Articolo 12 della Legge 23 aprile 1965, n. 458
Articolo 11Articolo 13
Versione
6 giugno 1965
Art. 12.
I delegati di cui all'art. 6 e i componenti dei Consigli provinciali di cui al precedente articolo sono eletti a maggioranza assoluta dai soci residenti nella Provincia riuniti in assemblea provinciale.
Per la validita' delle votazioni, in prima convocazione, occorre la partecipazione di almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione, da tenersi dopo 24 ore, la votazione e' valida con la partecipazione della maggioranza assoluta dei soci.
E' ammessa la votazione per delega. Ogni socio non puo' portare piu' di una delega.
Entrata in vigore il 6 giugno 1965