Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al n.
15735 del 2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Sciortino, con studio in
Monreale, Via Venero, 91
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
In persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato
Adriana Giovanna Rizzo e dall'Avvocato Maria Grazia Sparacino, in forza della procura generale alle liti conferita con atto del Notaio Persona_1
, rep.n. 37590, raccolta n . 7131 del 23.01.2023
- resistente -
O g g e t t o: Indebito assistenziale
All'esito dell'udienza del 12.12.2024 tenutasi nella modalità della trattazione scritta ex art. 123 ter cpc, ha depositato nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell' CP_1 quantificate in euro 900,00, oltre oneri accessori come per legge.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 20.12.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1167/2023 emesso dal Tribunale Civile di Palermo, in data 22.11.2023, all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 13813/2023 RGL.
L'ente previdenziale si costituiva in giudizio, evidenziando che il debito contestato deriva dal venir meno del requisito sanitario. Infatti, con visita di revisione sanitaria del 26/10/2016 veniva riconosciuta “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13
L.118/71 e art 9 DL 509/88) - Percentuale invalidità: 75 %” con perdita del 1
L.118/71 e art 9 DL 509/88) Percentuale invalidità: 67 %” con perdita del diritto alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza quale invalido parziale”.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa veniva decisa.
Preliminarmente occorre osservare che è del tutto priva di pregio l'eccezione in merito alla mancata notifica, in uno con il decreto ingiuntivo, della procura alle liti. Sul punto si osserva che la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 6.10.2021 n. 27154 ha riposto negativamente in merito all'obbligatorietà della notifica della procura alle liti unitamente al ricorso ed al decreto ingiuntivo.
Nel merito si osserva quanto segue.
Appare opportuno richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale
22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre
2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”
(così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche sentenze Cass. nn.28771/2018 e 10642/2019). Tanto premesso, va osservato che regole specifiche esistono nel nostro ordinamento in relazione al caso dell'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari. Norme (prima, l'art. 4, comma 3 legge n.425/1996, poi, l'art. 37 della legge n.448/1998) che consentono la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
2 Orbene, nel caso de quo la ricorrente titolare di pensione INVCIV nr.
07851311 con decorrenza 12/2015 era stata riconosciuta inabile al 100% nella visita del 18/12/2015 da CML per presentazione della domanda del
18/11/2015. Per tale motivo procedeva al ricorso giudiziario per avere riconosciuta l'indennità di accompagnamento.
A seguito di ricorso per ATP, RG 4379/2016 è stata riconosciuta invalida con diritto all'indennità di accompagnamento. Veniva però sottoposta a visita di revisione in data 26/10/2016, in seguito alla quale veniva riconosciuta “ con riduzione permanente della capacità Pt_2 lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) -
Percentuale invalidità: 75 %” con perdita del diritto all'indennità di accompagnamento.
Inoltre, sottoposta a nuova visita di revisione in data 20/11/2018 veniva riconosciuta “INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88)
Percentuale invalidità: 67 %” con perdita del diritto alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza quale invalido parziale.
Detti verbali venivano regolarmente inviati alla ricorrente come documentato dall' CP_1
Tutti i verbali risultano regolarmente notificati, per cui la ricorrente è sempre venuta a conoscenza del giudizio della commissione medica legale, giudizio che non ha mai impugnato.
Pertanto la ricorrente ha avuto tempestiva conoscenza della mutata percentuale di invalidità e del venir meno delle provvidenze economiche spettanti in base alla ridotta percentuale d'invalidità.
L' ha documentato di avere notificato il verbale di verifica alla CP_1 ricorrente e, pertanto non può nemmeno farsi ricorso al principio della buona fede e del legittimo affidamento della stessa.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 12.12.2024 tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
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