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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 4610/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti (C.F.: ), presso il C.F._1
cui indirizzo pec, è elettivamente Email_1
domiciliata;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Rettino (C.F.: ), C.F._2
presso il cui studio, in Benevento, alla C.da Ripamorta (P.co Viola), è elettivamente domiciliata;
APPELLATA avverso la sentenza n. 649/2020 del G.U. del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 08.04.2020 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato nel dicembre 2014, la
[...]
conveniva innanzi al Tribunale di Benevento, la Controparte_1
per sentire dichiarare la nullità Parte_1
delle clausole contrattuali inerenti al rapporto di C/C n. 820 (e dei collegati rapporti anticipi n. 28006 e n. 28008), relative all'applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni e spese e, di conseguenza, la nullità ed inefficacia di tutti gli addebiti operati dalla per dette causali, con consequenziale rideterminazione Pt_1
dell'effettivo saldo al 30.09.2014.
2. Il Tribunale adito, nel contraddittorio con la convenuta, Pt_1
ammessa ed espletata c.t.u., con la sentenza evidenziata in epigrafe e della cui impugnativa trattasi, in accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato la sussistenza, alla data del 30.09.2014, di un saldo attivo per la correntista, per complessivi € 4.329,76, in luogo di quello negativo, riportato dalla Banca in complessivi € 92.246,08.
3. Con atto notificato il 14.12.2020, ha proposto appello la Pt_1
soccombente, affidando il gravame a tre ordini di motivi: violazione dell'art. 2697 c.c., per omessa produzione in giudizio da parte dell'attrice, a tanto onerata, di tutta la contrattualistica inter partes e degli estratti integrali di C/C (primo motivo); erronea eliminazione degli interessi anatocistici, dal momento che la a far data dal terzo Pt_1
trimestre 2000, si era adeguata alla Delibera CICR del 09.02.2000, mediante applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità, per effetto della pubblicazione, in G.U., di simile condizione (secondo motivo); erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione (terzo motivo). Con ulteriore profilo di censura, l'appellante lamenta, ancora, erronea condanna della alle spese di lite, ed il cui favore dovrebbe Pt_1
essere rivisitato all'esito del gravame (quarto motivo).
3.1. Ha resistito l'appellata. Vinte le spese del grado.
3.2. All'esito dell'udienza cartolare del 14.06.2023, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa, con ordinanza del
13.09.2023, è stata introitata a sentenza, ma, di seguito, con ordinanza del 26.02.2024, è stata rimessa sul ruolo, demandandosi al
CTU, già nominato in primo grado, l'accertamento del saldo del rapporto dedotto in lite, “secondo i criteri già utilizzati per la relazione versata in atti in primo grado (e, dunque, con esclusione di qualsivoglia forma di capitalizzazione infrannuale), esaminando, tuttavia, solo gli estratti conto che, a far data dalla proposizione della originaria domanda ed andando a ritroso, si presentano senza soluzione di continuità, assumendo, dunque, a base di calcolo il saldo riportato nel primo estratto conto utile”.
3.3. Acquisita la relazione peritale, all'udienza del 04.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata nuovamente introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
4. Il primo motivo è parzialmente fondato.
4.1. Si è già evidenziato in narrativa che la prima doglianza dell'appellante si articola in due profili di censura, vale a dire quello inerente all'omessa produzione in giudizio, da parte attrice, di tutti i contratti di C/C e dei C/Anticipi, e quello inerente all'omessa produzione degli estratti integrali, il cui onere, sotto entrambi i profili, ricadeva su parte istante (art. 2697 c.c.).
4.2. Il Tribunale, dato atto della produzione in giudizio, su iniziativa della convenuta, del contratto di C/C ordinario n. 820, ha fatto Pt_1 carico alla stessa convenuta della omessa produzione dei contratti relativi alle anticipazioni ed affidamenti.
Quanto alla mancanza degli estratti integrali di detti rapporti, lo stesso
Tribunale ha ritenuto corretta la ricostruzione operata dal CTU, che ha colmato il difetto di continuità, mediante l'applicazione di saldi di raccordo.
4.3. Ad avviso del Collegio, è corretto quanto affermato dal Giudice di prime cure con riferimento alla produzione contrattuale;
mentre, non è conforme a diritto quella riferita alla omessa produzione degli estratti integrali di C/C, correlata a domanda di accertamento negativo, qual è quella (pacificamente) promossa dalla Parte_2
Sotto il primo profilo, sono plurime le pronunce della Sezione,
[...]
con le quali si è ribadito che, se agisce in giudizio il correntista (con azione di accertamento negativo del saldo di conto corrente e/o di ripetizione dell'indebito), è onere dello stesso, in applicazione degli ordinari criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.c., fornire la prova dei propri assunti e produrre la documentazione posta a base delle proprie richieste.
Il cliente, che invochi l'adozione di una sentenza di accertamento della parziale nullità del contratto di conto corrente, perché redatto in violazione delle disposizioni imperative in tema di divieto di anatocismo o di usura, e di condanna della alla restituzione Pt_1
degli importi in ipotesi illegittimamente versati in applicazione delle clausole negoziali colpite da nullità, deve, quindi, produrre in giudizio, nel rispetto delle preclusioni istruttorie, che coincidono con lo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (nella formulazione anteriore alla c.d. Riforma Cartabia), gli estratti conto e ogni altra documentazione rilevante. 4.3.2. Ancora più di recente, si è ribadito che, nei rapporti bancari di conto corrente, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e per la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, questo dovrà farsi carico della produzione degli estratti conto: “con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi” (Cass. n. 4718/2022).
4.3.3. È la stessa giurisprudenza di legittimità ad aver avvertito l'esigenza di precisare che, fermo l'onere del cliente – ma solo quando si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto - di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è attraverso tale documento che potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (Cass. n.
33009/2019), nell'ipotesi in cui, invece, si alleghi la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti: “E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro” (Cass. n.
6480/2021).
4.3.4. Del resto, la Sezione (ex multis, Corte d'Appello Napoli, Sez.
III^, n. 5197/2022), ha avuto modo di precisare che, quando ci si trova al cospetto di due allegazioni di segno opposto: quella negativa attorea e quella positiva di parte convenuta, entrambe astrattamente sostenibili, lo stridente contrasto tra le due allegazioni va risolto, affermando il primato dell'allegazione negativa attorea, piuttosto che di quella positiva del convenuto, senza che si possa discorrere di inversione dell'onere probatorio e, tanto meno, di eccezione alla regola dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.: l'eccezione, vale a dire la conseguenza logica (rappresentata dal fatto che non si possa fornire prova di ciò che si assume essere inesistente), si porrebbe in ontologica incompatibilità con la premessa giuridica (la regola) dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (ricadente sulla stessa parte che ne afferma l'inesistenza), finendo, non già per confermarla, bensì per annullarla.
È ben noto che gli elementi costituivi della domanda di ripetizione dell'indebito sono rappresentati dal pagamento e dalla mancanza di causa debendi.
Plurime possono essere, invece, le fonti dell'indebito (usura, anatocismo, indeterminabilità della c.m.s.), non necessariamente identificabili nell'assenza di preventiva pattuizione di condizioni economiche.
Nel contenzioso bancario, l'onere probatorio, ricadente sull'attore in ripetizione, si ritiene compiutamente assolto mediante la produzione degli estratti di C/C, ma se accanto a siffatta produzione l'attore allega l'insussistenza di condizioni economiche preventivamente pattuite, sarà onere della Banca contestare efficacemente l'allegazione
(negativa), senza limitarsi, come accaduto nel caso di specie, ad allegare l'esatto contrario, vale a dire l'esistenza di condizioni economiche (per come documentate ed applicate negli estratti di C/C ex adverso prodotti), per poi fare affidamento sull'onere probatorio, ricadente su controparte, di provare il fatto positivo contrario alla allegazione negativa.
In altri termini, se l'attore, dopo aver affermato di essere creditore di una determinata somma di denaro indebitamente versata a controparte, dichiari altresì che il rapporto di C/C dedotto in lite non risulta supportato da alcuna preventiva pattuizione in ordine alle condizioni economiche, ed il convenuto si limiti, per risposta, ad allegare, in modo del tutto generico, l'esistenza, invece, di condizioni economiche regolanti il rapporto (quali quelle indicate ed applicate negli estratti conto ex adverso prodotti), ci si trova dinanzi a due allegazioni, di segno opposto, ma del tutto equipollenti: quella generica dell'attore e quella, altrettanto generica, del convenuto.
Ma, in simile ipotesi, l'allegazione negativa (generica) dell'attore
(inesistenza di condizioni economiche), per quanto temporalmente precedente quella positiva dell'avversario, vale, da un lato, quale contestazione del fatto impeditivo o modificativo (dettato dall'esistenza di valide pattuizioni economiche), dall'altro, risulta sufficiente a rendere controverso e, quindi, bisognoso di prova, il fatto impeditivo (o modificativo) medesimo, in quanto allegato in modo altrettanto generico dal debitore convenuto.
Le due allegazioni si equivalgono nel difettare di specificità, ma l'allegazione negativa dell'attore conferisce a quella positiva del convenuto un carattere controverso, che il difetto di specificità di quest'ultima non riesce a superare.
Il risultato dello scontro dialettico tra le parti è che il fatto impeditivo o modificativo (esistenza di condizioni economiche) resta all'interno del thema probandum (dal quale, invece, si sarebbe dovuto ritenere espunto, perché pacifico, se l'allegazione negativa attorea avesse trovato conferma nelle difese del convenuto), con conseguente onere relativo a carico del debitore, onerato di contestare “specificatamente” le avverse allegazioni.
4.4. È fondata, invece, l'eccezione, sollevata dalla Banca appellante, di inefficacia dei cc. dd. saldi di raccordo, utilizzati dal CTU per determinare il saldo alla data del 30.09.2014, al fine di superare i periodi per i quali mancano gli estratti conto intermedi.
4.4.1. La natura residuale dell'azione di accertamento del saldo alla data di proposizione della domanda imponeva alla l'onere Parte_3
di produzione della documentazione contabile, senza soluzione di continuità, sino a detta data.
Ed invero, il difetto di estratti conti intermedi, se nell'azione di ripetizione comporta la necessità di frazionare virtualmente il rapporto in più autonomi conti, nell'azione di accertamento del saldo ad una data, invece, risulta preclusivo del raggiungimento dello scopo, potendosi solo valutare tutta la documentazione contabile che dalla data per la quale è invocato l'accertamento, e andando a ritroso, si presenti senza soluzione di continuità.
4.4.2. Nel caso di specie, connotato dall'esistenza, nel corso del rapporto, di tre periodi, di varia durata, relativamente ai quali manca detta documentazione contabile, le conseguenze dell'evidenziata carenza probatoria vanno poste a carico della . Parte_3
Ed invero, la banca e il correntista, a seconda che assumano, o non assumano, la posizione di attori nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del saldo, sono onerati della prova delle movimentazioni del conto.
Nella fattispecie, è stata la Società odierna appellata ad agire in giudizio, onde l'onere di produzione degli estratti conto incombeva su di essa. 4.4.3. Quest'ultima, con gli scritti difensivi conclusivi il presente grado, ha opposto che dall'esame degli estratti conto prodotti e tenuto conto della durata quasi quindicennale del rapporto di conto corrente,
l'effettiva carenza documentale sarebbe limitata solo a sporadici e brevissimi lassi temporali, ossia l'intero anno 2000 ed i primi tre trimestri 2002.
Così sarebbe pacificamente emerso, secondo l'appellata, che, nel corso del giudizio, aveva provveduto a produrre la quasi totalità degli estratti conto contabili e che tale compendio documentale aveva di fatto consentito al designato CTU di rideterminare il saldo del conto corrente, in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio.
Evidenzia che, nel caso in cui il correntista limiti il proprio adempimento probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali, nella ipotesi in cui, detto altrimenti, la documentazione del rapporto sia lacunosa e incompleta, il Giudice, valutate le condizioni delle parti e delle loro allegazioni, dovrebbe integrare la prova carente sulla base di deduzioni in fatto svolte dalla parte e con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare avvalendosi dello strumento della consulenza tecnica contabile.
Aggiunge che il percorso logico utilizzato dal CTU per ricostruire, in primo grado, il saldo del conto corrente non poteva considerarsi manifestamente incongruente ed implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati. Precisa, ancora, che in questi giudizi, nel caso di estratti conto mancanti, il CTU procede solitamente a fornire continuità al rapporto di conto corrente, allacciando i due saldi disponibili (saldi che delimitano il periodo di documentazione mancante) mediante operazioni di addebito o accredito di importo esattamente pari alla differenza dei predetti saldi.
Con la conseguenza – aggiunge – che la mancanza di alcuni estratti conto non renderebbe inattendibile la ricostruzione del rapporto bancario e l'espletamento della consulenza econometrica, in quanto gli estratti conto relativi ai periodi intermedi non evidenziavano gli importi delle singole competenze addebitate a sfavore del correntista, mentre venivano fatti salvi i saldi successivi.
Conclude, pertanto, parte appellata che la Corte dovrebbe confermare la sentenza impugnata, che ha ritenuto il computo operato dal CTU, mediante un procedimento matematico di rielaborazione dei dati presenti nelle scritture contabili depositate, affidabile espressione del saldo di conto corrente risultante dall'inefficacia delle clausole illegittime.
4.4.4. Le obiezioni sollevate dall'appellata non colgono nel segno.
Fermo il riparto degli oneri probatori, a seconda della qualità rivestita dalle parti nel contenzioso bancario, nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.
È stato così chiarito (Cass. n. 11543/2019), che, come già sopra tratteggiato, ove sia la banca ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito scrutinare tutte le prove idonee a fornire indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto, potendo prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni precise idonee a ricostruire tutto il percorso del dare-avere del rapporto negoziale, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca, con la conseguenza che, per quanto sopra indicato, in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero. Ed invero, in mancanza di elementi, nei due sensi sopra indicati, la domanda dovrà essere respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio (sempre, Cass. n. 11543/2019, cit.).
Ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo
(cfr. sempre Cass. n. 11543/2019, cit.). In realtà, il totale rigetto della domanda, nella prima ipotesi, e non nella seconda, si spiega perché - ove la banca è attrice - essa deve fornire una base certa per la rielaborazione del conto e tale base non è offerta se la medesima non riesca ad eliminare l'incertezza quanto al fatto che al momento iniziale del periodo rendicontato il correntista potesse essere creditore di un importo di indeterminato ammontare;
e - ove la banca assume la veste di convenuta - è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore (cfr. Cass. n. 11543/2019, cit.).
In conclusione, può dunque affermarsi come pacifico e consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultra-legali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa (Cass. n. 23852/2020).
E' pur vero che nei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità è stato affermato - a completamento di quanto già sopra ricordato in tema di distribuzione degli oneri probatori in subiecta materia e in relazione anche alle modalità di prova delle
“contrapposte” domande - che, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il Giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass. n. 9526/2019).
La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche
"aliunde" (Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati (Cass. n. 20621/2021).
Si è, di conseguenza, ritenuto che “la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo
l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori” (Cass. 16837/2022).
In siffatto quadro, l'utilizzo dei c.d. saldi di raccordo, per come operato dal CTU nominato in primo grado e fatto proprio dal Tribunale, si risolve, ad avviso del Collegio, in una mera operazione matematica, completamente svincolata da qualsiasi serio criterio ricostruttivo documentale (Cass. n. 23493/2023).
4.4.5. Il CTU nominato nel corso del presente grado, all'esito dell'accertamento peritale demandatogli dalla Corte, ha concluso che il saldo del C/C ordinario n. 820 dedotto in lite era pari al 30.09.2014 ad
€ 3.038,23, a debito della correntista, ed in siffatti termini, in parziale riforma della sentenza impugnata, va rettificato il saldo debitore riportato dalla a detta data, in un importo superiore ai 90 mila Pt_1
euro. 5. È infondato, invece, il secondo motivo, con il quale la Pt_1
appellante si duole dell'asserita erronea esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a far data dal terzo trimestre del 2000, vale a dire all'esito della pubblicazione in G.U. della applicazione della condizione di reciprocità, in adeguamento alla
Delibera CICR del 09.02.2000.
5.1. La Corte, in linea con le condivisibili affermazioni del Tribunale, ritiene che tutti gli addebiti imposti dalla a titolo di Pt_1
capitalizzazione degli interessi devono essere sottratti al saldo debitorio per tutta la durata del rapporto e, dunque, anche per il periodo successivo alla data del 30 giugno 2000, corrispondente al termine ultimo stabilito dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000
("Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria") per l'adeguamento, nei contratti a tale data già in essere, alle disposizioni contenute nella Delibera medesima.
L'art. 2 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha previsto espressamente che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avvenga sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime modalità.
