Sentenza 7 febbraio 2022
Rigetto
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 01/10/2025, n. 7644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7644 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07644/2025REG.PROV.COLL.
N. 06289/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6289 del 2022, proposto da
Interimmobiliare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ludovica Bernardi, Luigi Garofalo, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Garofalo in Roma, via Giosué Borsi n. 4;
contro
Comune di Olbia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Melis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 82/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Olbia e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su una istanza di condono edilizio, ai sensi dell’art. 32 del DL n. 269 del 2003, di un nuovo volume interrato di circa 80 mq adibito ad uso residenziale, da parte della società appellante, in ampliamento rispetto ad una dependance di un più ampio complesso residenziale già esistente.
2. Il rigetto della suddetta richiesta veniva impugnato dinanzi al TAR Sardegna che respingeva il ricorso, sul rilievo che l’odierna parte appellante non aveva fornito elementi sufficienti onde dimostrare la realizzazione della suddetta opera nel termine ultimo, previsto dalla suddetta legge di sanatoria, del 31 marzo 2003. E tanto anche sulla base di alcune aerofotogrammetrie del mese di agosto 2003 dalle quali non si evincerebbe la realizzazione del suddetto manufatto interrato.
3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità nella parte in cui non sarebbe stata considerata:
3.1. Il difetto di istruttoria e l’erroneità dei presupposti di fatto dal momento che gli interventi abusivi sarebbero stati tutti “completamente interrati e dunque non percepibili per via aerea (ed infatti non registrati dall’aerofotogrammetria del 2003)” (pag. 15 atto di appello introduttivo). Dunque lo strumento utilizzato dall’amministrazione onde dimostrare la mancata realizzazione dell’opera abusiva entro il termine del 31 marzo 2003 (foto aeree) sarebbe stato del tutto inidoneo. Erroneità dei presupposti anche in quanto i “locali interrati realizzati nel 2003, allora destinati a magazzini, non necessitavano funzionalmente di abbaini, sussistendo già precedentemente … finestrature atte a fornire ai locali dell’edificio … il necessario apporto di luce e aria” (pag. 24 atto di appello introduttivo);
3.2. Violazione art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 in quanto le osservazioni rese dalla società appellante in sede procedimentale non avrebbero formato oggetto di puntuale confutazione da parte della stessa amministrazione.
4. Si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.
5. All’udienza di smaltimento del 17 settembre 2025, tenutasi con modalità telematiche a distanza, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
6. Tutto ciò premesso l’appello è infondato per le ragioni di seguito indicate.
7. La fattispecie in contestazione riguarda una richiesta di condono ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 (terzo ed ultimo condono). Si tratta in particolare di un manufatto interrato che, da alcune aerofotogrammetrie di novembre 2003, non figurava né avrebbe potuto altrimenti figurare (termine ultimo per condono era infatti 31 marzo 2003). L'appello si basa infatti sulla circostanza che le aerofotogrammetrie sarebbero strumento insufficiente onde rilevare la presenza di manufatti interrati.
Osserva al riguardo il collegio che, se questo è vero in linea generale, è anche vero in concreto che la difesa di parte appellante, anche in questa sede, non fornisce il benché minimo principio di prova circa il fatto che la suddetta opera abusiva (ampliamento volume interrato) sarebbe stata comunque eseguita prima del termine ultimo stabilito dal legislatore (31 marzo 2003) onde poter essere ammessi al condono. Ciò sempre in ossequio al principio di vicinanza della prova per cui la dimostrazione circa il momento di realizzazione del manufatto grava unicamente sul privato istante. Ed infatti, per giurisprudenza costante (cfr., ex multis : Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2024, n. 9054): “l'onere della prova circa l'epoca di realizzazione dell'intervento edilizio grava in capo a colui che vuole dimostrare la legittimità dell'opera (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2024 n. 7969). Infatti il proprietario o il responsabile dell'abuso, assoggettato a ingiunzione di demolizione - ordinariamente in possesso di documenti o attestati probatori, dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova - è gravato dell'onere di provare il carattere risalente del manufatto oggetto della sanzione ripristinatoria” . Ed ancora: “l'onere della prova della data di realizzazione dell'immobile … grava sul privato (anche) in virtù della disposizione contenuta nell'art. 64, comma 1, c.p.a., per cui spetta al ricorrente l'onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2023 n. 10101 e 9 giugno 2023 nn. 5659 e 5668). Tale orientamento è basato sul principio di "vicinanza della prova", essendo nella sfera del privato la prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza, in quanto solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza del carattere non abusivo di un'opera edilizia, in ragione dell'eventuale preesistenza rispetto all'epoca dell'introduzione di un determinato regime autorizzatorio dello ius aedificandi (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 2020 n. 3304 e Sez. IV, 1 aprile 2019 n. 2115)” .
Alla luce del principio sopra evidenziato, i suddetti elementi istruttori richiesti dall’amministrazione comunale onde poter essere ammessi all’anelata sanatoria edilizia (ossia dimostrazione della realizzazione del manufatto interrato prima del 31 marzo 2003) non sono stati comunque forniti dalla parte appellante neppure in questa sede. Nell’ipotesi in esame, come evidenziato dalla difesa dell’amministrazione comunale, il privato non ha in particolare dato alcuna “concreta, sufficiente, adeguata ed univoca dimostrazione circa la realizzazione dei manufatti oggetto di causa in epoca anteriore alla scadenza del previsto temine di legge” (pag. 7 della memoria in data 24 agosto 2022). Di qui l’adeguatezza sia dell’istruttoria amministrativa, sia della motivazione del provvedimento che non poteva in effetti che limitarsi a rilevare la mancata allegazione di quanto posto a carico dell’istante stesso.
Da quanto detto consegue il rigetto dello specifico motivo di appello.
8. Anche il secondo motivo di appello è infondato dal momento che, per giurisprudenza costante, l’obbligo del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10- bis , della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2025, n. 3724). Motivazione qui ampiamente suffragata dalle considerazioni svolte al punto che precede. Da quanto detto consegue il rigetto, altresì, dello specifico motivo di appello.
8. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite, da liquidare nella complessiva somma di euro 4.000 (quattromila/00), oltre IVA e CPA ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO