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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/05/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 9 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 983/2024, pubblicata il 22/03/2024,
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
D'Alessandro e con elezione di domicilio presso il suo studio in Monza, via Italia n. 50, come da procura in calce all'atto di intervento volontario e di prosecuzione depositato nel giudizio di primo grado;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratrice Rag. con il patrocinio dell'avv. Manuela Roberta Controparte_2
Nabissi e con elezione di domicilio presso il suo studio in Segrate, via Roma n. 17, come da procura in calce alla comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio di appello
-APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 983/2024, pubblicata il
22/03/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, considerato l'appello incidentale svolto dalla parte appellata, così giudicare: - rigettare le domande formulate dalla parte appellata nell'atto di appello incidentale siccome infondate in fatto e diritto;
- nel merito: in riforma della Sentenza n.
983/2024 emessa dal Tribunale di Monza, accogliere la domanda originariamente proposta da parte attrice, per i motivi esposti in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la nullità/annullabilità della delibera assembleare del 8.7.2020; - in ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese, del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio e ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
Per 1-19 NE : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejetta,
- Rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, con conferma dei capi della sentenza n. 983/2024 del Tribunale di Monza, eccetto quelli impugnati in via incidentale dal , con pieno accoglimento delle domande svolte in CP_1 primo grado dall'ente di gestione da intendersi qui integralmente ritrascritte ai sensi dell'art.
346 c.p.c.;
- Accogliere per i motivi dedotti in narrativa e per quelli formulati negli atti del primo grado,
l'appello incidentale proposto dal e, Controparte_1 conseguentemente, le domande svolte in primo grado dall'ente di gestione da intendersi qui integralmente ritrascritte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 983/2024 del Tribunale di Monza, condannare il signor al Parte_1 pagamento delle spese di riscaldamento ammontanti ad € 595,07 per la gestione 2016/2017 ed
€ 621,90 per la gestione 2017/2018.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, CTP e CTU, di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
in qualità di comproprietario di un'unità immobiliare a destinazione Parte_2 commerciale facente parte del di ha impugnato Controparte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Monza la delibera adottata dall'assemblea condominiale in data 8 luglio
2020, segnatamente con riferimento al punto 6) dell'ordine del giorno, avente ad oggetto pagina 2 di 8 l'approvazione dei rendiconti consuntivi delle gestioni ordinarie dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2019 e della gestione straordinaria termovalvole/ripartitori.
Al riguardo, l'attore ha lamentato l'erronea ripartizione delle spese generali, l'attribuzione di consumi inesistenti di acqua e di gas e l'imputazione di somme non dovute in quanto relative a crediti prescritti.
Il si è costituito chiedendo, in via preliminare, di poter Controparte_1 chiamare in causa in qualità di comproprietario dell'unità immobiliare in Parte_1
discussione e, nel merito, di rigettare le domande avversarie e di condannare Parte_2
e a corrispondere la somma di euro 6.185,10 a titolo di oneri condominiali Parte_1 approvati dall'assemblea del 14 gennaio 2021.
Si è costituito anche il quale ha aderito alle domande e alle difese di Parte_1
Parte_2
Nel corso del giudizio di primo grado, è deceduto e il processo è stato Parte_2
proseguito da anche in qualità di erede del padre. Parte_1
Disposta ed eseguita una consulenza tecnica volta a verificare gli effettivi consumi di acqua calda e combustibile per il riscaldamento dal mese di febbraio 2016 al mese di luglio
2020 e la regolarità dei conteggi effettuati dal il Tribunale di Monza, con la CP_1
sentenza n. 983/2024 pubblicata il 23 marzo 2024, ha accolto l'impugnazione proposta dalla parte attrice limitatamente all'addebito delle somme di euro 595,07 e di euro 621,90 a titolo di spese per il riscaldamento – riferite, rispettivamente, alle gestioni 2016/2017 e 2017/2018 – e ha correlativamente ridotto il credito del condannando a CP_1 Parte_1
corrispondere il minore importo di euro 4.968,13. ha impugnato la suddetta sentenza articolando quattro motivi di appello. Parte_1
In particolare, ha dedotto l'erroneità delle decisioni con cui il Tribunale:
1) ha ritenuto corretta la ripartizione delle spese relative ai beni e ai servizi condominiali da lui mai utilizzati (portone di ingresso comune, scale, ascensore, antenna tv, etc.);
2) ha ripartito le spese dell'acqua senza tenere in considerazione le risultanze del contatore installato presso l'unità immobiliare di sua proprietà;
3) ha ritenuto corretta la imputazione all'unità di sua proprietà, relativamente alle annualità
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, di spese per il riscaldamento in misura superiore alla quota fissa, nonostante i contatori installati avessero rilevato consumi pari a zero;
4) ha rigettato l'eccezione di prescrizione relativa ai crediti vantati dal con CP_1
riguardo ad annualità anteriori all'anno 2014.
pagina 3 di 8 Il si è costituito nel giudizio di secondo grado Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello avversario e proponendo appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 983/2024 del Tribunale di Monza nella parte in cui ha accolto le censure di riferite al riparto delle spese di riscaldamento per le annualità Parte_1
2016/2017 e 2017/2018. In proposito, ha fatto rilevare l'impossibilità, attestata anche dal CTU, di verificare a posteriori i consumi effettivi di tali periodi.
***
1.
Il primo motivo di appello è infondato.
Il Regolamento del Condominio 1-19 stabilisce, all'art. 3, che i beni ivi elencati CP_1 sono di proprietà comune di tutti i condomini e all'art. 5, comma 2, che le spese relative ai beni comuni di cui all'art. 3 devono essere ripartite fra tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà, fatte salve eventuali diverse previsioni dello stesso Regolamento.
Il Tribunale ha correttamente interpretato le clausole sopra richiamate, ravvisando in esse una deroga al criterio di riparto indicato nell'art. 1123, comma 2, c.c., in ragione della assenza di riferimenti alle diverse possibilità di fruizione dei singoli beni da parte dei condomini.
Pertanto, stante la possibilità per i condomini di modificare convenzionalmente la disciplina legale della ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, la doglianza formulata da deve essere disattesa. Parte_1
2.
Il secondo motivo di appello è infondato.
L'art. 18 del Regolamento del prevede, al primo Controparte_1 comma, che “la ripartizione delle spese di consumo dell'acqua potabile avverrà «pro capite»”
e, al secondo comma, che “speciali accordi verranno presi di volta in volta dall'Amministratore con i proprietari di quei negozi che per la loro particolare destinazione dovessero avere un consumo sensibilmente maggiore al normale”. ha sostenuto che relativamente alla propria unità immobiliare, nel periodo in cui Parte_1
era adibita a negozio di parrucchiere, era stato raggiunto un accordo per la contabilizzazione dei consumi effettivi, mediante installazione di un apposito contatore. Conseguentemente, poiché nelle annualità contemplate dalla delibera impugnata erano stati registrati consumi di acqua pari a zero, nessun addebito gli sarebbe imputabile a tale titolo.
Il Tribunale ha invece ritenuto che, anche ad ammettere l'esistenza dell'accordo allegato da esso non potrebbe in ogni caso trovare applicazione nel caso concreto, essendo Parte_1
pagina 4 di 8 il criterio generale di riparto pro capite stabilito dal primo comma dell'art. 18 del Regolamento condominiale derogabile solo in ipotesi di consumi rilevanti.
Le considerazioni svolte nella sentenza impugnata sono condivisibili, in quanto coerenti con il testo della clausola regolamentare sopra trascritta, da cui si evince la natura eccezionale della deroga al criterio generale di suddivisione della spesa per il consumo di acqua in proporzione al numero di persone occupanti le singole unità immobiliari.
3.
Il terzo motivo di appello è infondato.
preso atto dell'accoglimento della propria pretesa con riferimento alle Parte_1
annualità 2016/2017 e 2017/2018, ha ribadito la contestazione degli addebiti a titolo di spese di riscaldamento relativi alle annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Il Tribunale, nel rilevare la illegittimità dell'imputazione delle spese di riscaldamento per le annualità 2016/2017 e 2017/2018 – in quanto effettuata sulla base del criterio millesimale nonostante la già avvenuta installazione delle termovalvole (tema che verrà affrontato nel prosieguo, quando verrà esaminato l'appello incidentale proposto dal – ha CP_1
implicitamente ritenuto corretta la ripartizione eseguita per le annualità successive.
Al riguardo, occorre precisare che con la delibera oggetto di impugnazione (adottata dall'assemblea condominiale tenutasi l'8 luglio 2020) erano stati approvati i consuntivi relativi alle annualità 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, mentre le annualità 2019/2020 e 2020/2021,
i cui consuntivi sono stati approvati dall'assemblea condominiale tenutasi il 14 gennaio 2021, vengono in considerazione solo a seguito della domanda riconvenzionale ritualmente proposta dal nella fase di primo grado. CP_1
Va ancora aggiunto che nel corso dell'assemblea condominiale del 14 gennaio 2021 è stata anche deliberata, in sostituzione di quella di cui alla precedente assemblea dell'8 luglio 2020, la nuova ripartizione delle spese di riscaldamento relative all'annualità 2018/2019
(segnatamente, sono stati rielaborati i conteggi alla luce delle rilevazioni dei consumi effettivi).
Peraltro, già l'assemblea dell'8 luglio 2020 aveva stabilito, con l'approvazione dei punti 3 e 4 dell'ordine del giorno, che la ripartizione delle spese di riscaldamento sarebbe stata rivista una volta acquisiti i dati dei consumi individuali relativi all'annualità 2018/2019.
Ciò posto, si rammenta che la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2377, comma 8, c.c., dettato in tema di società di capitali.
pagina 5 di 8 Inoltre, va considerato che le delibere approvate dall'assemblea condominiale tenutasi il 14 gennaio 2021 non sono state impugnate nel termine di cui all'art. 1137 c.c. e che con riferimento ad esse non emergono profili di nullità.
Pertanto, le contestazioni svolte da sulle suddette delibere per la prima volta nel Parte_1
giudizio di primo grado risultano tardive e, come tali, devono essere dichiarate inammissibili.
4.
Il quarto motivo di appello è infondato.
ha eccepito la prescrizione dei crediti vantati dal con Parte_1 CP_1
riferimento alle annualità antecedenti al 2016 (pari a euro 2.884,10), evidenziando come il precedente amministratore avesse trascurato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea le spese condominiali per diverse gestioni fino al 2014.
Il Tribunale, nel rigettare l'eccezione di prescrizione, si è limitato a richiamare il principio secondo il quale “le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, c.c., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino” (Cass. 25/02/2014, n. 4489).
In proposito, è opportuno precisare che dal riparto consuntivo della annualità 2016/2017, approvato dall'assemblea dell'8 luglio 2020 e impugnato da emerge un debito Parte_1 residuo dell'appellante pari a euro 2.884,01, riferito all'annualità precedente (i.e. 2015/2016) e che il ha documentato che il rendiconto consuntivo relativo a tale annualità è stato CP_1 approvato dall'assemblea del 25 settembre 2017.
Pertanto, con riferimento al credito in discussione, la decorrenza del termine di prescrizione non può essere antecedente al 25 settembre 2017.
Più in generale, si fa rilevare che il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale e che dall'approvazione dei vari bilanci inizia a decorrere nuovamente il termine prescrizionale.
L'eccezione di prescrizione formulata da tenuto conto della costituzione in mora Parte_1
del 2 settembre 2020 (doc. 12 depositato dal nel giudizio di primo grado), deve CP_1
quindi essere disattesa.
5.
L'appello incidentale proposto dal è fondato. CP_1
Il Tribunale ha ravvisato l'illegittimità del riparto delle spese di riscaldamento secondo il criterio millesimale per le annualità 2016/2017 e 2017/2018, facendo rilevare che presso il
, nel 2017, è stato installato un sistema di termoregolazione e Controparte_1
pagina 6 di 8 contabilizzazione del calore per impianti termici e che la ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato in misura proporzionale ai millesimi di proprietà è possibile solo in assenza di sistemi di misurazione del calore erogato che consentono di ripartirle in base all'uso.
Dal verbale di assemblea dell'8 luglio 2020, al punto 4 dell'ordine del giorno, risulta in realtà che per l'annualità 2016/2017 il sistema di rilevazione dei consumi non era ancora in funzione;
anche dalla CTU eseguita nel giudizio di primo grado emerge che l'installazione di tale sistema risale al periodo ottobre/novembre 2017. Conseguentemente, per l'annualità 2016/2017, va ritenuta corretta l'imputazione delle spese di riscaldamento secondo il criterio millesimale.
Per l'annualità 2017/2018, invece, il sistema di rilevazione dei consumi individuali era attivo, ma i dati non sono stati rilevati dalla società all'uopo incaricata. Il CTU nominato nel giudizio di primo grado ha accertato l'irrecuperabilità a posteriori dei suddetti dati e l'inaffidabilità delle letture non ufficiali. In questo contesto, si ritiene corretta la decisione adottata dall'assemblea di imputare le spese secondo il criterio millesimale.
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere condannato a corrispondere in favore del Parte_1 Parte_3
l'importo complessivo di euro 6.185,10, oltre interessi legali dalla
[...]
pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo (come stabilito nella sentenza di primo grado, non impugnata sul punto). in ossequio al criterio della soccombenza è tenuto a rifondere in favore Parte_1
del le spese di entrambi i gradi di giudizio, le quali sono liquidate avendo riguardo CP_1
al D.M. n. 147/2022 e ai parametri medi indicati per ciascuna fase, con la precisazione che per il giudizio di secondo grado va esclusa la fase istruttoria, non essendo il relativo compenso stato richiesto dall'avv. Manuela Roberta Nabissi nella nota spese.
Analogamente, i costi della CTU eseguita nel giudizio di primo grado, liquidati come da decreto del Tribunale del 23 maggio 2023, sono definitivamente posti a carico di
[...]
Pt_1
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 983/2024, pubblicata il 22/03/2024, così Pt_1
provvede:
pagina 7 di 8 1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Parte_3
e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...] Parte_1
a corrispondere in favore del la somma Parte_3
di euro 6.185,10 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
3) Condanna a rifondere in favore del di Parte_1 Controparte_1
le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano: CP_1
- per la fase di primo grado in euro 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
- per la fase di secondo grado in euro 3.966,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
4) Pone le spese di CTU, liquidate come da decreto del Tribunale del 17 maggio 2023, definitivamente a carico di Parte_1
5) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 9 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 983/2024, pubblicata il 22/03/2024,
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
D'Alessandro e con elezione di domicilio presso il suo studio in Monza, via Italia n. 50, come da procura in calce all'atto di intervento volontario e di prosecuzione depositato nel giudizio di primo grado;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratrice Rag. con il patrocinio dell'avv. Manuela Roberta Controparte_2
Nabissi e con elezione di domicilio presso il suo studio in Segrate, via Roma n. 17, come da procura in calce alla comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio di appello
-APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 983/2024, pubblicata il
22/03/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, considerato l'appello incidentale svolto dalla parte appellata, così giudicare: - rigettare le domande formulate dalla parte appellata nell'atto di appello incidentale siccome infondate in fatto e diritto;
- nel merito: in riforma della Sentenza n.
983/2024 emessa dal Tribunale di Monza, accogliere la domanda originariamente proposta da parte attrice, per i motivi esposti in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la nullità/annullabilità della delibera assembleare del 8.7.2020; - in ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese, del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio e ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
Per 1-19 NE : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejetta,
- Rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, con conferma dei capi della sentenza n. 983/2024 del Tribunale di Monza, eccetto quelli impugnati in via incidentale dal , con pieno accoglimento delle domande svolte in CP_1 primo grado dall'ente di gestione da intendersi qui integralmente ritrascritte ai sensi dell'art.
346 c.p.c.;
- Accogliere per i motivi dedotti in narrativa e per quelli formulati negli atti del primo grado,
l'appello incidentale proposto dal e, Controparte_1 conseguentemente, le domande svolte in primo grado dall'ente di gestione da intendersi qui integralmente ritrascritte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 983/2024 del Tribunale di Monza, condannare il signor al Parte_1 pagamento delle spese di riscaldamento ammontanti ad € 595,07 per la gestione 2016/2017 ed
€ 621,90 per la gestione 2017/2018.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, CTP e CTU, di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
in qualità di comproprietario di un'unità immobiliare a destinazione Parte_2 commerciale facente parte del di ha impugnato Controparte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Monza la delibera adottata dall'assemblea condominiale in data 8 luglio
2020, segnatamente con riferimento al punto 6) dell'ordine del giorno, avente ad oggetto pagina 2 di 8 l'approvazione dei rendiconti consuntivi delle gestioni ordinarie dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2019 e della gestione straordinaria termovalvole/ripartitori.
Al riguardo, l'attore ha lamentato l'erronea ripartizione delle spese generali, l'attribuzione di consumi inesistenti di acqua e di gas e l'imputazione di somme non dovute in quanto relative a crediti prescritti.
Il si è costituito chiedendo, in via preliminare, di poter Controparte_1 chiamare in causa in qualità di comproprietario dell'unità immobiliare in Parte_1
discussione e, nel merito, di rigettare le domande avversarie e di condannare Parte_2
e a corrispondere la somma di euro 6.185,10 a titolo di oneri condominiali Parte_1 approvati dall'assemblea del 14 gennaio 2021.
Si è costituito anche il quale ha aderito alle domande e alle difese di Parte_1
Parte_2
Nel corso del giudizio di primo grado, è deceduto e il processo è stato Parte_2
proseguito da anche in qualità di erede del padre. Parte_1
Disposta ed eseguita una consulenza tecnica volta a verificare gli effettivi consumi di acqua calda e combustibile per il riscaldamento dal mese di febbraio 2016 al mese di luglio
2020 e la regolarità dei conteggi effettuati dal il Tribunale di Monza, con la CP_1
sentenza n. 983/2024 pubblicata il 23 marzo 2024, ha accolto l'impugnazione proposta dalla parte attrice limitatamente all'addebito delle somme di euro 595,07 e di euro 621,90 a titolo di spese per il riscaldamento – riferite, rispettivamente, alle gestioni 2016/2017 e 2017/2018 – e ha correlativamente ridotto il credito del condannando a CP_1 Parte_1
corrispondere il minore importo di euro 4.968,13. ha impugnato la suddetta sentenza articolando quattro motivi di appello. Parte_1
In particolare, ha dedotto l'erroneità delle decisioni con cui il Tribunale:
1) ha ritenuto corretta la ripartizione delle spese relative ai beni e ai servizi condominiali da lui mai utilizzati (portone di ingresso comune, scale, ascensore, antenna tv, etc.);
2) ha ripartito le spese dell'acqua senza tenere in considerazione le risultanze del contatore installato presso l'unità immobiliare di sua proprietà;
3) ha ritenuto corretta la imputazione all'unità di sua proprietà, relativamente alle annualità
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, di spese per il riscaldamento in misura superiore alla quota fissa, nonostante i contatori installati avessero rilevato consumi pari a zero;
4) ha rigettato l'eccezione di prescrizione relativa ai crediti vantati dal con CP_1
riguardo ad annualità anteriori all'anno 2014.
pagina 3 di 8 Il si è costituito nel giudizio di secondo grado Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello avversario e proponendo appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 983/2024 del Tribunale di Monza nella parte in cui ha accolto le censure di riferite al riparto delle spese di riscaldamento per le annualità Parte_1
2016/2017 e 2017/2018. In proposito, ha fatto rilevare l'impossibilità, attestata anche dal CTU, di verificare a posteriori i consumi effettivi di tali periodi.
***
1.
Il primo motivo di appello è infondato.
Il Regolamento del Condominio 1-19 stabilisce, all'art. 3, che i beni ivi elencati CP_1 sono di proprietà comune di tutti i condomini e all'art. 5, comma 2, che le spese relative ai beni comuni di cui all'art. 3 devono essere ripartite fra tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà, fatte salve eventuali diverse previsioni dello stesso Regolamento.
Il Tribunale ha correttamente interpretato le clausole sopra richiamate, ravvisando in esse una deroga al criterio di riparto indicato nell'art. 1123, comma 2, c.c., in ragione della assenza di riferimenti alle diverse possibilità di fruizione dei singoli beni da parte dei condomini.
Pertanto, stante la possibilità per i condomini di modificare convenzionalmente la disciplina legale della ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, la doglianza formulata da deve essere disattesa. Parte_1
2.
Il secondo motivo di appello è infondato.
L'art. 18 del Regolamento del prevede, al primo Controparte_1 comma, che “la ripartizione delle spese di consumo dell'acqua potabile avverrà «pro capite»”
e, al secondo comma, che “speciali accordi verranno presi di volta in volta dall'Amministratore con i proprietari di quei negozi che per la loro particolare destinazione dovessero avere un consumo sensibilmente maggiore al normale”. ha sostenuto che relativamente alla propria unità immobiliare, nel periodo in cui Parte_1
era adibita a negozio di parrucchiere, era stato raggiunto un accordo per la contabilizzazione dei consumi effettivi, mediante installazione di un apposito contatore. Conseguentemente, poiché nelle annualità contemplate dalla delibera impugnata erano stati registrati consumi di acqua pari a zero, nessun addebito gli sarebbe imputabile a tale titolo.
Il Tribunale ha invece ritenuto che, anche ad ammettere l'esistenza dell'accordo allegato da esso non potrebbe in ogni caso trovare applicazione nel caso concreto, essendo Parte_1
pagina 4 di 8 il criterio generale di riparto pro capite stabilito dal primo comma dell'art. 18 del Regolamento condominiale derogabile solo in ipotesi di consumi rilevanti.
Le considerazioni svolte nella sentenza impugnata sono condivisibili, in quanto coerenti con il testo della clausola regolamentare sopra trascritta, da cui si evince la natura eccezionale della deroga al criterio generale di suddivisione della spesa per il consumo di acqua in proporzione al numero di persone occupanti le singole unità immobiliari.
3.
Il terzo motivo di appello è infondato.
preso atto dell'accoglimento della propria pretesa con riferimento alle Parte_1
annualità 2016/2017 e 2017/2018, ha ribadito la contestazione degli addebiti a titolo di spese di riscaldamento relativi alle annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Il Tribunale, nel rilevare la illegittimità dell'imputazione delle spese di riscaldamento per le annualità 2016/2017 e 2017/2018 – in quanto effettuata sulla base del criterio millesimale nonostante la già avvenuta installazione delle termovalvole (tema che verrà affrontato nel prosieguo, quando verrà esaminato l'appello incidentale proposto dal – ha CP_1
implicitamente ritenuto corretta la ripartizione eseguita per le annualità successive.
Al riguardo, occorre precisare che con la delibera oggetto di impugnazione (adottata dall'assemblea condominiale tenutasi l'8 luglio 2020) erano stati approvati i consuntivi relativi alle annualità 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, mentre le annualità 2019/2020 e 2020/2021,
i cui consuntivi sono stati approvati dall'assemblea condominiale tenutasi il 14 gennaio 2021, vengono in considerazione solo a seguito della domanda riconvenzionale ritualmente proposta dal nella fase di primo grado. CP_1
Va ancora aggiunto che nel corso dell'assemblea condominiale del 14 gennaio 2021 è stata anche deliberata, in sostituzione di quella di cui alla precedente assemblea dell'8 luglio 2020, la nuova ripartizione delle spese di riscaldamento relative all'annualità 2018/2019
(segnatamente, sono stati rielaborati i conteggi alla luce delle rilevazioni dei consumi effettivi).
Peraltro, già l'assemblea dell'8 luglio 2020 aveva stabilito, con l'approvazione dei punti 3 e 4 dell'ordine del giorno, che la ripartizione delle spese di riscaldamento sarebbe stata rivista una volta acquisiti i dati dei consumi individuali relativi all'annualità 2018/2019.
Ciò posto, si rammenta che la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2377, comma 8, c.c., dettato in tema di società di capitali.
pagina 5 di 8 Inoltre, va considerato che le delibere approvate dall'assemblea condominiale tenutasi il 14 gennaio 2021 non sono state impugnate nel termine di cui all'art. 1137 c.c. e che con riferimento ad esse non emergono profili di nullità.
Pertanto, le contestazioni svolte da sulle suddette delibere per la prima volta nel Parte_1
giudizio di primo grado risultano tardive e, come tali, devono essere dichiarate inammissibili.
4.
Il quarto motivo di appello è infondato.
ha eccepito la prescrizione dei crediti vantati dal con Parte_1 CP_1
riferimento alle annualità antecedenti al 2016 (pari a euro 2.884,10), evidenziando come il precedente amministratore avesse trascurato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea le spese condominiali per diverse gestioni fino al 2014.
Il Tribunale, nel rigettare l'eccezione di prescrizione, si è limitato a richiamare il principio secondo il quale “le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, c.c., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino” (Cass. 25/02/2014, n. 4489).
In proposito, è opportuno precisare che dal riparto consuntivo della annualità 2016/2017, approvato dall'assemblea dell'8 luglio 2020 e impugnato da emerge un debito Parte_1 residuo dell'appellante pari a euro 2.884,01, riferito all'annualità precedente (i.e. 2015/2016) e che il ha documentato che il rendiconto consuntivo relativo a tale annualità è stato CP_1 approvato dall'assemblea del 25 settembre 2017.
Pertanto, con riferimento al credito in discussione, la decorrenza del termine di prescrizione non può essere antecedente al 25 settembre 2017.
Più in generale, si fa rilevare che il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale e che dall'approvazione dei vari bilanci inizia a decorrere nuovamente il termine prescrizionale.
L'eccezione di prescrizione formulata da tenuto conto della costituzione in mora Parte_1
del 2 settembre 2020 (doc. 12 depositato dal nel giudizio di primo grado), deve CP_1
quindi essere disattesa.
5.
L'appello incidentale proposto dal è fondato. CP_1
Il Tribunale ha ravvisato l'illegittimità del riparto delle spese di riscaldamento secondo il criterio millesimale per le annualità 2016/2017 e 2017/2018, facendo rilevare che presso il
, nel 2017, è stato installato un sistema di termoregolazione e Controparte_1
pagina 6 di 8 contabilizzazione del calore per impianti termici e che la ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato in misura proporzionale ai millesimi di proprietà è possibile solo in assenza di sistemi di misurazione del calore erogato che consentono di ripartirle in base all'uso.
Dal verbale di assemblea dell'8 luglio 2020, al punto 4 dell'ordine del giorno, risulta in realtà che per l'annualità 2016/2017 il sistema di rilevazione dei consumi non era ancora in funzione;
anche dalla CTU eseguita nel giudizio di primo grado emerge che l'installazione di tale sistema risale al periodo ottobre/novembre 2017. Conseguentemente, per l'annualità 2016/2017, va ritenuta corretta l'imputazione delle spese di riscaldamento secondo il criterio millesimale.
Per l'annualità 2017/2018, invece, il sistema di rilevazione dei consumi individuali era attivo, ma i dati non sono stati rilevati dalla società all'uopo incaricata. Il CTU nominato nel giudizio di primo grado ha accertato l'irrecuperabilità a posteriori dei suddetti dati e l'inaffidabilità delle letture non ufficiali. In questo contesto, si ritiene corretta la decisione adottata dall'assemblea di imputare le spese secondo il criterio millesimale.
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere condannato a corrispondere in favore del Parte_1 Parte_3
l'importo complessivo di euro 6.185,10, oltre interessi legali dalla
[...]
pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo (come stabilito nella sentenza di primo grado, non impugnata sul punto). in ossequio al criterio della soccombenza è tenuto a rifondere in favore Parte_1
del le spese di entrambi i gradi di giudizio, le quali sono liquidate avendo riguardo CP_1
al D.M. n. 147/2022 e ai parametri medi indicati per ciascuna fase, con la precisazione che per il giudizio di secondo grado va esclusa la fase istruttoria, non essendo il relativo compenso stato richiesto dall'avv. Manuela Roberta Nabissi nella nota spese.
Analogamente, i costi della CTU eseguita nel giudizio di primo grado, liquidati come da decreto del Tribunale del 23 maggio 2023, sono definitivamente posti a carico di
[...]
Pt_1
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 983/2024, pubblicata il 22/03/2024, così Pt_1
provvede:
pagina 7 di 8 1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Parte_3
e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...] Parte_1
a corrispondere in favore del la somma Parte_3
di euro 6.185,10 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
3) Condanna a rifondere in favore del di Parte_1 Controparte_1
le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano: CP_1
- per la fase di primo grado in euro 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
- per la fase di secondo grado in euro 3.966,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
4) Pone le spese di CTU, liquidate come da decreto del Tribunale del 17 maggio 2023, definitivamente a carico di Parte_1
5) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici
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