La capitalizzazione degli interessi è, quindi, possibile per i rapporti successivi all'entrata in vigore della Delibera CICR, purché sia contrattualmente prevista una medesima periodicità per la capitalizzazione sia degli interessi passivi sia degli interessi attivi.
In relazione ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore della richiamata Delibera CICR, l'art. 7 del provvedimento ha previsto espressamente che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Delibera dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 ed i relativi effetti si sarebbero prodotti dal 1° luglio
2000.
In particolare, all'art. 7, comma 3, così è disposto: “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Il richiamo alle “condizioni precedentemente applicate”, riportato nell'art. 7 della Delibera, deve essere ricondotto alla nullità dell'anatocismo trimestrale, risultante dalla normativa vigente (l'art. 1283 c.c.) - oltre che dalla costante giurisprudenza - e precedente alla
Delibera medesima, con ciò verificandosi un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e dunque richiedendosi una espressa approvazione scritta da parte del cliente.
Se, difatti, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della Delibera
CICR la capitalizzazione periodica è ritenuta illegittima in forza della normativa e della giurisprudenza richiamata, è evidente che una previsione che legittimi la capitalizzazione a decorrere dal 1° luglio
2000, comporti un evidente peggioramento delle condizioni in essere a tale data.
5.2. Con la sentenza n. 425/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25, comma 3 del d. lgs. 342/99 nella parte in cui aveva stabilito la validità ed efficacia - sino all'entrata in vigore della
Delibera CICR - delle clausole contrattuali precedentemente stipulate e che prevedevano una periodica capitalizzazione degli interessi.
Per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale è conseguito che le clausole anatocistiche, in base al principio che regola la successione delle leggi nel tempo, restano disciplinate dalla normativa antecedentemente in vigore: dunque sono soggette a nullità, in quanto in aperta violazione dell'art. 1283 c.c.,
Così, infatti, si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(n. 21095/2004): “In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, comma terzo, D. lgs. n. 342/99, il quale aveva fatto salva la validità e
l'efficacia - fino all'entrata in vigore della Delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.”
Quindi, per i contratti già in essere all'entrata in vigore della Delibera
CICR, l'applicazione di una periodica capitalizzazione degli interessi - seppure con pari periodicità per gli interessi passivi e per quelli attivi - comporta evidentemente un peggioramento delle condizioni, con la conseguente necessità di una previsione scritta ed approvata dal cliente ex art. 7 della Delibera CICR.
In difetto, si ritiene, nessuna periodica capitalizzazione può essere ritenuta legittima, neppure per il periodo successivo al 30 giugno 2000.
6. Il terzo motivo, con il quale l'appellante lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, deve ritenersi, anzitutto, assorbito dal rigetto parziale del primo motivo, sotto il profilo del difetto dei contratti relativi ai C/Anticipi.
6.1. Mette conto, infatti, evidenziare che, nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra una nullità di protezione, potendo essa operare «soltanto a vantaggio del cliente»
(art. 127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio.
Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), c.c., cui rinvia l'art. 2725 (Cass. n. 34997/2023).
6.1.1. È vero che secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto;
ma è altrettanto vero che non è affatto preclusa la prova per presunzioni dell'apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalla richiamata situazione di mera tolleranza.
L'inutilizzabilità della prova per presunzioni non trova fondamento nemmeno nel rilievo per cui nella fattispecie occorreva aver certezza quanto al limite dell'affidamento.
Ed invero, lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario.
6.1.2. Nel caso di specie, i rapporti di affidamento concessi dalla risultano pacificamente riscontrati nella accensione dei Pt_1
C/Anticipi n. 28006 e n. 28008, dei quali, la stessa ne ha Pt_1
eccepito, in difetto di legittimazione attiva, la sola nullità formale. Né risulta posto in discussione il limite massimo di detti affidamenti, dedotto dalla Società appellata, sin dalle prime battute della controversia, in complessivi € 120.000,00.
6.2. Sotto altro profilo, parte appellante, nella articolazione della censura, assume che anche in costanza di rapporto, la Banca è legittimata ad opporre, per paralizzare l'avversa domanda di accertamento negativo, l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, in quanto, se in costanza di rapporto vi può essere prescrizione questo accade sol perché, specularmente, vi sono pagamenti indebiti suscettivi di immediata ripetizione, soggiacendo a prescrizione – secondo regola nota (art. 2935 c.c.) – soltanto ciò che è esigibile.
6.2.1. Il rilievo risponde a canoni di logicità, ma deve essere contestualizzato alla fattispecie concreta dedotta in lite, in quanto, se le rimesse solutorie risultano, al momento della proposizione della domanda, già prescritte, le stesse saranno irripetibili;
se, invece, non risultano prescritte, concorreranno, senz'altro a formare il saldo di C/C, che non sarà soggetto a ripetizione, senza il rischio che possa maturare l'ulteriore corso della prescrizione, perché interrotta dalla proposizione della originaria domanda.
In altri termini, la summa divisio tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie è senz'altro funzionale al vaglio dell'eccezione di prescrizione, ma cessa di avere ragion d'essere a fronte di rimesse
(solutorie o ripristinatorie che siano) infradecennali (rispetto alla proposizione della domanda), ed anche per quelle anteriori, se la convenuta omette di sollevare la relativa eccezione. Pt_1
In simili ipotesi, infatti, sia le rimesse solutorie sia quelle ripristinatorie concorrono a formare il saldo del rapporto, che diventa esigibile solo alla chiusura del conto. 6.2.2. L'eccezione, inoltre, non si misura con quanto opposto, anche nel presente grado, dall'appellata, in ordine al fatto che il rilievo dell'appellante deve essere correlato con il vaglio della natura delle rimesse secondo i saldi rettificati e non già i saldi banca.
La Sezione, infatti, in plurime occasioni, ha avuto modo di aderire all'orientamento di legittimità, secondo il quale “come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 9141/2020), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto” (Cass. n. 3858/2021).
6.2.3. Una volta affermato, dunque, il principio per il quale le rimesse solutorie vanno individuate sulla scorta dei saldi rettificati, e non già dei saldi banca, non è dato più discorrere in termini di necessaria correlazione tra eccezione (di prescrizione) e pagamento dell'indebito.
Ed invero, in disparte la concreta operatività di simile eccezione al cospetto di saldi epurati dalle illegittime poste (destinata, dunque, ad avere rilevanza in ipotesi residuali, piuttosto remote), la tematica relativa alla individuazione delle rimesse solutorie, comporta, in realtà, un problema di imputazione delle stesse rimesse nella dinamica del rapporto e sotto il profilo divisato dall'art. 1194 c.c. (Cass. n.
9141/2020).
In altri termini, il problema della individuazione delle rimesse solutorie
(al quale fine soccorrono - non se ne dubita - i noti principi posti dalle
SS. UU. nella pronuncia n. 24418/2010, al fine di circoscrivere l'area dei “pagamenti” in senso tecnico), una volta affermato il principio del ricalcolo secondo i saldi rettificati, si traduce nell'analisi della monetizzazione del conto ricalcolato (cioè, epurato dagli addebiti accertati come illegittimi) al fine di individuare i “pagamenti” rispetto ai quali applicare il criterio di imputazione di cui all'art. 1194, secondo comma, c.c.
7. In ragione del parziale accoglimento dell'appello, le spese del presente grado si compensano tra le parti in ragione di 1/3, rimanendo i residui 2/3 a carico dell'appellante.
Dette spese, tenuto conto del valore della controversia (di poco superiore ai 90 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti e dei parametri (medi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano, per l'intero, come da dispositivo.
Stessa sorte per le spese di ctu del presente grado, che si pongono, in via definitiva, a carico esclusivo dell'appellante in ragione dei 2/3 ed il residuo terzo, in egual misura tra le parti in causa;
ferma la solidarietà passiva, per l'intero, nei confronti del CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 14.12.2020, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 649/2020 del G.U. del
[...]
Tribunale di Benevento, così provvede:
- in parziale accoglimento del primo motivo di gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara che il saldo del
C/C n. 820, con apertura di credito e C/Anticipi collegati n. 28006 e
28008, alla data del 30.09.2014 è pari ad € 3.038,23, a debito della
Controparte_1
- compensa, in ragione di 1/3 le spese del presente grado e condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, dei residui 2/3, che liquida, per l'intero, in complessivi € 14.317,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo Rettino, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente, a carico esclusivo dell'appellante, in ragione dei 2/3, le spese di ctu del presente grado, ed il residuo terzo, in egual misura tra le parti in causa;
ferma la solidarietà passiva, per l'intero, nei confronti del CTU.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo