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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/05/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2150/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2150/2024
Oggi 28 maggio 2025, alle ore , innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi: chiede l'accoglimento. CP_ Per l' l'Avv. Del Sordo si riporta alla memoria. Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,10
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 2150/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento riservato all'udienza del 28.05.2025
PROMOSSO DA con domicilio eletto in Pescara, alla via Antinori n. 6 presso lo studio dell'Avv. Danilo Parte_1
Colavincenzo che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso,
C O N T R O CP_
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: FONDO DI GARANZIA EX L. N. 297/82.
CONCLUSIONI: come da verbale del 28.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2024, parte ricorrente adiva l'intestato tribunale per sentire accertare l'illegittimità
CP dell'impugnato provvedimento del 21.02.2024 con cui l' respingeva la sua domanda di intervento del Fondo di CP_ Garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità ex D.Lgs. 80/92, per intervenuta decadenza ex art. 47 dpr n. 639/1970 nonché del provvedimento del 25.09.2024 di reiezione della domanda di riesame avanzata dalla parte.
Premetteva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società
[...]
, di essere stato licenziato in data 22.03.2013 e che a seguito di domanda Controparte_2 di intervento al Fondo di Garanzia avanzata in data 1.12.2015 per ottenere il TFR e i crediti di lavoro non corrisposti dal datore di lavoro, l'ente respingeva la domanda in data 17.05.2016 rilevando la pendenza di procedure esecutive immobiliari presso il tribunale di Chieti, sia a carico della società datrice che dei soci accomandatari, con possibilità di proficuo intervento da parte del lavoratore per la realizzazione dei crediti di lavoro. Deduceva di essere intervenuto quale creditore privilegiato nelle predette procedure esecutive, senza tuttavia riuscire a soddisfare il proprio credito attesa l'incapienza delle somme ricavate nel corso delle procedure e, presentata una nuova istanza di accesso al Fondo di garanzia in data 26.01.2024, di aver visto respinta la domanda per intervenuta decadenza. Chiedeva pertanto CP_ dichiararsi l'insussistenza della decadenza e l'illegittimità del provvedimento di diniego dell' del 21.02.2024 e del
25.09.2024 ed accertarsi il diritto del ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento della complessiva somma di euro 32.165,61 dovuti per TFR e mensilità non corrisposte -avendo ricevuto da parte dell'azienda nel corso della procedura esecutiva esclusivamente euro 13.500,00- oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. CP_
L' costituitasi in giudizio ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 DPR n.
639/1970 sul rilievo che la decadenza si verifica nel caso delle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia decorso il
CP termine di 1 anno e 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa all' che nel caso di specie è stata presentata la prima volta il 1.12.2015 non potendo una successiva domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio far venir meno gli effetti decadenziali già prodotti .
Così radicato il contraddittorio, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata e va accolta.
Va premesso come la S. C., con riferimento al TFR, ed affermando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, e che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti, ha ribadito (Cass. n.
16617 del 2011, n. 8265 del 2010) che, il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di CP_1
insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva).
Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo -previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
Difatti ex art. 2 l. n° 297/82, qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del t.f.r. dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo di garanzia istituito con la medesima legge il pagamento del trattamento stesso, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. Qualora l'impresa datrice di lavoro sia ipoteticamente assoggettabile a procedure fallimentari ex r.d. n. 267/1942, il lavoratore sarà tenuto alla preventiva attivazione della procedura concorsuale.
Solo in tali casi opera la disposizione di cui all'art. 2, quinto comma, della predetta legge, secondo cui il CP_ lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (cfr. Cass. sez. lav., nn. 7585 del 1.4.2011 rv. 616585; 8529 del 29.5.2012 rv. 623044; 1607 del 28.1.2015 rv. 634305 nonché, da ultimo, Cass. Sez.
6-L. n° 21734/2018).
Fatta tale premessa va osservato che l'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 prevede un termine annuale di decadenza per proporre domanda giudiziaria a fronte di procedimenti vòlti al conseguimento delle prestazioni del Fondo di Garanzia per insolvenza del datore di lavoro. CP_1 Tale termine ha decorrenze diverse a seconda che 1. l'interessato abbia proposto tempestivamente ricorso amministrativo, la decorrenza parte dal giorno in cui questi riceva la comunicazione della decisione emessa dall'Istituto;
2. in mancanza di tale decisione, il termine decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la decisione predetta;
3. se infine non venga proposto ricorso in via amministrativa, il termine decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni dalla domanda). Tale ultimo termine è alternativo a quello breve entro il quale sia effettivamente esaurito il procedimento amministrativo;
di conseguenza una volta decorso il termine di 300 giorni dall'istanza, un provvedimento tardivamente adottato o un ricorso tardivamente promosso non avrebbero l'effetto di dilatare il termine per la proposizione dell'azione giudiziale ex art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970.
Nel caso di specie l'ente ha eccepito la decadenza sul rilievo che la parte a seguito della prima domanda di intervento del Fondo inoltrata il1.12.2015 la parte non ha esperito il ricorso amministrativo, sicchè decorso un anno dalla scadenza del termine dei 300 giorni dall'istanza sarebbe maturata la decadenza dalla azione giudiziaria.
L'assunto non è condivisibile.
Nel caso di specie è evidente che alla data della prima domanda di intervento del fondo di garanzia presentata dal ricorrente in data 1.12.2015 il relativo diritto di parte ricorrente non si era ancora perfezionato atteso che pur sussistendo l'insolvenza del datore di lavoro non risultava ancora esperito il tentativo di esecuzione forzata per la realizzazione del credito con verifica di insufficienza delle garanzie patrimoniali come richiesto dalla normativa di legge – e come richiesto altresì dall'ente in sede di rigetto della domanda- sicchè il decorso del termine di decadenza ex art. 47 dpr 639/1970 non può essere ancorato alla prima domanda rispetto alla quale il diritto non era ancora esercitabile nè potendo andare a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento esecutivo individuale.
La relativa eccezione va pertanto respinta.
Conclusivamente il ricorso va accolto e dichiarato il diritto del ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento della complessiva somma di euro 32.165,61 per TFR e mensilità non corrisposte oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento della complessiva somma di euro 32.165,61 per TFR e mensilità non corrisposte (nei limiti del massimale di legge) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. CP Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 3.291,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 25.05.2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2150/2024
Oggi 28 maggio 2025, alle ore , innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi: chiede l'accoglimento. CP_ Per l' l'Avv. Del Sordo si riporta alla memoria. Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,10
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 2150/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento riservato all'udienza del 28.05.2025
PROMOSSO DA con domicilio eletto in Pescara, alla via Antinori n. 6 presso lo studio dell'Avv. Danilo Parte_1
Colavincenzo che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso,
C O N T R O CP_
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: FONDO DI GARANZIA EX L. N. 297/82.
CONCLUSIONI: come da verbale del 28.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2024, parte ricorrente adiva l'intestato tribunale per sentire accertare l'illegittimità
CP dell'impugnato provvedimento del 21.02.2024 con cui l' respingeva la sua domanda di intervento del Fondo di CP_ Garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità ex D.Lgs. 80/92, per intervenuta decadenza ex art. 47 dpr n. 639/1970 nonché del provvedimento del 25.09.2024 di reiezione della domanda di riesame avanzata dalla parte.
Premetteva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società
[...]
, di essere stato licenziato in data 22.03.2013 e che a seguito di domanda Controparte_2 di intervento al Fondo di Garanzia avanzata in data 1.12.2015 per ottenere il TFR e i crediti di lavoro non corrisposti dal datore di lavoro, l'ente respingeva la domanda in data 17.05.2016 rilevando la pendenza di procedure esecutive immobiliari presso il tribunale di Chieti, sia a carico della società datrice che dei soci accomandatari, con possibilità di proficuo intervento da parte del lavoratore per la realizzazione dei crediti di lavoro. Deduceva di essere intervenuto quale creditore privilegiato nelle predette procedure esecutive, senza tuttavia riuscire a soddisfare il proprio credito attesa l'incapienza delle somme ricavate nel corso delle procedure e, presentata una nuova istanza di accesso al Fondo di garanzia in data 26.01.2024, di aver visto respinta la domanda per intervenuta decadenza. Chiedeva pertanto CP_ dichiararsi l'insussistenza della decadenza e l'illegittimità del provvedimento di diniego dell' del 21.02.2024 e del
25.09.2024 ed accertarsi il diritto del ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento della complessiva somma di euro 32.165,61 dovuti per TFR e mensilità non corrisposte -avendo ricevuto da parte dell'azienda nel corso della procedura esecutiva esclusivamente euro 13.500,00- oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. CP_
L' costituitasi in giudizio ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 DPR n.
639/1970 sul rilievo che la decadenza si verifica nel caso delle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia decorso il
CP termine di 1 anno e 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa all' che nel caso di specie è stata presentata la prima volta il 1.12.2015 non potendo una successiva domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio far venir meno gli effetti decadenziali già prodotti .
Così radicato il contraddittorio, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata e va accolta.
Va premesso come la S. C., con riferimento al TFR, ed affermando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, e che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti, ha ribadito (Cass. n.
16617 del 2011, n. 8265 del 2010) che, il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di CP_1
insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva).
Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo -previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
Difatti ex art. 2 l. n° 297/82, qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del t.f.r. dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo di garanzia istituito con la medesima legge il pagamento del trattamento stesso, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. Qualora l'impresa datrice di lavoro sia ipoteticamente assoggettabile a procedure fallimentari ex r.d. n. 267/1942, il lavoratore sarà tenuto alla preventiva attivazione della procedura concorsuale.
Solo in tali casi opera la disposizione di cui all'art. 2, quinto comma, della predetta legge, secondo cui il CP_ lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (cfr. Cass. sez. lav., nn. 7585 del 1.4.2011 rv. 616585; 8529 del 29.5.2012 rv. 623044; 1607 del 28.1.2015 rv. 634305 nonché, da ultimo, Cass. Sez.
6-L. n° 21734/2018).
Fatta tale premessa va osservato che l'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 prevede un termine annuale di decadenza per proporre domanda giudiziaria a fronte di procedimenti vòlti al conseguimento delle prestazioni del Fondo di Garanzia per insolvenza del datore di lavoro. CP_1 Tale termine ha decorrenze diverse a seconda che 1. l'interessato abbia proposto tempestivamente ricorso amministrativo, la decorrenza parte dal giorno in cui questi riceva la comunicazione della decisione emessa dall'Istituto;
2. in mancanza di tale decisione, il termine decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la decisione predetta;
3. se infine non venga proposto ricorso in via amministrativa, il termine decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni dalla domanda). Tale ultimo termine è alternativo a quello breve entro il quale sia effettivamente esaurito il procedimento amministrativo;
di conseguenza una volta decorso il termine di 300 giorni dall'istanza, un provvedimento tardivamente adottato o un ricorso tardivamente promosso non avrebbero l'effetto di dilatare il termine per la proposizione dell'azione giudiziale ex art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970.
Nel caso di specie l'ente ha eccepito la decadenza sul rilievo che la parte a seguito della prima domanda di intervento del Fondo inoltrata il1.12.2015 la parte non ha esperito il ricorso amministrativo, sicchè decorso un anno dalla scadenza del termine dei 300 giorni dall'istanza sarebbe maturata la decadenza dalla azione giudiziaria.
L'assunto non è condivisibile.
Nel caso di specie è evidente che alla data della prima domanda di intervento del fondo di garanzia presentata dal ricorrente in data 1.12.2015 il relativo diritto di parte ricorrente non si era ancora perfezionato atteso che pur sussistendo l'insolvenza del datore di lavoro non risultava ancora esperito il tentativo di esecuzione forzata per la realizzazione del credito con verifica di insufficienza delle garanzie patrimoniali come richiesto dalla normativa di legge – e come richiesto altresì dall'ente in sede di rigetto della domanda- sicchè il decorso del termine di decadenza ex art. 47 dpr 639/1970 non può essere ancorato alla prima domanda rispetto alla quale il diritto non era ancora esercitabile nè potendo andare a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento esecutivo individuale.
La relativa eccezione va pertanto respinta.
Conclusivamente il ricorso va accolto e dichiarato il diritto del ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento della complessiva somma di euro 32.165,61 per TFR e mensilità non corrisposte oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento della complessiva somma di euro 32.165,61 per TFR e mensilità non corrisposte (nei limiti del massimale di legge) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. CP Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 3.291,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 25.05.2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)