Decreto cautelare 14 maggio 2022
Ordinanza cautelare 17 giugno 2022
Sentenza 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 11/12/2023, n. 18637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18637 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 18637/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05296/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5296 del 2022, proposto da
LA IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Veneto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'avviso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2021/24 tramite graduatoria riservata della Regione Veneto nella parte in cui precluda l'esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi;
- ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione della Regione di convocazione dei vincitori per accettazione del posto e inizio del corso;
- di ogni altro atto, comunicazione o dichiarazione con cui parte resistente ha imposto di astenersi dallo svolgimento della libera professione durante il corso di Medicina Generale senza borsa ai sensi del Decreto Calabria, ivi inclusa la convocazione per l'avvio dei corsi e il modello di autodichiarazione allegato;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei moduli di iscrizione o autodichiarazioni con cui parte resistente chieda a parte ricorrente di accettare o certificare l'assenza di cause di incompatibilità al momento dell'iscrizione, ove esistenti anche se non conosciuti;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 7/3/2006;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/9/2020 e del Decreto del Ministero della Salute del 14/7/2021;
- ove occorra e per quanto di ragione, di eventuali circolari o pareri, mai comunicati a parte ricorrente, con cui il Ministero della Salute abbia ritenuto di estendere ai corsisti soprannumerari ex d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019 la disciplina delle incompatibilità di cui al DM 7.3.2006, ivi inclusa la circolare del Ministero della Salute prot. N. 22176 del 12/05/2020;
- ove esistente o nelle more pervenuto, di qualsiasi altro atto – anche non conosciuto - nella misura in cui dovesse stabilire l'incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale e lo svolgimento di attività libero professionale;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;
NONCHE' PER LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'
- in quanto occorra dell'articolo dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25/06/2019, n. 60;
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
del diritto di parte ricorrente a frequentare il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata, e a svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha censurato, con il ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio, il divieto di iscrizione al corso di Formazione in Medicina Generale per la Regione Veneto per il triennio 2021/2024 in costanza, come nel caso di specie, di attività libero-professionale da parte della predetta.
Con ordinanza cautelare n. 3845/2022 il Collegio ha accolto la chiesta misura cautelare.
L’ordinanza non è stata impugnata.
La predetta, dai documenti versati in atti risulta frequentare il corso di formazione per cui è causa.
All’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
L’articolo 24, comma 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. stabilisce che il diploma di formazione specifica in medicina generale si consegue partecipando al relativo corso, con “un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome e degli enti competenti”, essendo poi previsto che “la formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.” (comma 3).
L’articolo 11, comma 1 del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006, statuisce che i: “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” ed espressamente richiamato nella d.G.r. n. 242 del 16 marzo 2016 di approvazione del bando di concorso e nella dichiarazione resa dall’interessata, ai sensi dell’articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevede quanto segue: “il corso è strutturato a tempo pieno. La formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. Conseguentemente, è inibito al medico in formazione l'esercizio di attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo. Durante la frequenza del corso è, altresì, esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale stato successivamente all'inizio del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine e prima dell'inizio dei corsi di formazione, le regioni o province autonome provvedono a far sottoscrivere a tutti i tirocinanti dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili”.
Il successivo comma 2 introduce un’eccezione al divieto di contemporanea attività professionale, stabilendo che “sono consentite - unicamente nei casi di accertata carente disponibilità dei medici già iscritti nei relativi elenchi regionali per la medicina convenzionata e purché compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi - le sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonché le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche”, tanto che viene stabilito al comma 4 che “il carattere eccezionale della deroga di cui al citato art. 19, comma 11, legge n. 448/2001 esclude la possibilità di estendere la stessa ad altri rapporti di lavoro di tipo convenzionali. In presenza di accertata incompatibilità ne consegue l'espulsione del medico tirocinante dal corso”.
Ora, le riportate previsioni hanno una loro logica ed una necessaria e puntuale applicazione nel caso di assegnazione, al corsista, della borsa di studio.
Di contro, nei confronti dei medici ammessi alla frequenza del corso senza alcuna remunerazione, la normativa deve essere interpretata alla luce delle previsioni costituzionali di cui all’art. 3, 4, 35, 36.
Pertanto, le riportate previsioni normative di settore non assumano una valenza granitica ed inalterabile come statuito, sia il comma 2 sopra indicato, che la normativa emergenziale, introdotta con il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con la quale è stato consentito ai nuovi corsisti di medicina generale la possibilità di lavorare in ambiti differenti dal corso di formazione e di non rinunciare agli incarichi di Continuità Assistenziale (guardia medica), di USCA e di Assistenza primaria.
In altre parole è lo stesso legislatore che ha ritenuto compatibile, sia pure nelle peculiari situazioni prese in considerazione, la possibilità di svolgere attività professionali in costanza della frequenza del corso da parte dei medici ammessi con borsa di studio.
Da qui l’esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata che consenta ai medici privi di borsa di provvedere alle proprie esigenze vitali attraverso una compatibile attività professionale.
Milita a far favore di una tale interpretazione il fatto che i corsisti privi di borsa, a cui è inibita una attività professionale compatibile con le attività di formazione, risulterebbero, all’evidenza, pregiudicati dalla indicata misura perché, privi di mezzi di sostentamento, non potrebbero aspirare all’attività professionale per cui è causa.
E’, pertanto, onere della direzione del corso verificare che l’espletamento dell’attività professionale esercitata non pregiudichi la formazione del corsista.
Conseguentemente il ricorso deve essere accolto.
Sussistono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe indicato.
Spese compensate-
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Vitanza | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO