Art. 2. 1. Il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, sciolti a norma dell' articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 , introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221 , deve coincidere con il primo turno elettorale utile successivo alla scadenza del periodo indicato nel comma 3 del medesimo articolo.
2. Al comma 3, primo periodo, del citato articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 , le parole: "e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi" sono soppresse.
2. Al comma 3, primo periodo, del citato articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 , le parole: "e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi" sono soppresse.