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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2984/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19044/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250033498806000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2517/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva il ricorso il contribuente avverso la cartella esattoriale n. 02820250033498806000 per tassa automobilistica annualità 2020.
Eccepiva il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti prodromici e quindi dell'avviso di accertamento, e per prescrizione del diritto dell'Amministrazione a chiedere il pagamento della tassa de quo.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica dichiara infondato il ricorso.
Dalla documentazione in atti si rileva che l'avviso di accertamento n.064016810417, sotteso alla cartella di pagamento, è stato regolarmente notificato in data 2-8-2023 direttamente nelle mani del ricorrente destinatario che ha anche sottoscritto la relata di notifica.
La cartella di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella di pagamento.
Per effetto della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende che al contribuente è preclusa l'impugnazione del successivo atto per far valere i vizi degli atti prodromici.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese che si liquidano in euro 150,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19044/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250033498806000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2517/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva il ricorso il contribuente avverso la cartella esattoriale n. 02820250033498806000 per tassa automobilistica annualità 2020.
Eccepiva il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti prodromici e quindi dell'avviso di accertamento, e per prescrizione del diritto dell'Amministrazione a chiedere il pagamento della tassa de quo.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica dichiara infondato il ricorso.
Dalla documentazione in atti si rileva che l'avviso di accertamento n.064016810417, sotteso alla cartella di pagamento, è stato regolarmente notificato in data 2-8-2023 direttamente nelle mani del ricorrente destinatario che ha anche sottoscritto la relata di notifica.
La cartella di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella di pagamento.
Per effetto della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende che al contribuente è preclusa l'impugnazione del successivo atto per far valere i vizi degli atti prodromici.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese che si liquidano in euro 150,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita.