00
2019 €.153.365,00 €.1.241.919,00 €.262.341,71 - €.1.350.895,71
2020 €.377.127,00 €.1.574.769,00 €.333.650,01 - €.1.531.292,01
2021 €.227.956,00 €.1.618.098,00 €.332.978,72 - €.1.723.120,72
Tale sproporzione è risulta ancora più netta laddove ai costi della manodopera si sono aggiunti gli ulteriori costi “vivi” documentati nelle fatture di acquisto e denunce
I.V.A. (materie prime, piantine concimi, prodotti fitosanitari, carburante, ecc.):
- nell'anno 2017, la differenza tra ricavi e costi, con l'aggiunta di €.160.447,00 a titolo di acquisti vari, è risultata pari ad - €.613.247,88;
- nell'anno 2018, la differenza tra ricavi e costi, con l'aggiunta di €.147.814,00 a titolo di acquisti vari, è risultata pari ad - €.1.141.479,00;
- nell'anno 2019, la differenza tra ricavi e costi, con l'aggiunta di €. 63.882,00 a titolo di acquisti vari, è risultata pari ad - €.1.414.777,71;
- nell'anno 2020, la differenza tra ricavi e costi, con l'aggiunta di €.158.806,00 a titolo di acquisti vari, è risultata pari ad - €.1.690.098,01;
- nell'anno 2021, la differenza tra ricavi e costi, con l'aggiunta di €.147.611,00 a titolo di acquisti vari, è risultata pari ad - €.1.870.731,72.
Ne consegue che, qualora la società avesse effettivamente occupato e retribuito tutti gli OTD dichiarati, avrebbe dovuto sostenere ogni anno costi e perdite economiche ingenti (dal 2018 abbondantemente superiori ogni anno ad un milione di euro);
9) Gli ispettori hanno, successivamente, effettuato sopralluoghi sull'appezzamento di terreno condotto in coltivazione dalla società, riportandone l'esatta ubicazione in
Agro di Cerignola, località San Giovanni in Fonte, sulla S.P. n.83 (NA -
Lavello), a 5 km di distanza da NA (sul lato destro di questa strada andando in direzione di Lavello e in prossimità dell'incrocio con via Torricelli, la quale conduce direttamente al paese di Cerignola); 10) Dall'analisi della documentazione aziendale esibita dalla società è emerso che predetti terreni, tutti facenti parte di un unico appezzamento sono stati concessi in locazione tramite la stipula di 6 contratti:
- contratto del 6.07.2017, per il periodo 6.07.22017-30.08.2018, su terreno agricolo dall'estensione complessiva di ettari 31,24 (Foglio 324, p.lle 2, 3, 4, 5, 11, 8, 26, 28,
25, 27 ed al Foglio 325, p.lle n.
27-28);
- contratto dell'1.09.2018, per il periodo 1.09.2018 - 31.12.2018, su terreno agricolo dall'estensione complessiva di ettari 20 (Foglio 324, p.lle 2-3-4-5-8-11-26-28-25-27,
e Foglio 325, p.lle n. 27-28);
- contratto dell'11.03.2019, per il periodo 2.11.2019 - 30.09.2020, su terreno agricolo dell'estensione complessiva di ettari 3,72 (Foglio 325, p.lle n. 82-83-84-85-86-96);
- contratto dell'11.03.2019, per il periodo 1.06.2019 - 30.09.2020, su terreno agricolo dell'estensione complessiva di ettari 36,93 (Foglio. 324, p.lle 2-3-4-5-8-11-26-28-25-
27 e Foglio 325, p.lle n. 25-26-
27-28-95-97);
- contratto dell'11.12.2019, per il periodo 2.01.2020 - 30.11.2022, su terreno agricolo impiantato a vite a tendone dell'estensione complessiva di ettari 0,95 (Foglio 325,
p.lle n. 25-26-95);
- contratto del 24.09.2020, per il periodo 1.10.2020 - 30.09.2021, su terreno agricolo dell'estensione complessiva di ettari 21,97 (Foglio 324, p.lle 2-3-4-5-11 e Fg. 325 p.lle n. 82-83-84-
85-86-96-97-94-
95-25-26-27-28);
11) Tali porzioni di terreno, così come dichiarato dal responsabile aziendale
, sono stati coltivati sull'intera superficie di terreno disponibile a Persona_1 broccoli/cavoli, sulla superficie di circa 20/22 ettari a pomodori e solo dall'anno
2020, sulla superficie di un ettaro, a vite;
12) Gli ispettori, tenendo in considerazione le superfici di terreno a disposizione della ditta e le coltivazioni su di esso effettuate, hanno eseguito un ulteriore riscontro basato sulle tabelle ettaro-colturali adottate dalla Regione Puglia con la
Determinazione n. 356/2007 del Dirigente Settore Alimentazione (per l'accertamento della qualifica di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale, dell'accesso agli aiuti comunitari, per il riconoscimento del contributo di primo insediamento in favore dei giovani agricoltori, ecc.) riscontrando la sproporzione delle giornate bracciantili
CP_ denunciate all' rispetto all'effettivo fabbisogno occupazionale aziendale.
Tali tabelle hanno individuato in provincia di Foggia, per coltivazione in pieno campo di pomodori da industria (con raccolta manuale) un fabbisogno annuo di 600 ore lavorative per ettaro, per coltivazioni avvicendate di cavolo/broccolo un fabbisogno annuo di 300 ore lavorative per ettaro e per coltivazione di vite a tendone da vino un fabbisogno annuo di 480 ore per ettaro.
Pertanto, considerate le superfici di terreno disponibili (riportate nei suindicati contratti) ed in base ai suindicati parametri di fabbisogno lavorativo (relativi alle coltivazioni effettuate), è possibile quantificare il seguente fabbisogno aziendale lavorativo:
- dal mese di luglio al mese di dicembre dell'anno 2017 il fabbisogno lavorativo è stato quantificato in n. 1562 giornate, mentre all' sono state denunciate n. 9.444 CP_1
giornate;
- dal mese di gennaio al mese di dicembre dell'anno 2018 il fabbisogno lavorativo è stato quantificato in n.
4.762 giornate, mentre all' sono state denunciate n. CP_1
15.646 giornate;
- dal mese di gennaio al mese di dicembre dell'anno 2019 il fabbisogno lavorativo è stato quantificato in n.
4.250 giornate: mentre all' sono state denunciate n. CP_1
17.494 giornate;
- dal mese di gennaio al mese di dicembre dell'anno 2020 il fabbisogno lavorativo è stato quantificato in n.
5.430 giornate, mentre all' sono state denunciate n. CP_1
22.200 giornate;
- dal mese di gennaio al mese di dicembre dell'anno 2021 il fabbisogno lavorativo è stato quantificato in n.
3.380 giornate, mentre all' sono state denunciate n. CP_1
22.805 giornate;
13) A prosieguo degli accertamenti gli ispettori hanno esaminato le fatture di vendita in “blocco” di pomodori e broccoli con raccolta a carico dell'azienda acquirente. Tali operazioni di vendita in “blocco”, pur riguardato superfici di terreno rilevati, non risultano aver inciso, come avrebbero dovuto, sulla manodopera denunciata dalla società laddove l'attività bracciantile, per contratto, risulta essere impiegata dall'impresa acquirente (in proposito si rammenta che la fase della raccolta manuale, da sola, impiega da un terzo a due terzi dell'intero fabbisogno lavorativo necessario alla coltivazione dei medesimi ortaggi). Nel dettaglio:
- Fattura di vendita n. 16 del 5.06.2018 dell'importo di € 48.999,60 emessa alla F.lli
Giuliani Srl con descrizione: "vendita a blocco di broccoli per ettari 15,73 - Foglio
324 Particelle 25 e 27 Agro di Cerignola - La raccolta è a carico dell'azienda acquirente";
- Fattura di vendita n. 15 del 5.06.2018 dell'importo di € 12.499,00 emessa alla F.lli
Giuliani Srl con descrizione: "vendita a blocco di broccoli per ettari 3,5 - Foglio 357
Particella 174 Agro di Cerignola - La raccolta è a carico dell'azienda acquirente";
- Fattura di vendita n. 14 del 18.12.2019 di € 35.400,00 emessa alla F.lli Giuliani Srl con descrizione: "vendita a blocco di broccoli su Ha 19,00 siti in Agro di Cerignola loc. San Giovanni in Fonte - Foglio 324 Part. 2-3-4-5, Foglio 325 Part. 27-28-82-83-
84-86;
- Fattura di vendita n. 2 del 3.02.2020 di € 1.560,00 emessa alla Natura CP_3
con descrizione: "vi rimettiamo fattura per vendita a blocco di 8.000 mt. di
[...]
Rape";
- Fattura di vendita n. 3 del 3.02.2020 dell'importo di € 60.015,42 emessa alla Coop.
Agricola Italpomo arl con descrizione: "vi rimettiamo fattura per partita di cavolo broccolo a blocco foglio 324 particella 25-27-28-26 foglio 325 particella 26-25-83-
84-95-96 per Ha totali 22.00 la raccolta a carico dell'acquirente";
- Fattura di vendita n. 5 del 6.02.2020 di € 60.015,42 emessa alla Coop. Agricola
Italpomo arl con descrizione: "vi rimettiamo fattura di vendita a pieno campo partita di cavolo broccolo su terreno in Cerignola foglio 324 particella 25-27-27-28 foglio
325 particella 25-26-83-84-95-96 per Ha totali 22.00 peso circa 20.000 kg. trasporto a carico";
- Fattura di vendita n. 15 del 31.12.2020 di € 59.999,99 emessa alla Controparte_4
con descrizione: "vi rimettiamo fattura per vendita di broccoli per un totale di 10
[...]
Ha";
- Fattura di vendita n. 16 del 31.12.2020 di € 38.000,00 emessa alla Controparte_4
con descrizione: "vi rimettiamo fattura per vendita di broccoli per un totale di
[...]
10 Ha";
- Fattura di vendita n. 1 del 3.02.2021 di € 51.200,00 emessa alla F.lli Giuliani Srl con de-scrizione: "vendita a blocco di broccoli per Ha 16,00 San Giovanni in Fonte
Agro di Cerignola, Foglio 325 Part. 25-26-27-28-82-83-84--85-86-94-95-96, la raccolta è a carico dell'azienda acquirente"; - Fattura di vendita n. 7 del 23.08.2021 di € 2.999,99 emessa alla F.lli Capolongo Srl con descrizione dell'operazione: "vi rimetto fattura per la vendita blocco pomodori foglio 325 particella 28 pari a un ettaro;
CP_ 14) Dall'esame incrociato tra i dati acquisiti dagli archivi dell' e le presenze al lavoro registrate sul “LUL”, è emerso che, per alcuni lavoratori, è da escludere categoricamente lo svolgimento di alcuna attività bracciantile. L'impossibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa è sicuramente riconducibile a 3 lavoratori
( e per i quali è stata Persona_3 Persona_4 Persona_5
CP_ riscontrata la denuncia all' di giornate lavorative in coincidenza con periodi di CP_ malattia – maternità - congedo parentale - riposi per allattamento denunciati all'
e per i quali gli stessi avevano prima prodotto la prevista certificazione medica e poi conseguito la liquidazione delle relative indennità economiche (spettanti, appunto, per non aver lavorato) nello specifico:
- per i mesi di luglio e agosto dell'anno 2017 sono risultate Persona_3
CP_ incompatibili con il congedo parentale “certificato” dallo stesso lavoratore all' per il periodo dal 20.06.2017 all'8.08.2017;
- per i giorni 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, Persona_4
27, 28, 29, 30 di marzo e per i giorni 3, 4, 5, 6, 9, 10 di aprile 2018 sono risultate
CP_ incompatibili con il congedo parentale “certificato” dallo stesso lavoratore all' relativamente al periodo dall'11.01.2018 al 10.04.2018;
- Ordine per il mese di luglio 2020 per n. 18 giorni, per il mese di agosto Per_5
2020 per n. 17 giorni e per il mese di settembre 2020 per 17 giorni sono risultate incompatibili con i riposi per allattamento “certificati” dalla stessa lavoratrice CP_ all' relativamente al periodo dall'1.07.2020 al 1.10.2020;
15) Gli ispettori hanno, altresì, rilevato l'intersecarsi tra i rapporti di lavoro denunciati dalla società con quelli facenti capo ad altre 16 aziende, giacché molti braccianti assunti presso altre imprese agricole, in seguito ad accertamento ispettivo e disconoscimento delle giornate, sono stati inquadrati come operai agricoli dalla ditta “La fattoria del Sud”;
16) Infine, gli ispettori hanno convocato i lavoratori assunti dalla società nel periodo oggetto del presente accertamento ed acquisito s.i.t. di quelli che si sono presentati, i quali hanno reso dichiarazioni inidonee a provare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa agricola. In particolare, tutti i lavoratori i cui rapporti di lavoro sono stati “disconosciuti” dai verbalizzanti (a differenza dei lavoratori i cui rapporti di lavoro sono stati invece
“convalidati”) hanno descritto in modo assolutamente approssimativo ed incerto un teorico rapporto di lavoro, tipico di quella zona, ma assolutamente avulso rispetto all'attività e realtà aziendale della Società Agricola La Fattoria Del Sud S.r.l.s., con la citazione di fatti e circostanze assolutamente lacunose e/o incongruenti rispetto al soggetto con cui sarebbe stato formalmente instaurato il rapporto di lavoro, la persona che avrebbe esercitato il potere direttivo e di controllo, la de-scrizione dei campi di lavoro e delle coltivazioni effettuate sugli stessi, l'indicazione dei compagni di lavoro, l'indicazione dei periodi di lavoro, la descrizione delle modalità di raggiungimento dei luoghi di lavoro, l'indicazione dell'importo e delle modalità di pagamento della retribuzione, la cadenza ed il luogo del pagamento della retribuzione.
Numerosi lavoratori, oltre ad evidenziare varie altre lacune ed incongruenze, hanno dichiarato di non aver mai lavorato alle dipendenze della Società Agricola La
Fattoria Del Sud S.r.l.s. e di non aver mai conosciuto il sig. Persona_1
oppure non sono stati in grado di fornire alcuna indicazione sulla ubicazione dei terreni di lavoro o hanno dichiarato di aver lavorato in agri (come quello di
Manfredonia, Orta Nova, Zapponeta, San Ferdinando, Lavello, ecc.) in cui, in realtà, non è risultata svolta alcuna attività da parte della società; altri hanno riferito di aver lavorato su campi coltivati ad ortaggi quali, per esempio, carciofi, finocchi e peperoni, cicorie, che non sono risultati coltivati in azienda e/o riscontrati nelle fatture di vendita della società; altri, ancora, hanno riferito di aver lavorato in compagnia di altri lavoratori che però, a loro volta, hanno dichiarato di non aver reso alcuna prestazione di lavoro;
numerosi lavoratori, infine, hanno dichiarato di aver lavorato sul grosso appezzamento di terreno della società La Fattoria Del Sud, coltivato a broccoli ed ubicato sulla strada che da NA conduce a Lavello, a pochi chilometri di distanza dal paese di
NA, sul lato destro di questa strada andando in direzione di Lavello e in prossimità dell'incrocio con via Torricelli (descrizione coincidente con l'appezzamento di terreno acquisito in affitto dal sig. ) anche nel Testimone_1
periodo da ottobre a dicembre 2021: ed invece, in realtà, tale terreno già a fine settembre 2021 era stato restituito dalla Società Agricola La Fattoria Del Sud S.r.l.s al suo legittimo proprietario (per scadenza del contratto di Testimone_1 affitto): peraltro, quest'ultimo, successivamente, non lo aveva coltivato a broccoli ma solo seminato a grano. La circostanza che nel periodo da ottobre a dicembre 2021 tale appezzamento di terreno di certo non fosse stato coltivato a broccoli è stata confermata non solo dal proprietario sig. ma anche dal sig. Testimone_1
(il quale ha dichiarato che la sua società, su di esso, aveva Persona_1 coltivato i broccoli solo fino all'aprile 2021 per poi effettuare una successiva ed ultima coltivazione di pomodori, prima del rilascio del terreno al proprietario);
17) Gli ispettori proprio in ragione delle dichiarazioni acquisite dal datore di lavoro
( ) e dai lavoratori e dall'esame incrociato delle stesse, dalla Persona_1
CP_ documentazione aziendale prodotta, dai dati denunciati all' in favore degli stessi lavoratori (periodi di lavoro, numero delle giornate di lavoro denunciate, altri lavoratori denunciati negli stessi periodi di lavoro, ecc.) e dai fatti illustrati in relazione all'attività aziendale hanno confermato l' insussistenza di taluni dei rapporti di lavoro bracciantili, giungendo a disconoscere i rapporti di lavoro denunciati negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
L'operato degli ispettori, i cui esiti sono sopra ripercorsi, appare immune da censure in quanto fondato su accertamenti accurati e completi e sull'analisi di dati oggettivi.
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, infatti, seri dubbi circa la sussistenza, nei termini dedotti dai ricorrenti, dei rapporti di lavoro oggetto di causa.
A fronte di siffatta puntuale ed accurata indagine ispettiva, le prove offerte dagli odierni ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Quanto alla prova documentale, si osserva che i ricorrenti hanno depositato i modelli
C/2, i modelli D-Mag, le buste paga, le comunicazioni di assunzione e le
Certificazioni Uniche apparentemente riferiti ai rapporti di lavoro disconosciuti dall' a seguito di accertamenti ispettivi. CP_1
Tuttavia, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020 Corte di Appello di Bari).
Quanto alla prova per testi poi, la stessa si è rilevata inidonea a supportare gli assunti attorei.
Vero è che i testi escussi, (in particolare il escusso nei Testimone_2
procedimenti nn. rg 2157/2023 e 2162/2023 e escusso nel Testimone_3
procedimento n. 2560/2023) hanno confermato i capitoli di prova articolati nei ricorsi, ma è altrettanto vero che si è al cospetto dichiarazioni generiche e poco precise.
All'uopo, invero basti considerare che i testi nulla hanno riferito circa il periodo ed in particolare i mesi in cui gli odierni ricorrenti avrebbero lavorato alle dipendenze della ditta ispezionata;
il teste ha riferito “non ricordo in quali mesi Testimone_3 ha lavorato il ricorrente ( )”. Pt_2
Il teste invece, laddove ha indicato l'anno in cui avrebbe lavorato alle Tes_3 dipendenze della ditta La Fattoria del Sud insieme al ricorrente (“forse Pt_1 nell'anno 2021”) ha contraddetto gli assunti attorei (avendo il dedotto di Pt_1 aver lavorato alle dipendenze della ridetta ditta nell'anno 2018).
Peraltro, sebbene i testi hanno genericamente confermato le mansioni disimpegnate dai ricorrenti, così come indicate in ricorso, non hanno specificato in quale periodo dell'anno venivano sostanzialmente effettuate le varie attività. Trattasi di una puntualizzazione di non poco conto se sol si considera che i ricorrenti hanno asserito di aver lavorato in diversi mesi dell'anno; sarebbe stato dunque opportuno specificare, anche in considerazione della stagionalità dei prodotti agricoli trattati e delle attività da svolgere in relazione al ciclo produttivo, specificare almeno approssimativamente le mansioni disimpegnate mese per mese. In tal senso, invero, sorprende che nemmeno il datore di lavoro abbia fornito indicazioni più precise in merito all'attività svolta dai ricorrenti, essendosi limitato a dichiarare indistintamente per tutti e tre i ricorrenti “ Il ricorrente ha piantato e raccolto broccoli, ha tolto i tubicini per l'irrigazione dei pomodori, ha pulito i terreni dalle erbacce” senza nulla aggiungere e specificare.
Deve poi evidenziarsi che il teste ha riferito che soltanto Testimone_2
raramente, ovvero quando pioveva, si recava sui campi ove lavoravano i ricorrenti
(in quanto era solitamente impegnato a svolere altre mansioni); la sua testimonianza quindi non può ritenersi esaustiva in quanto limitata alle occasioni (nemmeno specificate) in cui si recava presso i campi.
Infine non può non segnalarsi che nessuno dei testi ha indicato i terreni ove svolgevano l'attività lavorativa.
In aggiunta a tali inesattezze, devono poi evidenziarsi una serie di incongruenze emergenti dal confronto tra le dichiarazioni rese dai testi in questa sede nonché in sede ispettiva nonché rispetto alla prospettazione offerta dai ricorrenti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito alcune contraddizioni:
- I testi e hanno riferito di aver lavorato tutti i Testimone_3 Testimone_2
giorni dal lunedì alla domenica;
i ricorrenti hanno dedotto di aver lavorato dal lunedì al sabato;
- I testi e hanno riferito che al mattino si recavano Testimone_3 Testimone_2
presso il magazzino della società ispezionata dove, a detta di Testimone_2
incontravano il datore di lavoro che forniva le indicazioni circa i terreni ove andare a lavorare mentre a detta di incontravano il ragioniere che dava Testimone_3
indicazioni sul luogo di lavoro. In disparte la contraddizione tra le dichiarazioni rese dai testi escussi (contraddizione di non poco conto avendo i testi riferito in sede ispettiva di aver lavorato insieme, nello stesso periodo), deve poi evidenziarsi che l'incontro mattutino presso il magazzino non solo non è stato dedotto da nessuno dei ricorrenti, ma è anche stato smentito dal datore di lavoro il quale in sede ispettiva ha riferito che la ditta non disponeva di un magazzino (circostanza appurata anche dagli ispettori) ed in sede di testimonianza ha dichiarato “Il pomeriggio incontravo gli operari presso gli uffici dell'azienda in Pozzo Terragno e indicavo loro i terreni su cui andare il giorno dopo e i lavori da svolgere.” - Il teste ha inoltre riferito che a fine giornata si recavano nuovamente Testimone_3
presso il magazzino per indicare le ore lavorate;
tale affermazione è apparsa isolata, non riferita da nessuno dei testi e nemmeno dal datore di lavoro;
- il teste ha riferito che la ditta ispezionata si occupava della Testimone_3 coltivazione e raccolta dei broccoletti, dei pomodori e delle zucchine;
quest'ultimo prodotto agricolo, tuttavia, non risulta affatto trattato dalla ditta ispezionata.
- Il teste ha riferito che la ricorrente era una sua collega Testimone_2 Pt_3 di lavoro;
quest'ultima tuttavia in sede ispettiva ha individuato nella persona di il soggetto titolare del potere direttivo. Successivamente, invece, Testimone_2
in sede di ricorso la medesima ricorrente (evidentemente dimenticandosi di quanto affermato in sede ispettiva) ha dedotto di aver rispettato gli ordini impartiti da per
. Persona_1
Orbene, non vi è chi non veda che le suddette contraddizioni, ricadenti su aspetti affatto marinali del rapporto di lavoro, scalfiscono la genuinità e l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, rendendole di fatto inidonee a corroborare la prospettazione attorea.
Trattasi di incongruenze non trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa la fittizietà dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
In definitiva, le prove documentali e orali offerte dagli odierni ricorrenti si sono rilevate inidonee a corroborare l'assunto attoreo, con la conseguenza che le domande tese all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD devono essere rigettate.
Ne consegue, quale loica conseguenza, per la ricorrente anche il rigetto della Pt_3 domanda afferente la Ds agricola di competenza dell'anno 2021.
Le spese di lite gravano sui ricorrenti e in ossequio alla regola Pt_2 Pt_1
della soccombenza.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate (quindi con inclusione della fase istruttoria).
Deve essere disposto l'aumento della misura del 30% per la riunione dei procedimenti;
Quanto invece alle spese relative ai procedimenti promossi dalla ricorrente Pt_3 nulla deve essere disposto avendo la stessa prodotto la dichiarazione ai sensi dell'art,.
152 disp. att. c.p.c. (dichiarazione valevole ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese processuali, avendo ella promosso anche un giudizio volto al conseguimento di prestazioni previdenziali)
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2157 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta i ricorsi riuniti;
CP_
- condanna i ricorrenti e al pagamento, in favore dell' delle Pt_1 Pt_2 spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.421,00 (comprensivo dell'aumento nella misura del 30% epr il fascicolo riunito) oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15%; CP_
-nulla per le spese di lite tra la ricorrente e l' Pt_3
Foggia, 25.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti