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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE –
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai Sigg.ri
Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 494/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Isidoro Sebastiano Genna
APPELLANTI
CONTRO
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Letterio D'Andrea
APPELLATA
(c.f.: CP_2 CodiceFiscale_2
APPELLATO (contumace)
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 21 giugno 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 17 marzo 2017, conveniva la Parte_1 [...]
avanti al Tribunale di Marsala, chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1
di € 40.817,79 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per le lesioni personali subite nell'incidente stradale occorsogli in data 27.11.2014 alle ore
22,30 circa in Marsala, mentre si trovava a bordo della propria autovettura Fiat Punto con targa DF166DF, quale terzo trasportato, condotta da , il quale perdeva CP_2
improvvisamente il controllo del mezzo urtando contro un muro.
1 Costituitasi in giudizio, la compagnia di assicurazioni convenuta eccepiva la nullità
della polizza assicurativa, atteso che il contratto era intestato al defunto padre dell'attore, e contestava l'an e il quantum della domanda.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
quest'ultimo si costituiva in giudizio, condividendo le conclusioni dell'attore.
Il Tribunale di Marsala adito, con la sentenza n. 63/2019 emessa il 22 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore della compagnia di assicurazioni, compensandole nel rapporto tra l'attore e il terzo chiamato in causa.
Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto:
- che il veicolo di proprietà dell'attore su cui lo stesso viaggiava come terzo trasportato fosse privo di valida copertura assicurativa, atteso che l'assicurazione relativa al veicolo era stata rinnovata in data 16.06.2014 a nome di deceduto il Persona_1
23.05.2014;
- che, in caso di morte dell'intestatario di una polizza RC Auto, si deve informare la compagnia, poiché il contratto potrà essere estinto con restituzione del premio non goduto,
oppure volturato al nuovo proprietario;
- che il contratto di assicurazione fosse nullo, in quanto concluso/rinnovato da soggetto non più vivente, sicché privo dell'elemento essenziale dell'accordo ex artt. 1325 e
1418 c.c.;
- che dalla nullità del contratto consegue l'improduttività degli effetti fatti valere da parte attrice.
Con atto di citazione notificato il 25 febbraio 2019, ha proposto Parte_1
appello, affidato a due motivi, chiedendo in riforma della sentenza impugnata, previa ammissione di CTU medico-legale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… ritenere e dichiarare che la … è tenuta a risarcire di tutti Controparte_1
i danni patrimoniali e non, subiti dall'odierno appellante in conseguenza del sinistro per cui
è causa;
2 ritenere e dichiarare che l'appellante odierno ha diritto ad ottenere il risarcimento di
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenza immediata e diretta del sopra
descritto sinistro, pari ad €. 40.817,79, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e la
rivalutazione monetaria o nella maggiore o minore somma che sarà determinata nel corso
del giudizio;
conseguentemente,
condannare l'appellata al pagamento in favore del Sig. Controparte_3
della somma di €. 40.817,79, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1
soddisfo e la rivalutazione monetaria o nella maggiore o minore somma che sarà determinata
nel corso del giudizio …”
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello con la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
Non si è costituito , benché ritualmente citato, sicché se ne deve CP_2
dichiarare la contumacia.
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “Errata valutazione della validità ed
efficacia della polizza assicurativa rca – assoluto difetto di motivazione sul punto”,
l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui viene ritenuta la nullità del contratto di assicurazione, siccome concluso da soggetto non più vivente;
e sostiene che tutti i contratti firmati da un soggetto successivamente morto, che si rinnovano di anno in anno,
valgono anche nei confronti degli eredi.
In proposito, deduce che l'erede acquista sia i debiti che i crediti del defunto, quindi tutte le obbligazioni contratte da quest'ultimo in vita proseguono nei confronti dell'erede;
inoltre, anche se per alcuni contratti è necessaria la voltura e, quindi, l'intestazione al nuovo soggetto, tale intestazione è solo formale, ciò che non inficia i diritti e gli obblighi scaturenti dal contratto di assicurazione per la responsabilità civile RCA.
L'appellante si duole, poi, che il Tribunale non ha tenuto conto degli elementi,
rinvenibili negli atti di causa, da cui si evince l'accadimento del sinistro dedotto in giudizio,
ovvero che egli si trovava come terzo trasportato sul veicolo condotto da , il CP_4
3 quale ha perso il controllo, così urtando contro un muro, circostanza confermata anche dall' quale terzo chiamato in causa. CP_2
Secondo l'appellante, il Tribunale era in possesso di tutti gli elementi per accogliere la domanda e pertanto la sentenza impugnata dovrà essere riformata con una pronuncia che riconosca la validità della polizza assicurativa n. 0106510HD in ordine all'an del sinistro occorsogli.
Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato “Errato rigetto della richiesta
istruttoria per mancata ammissione e pronuncia in ordine all'ammissione della ctu medico- legale per l'accertamento medico dei danni fisici subiti dall'attore - carenza e illogicità della motivazione sul punto”, l'appellante deduce che la decisione impugnata è errata nella parte in cui vengono rigettate le richieste di prova e quella di ammissione della CTU medico-legale.
Sul punto afferma che la sussistenza della prova dell'avvenuta verificazione del sinistro, nelle circostanze di luogo e di tempo dedotte, avrebbe dovuto indurre il Giudice a disporre l'istruttoria richiesta;
e pertanto insiste nell'ammissione della prova per testi e nella richiesta di CTU medico-legale per l'accertamento dei danni fisici da egli subiti, come avanzata in primo grado.
L'appello, i cui motivi possono trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, è
infondato.
Dall'esame della polizza di assicurazione si evince che essa è intestata a Per_1
nato il [...] e che la data di scadenza indicata è quella dell'11.06.2015. Il
[...]
pagamento del premio è previsto in due rate semestrali e la prima rata risulta pagata in data
16.06.2014 con copertura fino all'11.12.2014. Dal certificato di morte, rilasciato dall'Ufficio
dello Stato Civile del Comune di Marsala, risulta che è deceduto in Marsala Persona_1
il 23.05.2014.
Dunque, non può essere posto in dubbio che al momento del rinnovo della polizza l'intestatario di essa non era più in vita;
non si tratta, pertanto, di una successione nel contratto da parte di un erede, ma di stipula di un contratto a nome di un soggetto deceduto. Peraltro, ai sensi dell'art. 170-bis Dlgs 209/2005, il contratto di assicurazione ha durata annuale e non può essere tacitamente rinnovato. Sul punto, la Corte ritiene di condividere la motivazione
4 della sentenza impugnata, laddove viene ritenuta la nullità del contratto di assicurazione, in quanto concluso/rinnovato da soggetto non più vivente, sicché privo dell'elemento essenziale dell'accordo ex artt. 1325 e 1418 c.c. Senza tralasciare che, nel caso concreto, può
configurarsi anche la giuridica inesistenza del detto contratto di assicurazione, in quanto concluso a nome di un soggetto non esistente in vita. Inoltre, appare pertinente anche il richiamo all'art. 1904 c.c., rubricato “Interesse all'assicurazione”, secondo cui “Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio,
non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno”; nel caso concreto, non sussiste tale interesse in capo all'intestatario della polizza, in quanto soggetto non più in vita.
Pertanto, l'appellante, il quale aveva l'obbligo ex art. 122 Dlgs 209/2005 di munire la propria autovettura dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ha rinnovato la polizza dell'assicurazione obbligatoria a nome di un soggetto deceduto, ponendo la propria autovettura Fiat Punto con targa DF166DF in circolazione non munita di valida copertura assicurativa. Conseguentemente, deve ritenersi legittimo il diniego di risarcimento della compagnia di assicurazione appellata nei suoi confronti per i danni occorsigli in qualità di terzo trasportato nel detto veicolo, in mancanza di copertura assicurativa.
Ulteriormente, deve ritenersi che l'odierno appellante non ha assolto all'onere della prova sullo stesso gravante. Escluso che possa invocarsi l'art. 141 Dlgs. 209/2005, in quanto trattasi di un sinistro autonomo, senza coinvolgimento di altri veicoli (Cass. Civ., Sez. Un.,
35318/2022), anche esaminando la domanda ai sensi dell'art. 144 del Dlgs. citato, l'appellante non ha fornito la prova dell'accadimento del sinistro stradale come dedotto nell'atto introduttivo, né di essere trasportato a bordo del veicolo e della natura ed entità dei danni patiti come conseguenza diretta del sinistro, in special modo in presenza delle specifiche contestazioni mosse dalla compagnia di assicurazione nella comparsa di costituzione e risposta. Su tali punti, il Tribunale ha correttamente rigettato le richieste istruttorie dell'attore contenute nella memoria a prova diretta ex art. 183 comma 6 c.p.c., atteso che non può
CP_ attribuirsi valore confessorio ai capitoli da dell'interrogatorio formale deferito all'
[...]
; senza tralasciare che le circostanze su cui lo stesso avrebbe dovuto riferire, oltre a CP_2
5 non avere efficacia di prova nei confronti della compagnia di assicurazione, non assurgono neanche a valore di elemento indiziario. Inoltre, appaiono irrilevanti i capitoli di prova testimoniale, in quanto nulla riferiscono sulla dinamica dell'incidente e sulla circostanza che l'odierno appellante fosse in effetti trasportato sull'autovettura.
In conclusione, l'appello va rigettato e, in base al principio di soccombenza,
l'appellante va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Nessuna pronuncia sulle spese viene adottata nel rapporto tra Controparte_1
l'appellante e , stante la contumacia di quest'ultimo. CP_2
In ragione dell'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala n. 63/2019 emessa il 22 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., rigetta il gravame;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della quale Impresa designata dal F.G.V.S., che liquida Controparte_6
in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 13 febbraio 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma
digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n.
193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e su ccessive
modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21
febbraio 2011, n. 44
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE –
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai Sigg.ri
Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 494/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Isidoro Sebastiano Genna
APPELLANTI
CONTRO
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Letterio D'Andrea
APPELLATA
(c.f.: CP_2 CodiceFiscale_2
APPELLATO (contumace)
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 21 giugno 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 17 marzo 2017, conveniva la Parte_1 [...]
avanti al Tribunale di Marsala, chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1
di € 40.817,79 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per le lesioni personali subite nell'incidente stradale occorsogli in data 27.11.2014 alle ore
22,30 circa in Marsala, mentre si trovava a bordo della propria autovettura Fiat Punto con targa DF166DF, quale terzo trasportato, condotta da , il quale perdeva CP_2
improvvisamente il controllo del mezzo urtando contro un muro.
1 Costituitasi in giudizio, la compagnia di assicurazioni convenuta eccepiva la nullità
della polizza assicurativa, atteso che il contratto era intestato al defunto padre dell'attore, e contestava l'an e il quantum della domanda.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
quest'ultimo si costituiva in giudizio, condividendo le conclusioni dell'attore.
Il Tribunale di Marsala adito, con la sentenza n. 63/2019 emessa il 22 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore della compagnia di assicurazioni, compensandole nel rapporto tra l'attore e il terzo chiamato in causa.
Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto:
- che il veicolo di proprietà dell'attore su cui lo stesso viaggiava come terzo trasportato fosse privo di valida copertura assicurativa, atteso che l'assicurazione relativa al veicolo era stata rinnovata in data 16.06.2014 a nome di deceduto il Persona_1
23.05.2014;
- che, in caso di morte dell'intestatario di una polizza RC Auto, si deve informare la compagnia, poiché il contratto potrà essere estinto con restituzione del premio non goduto,
oppure volturato al nuovo proprietario;
- che il contratto di assicurazione fosse nullo, in quanto concluso/rinnovato da soggetto non più vivente, sicché privo dell'elemento essenziale dell'accordo ex artt. 1325 e
1418 c.c.;
- che dalla nullità del contratto consegue l'improduttività degli effetti fatti valere da parte attrice.
Con atto di citazione notificato il 25 febbraio 2019, ha proposto Parte_1
appello, affidato a due motivi, chiedendo in riforma della sentenza impugnata, previa ammissione di CTU medico-legale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… ritenere e dichiarare che la … è tenuta a risarcire di tutti Controparte_1
i danni patrimoniali e non, subiti dall'odierno appellante in conseguenza del sinistro per cui
è causa;
2 ritenere e dichiarare che l'appellante odierno ha diritto ad ottenere il risarcimento di
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenza immediata e diretta del sopra
descritto sinistro, pari ad €. 40.817,79, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e la
rivalutazione monetaria o nella maggiore o minore somma che sarà determinata nel corso
del giudizio;
conseguentemente,
condannare l'appellata al pagamento in favore del Sig. Controparte_3
della somma di €. 40.817,79, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1
soddisfo e la rivalutazione monetaria o nella maggiore o minore somma che sarà determinata
nel corso del giudizio …”
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello con la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
Non si è costituito , benché ritualmente citato, sicché se ne deve CP_2
dichiarare la contumacia.
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “Errata valutazione della validità ed
efficacia della polizza assicurativa rca – assoluto difetto di motivazione sul punto”,
l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui viene ritenuta la nullità del contratto di assicurazione, siccome concluso da soggetto non più vivente;
e sostiene che tutti i contratti firmati da un soggetto successivamente morto, che si rinnovano di anno in anno,
valgono anche nei confronti degli eredi.
In proposito, deduce che l'erede acquista sia i debiti che i crediti del defunto, quindi tutte le obbligazioni contratte da quest'ultimo in vita proseguono nei confronti dell'erede;
inoltre, anche se per alcuni contratti è necessaria la voltura e, quindi, l'intestazione al nuovo soggetto, tale intestazione è solo formale, ciò che non inficia i diritti e gli obblighi scaturenti dal contratto di assicurazione per la responsabilità civile RCA.
L'appellante si duole, poi, che il Tribunale non ha tenuto conto degli elementi,
rinvenibili negli atti di causa, da cui si evince l'accadimento del sinistro dedotto in giudizio,
ovvero che egli si trovava come terzo trasportato sul veicolo condotto da , il CP_4
3 quale ha perso il controllo, così urtando contro un muro, circostanza confermata anche dall' quale terzo chiamato in causa. CP_2
Secondo l'appellante, il Tribunale era in possesso di tutti gli elementi per accogliere la domanda e pertanto la sentenza impugnata dovrà essere riformata con una pronuncia che riconosca la validità della polizza assicurativa n. 0106510HD in ordine all'an del sinistro occorsogli.
Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato “Errato rigetto della richiesta
istruttoria per mancata ammissione e pronuncia in ordine all'ammissione della ctu medico- legale per l'accertamento medico dei danni fisici subiti dall'attore - carenza e illogicità della motivazione sul punto”, l'appellante deduce che la decisione impugnata è errata nella parte in cui vengono rigettate le richieste di prova e quella di ammissione della CTU medico-legale.
Sul punto afferma che la sussistenza della prova dell'avvenuta verificazione del sinistro, nelle circostanze di luogo e di tempo dedotte, avrebbe dovuto indurre il Giudice a disporre l'istruttoria richiesta;
e pertanto insiste nell'ammissione della prova per testi e nella richiesta di CTU medico-legale per l'accertamento dei danni fisici da egli subiti, come avanzata in primo grado.
L'appello, i cui motivi possono trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, è
infondato.
Dall'esame della polizza di assicurazione si evince che essa è intestata a Per_1
nato il [...] e che la data di scadenza indicata è quella dell'11.06.2015. Il
[...]
pagamento del premio è previsto in due rate semestrali e la prima rata risulta pagata in data
16.06.2014 con copertura fino all'11.12.2014. Dal certificato di morte, rilasciato dall'Ufficio
dello Stato Civile del Comune di Marsala, risulta che è deceduto in Marsala Persona_1
il 23.05.2014.
Dunque, non può essere posto in dubbio che al momento del rinnovo della polizza l'intestatario di essa non era più in vita;
non si tratta, pertanto, di una successione nel contratto da parte di un erede, ma di stipula di un contratto a nome di un soggetto deceduto. Peraltro, ai sensi dell'art. 170-bis Dlgs 209/2005, il contratto di assicurazione ha durata annuale e non può essere tacitamente rinnovato. Sul punto, la Corte ritiene di condividere la motivazione
4 della sentenza impugnata, laddove viene ritenuta la nullità del contratto di assicurazione, in quanto concluso/rinnovato da soggetto non più vivente, sicché privo dell'elemento essenziale dell'accordo ex artt. 1325 e 1418 c.c. Senza tralasciare che, nel caso concreto, può
configurarsi anche la giuridica inesistenza del detto contratto di assicurazione, in quanto concluso a nome di un soggetto non esistente in vita. Inoltre, appare pertinente anche il richiamo all'art. 1904 c.c., rubricato “Interesse all'assicurazione”, secondo cui “Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio,
non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno”; nel caso concreto, non sussiste tale interesse in capo all'intestatario della polizza, in quanto soggetto non più in vita.
Pertanto, l'appellante, il quale aveva l'obbligo ex art. 122 Dlgs 209/2005 di munire la propria autovettura dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ha rinnovato la polizza dell'assicurazione obbligatoria a nome di un soggetto deceduto, ponendo la propria autovettura Fiat Punto con targa DF166DF in circolazione non munita di valida copertura assicurativa. Conseguentemente, deve ritenersi legittimo il diniego di risarcimento della compagnia di assicurazione appellata nei suoi confronti per i danni occorsigli in qualità di terzo trasportato nel detto veicolo, in mancanza di copertura assicurativa.
Ulteriormente, deve ritenersi che l'odierno appellante non ha assolto all'onere della prova sullo stesso gravante. Escluso che possa invocarsi l'art. 141 Dlgs. 209/2005, in quanto trattasi di un sinistro autonomo, senza coinvolgimento di altri veicoli (Cass. Civ., Sez. Un.,
35318/2022), anche esaminando la domanda ai sensi dell'art. 144 del Dlgs. citato, l'appellante non ha fornito la prova dell'accadimento del sinistro stradale come dedotto nell'atto introduttivo, né di essere trasportato a bordo del veicolo e della natura ed entità dei danni patiti come conseguenza diretta del sinistro, in special modo in presenza delle specifiche contestazioni mosse dalla compagnia di assicurazione nella comparsa di costituzione e risposta. Su tali punti, il Tribunale ha correttamente rigettato le richieste istruttorie dell'attore contenute nella memoria a prova diretta ex art. 183 comma 6 c.p.c., atteso che non può
CP_ attribuirsi valore confessorio ai capitoli da dell'interrogatorio formale deferito all'
[...]
; senza tralasciare che le circostanze su cui lo stesso avrebbe dovuto riferire, oltre a CP_2
5 non avere efficacia di prova nei confronti della compagnia di assicurazione, non assurgono neanche a valore di elemento indiziario. Inoltre, appaiono irrilevanti i capitoli di prova testimoniale, in quanto nulla riferiscono sulla dinamica dell'incidente e sulla circostanza che l'odierno appellante fosse in effetti trasportato sull'autovettura.
In conclusione, l'appello va rigettato e, in base al principio di soccombenza,
l'appellante va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Nessuna pronuncia sulle spese viene adottata nel rapporto tra Controparte_1
l'appellante e , stante la contumacia di quest'ultimo. CP_2
In ragione dell'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala n. 63/2019 emessa il 22 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., rigetta il gravame;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della quale Impresa designata dal F.G.V.S., che liquida Controparte_6
in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 13 febbraio 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma
digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n.
193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e su ccessive
modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21
febbraio 2011, n. 44
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